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Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 (BUR n. 157/2022)

Bilancio di previsione 2023-2025

Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 (BUR n. 157/2022) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025


Art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese.
1. Per l’esercizio finanziario 2023 sono previste entrate di competenza per euro 17.616.452.825,78 e di cassa per euro 22.823.988.235,68 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.616.452.825,78 e pagamenti per euro 21.823.988.235,68 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l’esercizio finanziario 2024 sono previste entrate di competenza per euro 17.311.801.872,60 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.311.801.872,60 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l’esercizio finanziario 2025 sono previste entrate di competenza per euro 16.681.027.825,41 e autorizzati impegni di spesa per euro 16.681.027.825,41 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2 - Allegati al bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Nota integrativa (Allegato 1); ( 1)
b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7) ( 2);
h) Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);
i) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione (Allegato 9);
j) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato 10); ( 3)
k) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato 11);
l) Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 12);
m) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 13);
n) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 14);
o) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 15);
p) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” (Allegato 16) ( 4);
q) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi (Allegato 17).
Art. 3 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40, comma 2, decreto legislativo 118/2011.
1. In applicazione dell’articolo 40, comma 2, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è autorizzata nell’anno 2023 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, per l’importo di euro 185.255.717,84 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spese di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2022 determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di previsione 2023-2025 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2022.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 13.387.674,42 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2024 e 2025 nella parte spesa del bilancio di previsione 2023-2025 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 4 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d’investimento specifiche.
1. Per l’attuazione di spese d’investimento specifiche, nel triennio 2023-2025 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l’importo complessivo di euro 85.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 40.000.000,00 nel 2024 ed euro 45.000.000,00 nel 2025.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui ai commi precedenti per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
4. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 5 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
7. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 2.890.636,70 per il 2025, e trova riscontro di copertura per l’esercizio 2025 nella parte spesa del bilancio di previsione 2023-2025 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova.
1. Per l’attuazione di spese d’investimento finalizzate alla realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, la Giunta regionale è autorizzata nell’anno 2023 alla contrazione di nuovo indebitamento, per un importo non superiore ad euro 300.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), erogabile dall’esercizio 2024, in una o più soluzioni, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
4. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 4 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
6. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 21.679.775,24 per gli anni 2025 e seguenti e trova riscontro di copertura con le risorse stanziate annualmente sul perimetro sanitario allocate alla Missione 13 “Tutela della salute” Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” (Titolo 1 “Spese correnti”).
Art. 6 - Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2023, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art. 7 - Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”) è determinato in euro 588.000,00 per l’esercizio 2023 e in euro 1.200.000,00 per ciascun esercizio 2024 e 2025. ( 5)
2. Il fondo speciale per le spese in conto capitale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”) è determinato in euro 800.000,00 per ciascun esercizio 2023 e 2024 e 2025. ( 6)
Art. 8 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATI OMESSI


Note

( 1) Allegato 1 punto d) elenco aggiornato e sostituito da Allegato 7 come da lett. e) comma 1 Art. 2 legge regionale 10 novembre 2023, n. 28 . In precedenza Allegato 1 modificato da Allegato 15 come da lett. a) comma 1 art. 7 legge regionale 4 agosto 2023, n. 21 che ha aggiornato e sostituito gli elenchi di cui al punto d) per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.
( 2) Allegato 7 modificato da Allegato 4 come da lett. b) comma 1 art. 2 legge regionale 10 novembre 2023, n. 28 .
( 3) Allegato 10 sostituito da Allegato 16 come da lett. b) comma 1 art. 7 legge regionale 4 agosto 2023, n. 21 .
( 4) Allegato 16 variazione apportata da Allegato 6 lett. d) comma 1 art. 2 legge regionale 10 novembre 2023, n. 28 .
( 5) La lett. c) del comma 1 art. 7 della legge regionale 4 agosto 2023, n. 21 dispone che: “c) la dotazione del fondo speciale per le spese correnti (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”) di cui all’articolo 7, è incrementata di euro 1.800.000,00 per l’esercizio 2023, e di euro 400.000,00 per ciascun esercizio 2024 e 2025.”.
( 6) La lett. d) del comma 1 art. 7 della legge regionale 4 agosto 2023, n. 21 dispone che: d) la dotazione del fondo speciale per le spese in conto capitale (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”) di cui all’articolo 7, è incrementata di euro 1.200.000,00 per l’esercizio 2023, e di euro 2.600.000,00 per ciascun esercizio 2024 e 2025.”.


SOMMARIO
Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 (BUR n. 157/2022) (Bilancio) – Testo storico

BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025


Art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese.
1. Per l’esercizio finanziario 2023 sono previste entrate di competenza per euro 17.616.452.825,78 e di cassa per euro 22.823.988.235,68 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.616.452.825,78 e pagamenti per euro 21.823.988.235,68 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l’esercizio finanziario 2024 sono previste entrate di competenza per euro 17.311.801.872,60 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.311.801.872,60 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l’esercizio finanziario 2025 sono previste entrate di competenza per euro 16.681.027.825,41 e autorizzati impegni di spesa per euro 16.681.027.825,41 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2 - Allegati al bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Nota integrativa (Allegato 1);
b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7);
h) Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);
i) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione (Allegato 9);
j) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato 10);
k) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato 11);
l) Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 12);
m) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 13);
n) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 14);
o) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 15);
p) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” (Allegato 16);
q) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi (Allegato 17).
Art. 3 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40, comma 2, decreto legislativo 118/2011.
1. In applicazione dell’articolo 40, comma 2, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è autorizzata nell’anno 2023 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, per l’importo di euro 185.255.717,84 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spese di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2022 determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di previsione 2023-2025 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2022.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 13.387.674,42 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2024 e 2025 nella parte spesa del bilancio di previsione 2023-2025 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 4 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d’investimento specifiche.
1. Per l’attuazione di spese d’investimento specifiche, nel triennio 2023-2025 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l’importo complessivo di euro 85.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 40.000.000,00 nel 2024 ed euro 45.000.000,00 nel 2025.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui ai commi precedenti per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
4. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 5 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
7. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 2.890.636,70 per il 2025, e trova riscontro di copertura per l’esercizio 2025 nella parte spesa del bilancio di previsione 2023-2025 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova.
1. Per l’attuazione di spese d’investimento finalizzate alla realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, la Giunta regionale è autorizzata nell’anno 2023 alla contrazione di nuovo indebitamento, per un importo non superiore ad euro 300.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), erogabile dall’esercizio 2024, in una o più soluzioni, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
4. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 4 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
6. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 21.679.775,24 per gli anni 2025 e seguenti e trova riscontro di copertura con le risorse stanziate annualmente sul perimetro sanitario allocate alla Missione 13 “Tutela della salute” Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” (Titolo 1 “Spese correnti”).
Art. 6 - Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2023, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art. 7 - Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”) è determinato in euro 588.000,00 per l’esercizio 2023 e in euro 1.200.000,00 per ciascun esercizio 2024 e 2025.
2. Il fondo speciale per le spese in conto capitale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”) è determinato in euro 800.000,00 per ciascun esercizio 2023 e 2024 e 2025.
Art. 8 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



ALLEGATI OMESSI


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 07/09/2022

PDL n. 156

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 30/11/2022

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Luciano SANDONÀ

Approvato dal consiglio in data: 15/12/2022

Deliberazione Legislativa n. 32 del 23/12/2022