Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 15 febbraio 2022, n. 4 (BUR n. 23/2022)
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”
Sommario
“Legge regionale 15 febbraio 2022, n. 4 (BUR n. 23/2022) - Testo vigente”
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2014, n. 37 “ISTITUZIONE DELL’AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO”
SOMMARIO
- Legge regionale 15 febbraio 2022, n. 4 (BUR n. 23/2022) (Novellazione)
- MODIFICHE ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2014, n. 37 “ISTITUZIONE DELL’AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO”
Sommario
“Legge regionale 15 febbraio 2022, n. 4 (BUR n. 23/2022) - Testo storico”
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2014, n. 37 “ISTITUZIONE DELL’AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO”
Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, della
legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 , come modificata dal comma 1 dell’articolo 19 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, dopo le parole:
“agricolo, agroalimentare, forestale” è inserita la seguente:
“, zootecnico”.
2. Alla lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 , aggiunta dal comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 , le parole: “dei prodotti agroalimentari” sono soppresse.
2. Alla lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 , aggiunta dal comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 , le parole: “dei prodotti agroalimentari” sono soppresse.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 15 febbraio 2022, n. 4 (BUR n. 23/2022) – Testo storico
- MODIFICHE ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2014, n. 37 “ISTITUZIONE DELL’AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO”
-
- Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 3 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 20/10/2021
PDL n. 105
Assegnato in sede referente: 3a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 17/11/2021
Parere della commissione espresso a: Unanimità
Relatore in aula: Fabiano BARBISAN
Approvato dal consiglio in data: 08/02/2022