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Legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 (BUR n. 37/2022)

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di patrimonio, di distretti industriali, di energia, di commercio e di bonifica

Legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 (BUR n. 37/2022) (Novellazione)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI PATRIMONIO, DI DISTRETTI INDUSTRIALI, DI ENERGIA, DI COMMERCIO E DI BONIFICA


CAPO I - Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 1 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
1. Il comma 8 bis dell’ articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 , aggiunto dall’articolo 19 comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, è sostituito dal seguente:
omissis ( 1)

CAPO II - Disposizioni in materia di distretti industriali

Art. 2 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”.
1. Ai commi 2 bis e 2 ter dell’ articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 , aggiunti dall’articolo 25 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, le parole: “in conformità al regime de minimis” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”.

CAPO III - Disposizioni in materia di energia

Art. 3 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”.
1. Alla fine del comma 2 dell’ articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: “Tale facoltà sussiste anche nel caso di impianti realizzati o da realizzarsi a seguito di DIL presentata ai sensi dell’articolo 2 comma 6 ter.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di commercio

Art. 4 - Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica.
1. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi, come definiti dall’articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”:
a) punti vendita esclusivi: punti vendita tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b) punti vendita non esclusivi: gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici oppure entrambe le tipologie di prodotti editoriali in aggiunta ad altre merci.
2. I punti vendita esclusivi di cui al comma 1, lettera a) possono vendere anche altri prodotti e svolgere ulteriori attività di servizio nel rispetto della normativa vigente, fermo restando l’obbligo di assicurare la vendita generale di quotidiani e periodici ad eccezione delle giornate in cui i quotidiani e periodici non vengono stampati.
3. L’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, l’ampliamento e il trasferimento sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni.
4. Il titolo abilitativo di cui al comma 3 abilita, altresì, ad effettuare la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” e successive modificazioni, nel il rispetto della vigente normativa.
5. Per la vendita dei pastigliaggi preconfezionati, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, gelati confezionati e simili, nonché patatine e snack e per la vendita delle bevande preconfezionate, ad eccezione del latte e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
6. I punti vendita esclusivi possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari.
7. La concessione rilasciata dagli enti competenti per la vendita di quotidiani e periodici sul suolo pubblico si intende validamente rilasciata anche ai fini dell’esercizio delle altre attività consentite ai sensi del presente articolo, nel rispetto della vigente normativa.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione sino all’approvazione delle Intese di cui all’articolo 4 bis, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 170 del 2001, qualora le medesime prevedano criteri diversi da quelli stabiliti dal presente articolo.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 170 del 2001.

CAPO V - Disposizioni in materia di bonifica

Art. 5 - Modifica all’articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. All’ articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” le parole: “derivazione in forma collettiva” sono sostituite dalle seguenti: “derivazione irrigua in forma collettiva”.

CAPO VI - Disposizioni finali

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 7 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Testo riportato al comma 8 bis dell’articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 (BUR n. 37/2022) (Novellazione) – Testo storico

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI PATRIMONIO, DI DISTRETTI INDUSTRIALI, DI ENERGIA, DI COMMERCIO E DI BONIFICA


CAPO I - Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 1 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
1. Il comma 8 bis dell’articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 , aggiunto dall’articolo 19 comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, è sostituito dal seguente:
“8 bis. L’attività istruttoria propedeutica al trasferimento dei cespiti dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura che, a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione effettuate ai sensi del presente articolo, sono risultati funzionali alle attività dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, compete al direttore dell’Agenzia. Al termine della stessa il direttore dell’Agenzia trasmette dettagliata relazione, corredata da tutte le informazioni necessarie, anche ipo-catastali, alle competenti strutture della Giunta regionale. Il trasferimento dei beni viene formalizzato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tutti gli adempimenti conseguenti, saranno eseguiti dall’Agenzia che ne sostiene anche le correlate spese.”.

CAPO II - Disposizioni in materia di distretti industriali

Art. 2 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”.
1. Ai commi 2 bis e 2 ter dell’articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 , aggiunti dall’articolo 25 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, le parole: “in conformità al regime de minimis” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”.

CAPO III - Disposizioni in materia di energia

Art. 3 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”.
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: “Tale facoltà sussiste anche nel caso di impianti realizzati o da realizzarsi a seguito di DIL presentata ai sensi dell’articolo 2 comma 6 ter.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di commercio

Art. 4 - Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica.
1. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi, come definiti dall’articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”:
a) punti vendita esclusivi: punti vendita tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b) punti vendita non esclusivi: gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici oppure entrambe le tipologie di prodotti editoriali in aggiunta ad altre merci.
2. I punti vendita esclusivi di cui al comma 1, lettera a) possono vendere anche altri prodotti e svolgere ulteriori attività di servizio nel rispetto della normativa vigente, fermo restando l’obbligo di assicurare la vendita generale di quotidiani e periodici ad eccezione delle giornate in cui i quotidiani e periodici non vengono stampati.
3. L’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, l’ampliamento e il trasferimento sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni.
4. Il titolo abilitativo di cui al comma 3 abilita, altresì, ad effettuare la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” e successive modificazioni, nel il rispetto della vigente normativa.
5. Per la vendita dei pastigliaggi preconfezionati, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, gelati confezionati e simili, nonché patatine e snack e per la vendita delle bevande preconfezionate, ad eccezione del latte e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
6. I punti vendita esclusivi possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari.
7. La concessione rilasciata dagli enti competenti per la vendita di quotidiani e periodici sul suolo pubblico si intende validamente rilasciata anche ai fini dell’esercizio delle altre attività consentite ai sensi del presente articolo, nel rispetto della vigente normativa.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione sino all’approvazione delle Intese di cui all’articolo 4 bis, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 170 del 2001, qualora le medesime prevedano criteri diversi da quelli stabiliti dal presente articolo.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 170 del 2001.

CAPO V - Disposizioni in materia di bonifica

Art. 5 - Modifica all’articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. All’articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” le parole: “derivazione in forma collettiva” sono sostituite dalle seguenti: “derivazione irrigua in forma collettiva”.

CAPO VI - Disposizioni finali

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 7 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 22/12/2021

PDL n. 114

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 16/02/2022

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Marco ANDREOLI

Approvato dal consiglio in data: 08/03/2022

Deliberazione Legislativa n. 7 del 15/03/2022