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Legge regionale 22 marzo 2022, n. 8 (BUR n. 39/2022)

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di grandi eventi e di politiche del lavoro

Legge regionale 22 marzo 2022, n. 8 (BUR n. 39/2022) (Novellazione)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E DI POLITICHE DEL LAVORO


Art. 1 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
1. Il comma 3 dell’ articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituito dal seguente:
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Art. 2 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. Al comma 7 dell’ articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: “di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa” sono sostituite dalle seguenti: “di cui il Direttore di Veneto Lavoro con funzioni di presidente”.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 marzo 2022, n. 8 (BUR n. 39/2022) (Novellazione) – Testo storico

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E DI POLITICHE DEL LAVORO


Art. 1 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
1. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituito dal seguente:
“3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale:
a) approva i criteri distinti in ordine di rilevanza economica, culturale e di complessità organizzativa, anche con riferimento ai diversi settori di competenza, e le modalità procedurali per il riconoscimento e il finanziamento dei Grandi Eventi, previo parere della Commissione consiliare competente;
b) approva il programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e lo comunica tempestivamente alla competente Commissione consiliare;
c) trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sugli eventi finanziati nell’anno precedente.”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. Al comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: “di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa” sono sostituite dalle seguenti: “di cui il Direttore di Veneto Lavoro con funzioni di presidente”.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 22/12/2021

PDL n. 112

Assegnato in sede referente: 6a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 09/03/2022

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Elisa CAVINATO

Approvato dal consiglio in data: 15/03/2022

Deliberazione Legislativa n. 8 del 22/03/2022