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Legge regionale 22 marzo 2022, n. 8 (BUR n. 39/2022)
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di grandi eventi e di politiche del lavoro
Sommario
“Legge regionale 22 marzo 2022, n. 8 (BUR n. 39/2022) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 22 marzo 2022, n. 8 (BUR n. 39/2022) (Novellazione)
- DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E DI POLITICHE DEL LAVORO
- Art. 1 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
- Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 4 - Entrata in vigore.
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E DI POLITICHE DEL LAVORO
Art. 1 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
1. Il comma 3 dell’
articolo 18 della
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituito dal seguente:
omissis ( 1)
omissis ( 1)
Art. 2 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. Al comma 7 dell’
articolo 12 della
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole:
“di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa” sono sostituite dalle seguenti:
“di cui il Direttore di Veneto Lavoro con funzioni di presidente”.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 18 della
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
SOMMARIO
- Legge regionale 22 marzo 2022, n. 8 (BUR n. 39/2022) (Novellazione)
- DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E DI POLITICHE DEL LAVORO
-
- Art. 1 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
- Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 4 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 22 marzo 2022, n. 8 (BUR n. 39/2022) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 22 marzo 2022, n. 8 (BUR n. 39/2022) (Novellazione) – Testo storico
- DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E DI POLITICHE DEL LAVORO
- Art. 1 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
- Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 4 - Entrata in vigore.
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E DI POLITICHE DEL LAVORO
Art. 1 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
1. Il comma 3 dell’articolo 18 della
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è sostituito dal seguente:
“3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale:
a) approva i criteri distinti in ordine di rilevanza economica, culturale e di complessità organizzativa, anche con riferimento ai diversi settori di competenza, e le modalità procedurali per il riconoscimento e il finanziamento dei Grandi Eventi, previo parere della Commissione consiliare competente;
b) approva il programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e lo comunica tempestivamente alla competente Commissione consiliare;
c) trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sugli eventi finanziati nell’anno precedente.”.
“3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale:
a) approva i criteri distinti in ordine di rilevanza economica, culturale e di complessità organizzativa, anche con riferimento ai diversi settori di competenza, e le modalità procedurali per il riconoscimento e il finanziamento dei Grandi Eventi, previo parere della Commissione consiliare competente;
b) approva il programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e lo comunica tempestivamente alla competente Commissione consiliare;
c) trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sugli eventi finanziati nell’anno precedente.”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. Al comma 7 dell’articolo 12 della
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole:
“di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa” sono sostituite dalle seguenti:
“di cui il Direttore di Veneto Lavoro con funzioni di presidente”.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 22 marzo 2022, n. 8 (BUR n. 39/2022) (Novellazione) – Testo storico
- DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2022 IN MATERIA DI GRANDI EVENTI E DI POLITICHE DEL LAVORO
-
- Art. 1 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
- Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 4 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 22/12/2021
PDL n. 112
Assegnato in sede referente: 6a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 09/03/2022
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Elisa CAVINATO
Approvato dal consiglio in data: 15/03/2022