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Legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 (BUR n. 89/2023)

Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale” ed ulteriori disposizioni.

Sommario: Legge Regionale 14/2023
S O M M A R I O
Legge regionale 04 luglio 2023, n. 14 (BUR n. 89/2023) (Novellazione)

RIORDINO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI IN UN UNICO GRUPPO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1975, n. 47 “COSTITUZIONE DELLA VENETO SVILUPPO S.P.A.” E ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1988, n. 45 “COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIE DI INTERESSE REGIONALE” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI.

CAPO I - Finalità

Art. 1 - Riorganizzazione e riordino delle funzioni delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A. ed individuazione del gruppo facente capo alla società finanziaria della Regione del Veneto.
1. Con la presente legge si provvede alla riorganizzazione delle società Veneto Sviluppo S.p.A., di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e Veneto Innovazione S.p.A., di cui alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”, nonché al riordino e all’accorpamento in un unico gruppo di partecipazioni regionali delle funzioni e delle attività esercitate dalle medesime società, al fine di dotare la Regione di un qualificato gruppo societario a cui affidare le attività di natura finanziaria finalizzate allo sviluppo economico e sociale del proprio territorio, con particolare riguardo al sostegno alle imprese, in attuazione della programmazione regionale e degli indirizzi e direttive della Giunta regionale.
2. Le società a totale partecipazione pubblica e costituenti il gruppo regionale facente capo a Veneto Sviluppo S.p.A. operano secondo le finalità pubbliche di supporto al sistema produttivo e di sviluppo economico, imprenditoriale e occupazionale del territorio veneto.
3. Gli obiettivi e le priorità nella gestione finanziaria delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A., in virtù della natura pubblicistica, sono definiti dalla Regione del Veneto.
4. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ogni attività necessaria per la realizzazione delle operazioni di riorganizzazione delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A. in conseguenza delle modifiche apportate alle rispettive leggi istitutive, ivi comprese:
a) il conferimento nella Veneto Sviluppo S.p.A. delle partecipazioni azionarie detenute dalla Regione in Veneto Innovazione S.p.A. e in FIN.EST. S.p.A. di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe””;
b) la riduzione del capitale sociale e l’acquisto di azioni proprie per consentire l’uscita degli attuali soci privati dalla compagine societaria della Veneto Sviluppo S.p.A.;
c) il trasferimento, a titolo di conferimento o di cessione, a Veneto Innovazione S.p.A. del ramo d’azienda afferente alla gestione degli strumenti finanziari che la Regione ha affidato in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A., anche al fine di semplificare e ottimizzare la gestione degli strumenti agevolativi regionali.

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”

Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1. All’ articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma primo le parole: “la maggioranza assoluta del capitale” sono sostituite dalle seguenti: “la totalità del capitale sociale”;
b) il secondo periodo del comma primo, come modificato dall’ articolo 12 comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, è soppresso;
c) il comma secondo è sostituito dal seguente:
omissis ( 1)
Art. 3 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1. All’ articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 31 “Integrazioni e modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.””, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea del comma 1 dopo le parole: “La Veneto Sviluppo S.p.A.” sono inserite le parole: “opera prevalentemente a supporto della Regione e dei suoi enti. Essa,” e le parole: “e nei limiti imposti dalla Costituzione italiana, concorre” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti imposti dalla Costituzione italiana e dalla legislazione comunitaria e statale in materia, secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel quadro delle politiche di programmazione regionale concorre, anche per il tramite delle proprie società controllate:”;
b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
omissis ( 2)
c) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente:
omissis ( 3)
d) dopo la lettera d bis) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
omissis ( 4)
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è inserito il seguente:
omissis ( 5)
Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1. L’ articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è sostituito dal seguente:
omissis ( 6)
Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1. L’ articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 59 “Integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”, è sostituito dal seguente:
omissis ( 7)
Art. 6 - Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1. L’ articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è sostituito dal seguente:
omissis ( 8)

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche
in materie di interesse regionale”

Art. 7 - Sostituzione del titolo (9) della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Il titolo ( 10) della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 è così sostituito:
omissis ( 11)
Art. 8 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , dopo le parole: “dell’innovazione” sono inserite le seguenti: “e la competitività”.
2. Il comma 2 dell’ articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 12)
3. Il comma 3 dell’ articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 13)
Art. 9 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Il comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 14)
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , è così sostituito:
omissis ( 15)
3. Dopo il comma 3 bis dell’ articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , come aggiunto dall’ articolo 14, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, è aggiunto il seguente:
omissis ( 16)
Art. 10 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , le parole: “La società persegue gli scopi di cui all’articolo precedente mediante:” sono sostituite dalle parole: “La società in riferimento alle attività di cui all’articolo precedente esercita le funzioni per:”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , le parole: “, nei settori e sui processi a tecnologia emergente che favoriscano lo sviluppo dell’innovazione” sono soppresse.
3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , sono aggiunte le seguenti:
omissis ( 17)
Art. 11 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Dopo l’ articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , è inserito il seguente:
omissis ( 18)
Art. 12 - Inserimento dell’articolo 3 ter nella legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Dopo l’ articolo 3 bis della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 come inserito dall’articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:
omissis ( 19)
Art. 13 - Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Dopo l’ articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 è inserito il seguente:
omissis ( 20)

CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022
della Regione del Veneto”

Art. 14 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”.
1. Il comma 6 dell’ articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 è sostituito dal seguente:
omissis ( 21)
2. Il comma 7 dell’ articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 è sostituito dal seguente:
omissis ( 22)

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 15 - Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 4, 6 e 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 ;
b) l’ articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , come inserito dal comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 “Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura””;
c) l’ articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 “Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura””;
d) l’ articolo 10 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione”;
e) l’ articolo 1, commi 8 e 9 e l’ articolo 2, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”;
f) l’ articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 ;
g) l’ articolo 3, comma 1, lettera b) e l’ articolo 6, commi 1 e 2 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”;
h) l’ articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 ;
i) l’ articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.
Art. 16 - Disposizioni attuative e finali.
1. Le Società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A. adeguano il proprio statuto conformandolo alle previsioni della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, nel rispetto della disciplina prevista per le società in house dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici giorni, periodo trascorso il quale si prescinde dal parere.
2. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di società regionali di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, Veneto Sviluppo S.p.A. predispone un piano industriale volto ad illustrare il progetto di riorganizzazione della società, anche da un punto di vista economico - finanziario, da trasmettere, nei successivi dieci giorni, alla Giunta regionale.
Art. 17 - Norma finanziaria.
1. I conferimenti in Veneto Sviluppo S.p.A. delle partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in Veneto Innovazione S.p.A. e in FIN.EST. S.p.A. avvengono secondo le disposizioni del codice civile in materia e i valori trovano allocazione contabile in entrata al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 100 “Alienazione di attività finanziarie” e contestualmente per pari importo in spesa, alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, pmi e artigianato”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2023-2025.
Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 2) Testo riportato alla lett. d) comma 1 art. 2 legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 3) Testo riportato dopo lett. d) comma 1 art. 2 legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 4) Testo riportato dopo lett. d bis) comma 1 art. 2 legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 5) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 6) Testo riportato all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 7) Testo riportato all’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 8) Testo riportato all’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 9) Per mero errore materiale le parole “della rubrica” vanno sostituite con le parole “del titolo”, vedi errata corrige pubblicata nel BUR n. 108 del 11 agosto 2023.
( 10) Per mero errore materiale le parole “La rubrica” vanno sostituite con le parole “Il titolo”, vedi errata corrige pubblicata nel BUR n. 108 del 11 agosto 2023.
( 11) Testo riportato nel titolo della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 12) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 13) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 14) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 15) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 16) Testo riportato dopo il comma 3 bis dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 17) Testo riportato dopo lett. d) comma 1 art. 3 legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 18) Testo riportato dopo l’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 19) Testo riportato dopo l’articolo 3 bis della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 20) Testo riportato dopo l’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
( 21) Testo riportato al comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 .
( 22) Testo riportato al comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 .




SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 14/2023
S O M M A R I O
Legge regionale 04 luglio 2023, n. 14 (BUR n. 89/2023) (Novellazione) – Testo storico

RIORDINO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI IN UN UNICO GRUPPO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1975, n. 47 “COSTITUZIONE DELLA VENETO SVILUPPO S.P.A.” E ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1988, n. 45 “COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIE DI INTERESSE REGIONALE” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI.

CAPO I - Finalità

Art. 1 - Riorganizzazione e riordino delle funzioni delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A. ed individuazione del gruppo facente capo alla società finanziaria della Regione del Veneto.
1. Con la presente legge si provvede alla riorganizzazione delle società Veneto Sviluppo S.p.A., di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e Veneto Innovazione S.p.A., di cui alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”, nonché al riordino e all’accorpamento in un unico gruppo di partecipazioni regionali delle funzioni e delle attività esercitate dalle medesime società, al fine di dotare la Regione di un qualificato gruppo societario a cui affidare le attività di natura finanziaria finalizzate allo sviluppo economico e sociale del proprio territorio, con particolare riguardo al sostegno alle imprese, in attuazione della programmazione regionale e degli indirizzi e direttive della Giunta regionale.
2. Le società a totale partecipazione pubblica e costituenti il gruppo regionale facente capo a Veneto Sviluppo S.p.A. operano secondo le finalità pubbliche di supporto al sistema produttivo e di sviluppo economico, imprenditoriale e occupazionale del territorio veneto.
3. Gli obiettivi e le priorità nella gestione finanziaria delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A., in virtù della natura pubblicistica, sono definiti dalla Regione del Veneto.
4. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ogni attività necessaria per la realizzazione delle operazioni di riorganizzazione delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A. in conseguenza delle modifiche apportate alle rispettive leggi istitutive, ivi comprese:
a) il conferimento nella Veneto Sviluppo S.p.A. delle partecipazioni azionarie detenute dalla Regione in Veneto Innovazione S.p.A. e in FIN.EST. S.p.A. di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe””;
b) la riduzione del capitale sociale e l’acquisto di azioni proprie per consentire l’uscita degli attuali soci privati dalla compagine societaria della Veneto Sviluppo S.p.A.;
c) il trasferimento, a titolo di conferimento o di cessione, a Veneto Innovazione S.p.A. del ramo d’azienda afferente alla gestione degli strumenti finanziari che la Regione ha affidato in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A., anche al fine di semplificare e ottimizzare la gestione degli strumenti agevolativi regionali.

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”

Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1. All’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma primo le parole: “la maggioranza assoluta del capitale” sono sostituite dalle seguenti: “la totalità del capitale sociale”;
b) il secondo periodo del comma primo, come modificato dall’articolo 12 comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, è soppresso;
c) il comma secondo è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale esercita il controllo analogo su Veneto Sviluppo S.p.A. e, per suo tramite, sulle sue controllate destinatarie di affidamenti in house, secondo le previsioni del diritto comunitario e della legislazione nazionale vigenti. La Giunta regionale approva lo statuto della Veneto Sviluppo S.p.A. e le sue modifiche.”.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1. All’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 31 “Integrazioni e modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.””, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea del comma 1 dopo le parole: “La Veneto Sviluppo S.p.A.” sono inserite le parole: “opera prevalentemente a supporto della Regione e dei suoi enti. Essa,” e le parole: “e nei limiti imposti dalla Costituzione italiana, concorre” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti imposti dalla Costituzione italiana e dalla legislazione comunitaria e statale in materia, secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel quadro delle politiche di programmazione regionale concorre, anche per il tramite delle proprie società controllate:”;
b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“d) all’attrazione degli investimenti nel territorio del Veneto, anche per favorire il superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti;”;
c) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente:
“d bis) ad agire in contesti aziendali, anche sostenendo operazioni innovative come l’acquisizione di imprese da parte dei dipendenti;”;
d) dopo la lettera d bis) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
“d ter) alla promozione e al sostegno di iniziative di reindustrializzazione;
d quater) all’accrescimento e al consolidamento dei livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile, al fine di migliorare la competitività del sistema produttivo.”;
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è inserito il seguente:
“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lo Statuto della Veneto Sviluppo S.p.A. deve prevedere che i proventi derivanti dalle attività svolte dalla Società siano destinati allo sviluppo dell’economia del territorio e a realizzare le finalità istituzionali di cui alla presente legge.”.
Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1. L’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 Veneto Sviluppo S.p.A., in qualità di capogruppo, provvede alla gestione delle proprie partecipazioni.
2. Veneto Sviluppo S.p.A. può acquisire nuove partecipazioni in altre società esclusivamente previa autorizzazione da parte della Giunta regionale. Si prescinde dall’autorizzazione quando le partecipazioni in altre società hanno finalità di investimento temporaneo.
3. Veneto Sviluppo S.p.A. può altresì, anche per il tramite di proprie controllate, in conformità alla vigente normativa e ai relativi statuti e con la finalità pubblica di supporto al sistema produttivo e di sviluppo economico, imprenditoriale e occupazionale con particolare attenzione al territorio regionale”:
a) promuovere e gestire fondi di private equity e private debt destinati alla crescita e al consolidamento, in via prevalente, delle piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale, con raccolta estesa a investitori istituzionali;
b) investire in quote di fondi di private equity e private debt, anche gestiti da una propria società controllata di gestione del risparmio;
c) investire in partecipazioni e strumenti di debito delle imprese venete attraverso operazioni di private equity e private debt aventi carattere temporaneo;
d) prestare consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese, e nella gestione di patrimoni, che presentino interesse per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo formulati dagli organi regionali;
e) svolgere funzioni di cessione, anche pro soluto, al sistema creditizio, dei crediti per spese di investimento, certi, liquidi ed esigibili, vantati da piccole e medie imprese venete nei confronti del sistema degli enti locali e delle autonomie funzionali.
4. Al fine di contenere i costi e realizzare economie di scala, Veneto Sviluppo S.p.A. può accentrare l’esercizio di servizi finanziari, amministrativi, contabili e tecnici a favore delle società controllate nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi.
5. Nel rispetto delle previsioni del diritto comunitario e della legislazione nazionale vigenti per le società in house, la Giunta regionale esercita, per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A., il controllo analogo sulle società controllate destinatarie di affidamenti diretti.”.
Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1. L’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 59 “Integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”, è sostituito dal seguente:
“Art. 5
1. Veneto Sviluppo S.p.A. assolve agli obblighi di comunicazione verso la Giunta regionale, anche ai fini del controllo analogo, secondo le previsioni della normativa e delle direttive regionali, e predispone:
a) una relazione semestrale sull’attività svolta e su quella in corso di attuazione, riferita alla gestione delle partecipazioni e alle attività di cui all’articolo 3, da inviare alla Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza del semestre di riferimento;
b) un budget economico annuale della Società e del gruppo di società da essa controllate da inviare alla Giunta regionale entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, da approvare successivamente dall’assemblea societaria.”.
Art. 6 - Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
1. L’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
1. Per la nomina dei componenti degli organi della società di competenza della Regione trova applicazione la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
2. L’organo amministrativo è costituito secondo le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
3. Nel caso in cui l’Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenendo conto delle esigenze dei costi, disponga che la stessa sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, le designazioni dei componenti sono effettuate dal Consiglio regionale, assicurando la rappresentanza delle minoranze.
4. I componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016, oltre a quelli ulteriori eventualmente stabiliti dallo statuto.
5. Lo statuto stabilisce le modalità organizzative e di funzionamento della società, ivi compresa la disciplina sulle situazioni di conflitto di interesse, nel rispetto delle norme sulle società contenute nel Codice civile e delle norme generali di diritto privato e nel rispetto del decreto legislativo n. 175 del 2016.”.

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche
in materie di interesse regionale”

Art. 7 - Sostituzione del titolo della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Il titolo della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 è così sostituito:
“Costituzione di una società a totale partecipazione regionale per l’innovazione, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto”.
Art. 8 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , dopo le parole: “dell’innovazione” sono inserite le seguenti: “e la competitività”.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , è sostituito dal seguente:
“2. L’intero capitale sociale è riservato alla Regione, anche per mezzo di società interamente da questa partecipate, in via diretta o indiretta. Nel caso in cui il capitale sociale sia interamente detenuto da una società partecipata, direttamente o indirettamente in via totalitaria dalla Regione, la Giunta regionale esercita il controllo analogo sulla Società attraverso la propria società partecipata secondo le previsioni della presente legge, del diritto comunitario e della legislazione nazionale vigente.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale approva lo statuto della Società e le sue modifiche.”.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , è sostituito dal seguente:
“1. La Società opera nel territorio regionale al fine di promuovere, nei limiti degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e delle norme dello Statuto della Regione e della presente legge, iniziative per l’innovazione, lo sviluppo, la competitività e la promozione del territorio e del sistema produttivo regionale, l’attrazione degli investimenti e la promozione di nuova imprenditorialità, la trasformazione digitale e la sostenibilità energetica ed ambientale, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , è così sostituito:
“3. Gli interventi dovranno promuovere lo sviluppo regionale e in particolare quello produttivo ed industriale, con speciale attenzione alle piccole e medie imprese. In questo ambito dovranno essere sostenute le attività che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e alla transizione digitale, nonché quelle che favoriscono la qualificazione e l’aumento dell’occupazione, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile.”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , come aggiunto dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, è aggiunto il seguente:
“3 ter. La Società, in attuazione della programmazione regionale e degli indirizzi della Giunta regionale, esercita altresì le funzioni e svolge le attività in materia di:
a) progettazione, realizzazione e gestione degli strumenti finanziari regionali, ivi compresa l’amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, anche in cofinanziamento con il sistema bancario e dei confidi, per la concessione di finanziamenti agevolati, anche combinati con contributi a fondo perduto, e di garanzie, anche nella forma della riassicurazione, a sostegno degli investimenti, del capitale circolante, dell’internazionalizzazione e della capitalizzazione delle imprese;
b) progettazione, realizzazione e gestione, ivi compresa l’amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, di strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;
c) progettazione, realizzazione e gestione, ivi compresa l’amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, di strumenti di finanza alternativa, anche in compartecipazione con altri investitori istituzionali nazionali ed europei;
d) esercizio delle funzioni di organismo intermedio per la gestione degli strumenti finanziari, realizzati a valere su risorse dei fondi strutturali europei, previa stipulazione di specifico accordo con l’Autorità di gestione del Programma sotto la cui responsabilità la Società opera per l’esecuzione dei compiti da questa affidati;
e) analisi, progettazione, realizzazione e gestione di servizi e progetti di trasformazione digitale in attuazione delle strategie regionali;
f) attività di comunicazione e di promozione delle iniziative della Giunta regionale.”.
Art. 10 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , le parole: “La società persegue gli scopi di cui all’articolo precedente mediante:” sono sostituite dalle parole: “La società in riferimento alle attività di cui all’articolo precedente esercita le funzioni per:”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , le parole: “, nei settori e sui processi a tecnologia emergente che favoriscano lo sviluppo dell’innovazione” sono soppresse.
3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , sono aggiunte le seguenti:
“d bis) la consulenza e l’assistenza tecnica alla Regione e agli enti pubblici partecipanti in materia di gestione degli incentivi a favore delle imprese di cui all’articolo 2 comma 3 ter;
d ter) lo svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle di cui all’articolo 2 comma 3 ter, ivi compreso l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione delle misure agevolate;
d quater) l’assistenza tecnica ed amministrativa alle imprese con riferimento alle attività di cui all’articolo 2 comma 3 ter;
d quinquies) l’attività di recupero dei crediti, l’accertamento degli illeciti amministrativi, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e gestione del contenzioso in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici riferiti alle attività di cui all’articolo 2 comma 3 ter.”.
Art. 11 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 , è inserito il seguente:
“Art. 3 bis
1. I rapporti tra la Società e la Regione per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 comma 3 ter, sono disciplinati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo.
2. La Società assolve agli obblighi di comunicazione e rendicontazione verso la Giunta regionale, anche ai fini del controllo analogo, secondo le previsioni della normativa e delle direttive regionali e sulla base della presente legge, e predispone:
a) una relazione semestrale sull’attività svolta e su quella in corso di attuazione, riferita alla gestione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2 comma 3 ter da inviare alla Giunta regionale e alla società interamente partecipata dalla Regione per mezzo della quale quest’ultima esercita il controllo, entro novanta giorni dalla scadenza del semestre di riferimento;
b) un budget economico annuale da inviare alla Giunta regionale e alla società interamente partecipata dalla Regione per mezzo della quale quest’ultima esercita il controllo entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento da approvare successivamente dall’assemblea societaria.”.
Art. 12 - Inserimento dell’articolo 3 ter nella legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Dopo l’articolo 3 bis della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 come inserito dall’articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 3 ter
1. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi spettanti alla Società nel rispetto della normativa nazionale ed europea tenendo conto dell’effettiva operatività dei fondi gestiti dalla stessa.
2. I compensi di cui al comma 1 sono a carico delle disponibilità dei fondi gestiti dalla Società. Le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale.
3. Ai fondi istituiti ai sensi delle disposizioni elencate ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali”, si applicano le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le attività affidate alla Società il cui esercizio non opera a valere su fondi regionali, i compensi ad essa spettanti sono stabiliti nelle relative convenzioni.”.
Art. 13 - Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 è inserito il seguente:
“Art. 5 bis
1. L’organo amministrativo è costituito secondo le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società partecipazione pubblica”.
2. Nel caso in cui l’Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenendo conto delle esigenze dei costi, disponga che la stessa sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, le designazioni dei componenti sono effettuate dal Consiglio regionale, assicurando la rappresentanza delle minoranze.”.

CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022
della Regione del Veneto”

Art. 14 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”.
1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 è sostituito dal seguente:
“6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni di gestione degli strumenti finanziari regionali da parte della Società Veneto Innovazione S.p.A. quale nuovo soggetto gestore e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023.”.
2. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 è sostituito dal seguente:
“7. Dalla data di effettivo esercizio delle funzioni di gestione degli strumenti finanziari regionali da parte della Società Veneto Innovazione S.p.A. quale nuovo soggetto gestore e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023, Veneto Sviluppo S.p.A. cessa l’erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi di cui ai commi 2 e 3.”.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 15 - Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 4, 6 e 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 ;
b) l’articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 , come inserito dal comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 “Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura””;
c) l’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 “Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura””;
d) l’articolo 10 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione”;
e) l’articolo 1, commi 8 e 9 e l’articolo 2, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”;
f) l’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 ;
g) l’articolo 3, comma 1, lettera b) e l’articolo 6, commi 1 e 2 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”;
h) l’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 ;
i) l’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.
Art. 16 - Disposizioni attuative e finali.
1. Le Società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A. adeguano il proprio statuto conformandolo alle previsioni della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, nel rispetto della disciplina prevista per le società in house dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici giorni, periodo trascorso il quale si prescinde dal parere.
2. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di società regionali di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, Veneto Sviluppo S.p.A. predispone un piano industriale volto ad illustrare il progetto di riorganizzazione della società, anche da un punto di vista economico - finanziario, da trasmettere, nei successivi dieci giorni, alla Giunta regionale.
Art. 17 - Norma finanziaria.
1. I conferimenti in Veneto Sviluppo S.p.A. delle partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in Veneto Innovazione S.p.A. e in FIN.EST. S.p.A. avvengono secondo le disposizioni del codice civile in materia e i valori trovano allocazione contabile in entrata al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 100 “Alienazione di attività finanziarie” e contestualmente per pari importo in spesa, alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, pmi e artigianato”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2023-2025.
Art. 18 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 18/05/2023

PDL n. 205

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 21/06/2023

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Luciano SANDONÀ

Approvato dal consiglio in data: 27/06/2023

Deliberazione Legislativa n. 14 del 04/07/2023