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Legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 (BUR n. 101/2023)

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di agricoltura, caccia, pesca, promozione agroalimentare, consorzi di bonifica, raccolta e commercializzazione dei funghi, raccolta e commercializzazione dei tartufi, foreste.

Sommario: Legge Regionale 15/2023
S O M M A R I O
Legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 (BUR n. 101/2023)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE, CONSORZI DI BONIFICA, RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI, RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI, FORESTE

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 1 - Modifiche all’articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Dopo il comma 1 quater dell’ articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 sono aggiunti i seguenti:
“1 quinquies. È istituito l’elenco regionale delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, previste dall’articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”. La Giunta regionale definisce le procedure per l’iscrizione e le modalità per la tenuta dell’elenco regionale di cui al presente comma.
1 sexies. La Giunta regionale promuove l’interazione delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare iscritte nell’elenco regionale di cui al comma 1 quinquies con gli enti pubblici iscritti nell’elenco di cui al comma 1 bis.”.

CAPO II - Disposizioni in materia di caccia

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”
Art. 2 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. All’ articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’alinea del comma 1 è così sostituito:
“1. La Giunta regionale può avvalersi di una Commissione regionale faunistico-venatoria, di seguito denominata Commissione, quale organo tecnico consultivo di supporto in materia di gestione del patrimonio faunistico venatorio, anche in rapporto alla tutela e alla gestione delle produzioni agricole e alla salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:”.
b) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
“b bis) un comandante di Polizia provinciale, individuato d’intesa fra le Province e la Città Metropolitana di Venezia”.
2. Conseguentemente la rubrica dell’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è così sostituita:
“Art. 3 - Commissione regionale faunistico-venatoria”.
Art. 3 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell' articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , come modificato dall’ articolo 2 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di Pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, dopo le parole: “ La Giunta regionale istituisce” sono inserite le seguenti: “ e disciplina la gestione delle”.
2. Il comma 4 dell' articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
"4. La gestione dell'oasi può essere affidata dal dirigente della struttura competente in materia faunistico-venatoria, mediante criteri e schema di convenzione approvati dalla Giunta regionale, ad una o più associazioni di protezione ambientale, venatorie, professionali agricole, alle Aziende faunistico-venatorie di cui all’articolo 29 ed ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini.".
Art. 4 – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell' articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , come modificato dall’ articolo 3 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di Pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, dopo le parole: “ La Giunta regionale istituisce” sono inserite le seguenti: “ e disciplina la gestione delle”.
2. Il comma 4 dell' articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
"4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata dal dirigente della struttura competente in materia faunistico-venatoria, mediante criteri e schema di convenzione approvati dalla Giunta regionale, preferibilmente ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini o ad una o più associazioni venatorie, di protezione ambientale o professionali agricole.".
3. Dopo il comma 5 dell’ articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , è aggiunto il seguente comma:
“5 bis. Durante le operazioni di cattura delle lepri è vietato l’utilizzo di botti o petardi.”.
Art. 5 – Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
1. Il comma 2 dell' articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo­ agroforestali ed ittiche, per la tutela della fauna di cui all'articolo 8, comma 4 ter, lettera h) e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Tale controllo viene praticato selettivamente, di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Giunta regionale può autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1, lettera a) della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria. ".
2. Dopo il comma 2 dell' articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:
"2 bis. I piani di controllo numerico di cui al terzo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori, prioritariamente iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini e da quelli iscritti negli istituti venatori privati delle aree interessate, che abbiano frequentato, superando apposita prova finale d’esame, specifici corsi di formazione autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, e sono coordinati dal Servizio regionale di vigilanza che può avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza di specifici corsi di formazione, superandone il relativo esame finale, autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria. Il Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 157/1992 può altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri".
Art. 6 - Modifica all’articolo articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell' articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , come da ultimo modificato dall’ articolo 3 comma 11 lettera a) della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 ”, le parole: “ di cui alla lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8,” sono soppresse.
Art. 7 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 11 dell' articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 dopo le parole: “ Gli appostamenti” è inserita la seguente: “ fissi” e le parole: “ comma 2 dell’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “ comma 4 ter dell’articolo 8”.
Art. 8 - Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. All’ articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “ alla lettera e), comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “ alla lettera f), comma 5”;
b) al comma 3 bis, aggiunto dall’ articolo 1 comma 1 della legge regionale 9 agosto 2022, n. 21 “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, dopo le parole: “ in forma vagante” sono inserite le seguenti: “, ad eccezione dello sparo da appostamento,”.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera i) le parole: “ la caccia all’aspetto alla beccaccia” sono soppresse;
b) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
“i bis) da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio o nel piano faunistico-venatorio regionale. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;
i ter) per le violazioni di cui alla lettera i bis) la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dispone come sanzione accessoria la sospensione del tesserino regionale per un anno. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni;”;
c) dopo la lettera l) è inserita la seguente:
“l bis) da euro 100,00 a euro 400,00 per chi esercita la caccia a rastrello in più di tre persone in violazione del divieto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera h) della legge n. 157/1992;”.
Art. 10 - Modifica all’articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. All’ articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , inserito dall’ articolo 59 comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, dopo il comma 1 bis, aggiunto dall’articolo 8 comma 1 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020” è aggiunto il seguente:
“1 ter. È requisito per l’accesso ai contributi previsti dal presente articolo il formale recepimento del codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria, di cui all’articolo 35 ter, da parte dell’associazione venatoria richiedente e la sua diffusione ai propri associati.”.
2. La modifica di cui al comma 1 si applica decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di adozione, da parte della Giunta regionale, del codice etico per la disciplina dell’esercizio dell’attività venatoria.
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
1. Al comma 1 dell' articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: " La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: " Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico­ venatoria".
2. Al comma 1 dell' articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: " La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: " Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico­ venatoria".
3. Al comma 4 dell' articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: " La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: " Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria".
4. Al terzo periodo del comma 2 dell' articolo 34 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: " La Giunta autorizza" sono sostituite dalle seguenti: " Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria autorizza”.
SEZIONE II - Modifiche all’allegato C “Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale” della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)”
Art. 12 - Modifiche all’allegato C “Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale” della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)”.
1. Al paragrafo 10 “Disposizioni relative all’istituzione e gestione degli istituti di protezione individuati dal Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027” e, ai sensi dell’articolo 11 della l. r. n. 27/2017 , dai piani faunistico-venatori di province e Città metropolitana di Venezia ai fini del rispetto dei parametri di cui all’articolo 10 comma 3 della l. n. 157/1992” dell’allegato C “Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale” della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quinto capoverso le parole: “ Con il provvedimento di istituzione dell’Oasi di protezione,” sono sostitute dalle seguenti: “ A seguito del provvedimento di istituzione dell’Oasi di protezione, con successivo provvedimento,”;
b) al sesto capoverso le parole: “ Con il provvedimento di istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura,” sono sostituite dalle seguenti: “ A seguito dell’istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, con successivo provvedimento,”.

CAPO III - Disposizioni in materia di pesca

Art. 13 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 ”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 , come modificato dall’ articolo 22, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”, le parole: “ sesto mese” sono sostituite dalle seguenti: “ dodicesimo mese”.
Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
1. Dopo il comma 4 bis dell' articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , aggiunto dall' articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 ", è aggiunto il seguente:
"4 ter. La Regione garantisce la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda attraverso una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici e la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse alieutico ed economico. A tal fine la Regione concorre alla determinazione dello sforzo di pesca massimo accettabile per il lago di Garda attraverso i necessari strumenti di pianificazione e sulla base di criteri prestabiliti che tengano conto dell'andamento del numero medio di pescatori attivi e della superficie lacustre sottoposta a prelievo”.
2. Al comma 2 dell' articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , come sostituito dall' articolo 1, comma 7 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 ", dopo le parole: "sono disciplinate" sono inserite le seguenti: "separatamente dalle altre," .
3. Al comma 8 bis dell' articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , come da ultimo modificato dall' articolo 1 comma 1 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", dopo le parole: "provincia di Rovigo" sono inserite le seguenti: "e del lago di Garda".
4. Al comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , come sostituito dalla dall' articolo comma 1 lettera a) della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", le parole: “ dal regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: " dai regolamenti regionali di cui all'articolo 7 ''.
5. Dopo il comma 5 dell' articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , è inserito il seguente: "5 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le acque del lago di Garda soggette a regolamentazione separata ai sensi dell'articolo 7, comma 2. ".
6. Dopo il comma 4 dell' articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , come sostituito dall' articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativa a "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"'', è aggiunto il seguente:
"4 bis. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda, il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 ter, può prevedere forme di limitazione dell'esercizio della pesca professionale".
Art. 15 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".
1. Dopo la lettera d quater) del comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è aggiunta la seguente:
“d quinquies) attività gestionali in materia di acquacoltura in attuazione della Carta Ittica Regionale.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare

Art. 16 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 le parole: “ qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 “Nuova disciplina delle denominazioni d’origine”” sono sostituite dalle seguenti: “ a denominazione di origine o indicazione geografica di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino””.
Art. 17 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.
1. Al comma 3 dell’ articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 le parole: “ agrituristiche di cui all’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 ” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”, qualora ricadenti nelle specifiche disposizioni da questa previste”.
Art. 18 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.
1. All’ articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “ Disposizioni attuative.”;
b) al comma 1 le parole: “ Con regolamento si provvede in ordine” sono sostituite dalle seguenti: “ La Giunta regionale con proprio provvedimento provvede”;
c) alla lettera a) del comma 1 la parola “ enoturistica” è sostituita dalle seguenti: “ legata al turismo enogastronomico”;
d) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente:
“e bis) alla definizione delle modalità per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle strade del vino dal Registro regionale di cui all’articolo 9 bis”.
Art. 19 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.
1. All’ articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “ dal regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “ dal provvedimento”;
b) al comma 2 dopo le parole: “ industria, artigianato e agricoltura” sono inserite le seguenti: “ le aziende enoturistiche od oleoturistiche,”;
c) al comma 3 le parole: “ all’albo di cui all’articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164” sono sostituite dalle seguenti: “ ai sistemi di controllo per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche cui fa riferimento la strada del vino”;
d) al comma 4 le parole: “ al regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “ al provvedimento”.
Art. 20 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.
1. All’ articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente:
“d bis) trasmette entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, unitamente all'elenco aggiornato dei soci e alle attività previste per l’anno in corso, pena la sospensione della strada del vino dal Registro regionale di cui all’articolo 9 bis.”;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Fatte salve eventuali cause di forza maggiore, la mancata trasmissione delle informazioni di cui alla lettera d bis) del comma 2 e la mancata realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di valorizzazione delle strade del vino, per tre annualità consecutive, comporta la revoca del riconoscimento e la cancellazione dal Registro regionale di cui all’articolo 9 bis”.
2 ter. I Comitati di gestione delle strade del vino riconosciute dalla Regione del Veneto possono associarsi a livello regionale per la loro promozione e valorizzazione”.
Art. 21 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.
1. All’ articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“c) la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di valorizzazione delle strade del vino e del suo territorio, anche in forma digitale, per l’incentivazione della loro conoscenza”;
b) al comma 2 le parole: “ singole o associate, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile” sono sostituite dalle seguenti: “, singoli o associati aderenti alle strade del vino iscritte al Registro di cui all’articolo 9 bis”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale fissa i requisiti per la concessione dei contributi nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande.”.
Art. 22 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.
1. All’ articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “ del relativo regolamento di attuazione” sono sostituite dalle seguenti: “ del provvedimento”;
b) al comma 3 le parole: “ Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992” sono sostituite dalle seguenti: “ Regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) n. 787/2019 e successive modificazioni”.
Art. 23 – Inserimento dell’articolo 9 bis alla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.
1. Dopo l’ articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 è aggiunto il seguente:
“9 bis. - Istituzione del Registro regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.
1. Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il Registro regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.”.
Art. 24 - Norme transitorie.
1. Le strade del vino e degli altri prodotti tipici del Veneto che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”, sono iscritte nel Registro regionale di cui all’ articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 , come introdotto dall’articolo 23 della presente legge, qualora entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge trasmettano la relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, unitamente all'elenco aggiornato dei soci e delle attività previste per l’anno in corso.

CAPO V - Disposizioni in materia di bonifica

Art. 25 – Modifica all’articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Dopo il comma 5 bis dell’ articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è aggiunto il seguente:
“5 ter. La Giunta regionale definisce modalità semplificate per la gestione dei contributi concessi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di minore entità e comunque di importo non superiore a 500.000,00 euro, al fine di assicurarne l’efficacia e contenere i relativi oneri amministrativi e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare.”.

CAPO VI - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi

Art. 26 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “ Il Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ Il direttore della struttura regionale competente in materia”.
Art. 27 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Il comma 1 dell’ articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , come sostituito dall’articolo 8 comma 1 della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale individua, con cadenza almeno quinquennale, l’ammontare dei limiti del contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti di cui all’articolo 2 comma 1.”.
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:
“1 bis. Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere:
a) un’articolazione temporale dei limiti del contributo;
b) l’individuazione di criteri per articolare limiti contributivi in relazione alla fragilità dei territori e in base alle categorie di soggetti.”.
3. Nelle more dell’approvazione del provvedimento della Giunta regionale previsto dal comma 1 dell’ articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 come sostituito dal presente articolo, i raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.

CAPO VII - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei tartufi

Art. 28 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: “ Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ direttore della struttura regionale competente in materia”.
2. Al comma 2 dell’ articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: “ Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ direttore della struttura regionale competente in materia”.
Art. 29 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
1. Al comma 6 dell’ articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: “ in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati: a) certificato di residenza; b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata” sono sostituite dalle seguenti: “ indirizzata al direttore della struttura regionale competente in materia. La Giunta regionale definisce le procedure per l’iscrizione all’esame ed il rilascio o rinnovo del tesserino di idoneità”.
Art. 30 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
1. Al comma 3 dell’ articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: “ dipartimento foreste ed economia montana” sono sostituite dalle seguenti: “ direttore della struttura regionale competente in materia”.
Art. 31 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
1. Al comma 4 dell’ articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 , le parole: “ Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ direttore della struttura regionale competente in materia”.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di foreste

Art. 32 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: “ della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ dell’autorità forestale competente per territorio”.
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’ articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è aggiunta la seguente:
“c bis) lavori di manutenzione e di adeguamento alle opere di regimazione idraulica e alle infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i requisiti tecnici previsti nel decreto ministeriale di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del 2018, per un importo pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.”.
3. Il comma 3 dell’ articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:
“3. In deroga alle misure richieste alle lettere a), b), c) e c bis) di cui al comma 2 e fatte salve le disposizioni in materia di paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l’autorizzazione è rilasciata per i seguenti interventi:
a) realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli, interventi di protezione civile anche a finalità di antincendio boschivo, interventi per la tutela della pubblica incolumità, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018;
b) sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018;
c) ripristino degli habitat di interesse comunitario della Rete Natura 2000, solo qualora ciò sia previsto dagli strumenti di gestione o pianificazione vigenti;
d) riduzione di superficie boscata non superiore ai 2000 metri quadrati in aree di pertinenza di immobili esistenti, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerata bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate nuove edificazioni o ampliate quelle esistenti;
e) recupero colturale di terreni agricoli, invasi da specie arboree e arbustive, riconosciuti abbandonati secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 34 del 2018;
f) riduzione di superficie boscata richiesta da un imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. E’ vietata la cessazione delle attività agricole e pastorali prima di dieci anni dall’autorizzazione. In caso di violazione di tale divieto la presente deroga non trova più applicazione ed i richiedenti sono tenuti ad adottare una delle misure di cui al comma 2;
g) trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati.”.
Art. 33 - Modifica all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
1. Al comma 9 dell’ articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , come modificato dal comma 3 dell’ articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica”, le parole: “ in conformità alle linee guida di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi” sono sostituite dalle seguenti: “ in conformità ai criteri minimi nazionali di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del 2018”.
Art. 34 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , “Legge forestale regionale” e relative disposizioni transitorie.
1. L’ articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:
“Art. 27- Organismi di associazionismo forestale.
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 34 del 2018, la Giunta regionale promuove l’associazionismo fondiario tra proprietari e conduttori di terreni sia pubblici che privati, cui possono partecipare anche imprese di utilizzazione e trasformazione del legname ed altri soggetti della filiera, nella forma di consorzi forestali, costituiti ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile o altre forme associative, allo scopo di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali.
2. I proprietari che intendono costituire l‘organismo di associazionismo forestale nelle forme di cui al comma 1 approvano lo statuto che, in particolare, deve stabilire:
a) la rappresentanza degli enti e soggetti partecipanti;
b) la composizione ed i compiti degli organi e la loro durata in carica;
c) i casi di ineleggibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti degli organi;
d) gli indirizzi amministrativi e organizzativi circa la gestione e il patrimonio dell’organismo di associazionismo forestale.
3. Nel caso in cui la gestione dell’organismo dell’associazionismo forestale includa anche aree del demanio forestale regionale, lo statuto deve prevedere la partecipazione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” e la sua rappresentanza nella composizione dell’organo decisionale.
4. Dell’avvenuta costituzione dell’organismo deve essere data comunicazione alla struttura regionale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla medesima costituzione.”.
2. Gli organismi di associazionismo forestale già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a dare comunicazione della loro costituzione alla struttura regionale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli organismi di cui al comma 2 adeguano lo statuto alle disposizioni contenute nell’ articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come sostituito dal comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IX - Disposizioni finali

Art. 35 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 36 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 15/2023
S O M M A R I O
Legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 (BUR n. 101/2023) – Testo storico

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE, CONSORZI DI BONIFICA, RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI, RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI, FORESTE

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 1 - Modifiche all’articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 sono aggiunti i seguenti:
“1 quinquies. È istituito l’elenco regionale delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, previste dall’articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”. La Giunta regionale definisce le procedure per l’iscrizione e le modalità per la tenuta dell’elenco regionale di cui al presente comma.
1 sexies. La Giunta regionale promuove l’interazione delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare iscritte nell’elenco regionale di cui al comma 1 quinquies con gli enti pubblici iscritti nell’elenco di cui al comma 1 bis.”.

CAPO II - Disposizioni in materia di caccia

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”
Art. 2 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. All’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’alinea del comma 1 è così sostituito:
“1. La Giunta regionale può avvalersi di una Commissione regionale faunistico-venatoria, di seguito denominata Commissione, quale organo tecnico consultivo di supporto in materia di gestione del patrimonio faunistico venatorio, anche in rapporto alla tutela e alla gestione delle produzioni agricole e alla salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:”.
b) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
“b bis) un comandante di Polizia provinciale, individuato d’intesa fra le Province e la Città Metropolitana di Venezia”.
2. Conseguentemente la rubrica dell’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è così sostituita:
“Art. 3 - Commissione regionale faunistico-venatoria”.
Art. 3 – Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , come modificato dall’articolo 2 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di Pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, dopo le parole: “ La Giunta regionale istituisce” sono inserite le seguenti: “ e disciplina la gestione delle”.
2. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
"4. La gestione dell'oasi può essere affidata dal dirigente della struttura competente in materia faunistico-venatoria, mediante criteri e schema di convenzione approvati dalla Giunta regionale, ad una o più associazioni di protezione ambientale, venatorie, professionali agricole, alle Aziende faunistico-venatorie di cui all’articolo 29 ed ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini.".
Art. 4 – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , come modificato dall’articolo 3 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di Pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, dopo le parole: “ La Giunta regionale istituisce” sono inserite le seguenti: “ e disciplina la gestione delle”.
2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
"4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata dal dirigente della struttura competente in materia faunistico-venatoria, mediante criteri e schema di convenzione approvati dalla Giunta regionale, preferibilmente ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini o ad una o più associazioni venatorie, di protezione ambientale o professionali agricole.".
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , è aggiunto il seguente comma:
“5 bis. Durante le operazioni di cattura delle lepri è vietato l’utilizzo di botti o petardi.”.
Art. 5 – Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo­ agroforestali ed ittiche, per la tutela della fauna di cui all'articolo 8, comma 4 ter, lettera h) e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Tale controllo viene praticato selettivamente, di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Giunta regionale può autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1, lettera a) della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria. ".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:
"2 bis. I piani di controllo numerico di cui al terzo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori, prioritariamente iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini e da quelli iscritti negli istituti venatori privati delle aree interessate, che abbiano frequentato, superando apposita prova finale d’esame, specifici corsi di formazione autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, e sono coordinati dal Servizio regionale di vigilanza che può avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza di specifici corsi di formazione, superandone il relativo esame finale, autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria. Il Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 157/1992 può altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri".
Art. 6 - Modifica all’articolo articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , come da ultimo modificato dall’articolo 3 comma 11 lettera a) della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 ”, le parole: “ di cui alla lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8,” sono soppresse.
Art. 7 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 dopo le parole: “ Gli appostamenti” è inserita la seguente: “ fissi” e le parole: “ comma 2 dell’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “ comma 4 ter dell’articolo 8”.
Art. 8 - Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. All’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “ alla lettera e), comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “ alla lettera f), comma 5”;
b) al comma 3 bis, aggiunto dall’articolo 1 comma 1 della legge regionale 9 agosto 2022, n. 21 “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, dopo le parole: “ in forma vagante” sono inserite le seguenti: “, ad eccezione dello sparo da appostamento,”.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera i) le parole: “ la caccia all’aspetto alla beccaccia” sono soppresse;
b) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
“i bis) da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio o nel piano faunistico-venatorio regionale. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;
i ter) per le violazioni di cui alla lettera i bis) la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dispone come sanzione accessoria la sospensione del tesserino regionale per un anno. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni;”;
c) dopo la lettera l) è inserita la seguente:
“l bis) da euro 100,00 a euro 400,00 per chi esercita la caccia a rastrello in più di tre persone in violazione del divieto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera h) della legge n. 157/1992;”.
Art. 10 - Modifica all’articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. All’articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , inserito dall’articolo 59 comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, dopo il comma 1 bis, aggiunto dall’articolo 8 comma 1 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020” è aggiunto il seguente:
“1 ter. È requisito per l’accesso ai contributi previsti dal presente articolo il formale recepimento del codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria, di cui all’articolo 35 ter, da parte dell’associazione venatoria richiedente e la sua diffusione ai propri associati.”.
2. La modifica di cui al comma 1 si applica decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di adozione, da parte della Giunta regionale, del codice etico per la disciplina dell’esercizio dell’attività venatoria.
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: " La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: " Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico­ venatoria".
2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: " La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: " Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico­ venatoria".
3. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: " La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: " Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria".
4. Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: " La Giunta autorizza" sono sostituite dalle seguenti: " Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria autorizza”.
SEZIONE II - Modifiche all’allegato C “Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale” della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)”
Art. 12 - Modifiche all’allegato C “Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale” della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)”.
1. Al paragrafo 10 “Disposizioni relative all’istituzione e gestione degli istituti di protezione individuati dal Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027” e, ai sensi dell’articolo 11 della l. r. n. 27/2017 , dai piani faunistico-venatori di province e Città metropolitana di Venezia ai fini del rispetto dei parametri di cui all’articolo 10 comma 3 della l. n. 157/1992” dell’allegato C “Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale” della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quinto capoverso le parole: “ Con il provvedimento di istituzione dell’Oasi di protezione,” sono sostitute dalle seguenti: “ A seguito del provvedimento di istituzione dell’Oasi di protezione, con successivo provvedimento,”;
b) al sesto capoverso le parole: “ Con il provvedimento di istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura,” sono sostituite dalle seguenti: “ A seguito dell’istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, con successivo provvedimento,”.

CAPO III - Disposizioni in materia di pesca

Art. 13 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 ”.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 , come modificato dall’articolo 22, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”, le parole: “ sesto mese” sono sostituite dalle seguenti: “ dodicesimo mese”.
Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 ", è aggiunto il seguente:
"4 ter. La Regione garantisce la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda attraverso una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici e la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse alieutico ed economico. A tal fine la Regione concorre alla determinazione dello sforzo di pesca massimo accettabile per il lago di Garda attraverso i necessari strumenti di pianificazione e sulla base di criteri prestabiliti che tengano conto dell'andamento del numero medio di pescatori attivi e della superficie lacustre sottoposta a prelievo”.
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , come sostituito dall'articolo 1, comma 7 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 ", dopo le parole: "sono disciplinate" sono inserite le seguenti: "separatamente dalle altre," .
3. Al comma 8 bis dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", dopo le parole: "provincia di Rovigo" sono inserite le seguenti: "e del lago di Garda".
4. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , come sostituito dalla dall'articolo 2 comma 1 lettera a) della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", le parole: “ dal regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: " dai regolamenti regionali di cui all'articolo 7 ''.
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , è inserito il seguente: "5 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le acque del lago di Garda soggette a regolamentazione separata ai sensi dell'articolo 7, comma 2. ".
6. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativa a "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"'', è aggiunto il seguente:
"4 bis. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda, il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 ter, può prevedere forme di limitazione dell'esercizio della pesca professionale".
Art. 15 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".
1. Dopo la lettera d quater) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è aggiunta la seguente:
“d quinquies) attività gestionali in materia di acquacoltura in attuazione della Carta Ittica Regionale.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare

Art. 16 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 le parole: “ qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 “Nuova disciplina delle denominazioni d’origine”” sono sostituite dalle seguenti: “ a denominazione di origine o indicazione geografica di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino””.
Art. 17 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 le parole: “ agrituristiche di cui all’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 ” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”, qualora ricadenti nelle specifiche disposizioni da questa previste”.
Art. 18 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.
1. All’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “ Disposizioni attuative.”;
b) al comma 1 le parole: “ Con regolamento si provvede in ordine” sono sostituite dalle seguenti: “ La Giunta regionale con proprio provvedimento provvede”;
c) alla lettera a) del comma 1 la parola “ enoturistica” è sostituita dalle seguenti: “ legata al turismo enogastronomico”;
d) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente:
“e bis) alla definizione delle modalità per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle strade del vino dal Registro regionale di cui all’articolo 9 bis”.
Art. 19 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.
1. All’articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “ dal regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “ dal provvedimento”;
b) al comma 2 dopo le parole: “ industria, artigianato e agricoltura” sono inserite le seguenti: “ le aziende enoturistiche od oleoturistiche,”;
c) al comma 3 le parole: “ all’albo di cui all’articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164” sono sostituite dalle seguenti: “ ai sistemi di controllo per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche cui fa riferimento la strada del vino”;
d) al comma 4 le parole: “ al regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “ al provvedimento”.
Art. 20 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.
1. All’articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente:
“d bis) trasmette entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, unitamente all'elenco aggiornato dei soci e alle attività previste per l’anno in corso, pena la sospensione della strada del vino dal Registro regionale di cui all’articolo 9 bis.”;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Fatte salve eventuali cause di forza maggiore, la mancata trasmissione delle informazioni di cui alla lettera d bis) del comma 2 e la mancata realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di valorizzazione delle strade del vino, per tre annualità consecutive, comporta la revoca del riconoscimento e la cancellazione dal Registro regionale di cui all’articolo 9 bis”.
2 ter. I Comitati di gestione delle strade del vino riconosciute dalla Regione del Veneto possono associarsi a livello regionale per la loro promozione e valorizzazione”.
Art. 21 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.
1. All’articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“c) la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di valorizzazione delle strade del vino e del suo territorio, anche in forma digitale, per l’incentivazione della loro conoscenza”;
b) al comma 2 le parole: “ singole o associate, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile” sono sostituite dalle seguenti: “, singoli o associati aderenti alle strade del vino iscritte al Registro di cui all’articolo 9 bis”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale fissa i requisiti per la concessione dei contributi nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande.”.
Art. 22 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.
1. All’articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “ del relativo regolamento di attuazione” sono sostituite dalle seguenti: “ del provvedimento”;
b) al comma 3 le parole: “ Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992” sono sostituite dalle seguenti: “ Regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) n. 787/2019 e successive modificazioni”.
Art. 23 – Inserimento dell’articolo 9 bis alla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.
1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 è aggiunto il seguente:
“9 bis. - Istituzione del Registro regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.
1. Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il Registro regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.”.
Art. 24 - Norme transitorie.
1. Le strade del vino e degli altri prodotti tipici del Veneto che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”, sono iscritte nel Registro regionale di cui all’articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 , come introdotto dall’articolo 23 della presente legge, qualora entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge trasmettano la relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, unitamente all'elenco aggiornato dei soci e delle attività previste per l’anno in corso.

CAPO V - Disposizioni in materia di bonifica

Art. 25 – Modifica all’articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è aggiunto il seguente:
“5 ter. La Giunta regionale definisce modalità semplificate per la gestione dei contributi concessi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di minore entità e comunque di importo non superiore a 500.000,00 euro, al fine di assicurarne l’efficacia e contenere i relativi oneri amministrativi e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare.”.

CAPO VI - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi

Art. 26 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: “ Il Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ Il direttore della struttura regionale competente in materia”.
Art. 27 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , come sostituito dall’articolo 8 comma 1 della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale individua, con cadenza almeno quinquennale, l’ammontare dei limiti del contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti di cui all’articolo 2 comma 1.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 , come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:
“1 bis. Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere:
a) un’articolazione temporale dei limiti del contributo;
b) l’individuazione di criteri per articolare limiti contributivi in relazione alla fragilità dei territori e in base alle categorie di soggetti.”.
3. Nelle more dell’approvazione del provvedimento della Giunta regionale previsto dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 come sostituito dal presente articolo, i raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.

CAPO VII - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei tartufi

Art. 28 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: “ Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ direttore della struttura regionale competente in materia”.
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: “ Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ direttore della struttura regionale competente in materia”.
Art. 29 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
1. Al comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: “ in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati: a) certificato di residenza; b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata” sono sostituite dalle seguenti: “ indirizzata al direttore della struttura regionale competente in materia. La Giunta regionale definisce le procedure per l’iscrizione all’esame ed il rilascio o rinnovo del tesserino di idoneità”.
Art. 30 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: “ dipartimento foreste ed economia montana” sono sostituite dalle seguenti: “ direttore della struttura regionale competente in materia”.
Art. 31 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
1. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 , le parole: “ Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ direttore della struttura regionale competente in materia”.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di foreste

Art. 32 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: “ della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ dell’autorità forestale competente per territorio”.
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è aggiunta la seguente:
“c bis) lavori di manutenzione e di adeguamento alle opere di regimazione idraulica e alle infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i requisiti tecnici previsti nel decreto ministeriale di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del 2018, per un importo pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:
“3. In deroga alle misure richieste alle lettere a), b), c) e c bis) di cui al comma 2 e fatte salve le disposizioni in materia di paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l’autorizzazione è rilasciata per i seguenti interventi:
a) realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli, interventi di protezione civile anche a finalità di antincendio boschivo, interventi per la tutela della pubblica incolumità, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018;
b) sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018;
c) ripristino degli habitat di interesse comunitario della Rete Natura 2000, solo qualora ciò sia previsto dagli strumenti di gestione o pianificazione vigenti;
d) riduzione di superficie boscata non superiore ai 2000 metri quadrati in aree di pertinenza di immobili esistenti, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerata bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate nuove edificazioni o ampliate quelle esistenti;
e) recupero colturale di terreni agricoli, invasi da specie arboree e arbustive, riconosciuti abbandonati secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 34 del 2018;
f) riduzione di superficie boscata richiesta da un imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. E’ vietata la cessazione delle attività agricole e pastorali prima di dieci anni dall’autorizzazione. In caso di violazione di tale divieto la presente deroga non trova più applicazione ed i richiedenti sono tenuti ad adottare una delle misure di cui al comma 2;
g) trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati.”.
Art. 33 - Modifica all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
1. Al comma 9 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , come modificato dal comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica”, le parole: “ in conformità alle linee guida di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi” sono sostituite dalle seguenti: “ in conformità ai criteri minimi nazionali di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del 2018”.
Art. 34 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , “Legge forestale regionale” e relative disposizioni transitorie.
1. L’articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:
“Art. 27- Organismi di associazionismo forestale.
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 34 del 2018, la Giunta regionale promuove l’associazionismo fondiario tra proprietari e conduttori di terreni sia pubblici che privati, cui possono partecipare anche imprese di utilizzazione e trasformazione del legname ed altri soggetti della filiera, nella forma di consorzi forestali, costituiti ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile o altre forme associative, allo scopo di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali.
2. I proprietari che intendono costituire l‘organismo di associazionismo forestale nelle forme di cui al comma 1 approvano lo statuto che, in particolare, deve stabilire:
a) la rappresentanza degli enti e soggetti partecipanti;
b) la composizione ed i compiti degli organi e la loro durata in carica;
c) i casi di ineleggibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti degli organi;
d) gli indirizzi amministrativi e organizzativi circa la gestione e il patrimonio dell’organismo di associazionismo forestale.
3. Nel caso in cui la gestione dell’organismo dell’associazionismo forestale includa anche aree del demanio forestale regionale, lo statuto deve prevedere la partecipazione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” e la sua rappresentanza nella composizione dell’organo decisionale.
4. Dell’avvenuta costituzione dell’organismo deve essere data comunicazione alla struttura regionale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla medesima costituzione.”.
2. Gli organismi di associazionismo forestale già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a dare comunicazione della loro costituzione alla struttura regionale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli organismi di cui al comma 2 adeguano lo statuto alle disposizioni contenute nell’articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come sostituito dal comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IX - Disposizioni finali

Art. 35 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 36 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 08/03/2023

PDL n. 188

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 05/07/2023

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Marco ANDREOLI

Approvato dal consiglio in data: 17/07/2023

Deliberazione Legislativa n. 15 del 27/07/2023