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Legge regionale 27 luglio 2023, n. 16 (BUR n. 101/2023)

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di protezione civile, ambiente e parchi regionali, edifici di culto, edilizia residenziale pubblica, governo del territorio.

Sommario: Legge Regionale 16/2023
S O M M A R I O
Legge regionale 27 luglio 2023, n. 16 (BUR n. 101/2023)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E PARCHI REGIONALI, EDIFICI DI CULTO, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, GOVERNO DEL TERRITORIO

CAPO I - Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 1 - Modifica all’articolo 24 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 “Disciplina delle attività di protezione civile”.
1. Dopo il comma 3 dell’ articolo 24 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 , è inserito il seguente:
“3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare il servizio regionale di protezione civile garantendone la continuità nell’assolvimento delle relative funzioni, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi di carattere strategico a rilevanza regionale, da realizzare da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo di cui al comma 1, un contributo per la realizzazione degli stessi, e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale.”.

CAPO II - Disposizioni in materia di ambiente e parchi regionali

Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.
1. La lettera b) del numero 2) del primo comma dell’ articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è sostituita dalla seguente:
“b) autorizzando gli stabilimenti ai sensi della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, secondo le disposizioni di cui all’articolo 269 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5 bis della presente legge;”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.
1. Alla lettera a) del numero 4) del primo comma dell’ articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , le parole: “di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, articolo 7, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 3 dell’articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni.”.
Art. 4 - Modifica all’articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.
1. Al secondo comma dell’ articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , le parole : “nonché per gli impianti ricadenti nelle aree individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4 del dpr 24 maggio 1988, n. 203” sono soppresse.
Art. 5 - Modifica all’articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. I commi 3 e 4 dell’ articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , sono soppressi.
Art. 6 - Modifica all’articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , le parole: “ del d.p.r. n. 203/1988” sono sostituite dalle seguenti: “ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni”.
Art. 7 - Modifica all’articolo 81 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’ articolo 81 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , le parole: " di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), del d.p.r. n. 203/1988" sono sostituite dalle seguenti: “ di cui al comma 3 dell’articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” e successive modificazioni”.
Art. 8 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 le parole: “ dall’assessore comunale delegato” sono sostituite dalle seguenti: “ dagli assessori e consiglieri comunali delegati, con competenza in ordine alle funzioni di cui al comma 2”.
Art. 9 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)””.
1. Dopo il comma 3 dell’ articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 , abrogato dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 “Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)””” , è inserito il seguente:
“3 bis. La proposta di passaggio ad un bacino territoriale diverso da quello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 1 e 1 bis è presentata dal singolo comune, previa deliberazione del consiglio comunale, adeguatamente motivata dalle valutazioni relative ai criteri di cui al comma 1 dell’articolo 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. La procedura di passaggio è avviata, sentiti i consigli di bacino di provenienza e di destinazione, che si esprimono, tenendo conto della salvaguardia della propria operatività e del rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde. La Giunta regionale delibera sulla proposta di passaggio di cui al presente comma, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde".
Art. 10 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”.
1. Il comma 6 dell’ articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 è così sostituito:
“6. Il Consiglio direttivo invia annualmente, entro il mese di febbraio, alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette e ai Comuni facenti parte del Parco:
a) il programma annuale di attività ed il programma annuale di conservazione della natura, di sviluppo sostenibile e promozione deliberati ad inizio anno;
b) una dettagliata relazione motivata e documentata sull’attività svolta nell'anno precedente e sul funzionamento dell’Ente parco nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con i programmi di cui alla lettera a) riferiti all'anno precedente.”

CAPO III - Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto

Art. 11 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”.
1. Al primo periodo del comma 2 dell’ articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 , come sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale in materia di interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell’ambiente e di parchi regionali”, dopo le parole: “ confessione religiosa” sono inserite le seguenti: “, proprietarie dei beni o su beni di proprietà di persone giuridiche pubbliche i cui rappresentanti legali devono sottoscrivere l’istanza”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 12 - Modifica all’articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , le parole: “ fino al 2 per cento degli alloggi da assegnare annualmente”, sono sostituite con le seguenti: “ fino a 2 alloggi tra quelli da assegnare annualmente ovvero, qualora il numero degli alloggi da assegnare annualmente sia superiore a 100, fino al 2 per cento di tale numero”.

CAPO V - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 13 - Modifica all’articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Al comma 3 dell’ articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole: “ e province” sono sostituite dalle seguenti: “ , province e Città Metropolitana di Venezia, nonché a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali”.
Art. 14 - Modifica all’articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Alla fine del comma 1 dell’ articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono aggiunte le parole: “, anche attraverso forme di convenzionamento con gli enti parco regionali.
Art. 15 - Modifica all’articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo il primo periodo del comma 2 bis dell’ articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente: “ Gli Osservatori locali per il paesaggio aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea del paesaggio a tutto il territorio regionale.”.

CAPO VI Disposizioni finali

Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto .
Art. 17 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 16/2023
S O M M A R I O
Legge regionale 27 luglio 2023, n. 16 (BUR n. 101/2023) – Testo storico

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E PARCHI REGIONALI, EDIFICI DI CULTO, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, GOVERNO DEL TERRITORIO

CAPO I - Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 1 - Modifica all’articolo 24 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 “Disciplina delle attività di protezione civile”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 , è inserito il seguente:
“3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare il servizio regionale di protezione civile garantendone la continuità nell’assolvimento delle relative funzioni, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi di carattere strategico a rilevanza regionale, da realizzare da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo di cui al comma 1, un contributo per la realizzazione degli stessi, e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale.”.

CAPO II - Disposizioni in materia di ambiente e parchi regionali

Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.
1. La lettera b) del numero 2) del primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è sostituita dalla seguente:
“b) autorizzando gli stabilimenti ai sensi della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, secondo le disposizioni di cui all’articolo 269 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5 bis della presente legge;”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.
1. Alla lettera a) del numero 4) del primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , le parole: “di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, articolo 7, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3 dell’articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni.”.
Art. 4 - Modifica all’articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.
1. Al secondo comma dell’articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , le parole : “nonché per gli impianti ricadenti nelle aree individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4 del dpr 24 maggio 1988, n. 203” sono soppresse.
Art. 5 - Modifica all’articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. I commi 3 e 4 dell’articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , sono soppressi.
Art. 6 - Modifica all’articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Al comma 2 dell’articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , le parole: “ del d.p.r. n. 203/1988” sono sostituite dalle seguenti: “ del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni”.
Art. 7 - Modifica all’articolo 81 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 81 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , le parole: " di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), del d.p.r. n. 203/1988" sono sostituite dalle seguenti: “ di cui al comma 3 dell’articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” e successive modificazioni”.
Art. 8 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 le parole: “ dall’assessore comunale delegato” sono sostituite dalle seguenti: “ dagli assessori e consiglieri comunali delegati, con competenza in ordine alle funzioni di cui al comma 2”.
Art. 9 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)””.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 , abrogato dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 “Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)””” , è inserito il seguente:
“3 bis. La proposta di passaggio ad un bacino territoriale diverso da quello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 1 e 1 bis è presentata dal singolo comune, previa deliberazione del consiglio comunale, adeguatamente motivata dalle valutazioni relative ai criteri di cui al comma 1 dell’articolo 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. La procedura di passaggio è avviata, sentiti i consigli di bacino di provenienza e di destinazione, che si esprimono, tenendo conto della salvaguardia della propria operatività e del rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde. La Giunta regionale delibera sulla proposta di passaggio di cui al presente comma, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde".
Art. 10 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”.
1. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 è così sostituito:
“6. Il Consiglio direttivo invia annualmente, entro il mese di febbraio, alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette e ai Comuni facenti parte del Parco:
a) il programma annuale di attività ed il programma annuale di conservazione della natura, di sviluppo sostenibile e promozione deliberati ad inizio anno;
b) una dettagliata relazione motivata e documentata sull’attività svolta nell'anno precedente e sul funzionamento dell’Ente parco nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con i programmi di cui alla lettera a) riferiti all'anno precedente.”

CAPO III - Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto

Art. 11 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”.
1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 , come sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale in materia di interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell’ambiente e di parchi regionali”, dopo le parole: “ confessione religiosa” sono inserite le seguenti: “, proprietarie dei beni o su beni di proprietà di persone giuridiche pubbliche i cui rappresentanti legali devono sottoscrivere l’istanza”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 12 - Modifica all’articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.
1. Al comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , le parole: “ fino al 2 per cento degli alloggi da assegnare annualmente”, sono sostituite con le seguenti: “ fino a 2 alloggi tra quelli da assegnare annualmente ovvero, qualora il numero degli alloggi da assegnare annualmente sia superiore a 100, fino al 2 per cento di tale numero”.

CAPO V - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 13 - Modifica all’articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Al comma 3 dell’articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole: “ e province” sono sostituite dalle seguenti: “ , province e Città Metropolitana di Venezia, nonché a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali”.
Art. 14 - Modifica all’articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono aggiunte le parole: “, anche attraverso forme di convenzionamento con gli enti parco regionali.
Art. 15 - Modifica all’articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo il primo periodo del comma 2 bis dell’articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente: “ Gli Osservatori locali per il paesaggio aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea del paesaggio a tutto il territorio regionale.”.

CAPO VI Disposizioni finali

Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto .
Art. 17 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 17/03/2023

PDL n. 191

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 22/06/2023

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Silvia RIZZOTTO

Approvato dal consiglio in data: 18/07/2023

Deliberazione Legislativa n. 16 del 27/07/2023