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Legge regionale 4 agosto 2023, n. 20 (BUR n. 104/2023)

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e adozione di misure di valorizzazione dei distretti del cibo.

Legge regionale 04 agosto 2023, n. 20 (BUR n. 104/2023) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 40 “NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA” E ADOZIONE DI MISURE DI VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL CIBO


Legge di novellazione vedi modifiche apportate alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40


SOMMARIO
Legge regionale 04 agosto 2023, n. 20 (BUR n. 104/2023) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 40 “NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA” E ADOZIONE DI MISURE DI VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DEL CIBO

Art. 1 - Abrogazione dell’articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. L’articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è abrogato.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. L’articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:
“Art. 8 - Distretti del cibo.
1. I distretti del cibo sono definiti dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni e rappresentano sistemi produttivi territoriali anche interprovinciali o interregionali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e agroindustriale.”.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. L’articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:
“Art. 9 - Individuazione dei distretti del cibo.
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce i termini, i criteri e le modalità per l’individuazione dei distretti del cibo nonché i relativi strumenti di controllo e monitoraggio dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. L’atto istitutivo del distretto deve contenere la individuazione del nome dello stesso e del territorio cui si riferisce.
3. La Regione incentiva la costituzione di distretti del cibo che prevedano l’attivazione di sinergie fra attività caratterizzate da prossimità territoriale al fine:
a) di promuovere i prodotti del territorio del distretto, inserendo gli stessi nel circuito enogastronomico del territorio di riferimento;
b) di sostenere processi finalizzati alla sicurezza alimentare e alla riduzione dello spreco alimentare, anche al fine di tutelare le attività e le produzioni agricola e agroalimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale e la sua biodiversità;
c) di attivare forme di reinsediamento produttivo e occupazionale in aree rurali dismesse;
d) di sviluppare interventi e servizi funzionali a progetti di economia solidale;
e) di integrare le attività turistiche del territorio di riferimento.
4. La Giunta regionale svolge attività di comunicazione e di informazione al fine di incentivare la nascita dei distretti di cui all’articolo 8.”
2. La rubrica del Titolo III della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” è conseguentemente così modificata “TITOLO III - Distretti del cibo”.
Art. 4 - Norma di prima applicazione.
1. Nelle more della definizione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, così come sostituito dall’articolo 3 della presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge sono considerati quali distretti del cibo, i distretti già costituiti e riconosciuti dalla Giunta regionale in applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Art. 5 - Modifica all’articolo 50 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. All’articolo 50, comma 3, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , le parole: “i distretti rurali e agroalimentari di qualità” sono sostituite dalle seguenti: “i distretti del cibo”.
Art. 6 - Inserimento di articolo nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” per il sostegno alle attività di promozione dei distretti del cibo.
1. Dopo l’articolo 51 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserito il seguente:
“Art. 51 bis - Sostegno alle attività di promozione dei distretti del cibo.
1. La Giunta regionale promuove, incentiva e sostiene le iniziative dei distretti del cibo volte al riconoscimento, alla diffusione e commercializzazione dei prodotti di ciascun distretto, valorizzando le relative progettualità con l’attribuzione di criteri di priorità e preferenza ai fini dell’assegnazione dei fondi strutturali stanziati dall’Unione Europea per l’ambito tematico di riferimento compreso all’interno della strategia di sviluppo locale (SSL) ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 2021/1060.”.
Art. 7 - Modifica all’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. All’articolo 57, comma 2, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, dopo le parole: “e della trasformazione e commercializzazione,” sono inserite le seguenti: “nonché per finanziare l’attività dei distretti del cibo previsti dall’articolo 8,”.
Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a valere sui programmi cofinanziati dai fondi europei


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 13/04/2023

PDL n. 199

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 05/07/2023

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Alberto BOZZA

Approvato dal consiglio in data: 25/07/2023

Deliberazione Legislativa n. 20 del 04/08/2023