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Legge regionale 6 settembre 2023, n. 22 (BUR n. 120/2023)
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” in materia di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line.
Sommario
“Legge regionale 6 settembre 2023, n. 22 (BUR n. 120/2023) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 06 settembre 2023, n. 22 (BUR n. 120/2023) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” IN MATERIA DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO CHE OPERI ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON LINE
- Art. 1 - Modifica all’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 3 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” IN MATERIA DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO CHE OPERI ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON LINE
Art. 1 - Modifica all’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Alla lettera c) del comma 4 dell’
articolo 37 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , dopo le parole:
“sede, principale o secondaria” sono inserite le seguenti:
“, qualora l’agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Al comma 5 dell’
articolo 38 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , dopo le parole:
“comunicazione di cui al comma 4.” sono inserite le seguenti:
“Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, il titolare della stessa è tenuto all’obbligo di pubblicare quanto previsto dai commi 1 e 2 sul proprio sito.”
Art. 3 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Alla lettera h) del comma 3 dell’
articolo 49 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , dopo le parole:
“comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell’articolo 34 e del comma 5 dell’articolo 38” sono aggiunte le seguenti:
“o nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line che non pubblichi quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 38 sul proprio sito.”
2. Dopo il comma 6 dell’ articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis ( 1)
2. Dopo il comma 6 dell’ articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis ( 1)
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Testo riportato dopo il comma 6 dell’art. 49
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
SOMMARIO
- Legge regionale 06 settembre 2023, n. 22 (BUR n. 120/2023) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” IN MATERIA DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO CHE OPERI ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON LINE
-
- Art. 1 - Modifica all’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 3 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 6 settembre 2023, n. 22 (BUR n. 120/2023) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 06 settembre 2023, n. 22 (BUR n. 120/2023) (Novellazione) - Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” IN MATERIA DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO CHE OPERI ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON LINE
- Art. 1 - Modifica all’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 3 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” IN MATERIA DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO CHE OPERI ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON LINE
Art. 1 - Modifica all’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 37 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , dopo le parole:
“sede, principale o secondaria” sono inserite le seguenti:
“, qualora l’agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Al comma 5 dell’articolo 38 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , dopo le parole:
“comunicazione di cui al comma 4.” sono inserite le seguenti:
“Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, il titolare della stessa è tenuto all’obbligo di pubblicare quanto previsto dai commi 1 e 2 sul proprio sito.”
Art. 3 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Alla lettera h) del comma 3 dell’articolo 49 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , dopo le parole:
“comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell’articolo 34 e del comma 5 dell’articolo 38” sono aggiunte le seguenti:
“o nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line che non pubblichi quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 38 sul proprio sito.”
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , è inserito il seguente:
“6 bis. Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite al Comune nel cui territorio l’agenzia ha sede legale.”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , è inserito il seguente:
“6 bis. Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite al Comune nel cui territorio l’agenzia ha sede legale.”.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 06 settembre 2023, n. 22 (BUR n. 120/2023) (Novellazione) - Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” IN MATERIA DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO CHE OPERI ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON LINE
-
- Art. 1 - Modifica all’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 3 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
- Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 21/07/2023
PDL n. 219
Assegnato in sede referente: 6a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 26/07/2023
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Francesca SCATTO
Approvato dal consiglio in data: 29/08/2023