crv_sgo_leggi

Legge regionale 6 settembre 2023, n. 22 (BUR n. 120/2023)

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” in materia di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line.

Legge regionale 06 settembre 2023, n. 22 (BUR n. 120/2023) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” IN MATERIA DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO CHE OPERI ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON LINE

Art. 1 - Modifica all’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Alla lettera c) del comma 4 dell’ articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , dopo le parole: “sede, principale o secondaria” sono inserite le seguenti: “, qualora l’agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Al comma 5 dell’ articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , dopo le parole: “comunicazione di cui al comma 4.” sono inserite le seguenti: “Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, il titolare della stessa è tenuto all’obbligo di pubblicare quanto previsto dai commi 1 e 2 sul proprio sito.”
Art. 3 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Alla lettera h) del comma 3 dell’ articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , dopo le parole: “comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell’articolo 34 e del comma 5 dell’articolo 38” sono aggiunte le seguenti: “o nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line che non pubblichi quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 38 sul proprio sito.”
2. Dopo il comma 6 dell’ articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis ( 1)
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Testo riportato dopo il comma 6 dell’art. 49 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .


SOMMARIO
Legge regionale 06 settembre 2023, n. 22 (BUR n. 120/2023) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” IN MATERIA DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO CHE OPERI ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON LINE

Art. 1 - Modifica all’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , dopo le parole: “sede, principale o secondaria” sono inserite le seguenti: “, qualora l’agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Al comma 5 dell’articolo 38 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , dopo le parole: “comunicazione di cui al comma 4.” sono inserite le seguenti: “Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, il titolare della stessa è tenuto all’obbligo di pubblicare quanto previsto dai commi 1 e 2 sul proprio sito.”
Art. 3 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Alla lettera h) del comma 3 dell’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , dopo le parole: “comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell’articolo 34 e del comma 5 dell’articolo 38” sono aggiunte le seguenti: “o nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line che non pubblichi quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 38 sul proprio sito.”
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , è inserito il seguente:
“6 bis. Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite al Comune nel cui territorio l’agenzia ha sede legale.”.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 21/07/2023

PDL n. 219

Assegnato in sede referente: 6a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 26/07/2023

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Francesca SCATTO

Approvato dal consiglio in data: 29/08/2023

Deliberazione Legislativa n. 22 del 06/09/2023