crv_sgo_leggi

Legge regionale 29 ottobre 2024, n. 26 (BUR n. 143/2024)

Disposizioni per l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

Legge regionale 29 ottobre 2024, n. 26 (BUR n. 143/2024)

DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (1)

Art. 1 - Incremento dei fondi contrattuali del personale del comparto Sanità e del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità.
1. Per il triennio 2024-2026, la Giunta regionale, in attuazione della scheda n. 3, ultimo periodo, del Patto per la Salute 2019-2021, approvato con Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2019, autorizza le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, all’incremento dei “Fondi premialità e condizioni di lavoro” del personale del comparto Sanità, dei “Fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro” e dei “Fondi per la retribuzione di risultato” del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità, destinando alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive fino ad un massimo del 2 per cento del monte salari regionale, al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018 e nella misura definita ai sensi del comma 3.
2. Ai fini dell’incremento di cui al comma 1, il monte salari è computato in rapporto a tutti i profili, in relazione al personale dell’Area di contrattazione collettiva Sanità, ed esclusivamente con riferimento ai profili dei ruoli sanitario e socio-sanitario in relazione al personale del comparto.
3. La misura dell’incremento di cui al comma 1 è definita, secondo la previsione della scheda n. 3, ultimo periodo, del Patto per la Salute 2019-2021, nei limiti della spesa per il personale determinati dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria” convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.” e nell’ambito del Tavolo di verifica per gli adempimenti di cui all’articolo 12, comma 1, dell’Intesa Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005.
Art. 2 - Destinazione delle risorse.
1. Le risorse derivanti dall’incremento dei fondi sono destinate alla valorizzazione del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità e del personale dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario del comparto, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.
Art. 3 - Perequazione del trattamento economico accessorio.
1. Al fine di perseguire una graduale perequazione del trattamento accessorio del personale le risorse di cui all’articolo 1 possono essere riconosciute alle singole Aziende ed Enti del Servizio sanitario in misura differenziata, fermo restando la misura massima complessiva.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati in euro 51.789.284,90 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Vedi analoghe disposizione recate da art. 20 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 con riferimento all’Istituto Oncologico Veneto e da art. 21 legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 con riferimento all’Azienda Ospedale-Università di Padova.


SOMMARIO
Legge regionale 29 ottobre 2024, n. 26 (BUR n. 143/2024) - Testo storico

DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 1 - Incremento dei fondi contrattuali del personale del comparto Sanità e del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità.
1. Per il triennio 2024-2026, la Giunta regionale, in attuazione della scheda n. 3, ultimo periodo, del Patto per la Salute 2019-2021, approvato con Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2019, autorizza le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, all’incremento dei “Fondi premialità e condizioni di lavoro” del personale del comparto Sanità, dei “Fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro” e dei “Fondi per la retribuzione di risultato” del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità, destinando alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive fino ad un massimo del 2 per cento del monte salari regionale, al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018 e nella misura definita ai sensi del comma 3.
2. Ai fini dell’incremento di cui al comma 1, il monte salari è computato in rapporto a tutti i profili, in relazione al personale dell’Area di contrattazione collettiva Sanità, ed esclusivamente con riferimento ai profili dei ruoli sanitario e socio-sanitario in relazione al personale del comparto.
3. La misura dell’incremento di cui al comma 1 è definita, secondo la previsione della scheda n. 3, ultimo periodo, del Patto per la Salute 2019-2021, nei limiti della spesa per il personale determinati dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria” convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.” e nell’ambito del Tavolo di verifica per gli adempimenti di cui all’articolo 12, comma 1, dell’Intesa Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005.
Art. 2 - Destinazione delle risorse.
1. Le risorse derivanti dall’incremento dei fondi sono destinate alla valorizzazione del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità e del personale dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario del comparto, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.
Art. 3 - Perequazione del trattamento economico accessorio.
1. Al fine di perseguire una graduale perequazione del trattamento accessorio del personale le risorse di cui all’articolo 1 possono essere riconosciute alle singole Aziende ed Enti del Servizio sanitario in misura differenziata, fermo restando la misura massima complessiva.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati in euro 51.789.284,90 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 19/08/2024

PDL n. 292

Assegnato in sede referente: 5a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 10/10/2024

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Simona BISAGLIA

Approvato dal consiglio in data: 22/10/2024

Deliberazione Legislativa n. 26 del 29/10/2024