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Legge regionale 29 ottobre 2024, n. 26 (BUR n. 143/2024)
Disposizioni per l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
Sommario
“Legge regionale 29 ottobre 2024, n. 26 (BUR n. 143/2024) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 29 ottobre 2024, n. 26 (BUR n. 143/2024)
- DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (1)
- Art. 1 - Incremento dei fondi contrattuali del personale del comparto Sanità e del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità.
- Art. 2 - Destinazione delle risorse.
- Art. 3 - Perequazione del trattamento economico accessorio.
- Art. 4 - Norma finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.
DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (1)
Art. 1 - Incremento dei fondi contrattuali del personale del comparto Sanità e del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità.
1. Per il triennio 2024-2026, la Giunta regionale, in attuazione della scheda n. 3, ultimo periodo, del Patto per la Salute 2019-2021, approvato con Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2019, autorizza le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, all’incremento dei “Fondi premialità e condizioni di lavoro” del personale del comparto Sanità, dei “Fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro” e dei “Fondi per la retribuzione di risultato” del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità, destinando alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive fino ad un massimo del 2 per cento del monte salari regionale, al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018 e nella misura definita ai sensi del comma 3.
2. Ai fini dell’incremento di cui al comma 1, il monte salari è computato in rapporto a tutti i profili, in relazione al personale dell’Area di contrattazione collettiva Sanità, ed esclusivamente con riferimento ai profili dei ruoli sanitario e socio-sanitario in relazione al personale del comparto.
3. La misura dell’incremento di cui al comma 1 è definita, secondo la previsione della scheda n. 3, ultimo periodo, del Patto per la Salute 2019-2021, nei limiti della spesa per il personale determinati dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria” convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.” e nell’ambito del Tavolo di verifica per gli adempimenti di cui all’articolo 12, comma 1, dell’Intesa Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005.
2. Ai fini dell’incremento di cui al comma 1, il monte salari è computato in rapporto a tutti i profili, in relazione al personale dell’Area di contrattazione collettiva Sanità, ed esclusivamente con riferimento ai profili dei ruoli sanitario e socio-sanitario in relazione al personale del comparto.
3. La misura dell’incremento di cui al comma 1 è definita, secondo la previsione della scheda n. 3, ultimo periodo, del Patto per la Salute 2019-2021, nei limiti della spesa per il personale determinati dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria” convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.” e nell’ambito del Tavolo di verifica per gli adempimenti di cui all’articolo 12, comma 1, dell’Intesa Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005.
Art. 2 - Destinazione delle risorse.
1. Le risorse derivanti dall’incremento dei fondi sono destinate alla valorizzazione del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità e del personale dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario del comparto, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.
Art. 3 - Perequazione del trattamento economico accessorio.
1. Al fine di perseguire una graduale perequazione del trattamento accessorio del personale le risorse di cui all’articolo 1 possono essere riconosciute alle singole Aziende ed Enti del Servizio sanitario in misura differenziata, fermo restando la misura massima complessiva.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati in euro 51.789.284,90 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Vedi analoghe disposizione recate da art. 20
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 con riferimento all’Istituto Oncologico Veneto e da art. 21
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 con riferimento all’Azienda Ospedale-Università di Padova.
SOMMARIO
- Legge regionale 29 ottobre 2024, n. 26 (BUR n. 143/2024)
- DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (1)
-
- Art. 1 - Incremento dei fondi contrattuali del personale del comparto Sanità e del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità.
- Art. 2 - Destinazione delle risorse.
- Art. 3 - Perequazione del trattamento economico accessorio.
- Art. 4 - Norma finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 29 ottobre 2024, n. 26 (BUR n. 143/2024) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 29 ottobre 2024, n. 26 (BUR n. 143/2024) - Testo storico
- DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
- Art. 1 - Incremento dei fondi contrattuali del personale del comparto Sanità e del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità.
- Art. 2 - Destinazione delle risorse.
- Art. 3 - Perequazione del trattamento economico accessorio.
- Art. 4 - Norma finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.
DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 1 - Incremento dei fondi contrattuali del personale del comparto Sanità e del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità.
1. Per il triennio 2024-2026, la Giunta regionale, in attuazione della scheda n. 3, ultimo periodo, del Patto per la Salute 2019-2021, approvato con Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2019, autorizza le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, all’incremento dei “Fondi premialità e condizioni di lavoro” del personale del comparto Sanità, dei “Fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro” e dei “Fondi per la retribuzione di risultato” del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità, destinando alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive fino ad un massimo del 2 per cento del monte salari regionale, al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018 e nella misura definita ai sensi del comma 3.
2. Ai fini dell’incremento di cui al comma 1, il monte salari è computato in rapporto a tutti i profili, in relazione al personale dell’Area di contrattazione collettiva Sanità, ed esclusivamente con riferimento ai profili dei ruoli sanitario e socio-sanitario in relazione al personale del comparto.
3. La misura dell’incremento di cui al comma 1 è definita, secondo la previsione della scheda n. 3, ultimo periodo, del Patto per la Salute 2019-2021, nei limiti della spesa per il personale determinati dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria” convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.” e nell’ambito del Tavolo di verifica per gli adempimenti di cui all’articolo 12, comma 1, dell’Intesa Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005.
2. Ai fini dell’incremento di cui al comma 1, il monte salari è computato in rapporto a tutti i profili, in relazione al personale dell’Area di contrattazione collettiva Sanità, ed esclusivamente con riferimento ai profili dei ruoli sanitario e socio-sanitario in relazione al personale del comparto.
3. La misura dell’incremento di cui al comma 1 è definita, secondo la previsione della scheda n. 3, ultimo periodo, del Patto per la Salute 2019-2021, nei limiti della spesa per il personale determinati dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria” convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.” e nell’ambito del Tavolo di verifica per gli adempimenti di cui all’articolo 12, comma 1, dell’Intesa Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005.
Art. 2 - Destinazione delle risorse.
1. Le risorse derivanti dall’incremento dei fondi sono destinate alla valorizzazione del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità e del personale dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario del comparto, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.
Art. 3 - Perequazione del trattamento economico accessorio.
1. Al fine di perseguire una graduale perequazione del trattamento accessorio del personale le risorse di cui all’articolo 1 possono essere riconosciute alle singole Aziende ed Enti del Servizio sanitario in misura differenziata, fermo restando la misura massima complessiva.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati in euro 51.789.284,90 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 29 ottobre 2024, n. 26 (BUR n. 143/2024) - Testo storico
- DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DEI FONDI CONTRATTUALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
-
- Art. 1 - Incremento dei fondi contrattuali del personale del comparto Sanità e del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità.
- Art. 2 - Destinazione delle risorse.
- Art. 3 - Perequazione del trattamento economico accessorio.
- Art. 4 - Norma finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 19/08/2024
PDL n. 292
Assegnato in sede referente: 5a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 10/10/2024
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Simona BISAGLIA
Approvato dal consiglio in data: 22/10/2024