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Legge statale 22 maggio 1971, n. 340

Statuto della Regione Veneto

Sommario: Legge 340/1971
S O M M A R I O
Legge 22 maggio 1971, n. 340

STATUTO DELLA REGIONE VENETO


Il presente statuto, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 340, ha cessato di avere efficacia a decorrere dal 18 aprile 2012, data di entrata in vigore della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.


SOMMARIO
Legge 22 maggio 1971, n. 340

STATUTO DELLA REGIONE VENETO

Titolo I
Principi fondamentali

Art. 1
Il Veneto è Regione autonoma, nell' unità della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, e si dà il presente Statuto.
La Regione è costituita dalle comunità della popolazione e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Capoluogo è Venezia.
Art. 2
L' autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia.
La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità.
Art. 3
La Regione ha per fine l' affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.
La Regione per rendere effettive la libertà e l' uguaglianza, promuove lo sviluppo sociale ed economico con riforme idonee ad affermare il ruolo dei lavoratori nella società, a favorire le libere attività delle comunità, ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.
Art. 4
A questi fini la Regione veneta esercita i propri poteri:
- per rendere effettivo l' esercizio del diritto allo studio, al lavoro e alla sicurezza sociale, e dei diritti della famiglia;
- per rendere effettiva la parità sociale della donna;
- per determinare l' assetto sociale ed economico del territorio, rispettandone le caratteristiche naturali e promuovendone la piena valorizzazione, con particolare riguardo alle aree depresse, alle zone e comunità montane, e per eliminare le cause dell' emigrazione;
- per predisporre e attuare piani per la difesa del suolo, la regolazione delle acque, la loro razionale distribuzione e la bonifica delle terre;
- per risanare e salvaguardare gli ambienti naturali e umani nel loro insieme, con una politica ecologica intesa a prevenire ed eliminare le cause di inquinamento dell' aria, delle acque e del suolo;
- per garantire la conservazione e il ripristino del patrimonio ambientale, storico e artistico del Veneto e di Venezia.
- per promuovere la piena occupazione dei lavoratori, nella tutela dell' esercizio dei loro diritti, e assicurarne la formazione e la riqualificazione professionale;
- per realizzare lo sviluppo dell' agricoltura, della pesca, dell' artigianato, delle attività industriali, commerciali e turistiche;
- per promuovere nei vari settori dell' economia il metodo della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;
- per instaurare equi rapporti economici e sociali nelle campagne, favorendo l' azienda familiare, la proprietà coltivatrice diretta singola e associata, e la professionalità agricola;
- per garantire a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo all' abitazione, alla scuola, alla tutela della salute, ai trasporti, alle attrezzature sportive;
- per assicurare la funzione sociale della proprietà privata nello spirito degli articoli 42 e 43 della Costituzione;
- per svolgere una politica intesa a promuovere le attività culturali e al ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 5
Per il conseguimento delle sue finalità la Regione veneta assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato. Essa partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante piani e programmi, generali e settoriali.
A tale fine, la Regione promuove studi e ricerche in materia economia, sociale e urbanistica, ai quali concorrono enti locali, organizzazioni sindacali e sociali ed enti economici.
La partecipazione democratica è momento importante nella formazione e nella attuazione dei piani e dei programmi di sviluppo. Tali piani e programmi sono stabiliti con leggi regionali che devono contenere norme le quali assicurino l' effettivo concorso degli enti locali, nonchè l' apporto autonomo dei sindacati e di altre organizzazioni sociali.
Nell' esercizio delle proprie attività e competenze realizza il più ampio decentramento con la delega delle funzioni amministrative agli enti locali.
La Regione veneta coordina la propria azione con quella delle altre Regioni d' Italia.

Titolo II
Gli organi della Regione

Capo I
Il Consiglio regionale

Art. 6
Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Art. 7
Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Art. 8
Il Consiglio regionale determina l' indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l' attuazione ; esercita tutte le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e adempie le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto ; opera le scelte fondamentali della programmazione regionale e ne stabilisce gli indirizzi ; disciplina con legge generale il procedimento di formazione e i modi di approvazione degli atti di programmazione ; approva i piani e programmi, generali e particolari, economici e territoriali.
Art. 9
Il Consiglio regionale:
a) approva i pareri di cui all' articolo 133 della Costituzione e ogni altro parere formalmente richiesto alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
b) designa i tre delegati per la elezione del Presidente della Repubblica a termini dell' articolo 83 della Costituzione;
c) fa le proposte e approva gli atti con i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale;
d) nomina i rappresentanti della Regione in enti od organi statali, regionali o locali, salvi i casi in cui la stessa potestà sia attribuita dalle leggi della Repubblica ad altri organi della Regione;
e) istituisce enti dipendenti dalla Regione e ne approva gli statuti ; istituisce aziende e agenzie regionali;
f) riesamina gli atti amministrativi regionali rinviati a norma dell' articolo 125 della Costituzione;
g) delibera l' assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;
h) istituisce e disciplina i tributi propri della Regione ; emette prestiti e contrae mutui ; concede fideiussioni o altre garanzie;
i) approva il bilancio di previsione, le note di variazione al bilancio, il rendiconto generale;
l) delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione.
Le attribuzioni di cui al presente articolo non possono essere delegate ad altri organi della Regione.
Art. 10
Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale scaduto. Assume la presidenza il consigliere eletto con il più alto numero di voti preferenziali ; fungono da Segretari i due consiglieri più giovani.
Nella prima riunione il Consiglio procede alla elezione dell' Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari, in modo che venga assicurata la presenza della minoranza.
Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. I Vice Presidenti e i Segretari sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza relativa con due separate votazioni, votando ogni consigliere per un solo nome.
I componenti l' Ufficio di Presidenza durano in carica per l' intera legislatura, e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.
Art. 11
Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori consiliari, nell' osservanza del Regolamento, provvede all' insediamento delle Commissioni e ne coordina i lavori con quelli del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla prima riunione del Consiglio o della revoca, dimissioni o decadenza del Presidente della Giunta e della Giunta, convoca i Presidenti dei Gruppi consiliari per una consultazione in ordine all' elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Il Presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento.
Art. 12
L' Ufficio di Presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, tiene i rapporti con i Gruppi consiliari, amministra i fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto o dal Regolamento.
Art. 13
Il Consiglio regionale si riunisce di diritto nei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno.
Il Consiglio regionale è inoltre convocato per iniziativa del Presidente, o su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.
La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio, con preavviso di almeno cinque giorni. L' atto di convocazione deve contenere l' ordine del giorno della riunione. In caso di assoluta urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore.
Qualora il Presidente della Giunta o un quarto dei consiglieri ne abbiano presentato richiesta al Presidente del Consiglio, la convocazione deve essere disposta entro dieci giorni e il Consiglio deve essere riunito nei dieci giorni successivi.
Ove il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione nei termini previsti dal comma precedente, o non vi provveda nei casi di cui l primo comma, il Consiglio è convocato da uno dei Vice Presidenti, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento.
Art. 14
Alla convalida della elezione dei consiglieri regionali provvede il Consiglio regionale, a norma del Regolamento.
Il Consiglio delibera su relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta e composta con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.
Art. 15
I consiglieri rappresentano l' intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell' esercizio delle loro funzioni.
Ogni consigliere ha potere di interrogazione, interpellanza e mozione.
Ogni consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l' attività della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali, l' esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento.
Art. 16
Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio Regolamento a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
Il Regolamento disciplina l' organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto.
Art. 17
Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell' ambito dello stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento.
Il Consiglio regionale ha propri uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni e i Gruppi consiliari, nei modi stabiliti da apposito regolamento.
Art. 18
Per garantire il libero esercizio del loro mandato, spetta ai consiglieri regionali una indennità stabilita, in relazione alle rispettive funzioni, con legge regionale.
Art. 19
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta, salva diversa disposizione dello Statuto, la presenza in aula della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, che non abbiano ottenuto congedo a norma del Regolamento, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Agli effetti di cui al comma precedente, i consiglieri sono considerati in congedo entro il numero massimo di un quinto, con le modalità stabilite dal Regolamento.
Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a scrutinio palese ; tre consiglieri possono chiedere la votazione per appello nominale. Le votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto, salva diversa disposizione dello Statuto.
Art. 20
I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi.
L' ufficio di Presidenza assegna ai Gruppi consiliari, per l' esercizio delle loro funzioni, contributi a carico dei fondi deliberati per il funzionamento del Consiglio.
Art. 21
Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.
Il Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni garantendo la partecipazione o la presenza di tutti i Gruppi consiliari.
Le Commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e di regolamento e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio, avvalendosi eventualmente, previa intesa con l' Ufficio di Presidenza, della collaborazione di esperti, o, previa intesa con la Giunta regionale, della collaborazione degli uffici competenti.
Il Consiglio istituisce anche Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali.
Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l' obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
Art. 22
Al fine di garantire la più ampia partecipazione popolare alla formazione dei provvedimenti della Regione e di acquisire tutti gli elementi utili al proprio funzionamento, le Commissioni possono procedere alla consultazione diretta di enti locali, di cittadini, di organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali; il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità del' ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni.
Le leggi possono prevedere consultazioni obbligatorie da parte delle Commissioni.
Nell' ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo di acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività.
Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi di leggi di regolamenti o di altri provvedimenti spettanti al Consiglio.
Art. 23
Nell' ambito delle materie di loro competenza, le Commissioni consiliari hanno facoltà di ordinare l' esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta, i dirigenti delle Segreterie regionali e gli amministratori o, previo avviso di questi ultimi, i dirigenti di enti, aziende e agenzie regionali : i convocati sono tenuti a fornire alle Commissioni tutti i dati e le informazioni da esse richiesti, e comunque relativi all' esercizio delle loro funzioni. Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d' ufficio.
I componenti le Commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio, e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti, ovvero a giudizio della maggioranza della Commissione.
Art. 24
Il Consiglio regionale può disporre inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale mediante la costituzione di una speciale Commissione.
La Commissione viene istituita con legge della Regione che ne fissa i compiti, le materie, la composizione in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi, e le modalità di funzionamento.
Gli amministratori e i dipendenti della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali hanno l' obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui siano in possesso per ragioni d' ufficio, anche in esenzione del segreto d' ufficio.
I Commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.

Capo II
Il Presidente e la Giunta regionale

Art. 25
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, ed è eletta dal Consiglio fra i suoi membri, con le modalità stabilite dall' articolo seguente.
Art. 26
L' elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di documenti programmatici, presentati da uno o più Gruppi consiliari, e collegati a liste bloccate recanti il nome del Presidente e degli altri membri della Giunta.
Il Consiglio procede, dopo la discussione sui documenti programmatici, alla elezione del Presidente e della Giunta, con voto per appello nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
Se, dopo due votazioni, nessuna lista ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede a una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
E' eletta la lista che ottiene il maggior numero di voti.
Art. 27
Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Dopo la scadenza del Consiglio o l' approvazione della mozione di revoca del Presidente e della Giunta o l' accettazione da parte del Consiglio delle dimissioni di questa, il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l' ordinaria amministrazione.
Art. 28
Il Consiglio regionale revoca congiuntamente il Presidente e la Giunta regionale, a seguito dell' approvazione di una mozione che deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione. La mozione deve essere discussa dal Consiglio regionale non prima di dieci e no oltre quindici giorni dalla data di presentazione, e votata per appello nominale, a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.
Le dimissioni e la cessazione dalla carica del Presidente o di un terzo dei membri della Giunta comportano la decadenza della Giunta.
In caso di dimissioni o cessazione di singoli membri della Giunta, questi vengono surrogati a maggioranza dal Consiglio, con voto per appello nominale. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta la decadenza.
Art. 29
Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al suo Presidente.
Le dimissioni e la cessazione di singoli membri della Giunta sono comunicate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni al Presidente del Consiglio, che le presenta immediatamente al Consiglio per le decisioni conseguenti.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta, il Presidente del Consiglio, osservati gli adempimenti previsti all' articolo 11, secondo comma, convoca il Consiglio entro trenta giorni per l' elezione del Presidente e della Giunta.
Art. 30
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione ; promulga le leggi e i regolamenti regionali ; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.
Convoca la Giunta regionale, la presiede e ne coordina l' azione amministrativa ; sovraintende agli uffici e ai servizi regionali; presenta al Consiglio il bilancio e il rendiconto generale, unitamente alla relazione generale sull' attività svolta dall' amministrazione regionale ; esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Il presidente designa tra i membri della Giunta il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
La designazione è comunicata alla Giunta, al Consiglio regionale e al Commissario del Governo.
Art. 31
L' Ufficio di Presidente o di membro della Giunta regionale è incompatibile con quello di amministratore di altro ente pubblico economico o di interesse pubblico, che operi nella Regione.
Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e adottato.
Art. 32
La Giunta è l' organo esecutivo della Regione e, in conformità con gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e attuazione.
La Giunta regionale:
a) provvede all' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
b) esercita l' attività amministrativa di sua competenza;
c) predispone e presenta alle Commissioni consiliari competenti i documenti delle diverse fasi di elaborazione dei piani e programmi, generali e particolari, economici e territoriali, e quindi al Consiglio i relativi documenti finali;
d) redige annualmente una relazione sull' attività dell' amministrazione regionale;
e) predispone il bilancio, adotta i provvedimenti di attuazione del bilancio e dei programmi approvati dal Consiglio e redige il rendiconto generale della Regione;
f) delibera in materia di contratti, nei limiti di spesa previsti dal bilancio e di liti attive e passive, e transazioni;
g) emana disposizioni esecutive di attuazione di leggi regionali;
h) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei modi stabiliti dalla legge regionale;
i) delibera, sentito il Consiglio, sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale ; in caso di urgenza provvede direttamente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta;
l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto, e dalle leggi.
Art. 33
La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con l' intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti.
Il Presidente può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta ; questa, su proposta del Presidente, può affidare a singoli o più membri compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
Art. 34
Al Presidente e ai membri della Giunta è attribuita con legge regionale una indennità di carica.

Titolo III
Le funzioni regionali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 35
La Regione promuove la partecipazione democratica alla determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative mediante il concorso dei cittadini e degli enti locali, e gli apporti autonomi dei sindacati, delle organizzazioni sociali, economiche e professionali.
A tale scopo, la Regione riconosce il diritto dei cittadini, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali alla informazione sulla attività legislativa e amministrativa regionale come condizione indispensabile per una completa partecipazione.
Il dovere di informazione è assolto secondo quanto previsto dalla legge regionale, anche mediante l' impiego di speciali strumenti di comunicazione e con diretti incontri degli organi regionali con le rappresentanze degli enti e organismi di cui al primo comma.
La Regione consulta le predette rappresentanze sulle questioni di interesse generale promuovendo conferenze regionali su specifici problemi e in particolare per quanto attiene la programmazione regionale.
Le Province, i Comuni e gli altri enti locali e i direttivi regionali dei sindacati e delle organizzazioni sociali, economiche e professionali, quando ne facciano richiesta, sono sentiti dalla Giunta e dalle Commissioni consiliari.
Art. 36
Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge in discussione.
Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente che ne fa adeguata menzione nella relazione al Consiglio.
Su richiesta di un quarto dei componenti, la Commissione, prima di riferire sul progetto, è tenuta a procedere all' audizione dei cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

Capo II
La funzione legislativa

Art. 37
La potestà legislativa e regolamentare spetta al Consiglio regionale. Non è ammessa l' adozione di decreti legislativi o di decreti-legge.
Art. 38
L' iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta alla Giunta, a ogni consigliere, a ogni Consiglio provinciale, a ogni Consiglio di Comune capoluogo di Provincia, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque.
Il popolo esercita l' iniziativa delle leggi e dei regolamenti mediante presentazione di progetti, redatti in articoli e sottoscritti da almeno cinquemila elettori.
Il Regolamento e la legge regionale disciplinano le modalità di esercizio del potere di iniziativa legislativa e regolamentare.
Le proposte di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.
Art. 39
I progetti di legge o di regolamento devono essere esaminati dalla Commissione consiliare competente e approvati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale, a norma del Regolamento.
Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 40
La Giunta e ogni consigliere possono chiedere l' esame con procedura d' urgenza di ogni progetto di legge o di regolamento. Spetta al Consiglio decidere sulla richiesta.
La procedura d' urgenza è in ogni caso adottata per il riesame delle leggi rinviate dal Governo ai sensi dell' articolo 127, terzo comma, della Costituzione.
Art. 41
I soggetti legittimati a presentare proposte di legge o di regolamento possono richiedere l' assistenza dell' ufficio legislativo regionale.
Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte il primo firmatario, con le modalità stabilite dal Regolamento.
Qualora su un progetto di legge o di regolamento non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, il progetto è iscritto di diritto all' ordine del giorno del Consiglio ed è discusso nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.
Art. 42
Le leggi sono comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo entro cinque giorni dalla approvazione.
I regolamenti approvati dal Consiglio regionale sono comunicati dal Presidente del Consiglio all' organo di controllo di cui all' art. 125 della Costituzione entro cinque giorni dall' approvazione.
Art. 43
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall' approvazione del visto o dalla scadenza del termine fissato dall' articolo 127 della Costituzione per il rinvio della legge al Consiglio regionale in caso di mancata apposizione del visto.
Il testo è preceduto dalla formula : “ il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga ”, ovvero : “ Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga ”.
Al testo della legge segue la formula : “ La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta ”.
I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l' esercizio del controllo da parte dell' organo di cui all' articolo 125 della Costituzione.
Il testo del regolamento è preceduto dalla formula : “ Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga ”.
Al testo del regolamento segue la formula : “ Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione ”.
Art. 44
Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo termine maggiore stabilito dalle leggi stesse.
La legge regionale prevede termini più brevi per l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia dichiarato l' urgenza e il Governo della Repubblica dia il suo consenso.
La deliberazione della procedura d' urgenza per l' esame e l' approvazione della legge ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto comportano la dichiarazione d' urgenza della legge ai fini di cui al comma precedente.
I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salva diversa disposizione di legge.
Art. 45
Il Presidente della Giunta regionale indìce referendum popolare per deliberare l' abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento amministrativo, quando lo richiedono trentamila elettori.
La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del referendum.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 46
Non è ammesso referendum per l' abrogazione di leggi di bilancio, di leggi tributarie e relativi provvedimenti di esecuzione ; sull' esistenza di motivi di inammissibilità decide il Consiglio.
Art. 47
Il Consiglio regionale può deliberare l' indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati.
Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

Capo III
La funzione amministrativa


Art . 48
La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
L' organizzazione amministrativa regionale è stabilita con legge della Regione.
Art. 49
L' organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione e in Segreterie regionali.
La Segreteria generale della programmazione assiste gli organi della Regione nella preparazione dei documenti e degli atti della programmazione regionale, coordina l' attività delle altre Segreterie e assicura l' espletamento degli affari generali della Regione.
Le Segreterie regionali curano l' esecuzione dei provvedimenti inerenti alle funzioni amministrative esercitate direttamente dalla Regione, assistono il Presidente e la Giunta nell' esercizio delle funzioni di loro competenza.
L' attività di tutte le Segreterie è diretta dalla Giunta regionale.
I dirigenti delle Segreterie regionali, in conformità con le disposizioni della Giunta, provvedono all' organizzazione e dirigono il funzionamento dei servizi da essi dipendenti e sono responsabili del buon andamento di questi.
Art. 50
La Regione, per attività e servizi inerenti allo sviluppo economico e sociale che, per loro natura, non possano essere delegati a enti locali o espletati avvalendosi dei loro uffici, può con legge istituire enti e aziende o partecipare a consorzi di enti pubblici o a società, e, in ordine a compiti operativi a carattere temporaneo, può istituire agenzie.
Il Consiglio regionale provvede alla determinazione degli indirizzi generali dell' attività, alla nomina degli amministratori, alla disciplina generale degli enti, aziende e agenzie di cui al primo comma.
La Giunta vigila sulla rispondenza dell' attività degli enti, aziende e agenzie alle decisioni del Consiglio.
Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.
La legge istitutiva determina le modalità di partecipazione dei soggetti direttamente interessati all' attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.
Art. 51
La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed economico e la pianta organica del personale in conformità ai principi fissati nello Statuto e sentite le organizzazioni sindacali ; determina le norme per l' inquadramento nella Regione degli uffici e del personale trasferiti dallo Stato.
Il personale della Regione è inserito in un unico ruolo regionale e si distingue esclusivamente per qualifiche, corrispondenti alle attribuzioni e responsabilità ricoperte, ed è assunto mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge.
A parità o equivalenza di mansioni corrisponde uguale trattamento economico.
Il personale degli enti e aziende istituiti dalla Regione è equiparato al personale regionale, salve diverse disposizioni delle leggi istitutive.
Art. 52
Il Presidente, su proposta della Giunta, approvata dal Consiglio, conferisce l' incarico di dirigente di ciascuna Segreteria di cui al primo comma dell' articolo 49 a persona scelta, anche fra esperti e professionisti estranei all' Amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.
Il dirigente di ciascun ente, azienda e agenzia regionale è nominato dai rispettivi organi di amministrazione con gli stessi criteri.
I dirigenti possono essere altresì revocati con il medesimo procedimento prima della scadenza del termine di nomina.
Il trattamento economico dei dirigenti è determinato con delibera della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 53
La legge regionale disciplina, al fine del buon andamento e dell' imparzialità dell' azione amministrativa, il procedimento di formazione degli atti amministrativi della Regione.
La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.
L' inizio del procedimento è comunicato agli interessati, i quali possono prendere visione degli atti del procedimento anche nella fase istruttoria, salvi i casi previsti dalla legge.
I provvedimenti amministrativi della Regione devono sempre essere motivati anche con riferimento ai piani e programmi nazionali, regionali e comprensoriali. Il silenzio dell' amministrazione ha valore di rigetto della istanza.
I provvedimenti adottati dagli organi regionali sono definitivi.

Capo IV
I rapporti con gli enti locali

Art. 54
In armonia con i principi dell' autonomia e del decentramento la Regione instaura un rapporto di collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri enti locali e ne coordina la partecipazione alla programmazione regionale, ai fini di un equilibrato sviluppo economico e sociale, favorendo la formazione di istituzioni comprensoriali su basi associative.
Art. 55
La delega delle funzioni amministrative alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali, a norma dell' articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, è conferita, consultati gli enti interessati, con legge che ne stabilisce i criteri direttivi, le condizioni, la durata e le modalità di esercizio, e disciplina i conseguenti rapporti finanziari con i soggetti delegati e l' eventuale trasferimento di personale.
L' esercizio della delega si uniforma ai principi di cui all'articolo 53.
La delega è conferita a tutti gli enti della medesima specie che abbiano i requisiti previsti dalla legge.
La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all' esercizio delle funzioni delegate agli enti locali ; promuove l' adozione del provvedimento di revoca della delega in caso di accertato inadempimento.
La legge regionale determina i casi in cui la Giunta si avvale degli uffici degli enti locali ; stabilisce le modalità di utilizzazione ; disciplina i conseguenti rapporti finanziari e l' eventuale trasferimento di personale, d' intesa con gli enti interessati.
Art. 56
Il controllo, a norma dell' articolo 130 della Costituzione, sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, è esercitato in forma decentrata secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

Capo V
Il bilancio

Art. 57
La Regione ha un proprio bilancio e istituisce, nei limiti delle leggi della Repubblica, i tributi propri, le relative procedure amministrative di contenzioso, e le sanzioni.
La Regione ha demanio e patrimonio propri.
La legge regionale disciplina l' ordinamento contabile della Regione, nell' ambito dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi della Repubblica.
Art. 58
L' esercizio finanziario coincide con l' anno solare.
Il bilancio di previsione è presentato al Consiglio entro il 30 settembre dell' anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 21 dicembre.
L' esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con apposita legge, in via eccezionale, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi. Gli enti, le aziende e le agenzie regionali presentano al Consiglio regionale, per l' approvazione, il loro bilancio contemporaneamente al bilancio della Regione.
Art. 59
La Giunta regionale predispone e presenta ogni anno al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano o dei piani regionali, con indicazioni di previsione, non oltre il 15 settembre.
Il Consiglio regionale sottopone questa relazione all' esame dell' assemblea dei rappresentanti dei Consigli provinciali e comunali e dei comprensori della Regione.
L' Assemblea può esprimere voti o mozioni con valore consultivo.
La legge regionale regola le modalità di convocazione e di formazione delle rappresentanze in detta assemblea.
Art. 60
Il bilancio di previsione evidenzia gli impegni finanziari di ciascun servizio e attività regionale in relazione agli obiettivi della programmazione regionale.
Il Presidente della Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio accompagnato da:
a) una relazione illustrativa del rapporto tra le previsioni di bilancio e lo stato di attuazione del piano economico regionale;
b) un preventivo delle spese degli enti locali relative all' esercizio delle funzioni ad essi delegate, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;
c) un preventivo di cassa della Regione e degli enti e aziende dipendenti.
Art. 61
Il Consiglio, attraverso la competente Commissione permanente, esercita il controllo sull' attuazione dei piani e dei programmi regionali, sull' attività amministrativa della Regione e degli enti, aziende e agenzie dipendenti, e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.
La Commissione deve essere sentita su tutti i progetti di legge, per consentire di verificarne la conformità con la programmazione regionale, prima che i progetti vengano sottoposti all' esame della Commissione competente per materia.
Art. 62
Il rendiconto generale della Regione, comprensivo anche del conto degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione, è presentato dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell' anno successivo e assegnato alla Commissione competente che ne effettua il controllo.
La Commissione presenta, entro novanta giorni, una relazione al Consiglio per l' approvazione ; il Consiglio approva il rendiconto generale con legge entro il 21 dicembre.
Art. 63
La Regione, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, si avvale di un proprio servizio di tesoreria.

Titolo IV
La Revisione dello Statuto

Art. 64
La revisione dello Statuto avviene con il procedimento previsto per la formazione delle leggi regionali ; è deliberata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione ; è approvata a norma del secondo comma dell' articolo 123 della Costituzione.
Le proposte di revisione dello Statuto sono poste all' ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale di ogni anno.




SOMMARIO