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Regolamento regionale 27 marzo 1972, n. 1 (BUR n. 7/1972)

Regolamento provvisorio di attuazione del Capo 3°, Titolo 5°, della legge 10 febbraio 1953, n. 62

Regolamento regionale 27 marzo 1972, n. 1 (BUR n. 7/1972) (Abrogato)

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI ATTUAZIONE DEL CAPO 3°, TITOLO 5°, DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62

Espressamente abrogato da art. 44 L.R. 28 giugno 1974, n. 35


SOMMARIO
Regolamento regionale 27 marzo 1972, n. 1 (BUR n. 7/1972)

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI ATTUAZIONE DEL CAPO 3°, TITOLO 5°, DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62

TITOLO I
COMPOSIZIONE E DURATA

Art. 1
Il comitato, di cui all’art. 55 della legge 10.2. 1953, n. 62, provvede all’esercizio delle funzioni di controllo sulle Provincie, sui Consorzi di Provincie, su quelli di Provincie e Comuni, sugli enti ospedalieri regionali ed ha sede in Venezia.
Le Sezioni provinciali, di cui all'art. 56 della legge, esercitano le funzioni indicate nel comma precedente sui Comuni, sui Consorzi di Comuni e sugli altri enti ospedalieri, ed hanno sede in ciascun capoluogo di provincia.
Art. 2
Il Presidente della Regione provvede alla costituzione del Comitato e delle Sezioni e al loro insediamento, convocando tutti i commissari, entro 30 giorni dall'ultima comunicazione dei nominativi eletti o designati.
L'entrata in funzione del Comitato e delle singole Sezioni avviene dal momento del loro insediamento.
Art. 3
La durata in carica del Comitato e delle Sezioni è pari a quella del Consiglio regionale.
Alla scadenza del periodo stabilito, gli organi di controllo continuano la loro attività fino all'insediamento del nuovo Comitato e delle corrispondenti Sezioni.
Art. 4
Nei casi previsti dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il Comitato o le Sezioni sono integrate dal Medico Provinciale, rispettivamente del capoluogo di Regione e della Provincia.
Art. 5
I supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza dei rispettivi membri effettivi e nei casi di cui all'art.15.
Gli effettivi sono tenuti a comunicare immediatamente alla Segreteria la loro eventuale impossibilità ad intervenire ad una o più riunioni.
Per la sostituzione degli esperti effettivi, il Presidente convoca il supplente elettivo, garantendo la presenza della minoranza. In caso di impossibilità del supplente designato, è convocato l'altro supplente.
Il Medico Provinciale, in caso di impedimento è sostituito da chi ne fa le veci nello stesso Ufficio.
Art. 6
I Commissari, qualora vengano sottoposti a procedimento per i reati di cui al n. 7 lett. a) dell'art. 2 lett. a) del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza e sino all'esito del giudizio.
Art. 7
La perdita dell'elettorato attivo comporta di pieno diritto la decadenza del Commissario.
Art. 8
L'accertamento dei casi di incompatibilità, di cui all'art. 57 della legge, esistenti al momento dell'insediamento o sopravvenuti, spetta all'organo di controllo.
Il Commissario, cui sia stata contestata l'incompatibilità, ha 15 giorni di tempo per optare. Trascorso inutilmente il termine, il Presidente della Regione lo dichiara decaduto. Qualora un Commissario non sia intervenuto a tre sedute consecutive senza giustificato motivo oppure quando, in caso di impossibilità per tre volte non abbia provveduto a comunicare tempestivamente alla Segreteria la sua assenza, il Presidente della Regione, sentito l'interessato e su conforme parere del Consiglio, lo dichiara decaduto.
Copia del provvedimento è contemporaneamente trasmessa all'organo che aveva eletto o designato il Commissario decaduto.
Art. 9
Quando per dimissioni, per decadenza o per altra causa, un esperto cessi dalla carica, il Consiglio procede alla sua sostituzione con elezioni suppletive nel rispetto della composizione del rapporto tra maggioranza e minoranza dell'organo.
Nelle stesse ipotesi provvedono il Commissario del Governo e il Presidente del Tribunale amministrativo regionale per le designazioni di propria competenza.
I Commissari subentranti, nominati dal presidente della Regione, durano in carica fino alla scadenza prevista per i membri surrogati.
Art. 10
Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, un organo di controllo adotti provvedimenti o incorra in omissioni, che comportino violazione di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari, il Presidente della Regione ne promuove formale contestazione mediante diffida.
Qualora l'organo di controllo persista nel suo comportamento, il Presidente, su conforme parere del Consiglio, dispone con proprio decreto lo scioglimento dell'organo di controllo.
Dopo il parere favorevole del Consiglio e prima della emanazione del decreto di scioglimento, gli organi, di cui agli artt. 55 e 56 della legge, provvedono ad eleggere o designare i nominativi di propria competenza.
L'emanazione del decreto di scioglimento deve essere contemporanea a quella del decreto di ricostituzione dell'organo disciolto.

TITOLO II
MODI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 11
Nella seduta di insediamento il Comitato e le Sezioni provvedono alla elezione del rispettivo Presidente, che deve essere scelto tra gli esperti. L'elezione avviene a scrutinio segreto e con la partecipazione di almeno quattro membri. E' eletto il Commissario, che ha ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.
Art. 12
Il Presidente rappresenta l'organo di controllo, lo convoca e lo presiede. Ripartisce il lavoro tra i Commissari, sovrintende agli uffici, regola la attività del Comitato o della Sezione e provvede a dare esecuzione, con l'assistenza del Segretario, alle decisioni prese. Presenta inoltre le proposte dell'organo di controllo riguardanti il fabbisogno di spesa del Comitato o della Sezione per l'esercizio successivo.
Il Presidente, d'intesa con gli altri Commissari, invia una relazione semestrale sull'attività svolta dall'organo di controllo al Presidente della Regione, il quale la trasmette entro 20 giorni al Consiglio con le eventuali osservazioni.
Art. 13
E' in facoltà del Presidente designare di volta in volta fra i membri elettivi, l'incaricato a sostituirlo nelle sue funzioni.
In caso di mancata designazione, il Presidente è sostituito dall'esperto più anziano di età.
Art. 14
Il Presidente, d'intesa con il Comitato o la Sezione, fissa il calendario generale delle attività, attribuisce ai membri specifici incarichi, determina le ulteriori modalità che risulteranno più opportune in quanto non siano state altrimenti disciplinate.
Art. 15
Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato o della Sezione i membri supplenti, senza diritto di voto deliberativo.
In ogni caso le decisioni dell'organo di controllo saranno adottate nei modi previsti dall'articolo 16.
Art. 16
Le adunanze degli organi di controllo non sono pubbliche.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti espressi con l'intento di almeno quattro membri, oltre al Medico Provinciale nelle ipotesi di cui all'articolo 4.
Per la validità della deliberazione gli astenuti devono computarsi nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Lo scrutinio avviene per appello nominale e i voti negativi debbono essere sempre, singolarmente o congiuntamente, motivati.
Ogni Commissario ha diritto di far inserire a verbale la propria dichiarazione.
Le decisioni circa gli incidenti procedurali e le questioni istruttorie sono deliberate con votazione per alzata di mano.
Art. 17
Gli atti, stabiliti dalle leggi vigenti, sono sottoposti al controllo di legittimità del Comitato o delle Sezioni e, nei casi e nelle forme previsti, anche al controllo di merito.
La sospensione del termine per richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, di cui agli artt. 59 e 60 della legge, può essere fatta dal Comitato o da una Sezione una sola volta in relazione allo stesso affare.
La deliberazione, che conferma senza modifiche l'atto rinviato per il merito ai sensi dell'art. 60 della legge, è sottoposta ad esame di legittimità riguardo ai soli vizi emergenti dal nuovo procedimento.
Art. 18
Quando gli organi degli Enti controllati omettono di compiere atti obbligatori per legge, l'organo di controllo, sentito l'Ente e disposti, se del caso, idonei accertamenti, provvede direttamente.
Art. 19
L'organo di controllo, prima di annullare o rinviare un atto, può disporre l'audizione dell'Ente interessato. Spetta all'organo di controllo stabilire di volta in volta le forme più opportune di audizione.
Art. 20
Per l'annullamento o il rinvio degli atti sottoposti a controllo, di cui agli artt. 59 e 60 della legge, sono emesse ordinanze adeguatamente motivate con riferimento specifico a vizi di legittimità o a differenti valutazioni di merito.
Nell'ipotesi di sospensione del termine per richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio di cui agli articoli 59 e 60 della legge, il provvedimento assume la forma di ordinanza interlocutoria, succintamente motivata. Quando l'organo di controllo riconosce la legittimità e, nei casi previsti, concorda sul merito dell'atto, la decisione è espressa con la formula: " per presa d'atto".
Nell'ipotesi che i termini, di cui agli artt. 59 e 60 della legge, siano scaduti, l'organo di controllo procede all'archiviazione dell'atto, previa apposizione della formula: "L'atto è divenuto esecutivo per decorso del termine".
Tutti i provvedimenti sono inseriti in apposito fascicolo e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art. 21
Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei membri presenti e l'oggetto trattato, contenere un cenno sommario della discussione e riportare le decisioni adottate con la relativa motivazione.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato dall'organo di controllo nella seduta successiva.

TITOLO III
SEGRETERIA E UFFICI


Art. 22
Spetta al Consiglio, con specifico provvedimento, definire la ripartizione degli uffici e l'organico del personale addetto al Comitato e ad ogni Sezione; alla Giunta di assegnare il relativo personale che appartiene al ruolo organico della Regione.
Art. 23
Il Segretario del Comitato e di ciascuna Sezione, designato ai sensi della Legge, dirige il personale; è responsabile del funzionamento degli uffici in accordo col Presidente; assiste l'organo di controllo nell'espletamento delle sue attività; partecipa alle sedute e ne cura la redazione del verbale; provvede a tutti gli adempimenti concernenti l'esecuzione delle relative decisioni.
In assenza del Segretario, subentra il funzionario di grado più elevato tra quelli addetti all'organo di controllo.
Art. 24
Ai fini della decorrenza dei termini previsti, gli Enti soggetti a controllo trasmettono alla Segreteria gli atti redatti in duplice copia autenticata.
L'autenticazione e la trasmissione devono essere fatte a cura del Segretario dell'Ente di provenienza entro i termini prescritti delle vigenti disposizioni di legge.
La data di ricevimento dell'atto è accertata mediante la procedura indicata alla lettera a) dell'art. 25.
Ogni atto, inserito nell'apposito fascicolo, è archiviato a cura della Segreteria dell'organo di controllo.
Art. 25
La Segreteria provvede ai seguenti adempimenti:
a) appone il timbro - data a ciascuna copia dell'atto presentato e ne restituisce una all'Ente di provenienza;
b) avuto riguardo alla scadenza del termine per ogni singolo atto, comunica, anche a mezzo di telegramma o di fonogramma, l'annullamento o il rinvio dell'atto considerato; entro 5 giorni trasmette agli Enti di provenienza copia dei provvedimenti di annullamento o di rinvio, ed alla Presidenza della Regione e agli organi, di cui all'ultimo comma dell'art. 64 dalla legge, anche copia degli atti annullati o rinviati.
Art. 26
Chiunque abbia interesse può chiedere, a proprie spese, alla Segreteria copia dei provvedimenti dell'organo di controllo.
Art. 27
All'archiviazione degli atti sottoposti a controllo si provvede con le procedure vigenti.
Trascorsi cinque anni dalla data dell'esame di un atto, di norma si provvede alla sua archiviazione con il sistema del microfilms.
Art. 28
Per le spese di ordinaria amministrazione dei singoli organi di controllo e dei relative uffici viene costituito un fondo presso il Segretario, che trimestralmente fornisce alla Giunta il rendiconto delle spese sostenute.
Spetta alla Giunta l'approvazione del conto e il reintegro dei fondi in dotazione.

TITOLO IV
RAPPORTI ESTERNI CON GLI ALTRI UFFICI; ORGANI ED ENTI

Art. 29
Almeno una volta all'anno il presidente della Regione riunisce i Presidenti e i membri degli organi di controllo per comunicare la relazione annuale sulla programmazione regionale approvata dal Consiglio; per porre in evidenza i rilievi del Consiglio sull'esercizio dei poteri di controllo; per promuovere, sulla base delle direttive del Consiglio, una uniforme applicazione del controllo di merito.
Art. 30
Nel caso di interpretazioni discordi di norme legislative o regolamentari, il Presidente della Regione promuove una riunione collegiale degli organi di controllo per addivenire ad un orientamento comune.
Art. 31
Nell'esercizio delle proprie funzioni, e per la migliore valutazione di problemi tecnici relativi ad atti sottoposti a controllo, ogni organo di controllo può chiedere la collaborazione dei competenti uffici regionali.
Art. 32
Quando un atto presenti irregolarità manifestamente formali, oppure, per la completa istruzione, sia necessario acquisire ulteriori documenti o precisazioni, che non richiedano comunque una nuova deliberazione dell'Ente di provenienza, gli Uffici possono mettersi, in contatto con l'Ente interessato affinchè vi provveda.
E' fatto salvo in ogni caso il potere dell'organo di controllo di ordinare successivamente, con formale provvedimento, ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge, l'ulteriore istruzione della pratica, qualora non la ritenga ancora sufficientemente istruita o quando l'Ente interessato non abbia tempestivamente provveduto ad adempiere alle richieste inoltrate.
Art. 33
Ogni cittadino può presentare denunce, osservazioni e reclami al Comitato o alle Sezioni, secondo la rispettiva competenza, avverso l'atto da sottoporre a controllo
Tali documenti sono allegati, a cura della Segreteria, al fascicolo dell'atto da esaminare.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Indennità.
Per ogni giornata di seduta viene corrisposta al Presidente una indennità di lire 25.000; ai membri esperti di lire 15.000; agli altri membri di lire 10.000. Sono altresì rimborsate le spese di viaggio.
Art. 35
Per le funzioni di controllo su altri enti locali, oltre quelli indicati all’art. 1, la ripartizione delle competenze fra Comitato e Sezioni avviene a norma dell’articolo citato, in quanto applicabile.
Art. 36
Il Presidente della Corte di Appello della Regione esercita le attribuzioni, ai sensi dell'art. 9, del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, fino a che non saranno costituiti i Tribunali Amministrativi Regionali.


SOMMARIO