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Regolamento regionale 24 aprile 1975, n. 5 (BUR n. 17/1975)

Regolamento contenente le norme per la pubblicità degli atti delle Regole Ampezzane e del Comelico

Regolamento regionale 24 aprile 1975, n. 5 (BUR n. 17/1975) (Abrogato)

REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME PER LA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DELLE REGOLE AMPEZZANE E DEL COMELICO

Espressamente abrogato da art. 18 L.R. n. 26/1996


SOMMARIO
Regolamento regionale 24 aprile 1975, n. 5 (BUR n. 17/1975)

REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME PER LA PUBBLICITà DEGLI ATTI DELLE REGOLE AMPEZZANE E DEL COMELICO

Art. 1
La pubblicità degli atti delle Regole Ampezzane e delle Regole del Comelico è disciplinata, ai sensi dell'art. 10 terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalle norme contenute nel presente regolamento.
Le medesime norme si applicano, in quanto compatibili, anche agli atti della Comunanza tra le Regole Ampezzane e di eventuali altre associazioni tra le Regole.
Art. 2
Sono soggetti alle forme e ai modi di pubblicità previsti dai successivi articoli:
a) il laudo, lo statuto, i regolamenti e le loro modificazioni;
b) le elezioni e le nomine di rappresentanti legali;
c) i bilanci, i piani economici e le relative variazioni;
d) le deliberazioni con le quali le Regole decidono di associarsi tra loro e con altri enti, o con le quali regolino i relativi rapporti;
e) le deliberazioni con le quali si modifichi la destinazione dei beni costituenti il patrimonio antico delle Regola o si concede ipoteca sull'usufrutto dello stesso; e si vincolano alle attività agro-silvo-pastorali altri beni;
f) gli atti di cui all'art. 9 del presente regolamento.
Art. 3
Ciascuna Regola, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni trent'anni, procede alla ricognizione del catasto regoliero, nel quale sono iscritti tutti i regolieri.
Alla ricognizione del catasto presso le Regole Ampezzane può provvedere, su richiesta delle singole Regole, la relativa Comunanza.
Nel catasto vengono annotati di volta in volta l'acquisto, la perdita o la sospensione dello stato di regoliere.
Il catasto e le successive annotazioni sono registrati a tassa fissa, senza altre imposte, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e sono conservati nell'archivio della Regola o della Comunanza.
Ogni regoliere ha diritto di prenderne visione e chiederne copia a proprie spese.
Art. 4
Ai fini del deposito, al bilancio devono essere allegate le variazioni, intervenute nell'esercizio, del patrimonio, nonché delle concessioni temporanee di usi diversi da quelli forestali.
Art. 5
La pubblicità per gli atti elencati nell'art. 2 si ottiene mediante il deposito di una copia integrale dell'atto, sottoscritta dai rappresentanti legali della Regola, presso l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, nella cui circoscrizione la Regola ha la sua sede.
Assieme alla copia dell'atto va depositata copia del verbale attestante la sua avvenuta approvazione.
Il deposito va effettuato a cura dei rappresentanti legali della Regola entro trenta giorni dalla data in cui la relativa deliberazione è stata adottata, previa pubblicazione per la durata di otto giorni all'albo pretorio del Comune, sede della Regola.
Art. 6
Chi cura il deposito ha diritto di ottenere una ricevuta con l'indicazione dell'atto che è stato depositato e della data del deposito.
Art. 7
Gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, hanno l'obbligo di ricevere gli atti delle Regole previo accertamento dell'autenticità della sottoscrizione, e di custodirli, numerandoli progressivamente, seguendo una numerazione distinta per ciascuna Regola.
Gli atti depositati sono pubblici. Chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia, a proprie spese.
Art. 8
In caso di mancato deposito di un atto soggetto a pubblicità, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, dispone ai fini della conservazione e dell'amministrazione del patrimonio antico delle Regole, il deposito d'ufficio dell'atto medesimo.
Art. 9
Chiunque intende valersi di una pronunzia giurisdizionale divenuta definitiva che comporti una modifica anche indiretta o la disapplicazione di un atto depositato, o che produca gli stessi effetti di un atto soggetto a deposito, è tenuto a notificare copia alla Regola o Comunanza interessata, invitandola a provvedere al deposito.
Si applicano anche a questo deposito le norme contenute negli articoli precedenti, in quanto compatibili.


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