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Regolamento regionale 13 agosto 1976, n. 2 (BUR n. 37/1976)

Legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 5 - Istituzione e funzionamento del Comitato regionale Veneto per il Servizio radiotelevisivo

Regolamento regionale 13 agosto 1976, n. 2 (BUR n. 37/1976) (Abrogato)

LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, ART. 5. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE VENETO PER IL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO

Espressamente abrogato da art. 11 L.R. n. 18/1991


SOMMARIO
Regolamento regionale 13 agosto 1976, n. 2 (BUR n. 37/1976)

LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 - ART. 5 - ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE VENETO PER IL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO


Art. 1 - Elezione del Comitato
Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, previsto dall'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è eletto dal Consiglio regionale con voto limitato almeno ai due terzi dei membri da eleggere.
Il Comitato dura in carica tre anni; dopo la scadenza del mandato i suoi poteri sono prorogati fino all'elezione del nuovo Comitato.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più membri del Comitato il Consiglio regionale provvederà alla loro sostituzione secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo mantenendo comunque la struttura rappresentativa del Comitato. I membri eletti a norma del presente comma restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Comitato.
Art. 2 - Funzioni e preparazione del lavoro del Comitato
Il Comitato regionale è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva; formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale.
Formula altresì proposte da presentare al Consiglio di amministrazione della società concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse in reti nazionali.
Il Comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della Commissione parlamentare.
Per l'approfondimento e lo studio dei problemi di competenza ed onde determinare un articolato scambio di esperienze il Comitato potrà:
- predisporre indagini conoscitive e ricerche o incaricando singoli membri dello stesso Comitato o gruppi di essi o avvalendosi della collaborazione di esperti esterni al Comitato stesso;
- proporre alla Regione la promozione di convegni e dibattiti regionali aperti alla partecipazione di tutte le componenti politiche sociali e culturali della Regione;
- instaurare e mantenere rapporti di consultazione con gli altri comitati regionali, con gli organi direttivi e operativi della RAI-TV veneta, con gli organi della stampa e di informazione, nonché con gli Enti consortili, gli Enti locali e relativi organismi di partecipazione, con le rappresentanze politiche, sociali e culturali della Regione, nonché con ogni altra organizzazione o istituzione veneta il cui parere sia ritenuto utile dal Comitato al fine del miglio svolgimento delle sue mansioni.
A tal fine il Comitato stabilisce un calendario di apposite riunioni destinate alle consultazioni di cui al comma precedente, e fissa un congruo termine entro il quale possono essere fatte pervenire le richieste di consultazione o le proposte. Di tale calendario dà comunicazione ai Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta.
Art. 3 - Presidente e Ufficio di Presidenza
Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente e due Vicepresidenti, che insieme costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Comitato.
Uno dei due Vicepresidenti deve essere scelto fra i membri designati dalle minoranze del Consiglio regionale.
Per la elezione dei Vicepresidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome. Sono eletti i due candidati che hanno ottenuto più voti, fermo quanto disposto dal comma precedente.
Il Presidente rappresenta il Comitato; ne convoca e ne presiede le riunioni; stabilisce, sentito l'Ufficio di Presidenza, l'ordine del giorno; esegue le deliberazioni, coordina assieme all'Ufficio di Presidenza i lavori del Comitato e del personale addettovi.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da uno dei due Vicepresidenti, a turno, incominciando dal più anziano di età.
Art. 4 - Riunioni e convocazioni del Comitato
Il Comitato si riunisce di norma ogni due mesi e in via straordinaria su iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre membri del Comitato ovvero il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta regionale.
Alla convocazione si provvede mediante avviso scritto inviato a tutti i membri del Comitato, nonché per conoscenza al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno dei temi in discussione.
Nell'ordine del giorno debbono essere inseriti anche tutti gli argomenti indicati dal Presidente del Consiglio regionale o dal Presidente della Giunta ovvero da almeno un terzo dei componenti del Comitato, la cui richiesta di discussione sia pervenuta entro il giorno precedente quello nel quale viene spedita la lettera di convocazione del Comitato; l'ordine del giorno viene contemporaneamente inviato ai rappresentanti della Regione aventi diritto ad assistere alle riunioni. Copia dell'ordine del giorno stesso verrà messa a disposizione da parte del Presidente del Consiglio regionale di tutti i Gruppi del Consiglio regionale stesso.
Art. 5 - Partecipazione di rappresentanti della Regione e consultazione di esperti alle riunioni del Comitato
Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore regionale alla cultura e all'informazione, il Presidente della Commissione consiliare per la istruzione e la cultura, il Presidente della Commissione di studio per l'attuazione della riforma radiotelevisiva, possono partecipare alle riunioni del Comitato o delegare altra persona in loro rappresentanza, che sia membro del Consiglio regionale.
Il Comitato può consultare, nelle proprie riunioni, rappresentanti di enti locali, di organizzazioni sindacali, culturali e sociali, funzionari della Regione e della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, esperti delle materie trattate.
Il Comitato dovrà altresì sentire i Consiglieri regionali che ne facciano motivata richiesta, indicando inoltre l'argomento all'ordine del giorno sul quale desiderano essere sentiti.
Art. 6 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni
Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del medesimo.
Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti; tuttavia è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Comitato per le deliberazioni in materia di accesso al servizio pubblico radiotelevisivo.
Art. 7 - Verbali delle riunioni
Delle riunioni del Comitato è redatto un verbale esprimenente con chiarezza le diverse posizioni dei membri, a cura di un funzionario messo a disposizione dalla Regione. Detto verbale viene approvato nella seduta successiva.
Il verbale di ogni riunione è inviato al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore regionale alla cultura e all'informazione, al Presidente della Commissione consiliare per l'istruzione e la cultura, al Presidente della Commissione di studio per l'attuazione della riforma radiotelevisiva.
Copia del verbale è tenuta altresì a disposizione di chiunque la voglia consultare, presso l'Ufficio del Comitato stesso, secondo le norme vigenti.
Art. 8 - Pareri del Comitato
Il parere del Comitato su ogni questione attinente al servizio radiotelevisivo può essere chiesto dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale.
Il Comitato delibera sul testo del parere e lo invia al richiedente insieme a eventuali pareri di minoranza.
Art. 9 - Proposte per i programmi radiotelevisivi
Il Comitato elabora e formula, tenendo conto delle consultazioni di cui agli artt. 2 e 5, le indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale e le proposte in merito a programmazioni regionali destinate alla diffusione nazionale.
Le indicazioni sui programmi regionali sono trasmesse ai competenti organi decisionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo incaricati della loro realizzazione; le proposte sui programmi regionali che possono essere trasmessi in reti nazionali sono inviate al Consiglio di amministrazione della concessionaria medesima.
Art. 10 - Deliberazioni delle norme sull'accesso
Il Comitato, nell'ambito delle norme stabilite alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi, delibera le norme per la regolamentazione dell'accesso alle trasmissioni regionali.
La deliberazione delle norme sul diritto di accesso è accompagnata dall'approvazione di una relazione in cui si illustrano i motivi delle decisioni del Comitato. Tale relazione è inviata al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore regionale alla cultura e all'informazione, al Presidente della Commissione consiliare per l'istruzione e la cultura, al Presidente della Commissione di studio per l'attuazione della riforma radiotelevisiva, nonché alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e al Consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Le norme sul diritto di accesso deliberate dal Comitato sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 11 - Decisioni sulle domande di accesso
Il Comitato decide, secondo le norme della Commissione parlamentare e quelle deliberate in conformità all'articolo precedente, sulle domande di accesso alle trasmissioni regionali del servizio pubblico radiotelevisivo.
Prima di adottare tali decisioni il Comitato può ascoltare i titolari del diritto di accesso che hanno inoltrato le relative domande.
Art. 12 - Sede, strutture e spese del Comitato
Il Comitato ha sede in un Ufficio messo a disposizione d'intesa tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta e si avvale delle strutture e del personale da essi messi a disposizione.
Il bilancio della Regione prevede la copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni del Comitato.
Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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