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Regolamento regionale 10 marzo 1977, n. 5 (BUR n. 12/1977 supplemento)

Regolamento degli attrezzi e reti da pesca consentiti nelle acque interne e marittime interne nella provincia di Rovigo

Regolamento regionale 10 marzo 1977, n. 5 (BUR n. 12/1977 supplemento) (Abrogato)

REGOLAMENTO DEGLI ATTREZZI E RETI DA PESCA CONSENTITI NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Tacitamente abrogato da R.R. n. 9/1985 e abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18


SOMMARIO
Regolamento regionale 10 marzo 1977, n. 5 (BUR n. 12/1977 supplemento)

REGOLAMENTO DEGLI ATTREZZI E RETI DA PESCA CONSENTITI NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE NELLA PROVINCIA DI ROVIGO


Art. 1
Agli effetti della pesca le acque interne della Provincia di Rovigo sono classificate in principali, secondarie e marittime interne.
Art. 2
Sono considerate principali quelle acque che per la loro notevole portata e vastità e per le condizioni biofisiche o biologiche consentono uno sfruttamento economicamente apprezzabile e, quindi, l'uso di reti ed attrezzi a grande cattura.
a) il fiume Po e tutte le sue diramazioni;
b) il fiume Adige;
c) il fiume Tartaro;
d) il fiume Canalbianco e Po di Levante;
e) la Fossa Maestra e l'Emissario Principale;
f) il canale di Loreo;
g) il canale Brondolo;
h) il collettore Padano-Polesano fino alla località Ponte Specchioni;
i) la Retinella (vecchio alveo Canalbianco) dal bacino dell'idorovora Dossi-Valeri ai chiaviconi sul Po di Levante;
l) lo scolo consorziale Ceresolo;
m) lo scolo consorziale Veneto dal macchinario di Cà Vendramin fino alla chiavica Emissaria.
Art. 3
Sono considerate secondarie tutte le altre acque interne della Provincia.
Art. 4
Sono considerate acque marittime interne quelle che, per la particolare configurazione del Delta Padano e del litorale Polesano, sono in libera comunicazione con il mare e precisamente:
a) palude di Caleri;
b) laguna di Levante e Vallona;
c) sacca di Barbamarco;
d) sacca del Basson;
e) sacca del Canarin;
f) sacca ex isola di Bonelli-Levante (allagamento);
g) sacca degli Scardovari, Bottonera. (*)
(*) Come specificato all'art. 1 del decreto 12 agosto 1970, n. 14 della Capitaneria di Porto di Chioggia, "Il confine tra acque demaniali marittime interne e acque di mare, ai soli fini della disciplina dell'esercizio della pesca, è costituito da una linea che, senza soluzione di continuità, corre lungo la parte esterna degli scanni e i lidi e ne congiunge i punti più foranei, a partire dalla riva destra del fiume Adige fino alla riva sinistra del fiume Po di Goro.
In particolare, la delimitazione della sacca degli Scardovari e Bottonera, è rappresentata dalla congiungente la testata della Barricata, sulla riva destra del Po di Tolle ed il faro di Goro".
Art. 5
Reti ed attrezzi consentiti per la pesca nelle acque principali.
1) Reti da pescetti - (a sacco, senza cogolo). Il lato delle maglie non deve essere inferiore ai mm. 6. - La rete non deve mai superare la metà del corso d'acqua e l'uso è vietato dalle ore 12 del I marzo alle ore 12 del 15 novembre.
E' vietato smuovere il fondo.
2) Tramaglio (Zerbarà, Bina e Mazora, Ceppara). Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 16. La rete deve essere salpata da un solo capo, mentre l'altro può essere fissato a terra.
E' vietato l'uso a strascico.
3) Bilancione. E' consentito l'uso degli impianti per bilancioni finora assentiti. Il lato o diametro massimo della rete non deve superare la metà del corso d'acqua al momento dell'emersione. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 25. L'uso dell'attrezzo è consentito se al centro della rete reca un quadrato di rete non superiore a mt. 2 di lato, con maglie di lato non inferiore a mm. 10, e non può essere abbinato, né usato a mano da opposte rive, ad esclusione degli impianti fissi.
E' vietato l'uso dal I al 30 giugno.
4) Giaccio o Rizzaio. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. L'uso di detta rete è consentito solo dalle ore 12 del I ottobre alle ore 12 del I marzo nel fiume Canalbianco (da punta Canda a Volta Grimana) e nei fiumi Adige, Po e sue diramazioni.
5) Ferma - L'uso dell'attrezzo, che deve essere segnalato in superficie, è consentito solo a distanza inferiore a mt. 50 da altro attrezzo professionale in atto di pesca. In nessun caso deve superare la metà del corso d'acqua. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 16. L'uso della rete è vietato dal I al 30 giugno.
6) Bertovello con ali (Cogolo). Diametro massimo della bocca mt. 2. L'apertura complessiva delle due ali non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua. Il lato delle maglie delle ali, come pure il lato delle maglie della bocca, non deve essere inferiore a mm 14. Il lato delle maglie della coda non deve essere inferiore a mm. 10.
7) Bertovello (Reon). Diametro massimo della bocca mt. 2, lunghezza massima mt. 2,50. Il lato delle maglie della bocca non deve essere inferiore amm. 14. Il lato delle maglie della coda non deve essere inferiore a mm. 10.
8) Vangiola da Gamberi (Negossa). Apertura massima della rete mt. 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore amm. 5; può essere applicata la traversa in legno.
9) Nassa - Diametro massimo d'apertura della bocca cm. 40. La distanza tra i vimini e le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. 5. La misura si prende ad attrezza bagnato.
10) Corde armate (Parangoli) - L'attrezzo deve essere posto sul fondo del corso d'acqua.
11) Fiocina - La distanza tra il primo e l'ultimo dente (branco) non deve essere superiore a 15 cm. L'uso di detto attrezzo è consentito esclusivamente dalle ore 12 del I dicembre alle ore 12 del I marzo e in quelle acque che si trovano a partire dalla strada Romea fino al mare.
12) Canna - Con uno o più ami, con o senza mulinello. Dal I al 30 giugno è vietato l'uso delle esche "polenta e granoturco".
13) Guadino - Lato o diametro massimo della rete cm. 50. L'uso di detto attrezzo è consentito esclusivamente, quale rete ausiliari, per il recupero del pesce già catturato.
Art. 6
Reti ed attrezzi consentiti per la pesca nelle acque secondarie.
1) Vertovello (Reon) - Diametro massimo della bocca mt. 1,50. Lunghezza massima della rete mt. 2,50; il lato delle maglie della bocca non deve essere inferiore a mm. 25; il lato delle maglie della coda non deve essere inferiore a mm. 10.
2) Vangaiola da gamberi (Negossa) - Apertura massima della rete mt. 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 5; può essere applicata la traversa in legno.
3) Canna - Con uno o più ami, con o senza mulinello.
Dal I al 30 giugno è vietato l'uso delle esche "polenta e granoturco".
4) Guadino - Lato o diametro massimo della rete cm. 50. L'uso di detto attrezzo è consentito esclusivamente quale rete ausiliaria per il recupero del pesce già catturato.
Art. 7
Reti ed attrezzi consentiti per la pesca solamente nei fiumi Adige, Po e sue diramazioni (esclusi il Po di Levante ed il Po di Brondolo).
Oltre agli attrezzi indicati all'art. 5, nelle suddette acque sono consentiti:
1) Bilancino - Lato massimo della rete mt. 1,50 o diametro massimo mt. 1,70. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.
E' vietato l'uso con il sistema a teleferica.
2) Bilancia - Lato massimo della rete mt. 4 o diametro massimo mt. 4,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 14. Al centro è consentito un quadrato non superiore a mt. 1,50 di lato, con maglie di lato non inferiore a mm. 10.
L'uso delle due reti, bilancino e bilancia, è vietato dal I al 30 giugno.
3) Negossone - Apertura massima della rete mt. 3, il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20 ai lati e mm. 10 sul fondo.
Art. 8
Reti ed attrezzi consentiti per la pesca nelle acque marittime interne.
Ai pescatori dilettanti, purchè in regola con le norme sulla navigazione, è consentito l'uso della barca a motore limitatamente al solo specchio d'acqua naturale che delimita paludi, lagune e sacche (vedi art. 4), senza cioè la possibilità di risalire a monte lungo i corsi d'acqua affluenti. Nelle acque demaniali in concessione a pescatori di professione (Sacca degli Scardovari), la pesca dilettantistica con barche anche a motore viene limitata ai giorni feriali con barche ancorate a riva, mentre nei giorni festivi di calendario è considerata libera pur con le limitazioni previste dai successivi punti 1) e 2) del presente articolo.
1) Canna - Con uno o più ami, con o senza mulinello.
Non è consentito di usare più di quattro canne per barca e con una zona di rispetto, fra barca e barca e tra barca e reti ed attrezzi in atto di pesca, di almeno 100 metri.
2) Bilancino - Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10 ed il lato massimo della rete mt. 1,50 o diametro massimo mt. 1,70. Non è consentito di usare più di un bilancino per barca e con una zona di rispetto, fra barca e barca e reti ed attrezzi in atto di pesca, di almeno 100 metri.
3) Guadino - Lato o diametro massimo della rete cm. 50. L'uso è consentito esclusivamente quale rete ausiliari per il recupero del pesce già catturato.
Ai pescatori di professione (riconosciuti tali a norma dell'art. 22 della legge 20 marzo 1968, n. 433).
1) Sfogliara - E' consentito l'uso di questa rete unicamente per la pesca dei Mitili, previo permesso rilasciato dall'Amministrazione Provinciale - Ufficio Concessioni Speciali.
L'attrezzo dovrà essere costituito da una barra di ferro, una catena, un sacco munito di piombi ed una rete con maglie da mm. 35. La barra non dovrà essere più lunga di mt. 1,50 e, nel suo insieme, l'attrezzo non potrà essere trainato a velocità superiore a quella stabilita dal Presidente della Giunta provinciale di Rovigo con apposita ordinanza.
2) Reti da posta - E' liberamente consentita ai pescatori di professione per la pesca autunnale delle anguille, da settembre a dicembre, è consentita solo ai pescatori muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia. Tali pescatori, sia autonomi che soci di cooperative, dovranno inoltrare entro e non oltre il 30 agosto di ogni anno, domanda in carta libera all'Ufficio Pesca "Concessioni Speciali" dell'Amministrazione provinciale, indicando la località concordata con i rappresentanti delle Cooperative pescatori. Le maglie delle reti non dovranno essere inferiori a mm. 14 e con lunghezze complessive, per ciascun pescatore o gruppo di pescatori, da concordare a seconda delle zone d'impiego, ma sempre con una interruzione tra una rete e l'altra che consenta la navigabilità. Ogni linea di tratte (o tressi) dovrà essere distanziata a non meno di mt. 200 l'una dall'altra o da qualsiasi altro tipo di rete.
E' sempre e comunque obbligatorio segnalare con galleggianti colorati la presenza di tali impianti di reti a norma dell'art. 104 del Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963.
3) Pesca del Novellame per allevamento - La pesca del pesce novello, fatta esclusivamente a scopo di semina nelle valli, è consentita dalle ore 12 del I marzo alle ore 12 del 30 giugno, con divieto di pesca notturna.
Nessuno potrà esercitare tale tipo di pesca se non risulterà provvisto di regolare permesso rilasciato dall'Amministrazione provinciale - Ufficio Pesca - "Concessioni Speciali", previo nulla-osta del concessionario per le acque in concessione.
4) Corde armate (Parangali) - L'attrezzo deve essere posato sul fondo e comunque dove esista una profondità di almeno 3 metri.
5) Rete da Corbole - Attrezzo consuetudinario per la sola raccolta di tale tipo di esche.
NORME VARIE
Art. 9
a) Gli attrezzi e le reti non elencati o indicati nel presente decreto sono vietati.
E' vietato inoltre l'esercizio della pesca:
subacquea - con le mani e con fonti luminose.
b) Fatta salva l'eccezione per la rete a Sfogliara nelle acque marittime interne, per il cui impiego è richiesto il possesso del regolare permesso (punto I - Pescatori di professione), l'uso di reti e strascico sia nelle acque interne che in quelle marittime interne è sempre vietato.
c) Sia nelle acque principali, che in quelle secondarie, ogni pescatore non può usare, contemporaneamente, più di tre canne, non occupando altresì uno spazio complessivo superiore a mt. 10.
d) La misura delle maglie si prende a reti bagnate, dividendo per dieci la distanza che intercorre tra undici nodi consecutivi.
e) Per il disposto del secondo comma dell'art. 9 del Regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, la misura massima di ciascuna rete permessa non può essere oltrepassata nemmeno con l'unione o il collegamento di parecchie reti, o parti di esse.
f) Cattura delle rane - E' consentita anche senza alcuna licenza in tutte le acque pubbliche, purchè nel rispetto delle norme previste all'art. 5, titolo II, della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , che così stabilisce:
- cattura dal I maggio al I marzo;
- quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona;
- e vietandone la cattura durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole, sia esercitata con l'esca tradizionale in seta grezza (bocon).
Per i pescatori di professione è consentito l'uso di un guadino con lato non superiore a cm. 90.
g) Nel territorio posto ad Est della strada Adria - Ariano Polesine - Cavarzere è consentito, nel periodo 15 settembre - 15 dicembre, in tutti i corsi d'acqua dei Consorzi di Bonifica (previa autorizzazione di questi ultimi e le modalità indicate al punto 2) - Pescatori di professione), l'uso della ferma di cattura delle anguille.
Tale ferma non deve occupare più della metà della larghezza del corso d'acqua.
h) Negli scoli di bonifica è consentito l'uso della rete a Tramaglio solamente nel periodo I settembre - 15 dicembre.
Qualora se ne richieda l'impiego in altre epoche, il pescatore di professione interessato dovrà inoltrare domanda in carta libera, specificando il motivo di cattura e la zona all'Amministrazione provinciale - Ufficio Pesca "Concessioni Speciali" per il rilascio del permesso.
La rete dovrà avere un'altezza massima di mt. 1,50 e con maglie di lato non inferiore a mm. 20.
Art. 10
Misure dei pesci.
Per le specie di pesci sottoelencate valgono le misure di cui all'art. 16 del R.D. 22 novembre 1914, n. 1486:
- Carpa reina e a specchio
cm. 30
- Tinca
cm. 20
- Pesce persico (escluso il Persico-Sole
cm. 15
- Temolo
cm. 18
- Agone, Alosa, Cheppia, Sardena
cm. 15
- Gambero
cm. 7
Ai sensi dell'art. 5 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, limitatamente alle acque della Provincia di Rovigo, come sopra classificate,
è vietata
la pesca, il commercio ed il trasporto di pesci o di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano le seguenti dimensioni:
Pesci:
- Storione (Acipenser)
cm. 60
- Storione Ladano (Huso-huso)
cm. 100
- Anguilla (Anguilla anguilla)
cm. 25
- Cefalo (Mugil sp.)
cm. 20
- Spigola (Dicentrarchus Labrax)
cm. 25
- Orata (Sparus auratus)
cm. 20
- Triglia (Mullus)
cm. 15
- Sgombro (Scomber)
cm. 15
- Go (Cobius ophiocephalus)
cm. 12
- Passera Pianuzza (Platichty fleus)
cm. 12
- Sogliola (Solea solea)
cm. 15


Molluschi Bivalvi:

- Ostrica (Ostea)
cm. 6
- Mitilo o Cozza (Mitilus)
cm. 5
- Vongola (Venus gallina e Venerupis)
cm. 2,5
- Cannolicchio o Capalunga (Solenide)
cm. 6
Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna codale.
Le dimensioni dei Molluschi Bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie.
Art. 11
Pesca notturna.
L'uso degli attrezzi previsti dal presente regolamento, consentiti ai pescatori dilettanti, è assolutamente vietato dal tramonto all'alba.
Art. 12
Gare di pesca.
Alle Organizzazioni dei pescatori di professione, in accordo con quelle dei pescasportivi locali, è fatto obbligo di stilare, di anno in anno, un calendario gare da presentare entro il 31 gennaio all'Amministrazione provinciale Ufficio Pesca, per le competenze riferite alla sorveglianza (divieto di lancio di pasture contenenti sostanze inquinanti, rispetto alle arginature, ecc. ecc.).


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