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Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 (BUR n. 34/1977)

Regolamento di esecuzione della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 'Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora'

Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 (BUR n. 34/1977)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1974, n. 53 - "NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA" (1)

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1

Il presente Regolamento detta norme per l’applicazione, nell'ambito dei territori classificati montani o comprensori di bonifica montana o comunque nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione, della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , concernente: “ Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora ( 2) che nel presente Regolamento viene indicata col termine "legge regionale"”.

Art. 2

Agli effetti delle disposizioni contenute nella legge regionale, la flora, la fauna ( 3) in detenzione di una persona si presumono da essa stessa raccolti.
Qualora i generi indicati al I comma non siano chiaramente attribuibili ad una sola persona in quanto posti di fatto nella disponibilità di più persona, si presumono raccolti “ pro quota ” dalle persone medesime, le quali sono chiamate a rispondere “ in solido ” delle eventuali infrazioni alla legge.
Le presunzioni vengono meno in presenza di una dichiarazione, attestante la provenienza dei generi anzidetti da colture intensive, con l’indicazione della specie, del giorno e località della raccolta, sottoscritta dal coltivatore.

Art. 3

Agli effetti dell’applicazione della legge regionale, per coltivatore diretto si intende colui che lavora in fondo anche con l’ausilio dei componenti la famiglia e con prestazioni d' opera da lui stesso salariate.
Ai coltivatori diretti sono equiparati i regolieri e loro familiari.

Titolo II
Tutela di alcune specie della fauna inferiore

Art. 4

La raccolta nel periodo consentito di tutte le specie del genere Rana X (rana) e di tutte le specie del genere Helix L (lumaca con chiocciola) in quantità superiore a quella stabilita dalla legge regionale, comporta la confisca dell’intera quantità posseduta.
Gli insetti e gli altri animali viventi confiscati sono restituito al loro ambiente naturale, facendone menzione nel processo verbale di accertamento dell’infrazione.

Titolo III
Tutela della flora

Art. 5

Per gli effetti dell’ articolo 8 della legge regionale, per asse floreale si intende la parte della pianta che per il suo stato vegetativo è portatrice di fiori dischiusi o di boccioli in atto di dischiudersi o di altri organi riproduttivi (sporangi delle felci e dei licopodi).

Art. 6 (4)

Allo scopo di evitare il danneggiamento, l’estirpazione o l’asportazione delle piante protette o di altre parti di esse, è vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuori strada nell’ambito del territorio indicato dall’art. 1 della legge regionale, tranne che nelle località a ciò destinate e previa autorizzazione del Comune competente.
I sentieri di montagna e le mulattiere sono considerati a tal fine percorsi fuori strada.
Al divieto di cui sopra fanno eccezione i mezzi impiegati e necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive, ai lavori a scopo idraulico forestale, ai lavori per la manutenzione e l’esercizio degli impianti per pubblici servizi e alla sistemazione di piste sciistiche.

Art. 7

La richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’ articolo 9 della legge regionale, alla raccolta di piante protette o di parte di esse deve indicare il Comune sul cui territorio l’interessato intende effettuare la raccolta.
La richiesta può essere accolta se non risulta pregiudizievole alla tutela del patrimonio floristico naturale.
Le autorizzazioni possono essere revocate a giudizio dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio per irregolarità commesse dal beneficiario.

Art. 8

La confisca amministrativa è effettuata sull’intera quantità di flora posseduta se trattasi di specie elencate all’ articolo 7 della legge regionale. Negli altri casi vengono lasciati al trasgressore il numero di assi floreali consentiti.
La flora confiscata, se sradicata, viene rimessa per quanto possibile nel suo ambiente naturale, se è recisa ed in buone condizioni di utilizzabilità, viene messa a disposizione di Enti di culto o beneficenza, o destinati a scopi scientifici e didattici. Negli altri casi la flora viene distrutta.
Della destinazione della flora confiscata viene fatta menzione nel verbale di accertamento della violazione.

Titolo IV
Disciplina della raccolta dei funghi

Articoli da 9 a 15

omissis ( 5)

Titolo V
Accertamento delle violazioni - Organi e procedure

Art. 16

Gli agenti incaricati dell’osservanza della legge regionale, prima di invitare i presunti trasgressori a consentire l’ispezione di contenitori e veicoli al fine di accertare le infrazioni alla legge medesima hanno l’obbligo di qualificarsi esibendo l’apposito tesserino.
Qualora dall’ispezione dovessero risultare infrazioni gli agenti incaricati dell’osservanza della legge ne fanno immediata contestazione redigendo apposito processo verbale.
Il processo verbale oltre a contenere le complete generalità del presunto trasgressore, rilevabili da un documento d' identità che lo stesso è tenuto ad esibire a richiesta dell’agente accertatore, dovrà contenere eventuali eccezioni o controdeduzioni.
Qualora la contestazione verta sul peso e il presunto trasgressore non convenga sulla stima dell’agente, il controllo viene eseguito su apposita bilancia punzonata.
La violazione è presunta qualora sia opposto rifiuto al formale invito di consentire l’ispezione di contenitori e veicoli.
Della circostanza viene fatta apposita menzione nel processo verbale.

Art. 17

La Giunta regionale provvederà a dotare gli incaricati dell’osservanza della legge regionale di un blocco di verbali da riempire ai sensi dell’articolo 18.
I verbali devono essere riempiti in ogni loro parte, devono contenere eventuali dichiarazioni del trasgressore, e devono essere datati e firmati dal verbalizzante.
Copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore ed alle persone indicate al II comma dell’articolo 17 della legge regionale.
Nel caso di rifiuto da parte del trasgressore a ricevere la copia del verbale viene fatta menzione di tale circostanza nel verbale stesso.
Per i provvedimenti sanzionatori e di riscossione si osservano le norme della legge regionale n. 10 del 28 gennaio 1977 e della legge statale n. 706 del 24 dicembre 1975.

Art. 18

Nel determinare la somma dovuta per l’infrazione, si tiene conto delle circostanze, delle quantità alterate, disperse, distrutte o catturate, dell’eventuale recidiva.
Si considera recidivo nell’infrazione colui che abbia compiuto nei due anni precedenti più di una violazione prevista dalla legge regionale.
Si considera compiuta la violazione quando il responsabile abbia definito in via breve l’infrazione o quando l’infrazione stessa sia stata accertata in modo definitivo in via amministrativa o giudiziale.

Art. 19

La Giunta regionale può organizzare appositi corsi per l’addestramento degli aspiranti Agenti giurati che saranno tenuti a cura degli Ispettorati ripartimentali delle foreste,disciplinandone le modalità di effettuazione.
Gli Enti e le Associazioni che ai sensi dell’ articolo 16 della legge regionale intendono contribuire alla vigilanza con l’opera personale dei propri associati, trasmettono agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio le domande tendenti ad ottenere l’autorizzazione per istituire corsi per guardie volontarie.
Tali domande devono essere corredate dal programma di svolgimento dei corsi e dell’atto di designazione del direttore responsabile dei corsi stessi.
Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste trasmettono le domande, corredate del proprio parere, alla Giunta regionale la quale, valutati l’affidamento degli enti e la validità dei programmi, può autorizzare lo svolgimento dei corsi.
Sia i corsi indetti dalla Giunta regionale sia quelli svolti dagli enti autorizzati si concludono con una prova di esame di idoneità. Uno dei Commissari d' esame per i corsi organizzati dagli enti autorizzati sarà designato dalla Giunta regionale. Il verbale d' esame comprende l’elenco degli allievi dichiarati idonei e corredato da tutta la documentazione prescritta dalla legge per la nomina delle guardie giurate, viene trasmesso alla Giunta regionale che curerà tutti gli adempimenti affinché gli idonei ricevano la abilitazione, ai sensi dell’articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e degli articoli 249 e 251 del relativo Regolamento, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, alla vigilanza sulla fauna inferiore, sul patrimonio floristico naturale, ( 6) secondo le modalità indicate dalla legge regionale, nell’ambito di tutto il territorio regionale, a tempo determinato e comunque non oltre tre anni.
Gli agenti giurati volontari sono altresì abilitati ad esercitare la loro vigilanza per la tutela dell’ambiente, anche in base alle prescrizioni all’uopo stabilite dai Regolamenti delle Comunità montane, dei Comuni e delle Regole.
Per gli agenti volontari non si rende applicabile il disposto di cui al punto 7 dell’articolo 138 del T.U. sopra richiamato.
Gli agenti volontari prestano servizio a titolo gratuito e assumono in proprio ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi natura potessero loro accorere nell’espletamento del servizio.

Art. 20

Gli agenti giurati volontari sono pubblici ufficiali ai sensi dell’articolo 357 del Codice penale.
La qualifica di agente giurato abilita alle funzioni di vigilanza in collaborazione e con il coordinamento dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste.
Gli agenti giurati e volontari si qualificano esibendo un tesserino con fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale e portando un distintivo numerato approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Il tesserino deve contenere oltre alle generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di abilitazione alla qualifica di Agente giurato, la durata della validità della qualifica e l’oggetto della vigilanza.

Art. 21

L’organizzazione del servizio di vigilanza è affidata agli Ispettorati ripartimentali delle foreste, i quali si servono dei dipendenti Comandi di Stazione.
Tale servizio deve essere adeguato alle esigenze della conservazione della fauna inferiore, della tutela del patrimonio floristico naturale ( 7) agli ecosistemi vegetali.
Le Guardie giurate volontarie nominate a norma del precedente articolo 19 comunicano alle Stazioni forestali la propria disponibilità a prestare servizio.


Note

( 1) Titolo modificato da comma 3 art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 , abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 2) Comma 1 dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 come sostituito da art. 11 lett. h) legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 elimina le parole "e disciplina della raccolta dei funghi". La legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 è stata abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 3) Comma 1 dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 come sostituito da art. 11 lett. i) legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 elimina le parole "e i funghi". La legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 è stata abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 5) Articoli abrogati da comma 1 art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 . La legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 è stata abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 6) Comma 1 dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 come sostituito da art. 11 lett. l) legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 elimina le parole "sui funghi". La legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 è stata abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 7) Comma 1 dell'art. 16 legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 come sostituito da art. 11 lett. m) legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 elimina le parole "e della conservazione dei funghi". La legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 è stata abrogata da art. 17 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .


SOMMARIO
Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7 (BUR n. 34/1977)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1974, n. 53 - "NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI"



Titolo I
Disposizioni generali


Art. 1
Il presente Regolamento detta norme per l'applicazione, nell'ambito dei territori classificati montani o comprensori di bonifica montana o comunque nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione, della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , concernente: "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi" che nel presente Regolamento viene indicata col termine "legge regionale".
Art. 2
Agli effetti delle disposizioni contenute nella legge regionale, la flora, la fauna ed i funghi in detenzione di una persona si presumono da essa stessa raccolti.
Qualora i generi indicati al I comma non siano chiaramente attribuibili ad una sola persona in quanto posti di fatto nella disponibilità di più persone, si presumono raccolti "pro quota" dalle persone medesime, le quali sono chiamate a rispondere "in solido" delle eventuali infrazioni alla legge.
Le presunzioni vengono meno in presenza di una dichiarazione, attestante la provenienza dei generi anzidetti da colture intensive, con l'indicazione della specie, del giorno e località della raccolta, sottoscritta dal coltivatore.
Art. 3
Agli effetti dell'applicazione della legge regionale, per coltivatore diretto si intende colui che lavoro il fondo anche con l'ausilio dei componenti la famiglia e con prestazioni d'opera da lui stesso salariate.
Ai coltivatori diretti sono equiparati i regolieri e loro familiari.


Titolo II
Tutela di alcune specie della fauna inferiore


Art. 4
La raccolta nel periodo consentito di tutte le specie del genere Rana X (rana) e di tutte le specie del genere Helix L (lumaca con chiocciola) in quantità superiore a quella stabilita dalla legge regionale, comporta la confisca dell'intera quantità posseduta.
Gli insetti e gli altri animali viventi confiscati sono restituiti al loro ambiente naturale, facendone menzione nel processo verbale di accertamento dell'infrazione.


Titolo III
Tutela della flora


Art. 5
Per gli effetti dell'articolo 8 della legge regionale, per asse floreale si intende la parte della pianta che per il suo stato vegetativo è portatrice di fiori dischiusi o di boccioli in atto di dischiudersi o di altri organi riproduttivi (sporangi delle felci e dei licopodi).
Art. 6
Allo scopo di evitare il danneggiamento, l'estirpazione o l'asportazione delle piante protette o di altre parti di esse, è vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuori strada nell'ambito del territorio indicato dall'art. 1 della legge regionale, tranne che nelle località a ciò destinate e previa autorizzazione del Comune competente.
I sentieri di montagna e le mulattiere sono considerati a tal fine percorsi fuori strada.
Al divieto di cui sopra fanno eccezione i mezzi impiegati e necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive, ai lavori a scopo idraulico forestale, ai lavori per la manutenzione e l'esercizio degli impianti per la manutenzione e l'esercizio degli impianti per pubblici servizi e alla sistemazione di piste sciistiche.
Art. 7
La richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale, alla raccolta di piante protette o di parte di esse deve indicare il Comune sul cui territorio l'interessato intende effettuare la raccolta.
La richiesta può esser accolta se non risulta pregiudizievole alla tutela del patrimonio floristico naturale.
Le autorizzazioni possono essere revocate a giudizio dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio per irregolarità commesse dal beneficiario.
Art. 8
La confisca amministrativa è effettuata sull'intera quantità di flora posseduta se trattasi di specie elencate all'articolo 7 della legge regionale. Negli altri casi vengono lasciati al trasgressore il numero di assi floreali consentiti.
La flora confiscata, se sradicata, viene rimessa per quanto possibile nel suo ambiente naturale, se è recisa ed in buone condizioni di utilizzabilità, viene messa a disposizione di Enti di culto o beneficienza, o destinati a scopi scientifici e didattici. Negli altri casi la flora viene distrutta.
Della destinazione della flora confiscata viene fatta menzione nel verbale di accertamento della violazione.


Titolo IV
Disciplina della raccolta dei funghi


Art. 9
La richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale, alla raccolta giornaliera per persona di un quantitativo superiore ai 2 chilogrammi deve indicare il Comune sul cui territorio l'interessato intende effettuare la raccolta.
La richiesta può essere accolta solo se l'autorizzazione in deroga non è pregiudizievole alla conservazione degli ecosistemi vegetali.
L'autorizzazione non esonera il benficiario dal rispetto degli eventuali diritti spettanti al proprietario del fondo ed al coltivatore.
Art. 10
L'autorizzazione alla raccolta per gli scopi precisati dal terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale, può essere concessa esclusivamente su richiesta di persone giuridiche o associazioni riconosciute, costituite rispettivamente ai sensi degli articoli 11 e seguenti e 36 e seguenti del codice civile, aventi finalità didattiche e scientifiche, e in favore dei propri associati elencati nella richiesta stessa, o su richiesta di docenti di scuole di ogni ordine e grado o di cultori specifici e riconosciuti nel campo naturalistico.
L'autorizzazione deve essere in ogni caso motivata circa la necessità di derogare al limite di raccolta giornaliera per persona.
Art. 11
Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale, possono essere revocate a giudizio dell'Ispettorato regionale delle foreste, se segnalazione dell'Ispettorato ripartimentale per eventuali irregolarità commesse dal beneficiario.
Art. 12
Il divieto di raccolta dei funghi, disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale, è reso esecutivo tramite la collocazione lungo il perimetro del territorio specificate nell'unita tabella "A".
I cartelli indicatori sono apposti ad una altezza da terra non inferiore a m. 1,50 e non superiore a m. 2,50 ed ad una distanza di circa 100 metri l'uno dall'altro e, comunque in modo che i cartelli siano visibili da ogni punto di accesso, e da ogni cartello siano visibili i due contigui.
Il proprietario ha sempre la facoltà di vietare la raccolta dei funghi sui terreni di cui ha la proprietà, mediante la collocazione di appositi cartelli.
Art. 13
Coloro che detengono o trasportano una quantità di funghi allo stato fresco superiore alla quantità consentita devono dimostrare l'origine legittima della quantità eccedente.
Vale a tale scopo una dichiarazione del raccoglitore o dei raccoglitori che contenga l'indicazione del quantitativo e della specie dei funghi, del giorno e dei luoghi della raccolta, delle generalità e domicilio del raccoglitore o dei raccoglitori e dell'eventuale titolo che legittima la raccolta in quantità superiore al consentito.
La dichiarazione relativa alla raccolta effettuata dai minori di diciotto anni è rilasciata da uno degli esercenti la potestà sul minore.
Art. 14
La confisca amministrativa è effettuata sulla sola quantità eccedente quella consentita.
Qualora l'agente non sia impedito, per esigenze di servizio, provvederà al trasporto dei funghi confiscati, sempre che gli stessi siano commestibili e li consegnerà ad un ente di beneficienza, facendosi rilasciare ricevuta.
In ogni altro caso i funghi sono sbriciolati sul posto e disseminati in luogo idoneo.
Della destinazione e della distruzione dei funghi confiscati sarà fatta menzione nel verbale di accertamento della violazione.
Art. 15
E' fatta salva la validità dei regolamenti di polizia rurale, e di ogni altro regolamento, delle comunità Montane, dei Comuni e delle Regole, approvati a termini di legge, che riguardano la stessa materia ad eccezione delle norme che risultino in contrasto con la legge regionale.


Titolo V
Accertamento delle violazioni - Organi e procedure


Art. 16
Gli agenti incaricati dell'osservanza della legge regionale, prima di invitare i presunti trasgressori a consentire l'ispezione di contenitori e veicoli al fine di accertare le infrazioni alla legge medesima hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo l'apposito tesserino.
Qualora dall'ispezione dovessero risultare infrazioni gli agenti incaricati dell'osservanza della legge ne fanno immediata contestazione redigendo apposito processo verbale.
Il processo verbale oltre a contenere le complete generalità del presunto trasgressore, rilevabili da un documento d'identità che lo stesso è tenuto ad esibire a richiesta dell'agente accertatore, dovrà contenere eventuali eccezioni o controdeduzioni.
Qualora la contestazione verta sul peso e il presunto trasgressore non convenga sulla stima dell'agente, il controllo viene eseguito su apposita bilancia punzonata.
La violazione è presunta qualora sia opposto rifiuto al formale invito di consentire l'ispezione di contenitori e veicoli.
Della circostanza viene fatta apposita menzione nel processo verbale.
Art. 17
La Giunta regionale provvederà a dotare gli incaricati dell'osservanza della legge regionale di un blocco di verbali da riempire ai sensi dell'articolo 18.
I verbali devono essere riempiti in ogni loro parte, devono contenere eventuali dichiarazioni del trasgressore, e devono essere datati e firmati dal verbalizzante.
Copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore ed alle persone indicate al II comma dell'articolo 17 della legge regionale.
Nel caso di rifiuto da parte del trasgressore a ricevere la copia del verbale viene fatta menzione di tale circostanza nel verbale stesso.
Per i provvedimenti sanzionatori e di riscossione si osservano le norme della legge regionale n. 10 del 28 gennaio 1977 e della legge statale n. 706 del 24 dicembre 1975.
Art. 18
Nel determinare la somma dovuta per l'infrazione, si tiene conto delle circostanze, delle quantità alterate, disperse, distrutte o catturate, dell'eventuale recidiva.
Si considera recidivo nell'infrazione colui che abbia compiuto nei due anni precedenti più di una violazione prevista dalla legge regionale.
Si considera compiuta la violazione quando il responsabile abbia definito in via breve l'infrazione o quando l'infrazione stessa sia stata accertata in modo definitivo in via amministrativa o giudiziale.
Art. 19
La Giunta regionale può organizzare appositi corsi per l'addestramento degli aspiranti Agenti giurati che saranno tenuti a cura degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, disciplinandone le modalità di effettuazione.
Gli Enti e le Associazioni che ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale intendono contribuire alla vigilanza con l'opera personale dei propri associati, trasmettono agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione per istituire corsi per guardie giurate volontarie. Tali domande devono essere corredate dal programma di svolgimento dei corsi e dell'atto di designazione del direttore responsabile dei corsi stessi.
Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste trasmettono le domande, corredate del proprio parere, alla Giunta regionale la quale, valutati l'affidamento degli enti el la validità dei programmi può autorizzare lo svolgimento dei corsi.
Sia i corsi indetti dalla Giunta regionale sia quelli svolti dagli enti autorizzati si concludono con una prova di esame di idoneità. Uno dei Commissari d'esame per i corsi organizzati dagli enti autorizzati sarà designato dalla Giunta regionale. Il verbale d'esame comprende l'elenco degli allievi dichiarati idonei e corredato da tutta la documentazione prescritta dalla legge per la nomina delle guardie giurate, viene trasmesso alla Giunta regionale che curerà tutti gli adempimenti affinchè gli idonei ricevano la abilitazione, ai sensi dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e degli articoli 249 e 251 del relativo Regolamento, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, alla vigilanza sulla fauna inferiore, sul patrimonio floristico naturale, sui funghi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale, nell'ambito di tutto il territorio regionale, a tempo determinato e comunque non oltre tre anni.
Gli agenti giurati volontari sono altresì abilitati ad esercitare la loro vigilanza per la tutela dell'ambiente, anche in base alle prescrizioni all'uopo stabilite dai Regolamenti delle Comunità montane, dei Comuni e delle Regole.
Per gli agenti volontari non si rende applicabile il disposto di cui al punto 7 dell'articolo 138 del T.U. sopra richiamato.
Gli agenti volontari prestano servizio a titolo gratuito e assumono in proprio ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi natura potessero loro accorrere nell'espletamento del servizio.
Art. 20
Gli agenti giurati volontari sono pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale.
La qualifica di agente giurato abilita alle funzioni di vigilanza in collaborazione e con il coordinamento dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste.
Gli agenti giurati e volontari si qualificano esibendo un tesserino con fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale e portando un distintivo numerato approvato con deliberazione della Giunta regionale.
Il tesserino deve contenere oltre alle generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di abilitazione alla qualifica di Agente giurato, la durata della validità della qualifica e l'oggetto della vigilanza.
Art. 21
L'organizzazione del servizio di vigilanza è affidata agli Ispettorati ripartimentali delle foreste, i quali si servono dei dipendenti Comandi di Stazione.
Tale servizio deve essere adeguato alle esigenze della conservazione della fauna inferiore, della tutela del patrimonio floristico naturale e della conservazione dei funghi agli ecosistemi vegetali.
Le Guardie giurate volontarie nominate a norma del precedente articolo 19 comunicano alle Stazioni forestali la propria disponibilità a prestare servizio.


SOMMARIO