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Regolamento regionale 18 agosto 1977, n. 8 (BUR n. 37/1977)

Regolamento di classificazione delle acque della provincia di Belluno agli effetti della pesca e nuova disciplina degli attrezzi nelle acque medesime

Regolamento regionale 18 agosto 1977, n. 8 (BUR n. 37/1977) (Abrogato)

REGOLAMENTO DI CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO AGLI EFFETTI DELLA PESCA E NUOVA DISCIPLINA DEGLI ATTREZZI NELLE ACQUE MEDESIME

Tacitamente abrogato da R.R. n. 9/1985 e abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18


SOMMARIO
Regolamento regionale 18 agosto 1977, n. 8 (BUR n. 37/1977)

REGOLAMENTO DI CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO AGLI EFFETTI DELLA PESCA E NUOVA DISCIPLINA DEGLI ATTREZZI NELLE ACQUE MEDESIME


Art. 1 - Classificazione delle acque
Agli effetti della pesca tutte le acque della provincia di Belluno sono classificate secondarie.
Art. 2 - Attrezzi consentiti
a) nei laghi e nei bacini artificiali è consentito l'uso di due canne, con o senza mulinello, con un solo amo ciascuna;
b) in tutte le acque fluenti è consentito l'uso di una sola canna, con o senza mulinello, con un solo amo;
c) è consentito l'uso della moschera e della camolera purchè non radenti il fondo;
d) è consentito l'uso della moschera a galla con non più di 5 ami;
e) è consentito l'uso del guadino, esclusivamente quale rete ausiliaria per il recupero del pesce già catturato. Detto attrezzo dovrà avere le seguenti caratteristiche: lato massimo o diametro massimo centimetri quaranta (40); il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci (10).
Art. 3 - Limitazione catture
Per ogni giornata di pesca è consentita la cattura di un numero indeterminato di pesci ad eccezione dei salmonidi e dei timallidi (trota, salmerino e temolo) la cui cattura è limitata ad un massimo complessivo di cinque esemplari.
Art. 4 - Limitazione giornate di pesca
La pesca, comunque esercitata, non è consentita nelle giornate di mercoledì e giovedì, salvo che non siano festive.
Art. 5 - Lunghezze minime totali dei pesci
Le lunghezze minime totali che la trota ed il temolo devono avere raggiunto perché la pesca ne sia consentita sono le seguenti:
- trota cm. 22 (ventidue)
- temolo cm. 25 (venticinque).
Per le altre specie di pesci valgono le misure di cui all'articolo 16 del R.D. 22 novembre 1914, n. 1486.
Le lunghezze minime totali saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
Art. 6 - Norme varie
a) gli attrezzi non elencati o indicati nel presente regolamento, sono vietati.
E' vietato inoltre l'esercizio della pesca subacquea, con le mani, con l'ausilio di fonti luminose e a strappo;
b) nei laghi e nei bacini idroelettrici ogni pescatore non può usare, contemporaneamente, più di 2 canne, non occupando altresì uno spazio superiore a metri 10 (dieci);
c) nel fiume Piave, nel torrente Caorame, nel torrente Cismon, nel torrente Cordevole, nel bacino di Arsiè e nel bacino di Senaiga, l'uso della canna con moschera o camolera e di qualsiasi altro attrezzo a mosca, è consentito a partire dalle 12 del 15 aprile di ogni anno;
d) in tutte le acque della provincia è sempre vietata la pesca usando come esca la larva della mosca carnaria (bigattino) e le uova di pesce, comprese le loro imitazioni. E' vietato altresì l'impiego di qualsiasi tipo di pasturazione;
e) l'uso degli attrezzi previsti dal presente regolamento è assolutamente vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
Art. 7 - Gare di pesca
A tutti coloro che intendono effettuare gare o manifestazioni di pesca sportiva nelle acque della provincia è fatto obbligo di stilare, di anno in anno, un calendario da presentare entro il 31 gennaio all'Amministrazione provinciale Ufficio Pesca per le competenze riferite alla sorveglianza e all'immissione di materiale ittico.



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