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Regolamento regionale 12 agosto 1978, n. 12 (BUR n. 36/1978)

Disciplina della tassidermia e imbalsamazione

Regolamento regionale 12 agosto 1978, n. 12 (BUR n. 36/1978) (Abrogato)

DISCIPLINA DELLA TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE

Espressamente abrogato da art. 7 R.R. n. 3/1991


SOMMARIO
Regolamento regionale 12 agosto 1978, n. 12 (BUR n. 36/1978)

DISCIPLINA DELLA TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE

Art. 1
Coloro che si dedicano alla tassidermia ed imbalsamazione sia in forma professionale che dilettantistica devono essere in possesso di apposita autorizzazione scritta, rilasciata dalla Giunta provinciale competente, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla esplicita dichiarazione scritta dell'interessato di consentire ispezioni dei locali adibiti all'esercizio della tassidermia o al deposito degli animali preparati o da preparare da indicare nella domanda.
Art. 2
I tassidermisti e gli imbalsamatori, entro il termine di sei mesi dalla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1, devono denunciare alla Provincia tutti gli animali detenuti a qualsiasi titolo, vivi o morti o già preparati.
A tali esemplari deve essere applicato apposito contrassegno secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Gli animali di cui al successivo art. 3 che verranno naturalizzati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono del pari soggetti all'applicazione del contrassegno di cui al precedente comma.
Art. 3
Gli animali cui si riferisce l'art. 2, sono i seguenti:
a) camoscio, muflone, cervo, daino, capriolo, lepre bianca;
b) tutti i tetraonidi (gallo cedrone o urogallo, gallo forcello o fagiano di monte, francolino, pernice bianca), coturnice, pernice rossa, pernice sarda;
c) tutta la fauna selvatica estranea alla fauna locale;
d) tutta la fauna selvatica di cui sia comunque vietata la cattura o l'uccisione per legge.
Art. 4
Chiunque si dedica alla tassidermia o all'imbalsamazione, sia in forma professionale che dilettantistica, deve tenere apposito registro fornito dalla Provincia e predisposto in conformità al modello approvato dal Presidente della Giunta regionale, sul quale devono essere annotati giornalmente in ordine cronologico tutti i dati relativi agli animali da naturalizzare o che, comunque, vengano anche temporaneamente in suo possesso.
Art. 5
Il tassidermista o l'imbalsamatore, al quale venga richiesta la prestazione da chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari, dovrà immediatamente segnalare il caso alla Provincia e rifiutare la propria opera.



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