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Regolamento regionale 29 settembre 1978, n. 14 (BUR n. 45/1978)

Disciplina della caccia nella zona faunistica lagunare e valliva

Regolamento regionale 29 settembre 1978, n. 14 (BUR n. 45/1978) (Abrogato)

DISCIPLINA DELLA CACCIA NELLA ZONA FAUNISTICA LAGUNARE E VALLIVA

Espressamente abrogato da art. 10 R.R. n. 5/1991


SOMMARIO
Regolamento regionale 29 settembre 1978, n. 14 (BUR n. 45/1978)

DISCIPLINA DELLA CACCIA NELLA ZONA FAUNISTICA LAGUNARE E VALLIVA

Art. 1
La zona lagunare e valliva della provincia di Venezia comprende:
- Laguna di Venezia come delimitata dalla conterminazione di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, con esclusione di: "I Moranzani" - "Le Giare" - "S. Giuliano" - "I Salsi" e compresa invece la "Valle Perini", nonché la zona lagunare esterna alla conterminazione compresa tra la conterminazione stessa e la linea che partendo dal cippo n. 28, sito a S. Nicolò di Lido, segue la sponda lagunare e la diga a sud del porto di Lido sino al faro posto al suo termine, indi si unisce con il faro della diga nord dello stesso porto e, seguendo la sponda lagunare di Punta Sabbioni senza soluzione di continuità, giunge sino al cippo n. 45 sito all'inizio del Canale Pordelio; Canale Nicesolo (Canalon) comprese le riserve di caccia "S. Gaetano", "Val Nova", "Valle Zignago e Perera", "Valle Grande di Caccia". - Canale dei Lovi; Canale Merlo; Zumelle; Morto di Cortellazzo.
Art. 2
La zona lagunare e valliva della provincia di Padova rientra interamente nella conterminazione prevista dall'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366.
Art. 3
La zona lagunare e valliva della provincia di Rovigo è così delimitata:
- per la parte a mare il confine è costituita da una linea che, senza soluzione di continuità, corre lungo la parte esterna degli scanni e lidi e ne congiunge i punti più foranei a partire dalla riva sinistra del fiume Po di Goro alla riva destra del fiume Adige;
- per la parte interna: dalla foce dell'Adige il confine risale lungo l'argine destro fino alla confluenza con la parte Ovest della "Valle Morosina", segue l'argine della valle Morosina, Segà e Veniera fino al congiungimento dell'argine sinistro del Po di Levante;
- dall'argine destro del Po di Levante - località Sadocca - segue il secondo argine di difesa a mare fino alla confluenza dello stesso con l'argine sinistro del Po di Venezia, poi l'argine destro del Po di Maistra fino a Bocca Sette;
- della località Bocca Sette segue l'argine di difesa ad Ovest delle Valli da pesca e raggiunge il Po di Venezia, argine sinistro - in località Cà Zuliani - e fino alla sua foce;
- dal Po di Venezia argine destro, nell'isola, di Polesine Camerini, segue l'argine di difesa a mare fino al Po della Tolle e quindi alla foce dello stesso;
- dalla foce del Po delle Tolle segue l'argine di difesa a mare costeggiando la Sacca degli Scardovari fino alla foce del Po della Donzella;
- dalla foce del Po della Donzella segue l'argine di difesa a mare fino alla foce del Po di Goro.
Art. 4
Nell'intero territorio lagunare e vallivo del Veneto l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto a fine di caccia è permesso, nelle province di Venezia e Padova, in tutti i canali segnati con briccole d inoltre lungo i seguenti canali e zone lagunari:
A) Laguna nord
1) Canale di San Secondo fino a S. Giuliano;
2) Canale di Campalto fino al Passo di Campalto;
3) Canale di Tessera fino all'aeroporto;
4) Canale Ondello, Canale dei Carboneri, Scomenzera S. Giacomo, Taglio Nuovo di Mazzorbo, fino all'incrocio con Canale di Burano, Canale dei Borgognoni, Canale Dese per Cà Vallesina, Cà Noghera a Nord e Canale Buson fino al Canale Lovigno;
5) Canale Fossetta da Cà Vallesina fino al Canale di Terzo (quarto ramo);
6) Bacino S. Marco, Canale di Porto S. Nicolò, Porto e canale di Treporti, Canale di S. Felice, Canale Cenesa, Siletto fino all'argine del Sile;
7) Ramo Grande, dall'argine del Sile fino alla "Crosera";
8) Canale di S. Cristoforo, Canale dei Marani fino al Canale di S. Micolò;
9) Canale dei Carboneri fino a S. Erasmo, Canale della Bissa, Canale delle Vignole, fino al porto di S. Nicolò;
10) Canale Pordelio - dal Canale di Treporti fino alla conca di Cavallino;
11) Canale dell'Arco, Canale Civola e Canale dei Bari, fino all'incrocio col Canale di S. Felice;
12) Canale di S. Antonio, Cimitero di S. Ariano, Isola di S. Cristina, Palude del Bombagio, fino al Canale di S. Felice.

B) Laguna sud
1) dal Lido di Venezia lungo il litorale fino a Malamocco;
2) Canale dell'Orfano e Canale di S. Spirito fino a Malamocco;
3) Canale Fasiol, S. Giorgio in Alga, Canale di Fusina fino alla confluenza del Canale dei Petroli;
4) Canale della Giudecca, Canale Vittorio Emanuele III fino a Porto Marghera;
5) da Porto Marghera lungo il Canale dei Petroli fino all'incrocio col Canale Contorta S. Angelo;
6) dal porto di s. Leonardo per il Canale Piovego fino alla Valle Zappa, Figheri, Lova;
7) Canaletta di Lugo fino a Valle Battioro e Serraglia;
8) Canaletta del Cornio fino a Battioro;
9) Canaletta della Cavaizza fino all'incrocio col Canale Scirocco;
10) Canale della Bastia fino ai Sette Morti;
11) Canale Scirocchetto fino alla Conca delle Sacche;
12) Canale delle Trezze fino al Ghebbo dei Laghini;
13) Canale Lombardo, Canale di Sottomarina, Canale Perognola;
14) Canale Bondante dalla Giare fino a Lugo, Taglio Barbieri, Bondantino fino al Casone di Serraglia;
15) Canale Bondante fino al Taglio Nuovo e S. Leonardo;
16) da S. Leonardo a Battioro per il Canale del Cornio;
17) dal Casone delle Tezze alla Tagliata Nuova per il Canale Serraglia;
18) dal Canale dei Petroli al Forte dei Moranzani per il Canale della Avesa;
19) dal Canale dei Petroli alla Tagliata Vecchia per il Canale Cunetta, ed inoltre in tutta la zona lagunare compresa entro i seguenti punti e linee: biforcazione tra i canali Poco Pesce e Perognola; linea retta che congiunge detto punto con la "Peta di Bò"; linea retta che congiunge detto punto con il Porto di S. Leonardo; Canale dei Petroli sino alla biforcazione col Canale Contorta S. Angelo; Canale Contorta S. Angelo sino a S. Angelo della Polvere; linea retta che congiunge S. Angelo della Polvere con Poveglia: litorale lagunare da Malamocco al Forte S. Felice (Chioggia).
Nella Provincia di Rovigo l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto a fine di caccia è permesso lungo l'asta principale del Po e nelle sottoelencate sue diramazioni e lagune:
- Po di Levante;
- Po di Maistra;
- Po di Venezia;
- Po della Pila;
- Po Busa di Tramontana;
- Po di Tolle;
- Po Busa del Bastimento;
- Po della Donzella;
- Po di Gnocca;
- Po di Goro;
- Sacca degli Scardovari;
- Sacca del Canarin;
- Laguna della Vallona;
- Laguna di Caleri
ma non oltre 200 metri dai loro argini o spiagge.
Art. 5
Nelle zone indicate negli artt. 1, 2, 3, l'attività venatoria è subordinata al rilascio, da parte del Presidente della Provincia, competente per territorio, di apposita autorizzazione che forma parte integrante dei documenti di rito per i cacciatori a ciò interessati.
Per la gestione della caccia nella zona lagunare e valliva la Provincia si avvale della collaborazione delle Organizzazioni venatorie e protezionistiche riconosciute e può affidarne la gestione alle strutture associative previste dall'art. 12, quarto comma, della legge regionale.
Art. 6
Fermi restando i divieti previsti dalla legge regionale, nella zona faunistica lagunare e valliva è vietato a chiunque:
a) l'impianto e l'uso delle "botti orbe";
b) l'uso di buche di cerchi e di bottazzi non stabili, di galleggianti o altri impianti aventi caratteristiche similari;
c) l'occupazione di una postazione per un periodo superiore a 20 ore consecutive;
d) l'esercizio della caccia vagante a meno di 200 metri da postazioni occupate.
Art. 7
Nella zona lagunare di Venezia e Padova, lungo l'argine dei canali demaniali, tra le valli salse da pesca, indicate all'art. 6 della legge 5 marzo 1963, n. 366, denominati:
- Canale Bondante dalle Giare fino a Lugo;
- Canale di Lugo fino a Punta Capitello della Valle Serraglia;
- Canale di Cornio fino a Battioro;
- Canale di Lova fino a Valle Zappa;
- Canale della Cavaizza fino all'incrocio col Canale Scirocco;
- Canale Scirochetto fino alla Conca delle Sacche;
la caccia è consentita esclusivamente da postazioni situate ad almeno 100 metri l'una dall'altra, secondo le modalità stabilite dalla Provincia nel regolamento di cui all'art. 12, comma terzo della legge regionale.
Art. 8
Il cacciatore che pratica la caccia da appostamento deve segnare su foglio di autorizzazione con inchiostro indelebile, al momento della occupazione anche se avviene nei giorni vietati, la giornata di caccia, il numero della postazione, l'orario di occupazione della stessa e il numero dei capi di anatidi abbattuti.
Il cacciatore che pratica la caccia vagante deve segnare soltanto la giornata di caccia e il numero degli anatidi abbattuti.
Annotazioni, eseguite in modo diverso, o comunque dubbie, e cancellature costituiscono violazione al presente regolamento.
E' consentito il recupero della selvaggina abbattuta, anche con l'uso dell'arma, fino alla distanza di metri 200 dalla postazione.
La caccia in forma vagante, anche con l'uso del cane, è consentita da due ore dopo la leva del sole ad un'ora prima del tramonto.









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