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Regolamento regionale 15 aprile 1985, n. 10 (BUR n. 16/1985)

Regolamento per la disciplina del nomadismo apistico nel Veneto

Regolamento regionale 15 aprile 1985, n. 10 (BUR n. 16/1985) (Abrogato)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL NOMADISMO APISTICO NEL VENETO

Espressamente abrogato dall'art. 13 della L.R. n. 23/1994


SOMMARIO
Regolamento regionale 15 aprile 1985, n. 10 (BUR n. 16/1985)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL NOMADISMO APISTICO NEL VENETO.

Art. 1
Chiunque intenda effettuare lo spostamento di alveari razionali per nomadismo nell'ambito del territorio della Regione Veneto deve darne comunicazione preventiva, almeno 5 giorni prima, al Sindaco del Comune in cui intende recarsi indicando la sede o le sedi in cui, previo consenso del o dei proprietari dei fondi, prevede di installare temporaneamente i propri alveari, indicandone il numero o il presunto periodo di sosta. Il Sindaco è tenuto a darne tempestiva comunicazione al settore veterinario della Unità locale socio-sanitaria competente.
Gli alveari devono essere scortati da una dichiarazione di provenienza, conforme al modello allegato al presente regolamento, firmata dall'allevatore proprietario degli alveari stessi, dalla quale risulti che l'apiario di origine non è soggetto a vincoli o a misure restrittive di polizia veterinaria.
Tale dichiarazione deve essere consegnata entro 5 giorni dall'arrivo al settore veterinario della Unità locale socio-sanitaria in cui ha sede il Comune di destinazione.
Il settore veterinario può disporre eventuali controlli sanitari i quali potranno essere eseguiti soltanto in presenza dell'apicoltore, che ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni necessarie.
L'inosservanza di una delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il sequestro degli alveari, il loro rinvio sotto vincolo sanitario al Comune di origine e il pagamento di una sanzione amministrativa di lire 500.000.
Art. 2
Gli alveari che vengono spostati per effettuare il nomadismo, devono essere identificati con apposite tabelle inamovibili recanti le seguenti indicazioni:
a) nome o ragione sociale della ditta proprietaria;
b) sede stabile dell'apiario;
c) numero degli alveari in numeri arabi.
Le arnie devono essere predisposte per l'accertamento della presenza di varroa.
Art. 3
In occasione di ogni successivo spostamento nel territorio di una Unità locale socio-sanitaria diversa da quella a cui è stata consegnata la dichiarazione di provenienza, l'apicoltore nomade dovrà nuovamente seguire le disposizioni di cui all'articolo 1.
Art. 4
Qualsiasi altra norma preesistente che sia in contrasto con quelle del presente regolamento, deve essere considerata decaduta.
Le infrazioni al presente regolamento saranno punite a' sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria e della legge regionale n. 41/1982 .


ALLEGATO al regolamento regionale relativo a:
"Regolamento per la disciplina del nomadismo apistico nel Veneto"
DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DELLE API
DESTINATE AL NOMADISMO

Provincia Comune
Autocarro : targa
Autovettura : targa
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che gli alveari sottoindicati:
alveari razionali n. contrassegnati con i numeri :

trasportati con il mezzo sopra indicato, con destinazione a:

(destinatario, località e Comune di destinazione)
provengono dal Comune di località e che l' apiario di origine non è soggetto a vincoli o a misure restrittive di polizia veterinaria ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento regionale del Veneto per la disciplina del nomadismo apistico e del vigente Regolamento di polizia veterinaria.

Data lì
Lo speditore
(firma e domicilio)




Visto del responsabile del settore veterinario della U.L.S.S. n.
data di firma
La presente dichiarazione deve essere redatta in doppio esemplare di cui uni da consegnare alla U.L.S.S. di destinazione e uno da conservare da parte dell'apicoltore per 3 mesi munita del Visto del settore veterinario della U.L.S.S. di destinazione.





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