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Regolamento regionale 15 aprile 1985, n. 12 (BUR n. 16/1985)

Regolamento per il funzionamento della Commissione regionale per i mercati

Regolamento regionale 15 aprile 1985, n. 12 (BUR n. 16/1985) (Abrogato)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER I MERCATI.

Regolamento abrogato dall’articolo 1 comma 1 della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Regolamento regionale 15 aprile 1985, n. 12 (BUR n. 16/1985)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER I MERCATI


Art. 1
La Commissione regionale per i mercati all'ingrosso, istituita presso la Regione, è nominata dalla Giunta regionale secondo le modalità e con i compiti stabiliti dalla legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 , e successive modificazioni e integrazioni.
La Commissione dura in carica cinque anni dalla data del suo insediamento. E' presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato.
Il Presidente nomina, fra i componenti la Commissione, il Vicepresidente con il compito di sostituirlo nelle riunioni in caso di assenza o di impedimento.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del dipartimento per l'artigianato, le fiere e i mercati, con qualifica non inferiore a funzionario, nominato dalla Giunta regionale.
Art. 2
Il Presidente convoca la Commissione.
L'avviso di convocazione, che dovrà pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della riunione, deve contenere indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché l'indicazione del giorno della seconda convocazione.
La Commissione si riunisce di norma a Venezia, presso la sede della Giunta regionale; il Presidente ha, tuttavia, facoltà di convocare la Commissione anche in località diverse.
I componenti della Commissione che risultino assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti e devono essere sostituiti.
Art. 3
Le riunioni della Commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di tali componenti.
La Commissione delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che sarà approvato dalla Commissione nella seduta successiva.
Art. 4
Per la trattazione di specifici argomenti, il Presidente della Commissione propone la costituzione di sezioni secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 .
I componenti le sezioni sono nominati dalla Commissione nel proprio interno fra i membri delle categorie particolarmente interessati ai problemi settoriali da trattare.
La Commissione nomina anche i Presidenti delle sezioni, gli esperti e i tecnici che potranno partecipare alle riunioni e determina, altresì, i compiti delle sezioni in merito ai singoli argomenti.
Le funzioni di segreteria delle sezioni sono svolte dal segretario della Commissione.
Le riunioni delle sezioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate con la maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 5
Ai componenti della Commissione e delle sezioni spetta un gettone di presenza nonché il rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede fissata per la riunione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 .




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