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Regolamento regionale 6 aprile 1990, n. 4 (BUR n. 26/1990)

Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 'Regolamento per la pesca nelle acque interne della Regione Veneto (escluso il Lago di Garda), previsto dall'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50'

Regolamento regionale 6 aprile 1990, n. 4 (BUR n. 26/1990) (Abrogato)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 20 LUGLIO 1989, n. 3 "REGOLAMENTO PER LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE VENETO -ESCLUSO IL LAGO DI GARDA-, PREVISTO DALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1986, n. 50 "

Abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , in precedenza abrogato per effetto dell'abrogazione R.R. n. 3/1989 operata dall'art. 36 L.R. n. 19/1998


SOMMARIO
Regolamento regionale 6 aprile 1990, n. 4 (BUR n. 26/1990)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 20 LUGLIO 1989, n. 3 "REGOLAMENTO PER LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE VENETO -ESCLUSO IL LAGO DI GARDA-, PREVISTO DALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1986, n. 50 "

Articolo unico

1. Al comma 4 dell'art. 13 del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 , sostituire le parole: "... da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole" con le parole "... da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole".

2. Il quinto comma dell'art. 13 del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'art. 16, punto 5 del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 , dopo le parole: "Esso è inoltre vietato in tutte le acque classificate secondarie", aggiungere le seguenti parole: "di larghezza inferiore a metri cinque".


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