crv_sgo_leggi

Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 5 (BUR n. 74/1991)

Disciplina della caccia nella zona faunistica lagunare e valliva

Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 5 (BUR n. 74/1991) (Abrogato)

DISCIPLINA DELLA CACCIA NELLA ZONA FAUNISTICA LAGUNARE E VALLIVA

Abrogato da art. 40 della LR n. 50/1993 .


SOMMARIO
Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 5 (BUR n. 74/1991)

DISCIPLINA DELLA CACCIA NELLA ZONA FAUNISTICA LAGUNARE E VALLIVA



Art. 1


1. La zona lagunare e valliva dela Provincia di Venezia comprende la laguna di Venezia come delimitata dalla conterminazione di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, con esclusione di: "I Moranzani", "Le Giare", "S. Giuliano", "I Salsi", e compresa invece la "Valle Perini", nonchè la zona lagunare esterna alla conterminazione compresa tra la conterminazione stessa e la linea che partendo dal cippo n. 28, sito a S. Nicolò di Lido, segue la sponda lagunare e la diga a sud del porto di Lido sino al faro posto al suo termine, indi si unisce con il faro della diga nord dello stesso porto e, seguendo la sponda lagunare di Punta Sabbioni senza soluzione di continuità, giunge sino al cippo n. 45 sito all'inizio del Canale Pordelio. Fanno altresì parte della zona lagunare e valliva della Provincia di Venezia la laguna di Caorle-Bibione e la laguna del Morto di Cortellazzo, comprese le aziende faunistico-venatorie "S. Gaetano", "Valnova", "Valle Zignago-Perera", "Valgrande di caccia". La laguna di Caorle-Bibione è delimitata a Sud delle foci del Nicesolo e del Baseleghe, a Nord dal Nicesolo fino alla strada Jesolana, a Ovest dal Nicesolo, a Est dal canale degli Alberoni, canale del Morto, canale dei Lovi, canale Lugugnana, laguna delle Zumelle e del Merlo, canale Canadare.

Art. 2


1. La zona lagunare e valliva della Provincia di Padova rientra interamente nella conterminazione prevista dall'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366.

Art. 3


1. La zona faunistica lagunare e valliva della Provincia di Rovigo è così delimitata:
a) per la parte a mare il confine è costituito da una linea che, senza soluzione di continuità, corre lungo la parte esterna degli scanni e lidi e ne congiunge i punti più foranei a partire dalla riva sinistra del fiume Po di Goro alla riva destra del fiume Adige;
b) per la parte interna: dalla foce dell'Adige il confine risale lungo l'argine destro fino alla confluenza con la parte Ovest della "Valle Morosina", segue l'argine della Valle Morosina, Segà e Veniera fino al congiungimento dell'argine sinistro del Po di Venezia, poi l'argine destro del Po di Maistra fino a Boccasette;
c) dalla località Boccasette segue la strada Provinciale n. 84 ai piedi dell'argine di difesa a Ovest delle valli da pesca fino al Po di Venezia, argine sinistro - località Ca' Zuliani;
d) dal Po di Venezia, argine sinistro, località Tolle, segue il Po di Venezia. Prosegue lungo l'argine destro del Po di Tolle fino all'argine di seconda difesa a mare in località Giarette. Segue tale argine fino alla confluenza con l'argine della Sacca degli Scardovari. Prosegue lungo l'argine della Sacca fino all'incrocio con la strada dell'argine del "Cerlin", proseguendo su questa, arrivando a raggiungere la sponda sinistra del Po di Gnocca; nella stessa località, si passa sulla sponda destra seguendo l'argine fino al ponte in barche in località "Gorino Sullam", seguendo la strada provinciale n. 66 raggiungendo località Distributore Benzina, si prosegue per la strada comunale arrivando in località "Gorino Veneto" - sponda sinistra Po di Goro, seguendo quest'ultimo fino alla foce.

Art. 4


1. Nell'intero territorio lagunare e vallivo del Veneto l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto a fine di caccia è permesso, nelle Province di Venezia e Padova, in tutti i canali segnati con briccole e inoltre lungo i seguenti canali e zone lagunari:

A - Laguna nord:
1) Canale di San Secondo fino a S. Giuliano;
2) Canale di Campalto fino al Passo di Campalto;
3) Canale di Tessera fino all'aeroporto;
4) Canale Ondello, Canale dei Carboneri, Scomenzera S. Giacomo, Taglio Nuovo di Mazzorbo, fino all'incrocio con Canale di Burano dei Borgognoni, Canale Dese per Ca' Vellesina, Ca' Noghera, a Nord e Canale Buson fino al Canale Lovigno;
5) Canale Fossetta da Ca' Vallesina fino al Canale di Terzo (quarto ramo) ;
6) Bacino S. Marco, Canale di Porto S. Nicolò, Porto e Canale di Treporti, Canale di S. Felice, Canale Cenesa, Siletto e Lanzoni fino all'argine del Sile;
7) Ramo Grande, dall'argine del Sile fino alla "Crosera";
8) Canale di S. Cristoforo, Canale dei Marani fino al Canale di S. Nicolò;
9) Canale dei Carboneri fino a S. Erasmo, Canale della Bissa, Canale delle Vignole, fino al Porto di S. Nicolò;
10) Canale Pordelio - dal Canale di Treporti fino alla conca di Cavallino;
11) Canale dell'Arco, Canale Civola e Canale dei Bari, fino all'incrocio col Canale di S. Felice;
12) Canale di S. Antonio, Cimitero di S. Ariano, Isola di S. Cristina, Palude del Bombagio, fino al Canale di S. Felice;

B - Laguna sud:
1) dal Lido di Venezia lungo il litorale fino a Malamocco;
2) Canale dell'Orfano e Canale di S. Spirito fino a Malamocco;
3) Canale Fasiol, S. Giorgio in Alga, Canale di Fusina fino alla confluenza del Canale dei Petroli;
4) Canale della Giudecca, Canale Vittorio Emanuele III fino a Porto Marghera;
5) da Porto Marghera lungo il Canale dei Petroli fino all'incrocio col Canale Contorta S. Angelo;
6) dal porto di S. Leonardo per il Canale Piovego fino alla Valle Zappa, Ficheri, Lova;
7) Canaletta di Lugo fino a Valle Battioro e Serraglia;
8) Canaletta del Cornio fino a Battioro;
9) Canaletta della Cavaizza fino all'incrocio col Canale Scirocco;
10) Canale della Bastia fino ai Sette Morti;
11) Canale Scirocchetto fino alla Conca delle Sacche;
12) Canale delle Trezze fino al Ghebbo dei Laghini;
13) Canale Lombardo, Canale di Sottomarina, Canale Perognola;
14)Canale Bondante dalle Giare fino a Luogo, Taglio Barbieri, Bondantino fino al Casone di Serraglia;
15) Canale Bondante fino al Taglio Nuovo e S. Leonardo;
16) da S. Leonardo a Battioro per il Canale del Cornio;
17) dal Casone delle Tezze alla Tagliata Nuova per il Canale Serraglia;
18) dal Canale dei Petroli al Forte dei Moranzani per il Canale della Avesa;
19) dal Canale dei Petroli alla Tagliata Vecchia per il Canale Cunetta, e inoltre in tutta la zona lagunare compresa entro i seguenti punti e linee:
biforcazioni col Canale Contorta S. Angelo; Canale contorta S. Angelo sino a S. Angelo della Polvere; linea retta che congiunge S. Angelo della Polvere con Poveglia; litorale lagunare da Malamocco al Forte S. Felice (Chioggia) .

C - Laguna di Caorle-Bibione-S. Michele al Tagliamento-Concordia Sagittaria:
1) dal passo di Falconera di Caorle, seguendo il Nicesolo, canale del Morto, canale dei Lovi e fino al fiume Tagliamento.
Nella laguna di Caorle-Bibione come delimitata all'art. 1, l'uso della barca a motore, quale mezzo di trasporto a fine di caccia, è vietato da due ore prima dell'alba fino alle ore otto.
2. Nella Provincia di Rovigo l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto a fine caccia è permesso lungo l'asta principale del Po e nelle sottoelencate sue diramazioni e lagune: Po di levante, Po di Maistra, Po di Venezia, Po della Pila, Po Busa di Tramantana, Po di Tolle, Po Busa del Bastimento, Po della Donzella, Po di Gnocca, Po di Goro, Sacca degli Scardovari, Sacca del Canarin, Laguna della Vallona, Laguna dei Caleri, ma non oltre 200 metri dai loro argini o spiagge.

Art. 5


1. Nelle zone indicate negli artt. 1,2 e 3, l'attività venatoria è subordinata al rilascio, da parte del Presidente della Provincia, competente per territorio, di apposita autorizzazione che forma parte integrante dei documenti di rito per i cacciatori a ciò interessati, ai sensi del comma 5 art. 15 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 .

Art. 6


1. Fermi restando i divieti previsti dalla legge regionale, nella zona faunistica lagunare e valliva è vietato a chiunque:
a) l'impianto e l'uso delle "botti orbe";
b) l'uso di buche, di cerchi e di botazzi non stabili, di gallegiamenti o altri impianti aventi caratteristiche similari;
c) l'occupazione di una postazione da un'ora dopo il tramonto a tre ore prima dell'inizio della caccia;
d) l'esercizio della caccia vagante a meno di 200 metri da postazioni occupate.

Art. 7


1. Nella zona lagunare di Venezia e Padova, lungo l'argine dei canali demaniali, tra le valli salse da pesca, indicate all'art. 6 della legge 5 marzo 1963, n. 366, denominati: Canale Bondante dalle Giare fino a Lugo, Canale di Lugo fino a Punta Capitello della valle Serraglia, Canale di Cornio fino a Battioro, Canale di Lova fino a Valle Zappa, Canale della Cavaizza fino all'incrocio col Canale Scirocco, Canale Scirocchetto fino alla Conca delle Sacche, la caccia è consentita da postazioni, individuate con apposite tabelle, e situate ad almeno 100 metri l'una dall'altra, secondo le modalità stabilite dalla Provincia nel regolamento di cui al comma terzo art. 15, della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 .

Art. 8


1. Il cacciatore che pratica la caccia da appostamento deve segnare sul foglio i autorizzazione con inchiostro indelebile, al momento della occupazione, la giornata di caccia, il numero della postazione, l'orario di occupazione della stessa e il numero dei capi di anatidi abbattuti.
2. Il cacciatore che pratica la caccia vagante deve segnare soltanto la giornata di caccia e il numero degli anatidi abbattuti. Annotazioni, eseguite in modo diverso, o comunque dubbie, e cancellature costituiscono violazione al presente regolamento.
3. E' consentito il recupero della selvaggina abbattuata, anche con l'uso dell'arma, fino alla distanza di metri 200 dalla postazione.
4. La caccia in forma vagante, anche con l'uso del cane, è consentita da due ore dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.

Art. 9


1. L'esercizio venatorio nella zona lagunare e valliva è altresì disciplinato da regolamenti provinciali approvati dai singoli Consigli.
2. Nei regolamenti devono essere previsti:
a) il numero massimo dei cacciatori da ammettere, riservando almeno il 12% dei posti ai non residenti nella Provincia, con precedenza ai residenti nel Veneto, al fine anche di salvaguardare le caratteristiche morfologiche ed ambientali della zona;
b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 ed il costo della stessa uniformate per i residenti e non;
c) le modalità dell'esercizio venatorio, con possibilità di ridurre: il numero delle giornate, di cui al comma 4 art. 11 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 ; i periodi e i giorni settimanali di caccia, prevedendo quest'ultimi a scelta del cacciatore oppure a giorni fissi, nonchè di limitare il numero massimo di abbattimenti giornalieri e di indicare il numero massimo di abbattimenti stagionali consentiti delle specie stanziali.
3. Nel caso di affidamento della gestione tecnica della zona lagunare di ciascuna Provincia ai livelli provinciali delle strutture associative di cui alla lett. b) comma 2 art. 5 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 , il regolamento provinciale deve altresì prevedere i compiti dell'organo di gestione e la sua composizione.

Art. 10


1. I regolamenti regionali 29 settembre 1978, n. 14 e 15 dicembre 1983, n. 5 sono abrogati.


SOMMARIO