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Regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 3 (BUR n. 44/2001)

Regolamento attuativo emanato ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e dell'art. 41 comma 4 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .

Regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 3 (BUR n. 44/2001)

REGOLAMENTO ATTUATIVO EMANATO AI SENSI DELL'art. 58 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2000, n. 5 E DELL'art. 41 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2001, n. 5 (1)

Art. 1 - Disposizioni generali.
Le disposizioni di seguito riportate vengono emanate in osservanza delle presenti norme e direttive:
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Art. 14 comma 2 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 12 D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229: "Le regioni promuovono (...) le consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie", provvedendo, altresì, "forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici";
- DPCM 19 maggio 1995 recante "Schema generale di riferimento della 'Carta dei servizi pubblici sanitari'";
- Legge 11 luglio 1995 n. 273, legge di conversione, con modifiche, del decreto-legge 12 maggio 1995 n. 163, "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza nelle pubbliche amministrazioni";
- Decreto del Ministro della Sanità del 15 ottobre 1996 "Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza, il diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere nonché l'andamento delle attività di prevenzione delle malattie";
- D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998 n. 419";
- L. 8 novembre 2000 n. 328 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- DGRV 22 giugno 1998 n. 2280 "Approvazione dello schema di Regolamento di pubblica tutela per gli utenti del Servizio sanitario Regionale";
- Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000);
- Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (Legge Finanziaria 2001).

CAPO I - Costituzione degli organismi rappresentativi degli ospiti e/o dei loro famigliari

Art. 2 - Regolamento e carta dei servizi
Ogni centro di servizio predispone e approva un regolamento interno e una carta dei servizi, redatti secondo i principi normativi di cui all'art. 1 del presente regolamento, per disciplinare:
a) il rapporto tra l'ospite ed il centro di servizio, definendo le modalità di erogazione delle varie prestazioni socio-sanitarie;
b) la costituzione di organismi rappresentativi degli ospiti o dei loro famigliari e le norme che garantiscono la piena informazione in ordine alla gestione del servizio secondo i principi di umanizzazione;
c) i rapporti tra Ente Gestore e rappresentanze degli ospiti e/o dei loro famigliari in osservanza dei seguenti principi: eguaglianza, imparzialità, continuità e diritto di scelta;
partecipazione, cooperazione, collaborazione;
trasparenza, tempestività e puntualità nelle informazioni.

La carta dei servizi, redatta sulla base dei principi normativi di cui all'art. 1 del presente regolamento, determina gli standars di qualità che vengono perseguiti all'interno della struttura residenziale, in particolare i servizi di assistenza, riabilitazione, ristorazione, animazione e tempo libero.
A tal riguardo devono essere individuati i meccanismi per la verifica dei doveri e la tutela dei diritti degli utenti da realizzarsi attraverso:
a) la responsabilizzazione del personale operante all'interno della struttura per offrire un servizio caratterizzato da efficacia, efficienza e professionalità;
b) le modalità di segnalazione, indicano i relativi referenti, degli eventuali disservizi e di presentazione di suggerimenti od osservazioni;
c) le modalità di risposta, suggerimenti od osservazioni.
Art. 3 - Associazione o comitato rappresentativo
Gli enti Gestori dei centri di servizio favoriscono la costituzione di associazioni o comitati rappresentativi degli ospiti e/o dei loro famigliari.
Si ritiene rappresentativa l'associazione o il comitato che aggreghi almeno il 40% degli ospiti o dei loro famigliari. L'intervenuta aggregazione verrà notificata dall'Ente Gestore all'U.L.S.S. competente per il territorio.
Art. 4 - Scopi degli organismi rappresentativi degli ospiti e/o dei loro famigliari presso i centri di servizio
Gli organismi rappresentativi degli ospiti e/o dei loro famigliari presso i centri di servizio svolgono compiti di:
a) collaborazione con l'ente gestore per la migliore qualità della erogazione del servizio e per la piena tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie;
b) promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli ospiti;
c) partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

CAPO II - Rapporti tra rappresentanti degli ospiti e/o dei loro famigliari e U.L.S.S.

Art. 5
Ai fini delle comunicazioni di cui all' art. 41 comma 4 legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 , i rappresentanti delle associazioni o dei comitati di ospiti e/o famigliari, all'interno di ogni struttura, non possono superare il numero di 5 (cinque).
Art. 6
L'incontro viene convocato per iscritto a cura del Direttore Generale dell'U.L.S.S., con indicazione degli argomenti in discussione.
La seduta è valida anche con l'intervento di un solo rappresentante delle associazioni dei famigliari.
Nel caso in cui, nonostante la corretta procedura di convocazione, i rappresentanti risultino assenti nella loro totalità si procede ad una seconda convocazione. Nel caso in cui permanga l'assenza totale dei rappresentanti non si procede ad ulteriore aggiornamento dell'incontro e si considera espletata la fase concertativa.
Art. 7
Dell'incontro viene redatto verbale a cura della segreteria della Direzione Generale dell'U.L.S.S.
Il verbale di cui sopra, debitamente firmato da un designato tra rappresentanti intervenuti, dal Direttore Generale e del Segretario redattore, viene messo a disposizione dei rappresentanti che ne possono estrarre copia.
Art. 8
Il Presidente della Conferenza dei Sindaci promuove, in accordo con il Direttore Generale dell'U.L.S.S., eventuali altri incontri al fine di illustrare le scelte programmatiche relative alle politiche di residenzialità territoriale.
Per gli incontri di cui al comma precedente si osservano le norma del presente regolamento.
Art. 9
Il Dirigente del Distretto socio-sanitario dell'U.L.S.S., in attesa della più generale disciplina regionale in materia di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnate nella tutela del diritto alla salute, promuove incontri periodici con le associazioni rappresentative presenti nell'ambito territoriale di competenza al fine di fornire e raccogliere informazioni organizzative per le funzioni pianificatorie della Direzione Generale, comprese quelle per il miglioramento degli interventi socio-sanitari distrettuali per anziani, disabili e non autosufficienti.
Art. 10
I rapporti di collaborazione di cui al precedente articolo vengono definiti dal Direttore Generale in applicazione del Programma settoriale relativo all'assistenza territoriale ex art. 13 legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 e dei provvedimenti regionali attuativi degli artt. 3-quater, 3 quinquies, 3-septies del D.Lgs. 502/1992 così modificato dal D.Lgs. 229/1999.


Note

( 1) Il presente regolamento è stato approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione come modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003 che ha riservato allo Statuto regionale la disciplina del potere regolamentare in vigenza dell’articolo 37 dello Statuto vigente che attribuisce il potere regolamentare al Consiglio regionale e in capo al Consiglio regionale. L’articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ha provveduto alla convalida del presente regolamento.


SOMMARIO
Regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 3 (BUR 44/2001)

REGOLAMENTO ATTUATIVO EMANATO AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2000, n. 5 E DELL'ART. 41 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2001, n. 5

Art. 1 - Disposizioni generali.
Le disposizioni di seguito riportate vengono emanate in osservanza delle presenti norme e direttive:
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Art. 14 comma 2 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 12 D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229: "Le regioni promuovono (...) le consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie", provvedendo, altresì, "forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici";
- DPCM 19 maggio 1995 recante "Schema generale di riferimento della 'Carta dei servizi pubblici sanitari'";
- Legge 11 luglio 1995 n. 273, legge di conversione, con modifiche, del decreto-legge 12 maggio 1995 n. 163, "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza nelle pubbliche amministrazioni";
- Decreto del Ministro della Sanità del 15 ottobre 1996 "Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza, il diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere nonché l'andamento delle attività di prevenzione delle malattie";
- D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998 n. 419";
- L. 8 novembre 2000 n. 328 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- DGRV 22 giugno 1998 n. 2280 "Approvazione dello schema di Regolamento di pubblica tutela per gli utenti del Servizio sanitario Regionale";
- Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000);
- Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (Legge Finanziaria 2001).

CAPO I - Costituzione degli organismi rappresentativi degli ospiti e/o dei loro famigliari

Art. 2 - Regolamento e carta dei servizi
Ogni centro di servizio predispone e approva un regolamento interno e una carta dei servizi, redatti secondo i principi normativi di cui all'art. 1 del presente regolamento, per disciplinare:
a) il rapporto tra l'ospite ed il centro di servizio, definendo le modalità di erogazione delle varie prestazioni socio-sanitarie;
b) la costituzione di organismi rappresentativi degli ospiti o dei loro famigliari e le norme che garantiscono la piena informazione in ordine alla gestione del servizio secondo i principi di umanizzazione;
c) i rapporti tra Ente Gestore e rappresentanze degli ospiti e/o dei loro famigliari in osservanza dei seguenti principi: eguaglianza, imparzialità, continuità e diritto di scelta;
partecipazione, cooperazione, collaborazione;
trasparenza, tempestività e puntualità nelle informazioni.

La carta dei servizi, redatta sulla base dei principi normativi di cui all'art. 1 del presente regolamento, determina gli standars di qualità che vengono perseguiti all'interno della struttura residenziale, in particolare i servizi di assistenza, riabilitazione, ristorazione, animazione e tempo libero.
A tal riguardo devono essere individuati i meccanismi per la verifica dei doveri e la tutela dei diritti degli utenti da realizzarsi attraverso:
a) la responsabilizzazione del personale operante all'interno della struttura per offrire un servizio caratterizzato da efficacia, efficienza e professionalità;
b) le modalità di segnalazione, indicano i relativi referenti, degli eventuali disservizi e di presentazione di suggerimenti od osservazioni;
c) le modalità di risposta, suggerimenti od osservazioni.
Art. 3 - Associazione o comitato rappresentativo
Gli enti Gestori dei centri di servizio favoriscono la costituzione di associazioni o comitati rappresentativi degli ospiti e/o dei loro famigliari.
Si ritiene rappresentativa l'associazione o il comitato che aggreghi almeno il 40% degli ospiti o dei loro famigliari. L'intervenuta aggregazione verrà notificata dall'Ente Gestore all'U.L.S.S. competente per il territorio.
Art. 4 - Scopi degli organismi rappresentativi degli ospiti e/o dei loro famigliari presso i centri di servizio
Gli organismi rappresentativi degli ospiti e/o dei loro famigliari presso i centri di servizio svolgono compiti di:
a) collaborazione con l'ente gestore per la migliore qualità della erogazione del servizio e per la piena tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie;
b) promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli ospiti;
c) partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

CAPO II - Rapporti tra rappresentanti degli ospiti e/o dei loro famigliari e U.L.S.S.

Art. 5
Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 41 comma 4 legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 , i rappresentanti delle associazioni o dei comitati di ospiti e/o famigliari, all'interno di ogni struttura, non possono superare il numero di 5 (cinque).
Art. 6
L'incontro viene convocato per iscritto a cura del Direttore Generale dell'U.L.S.S., con indicazione degli argomenti in discussione.
La seduta è valida anche con l'intervento di un solo rappresentante delle associazioni dei famigliari.
Nel caso in cui, nonostante la corretta procedura di convocazione, i rappresentanti risultino assenti nella loro totalità si procede ad una seconda convocazione. Nel caso in cui permanga l'assenza totale dei rappresentanti non si procede ad ulteriore aggiornamento dell'incontro e si considera espletata la fase concertativa.
Art. 7
Dell'incontro viene redatto verbale a cura della segreteria della Direzione Generale dell'U.L.S.S.
Il verbale di cui sopra, debitamente firmato da un designato tra rappresentanti intervenuti, dal Direttore Generale e del Segretario redattore, viene messo a disposizione dei rappresentanti che ne possono estrarre copia.
Art. 8
Il Presidente della Conferenza dei Sindaci promuove, in accordo con il Direttore Generale dell'U.L.S.S., eventuali altri incontri al fine di illustrare le scelte programmatiche relative alle politiche di residenzialità territoriale.
Per gli incontri di cui al comma precedente si osservano le norma del presente regolamento.
Art. 9
Il Dirigente del Distretto socio-sanitario dell'U.L.S.S., in attesa della più generale disciplina regionale in materia di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnate nella tutela del diritto alla salute, promuove incontri periodici con le associazioni rappresentative presenti nell'ambito territoriale di competenza al fine di fornire e raccogliere informazioni organizzative per le funzioni pianificatorie della Direzione Generale, comprese quelle per il miglioramento degli interventi socio-sanitari distrettuali per anziani, disabili e non autosufficienti.
Art. 10
I rapporti di collaborazione di cui al precedente articolo vengono definiti dal Direttore Generale in applicazione del Programma settoriale relativo all'assistenza territoriale ex art. 13 legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 e dei provvedimenti regionali attuativi degli artt. 3-quater, 3 quinquies, 3-septies del D.Lgs. 502/1992 così modificato dal D.Lgs. 229/1999.


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