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Regolamento regionale 21 agosto 2003, n. 1 (BUR n. 79/2003)

Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale (articolo 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 )

Regolamento regionale 21 agosto 2003, n. 1 (BUR n. 79/2003) (Abrogato)

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE (ARTICOLO 5, LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003, n. 5 )

Regolamento abrogato dall’articolo 6, comma 1, lett. b) della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 .


SOMMARIO
Regolamento regionale 21 agosto 2003, n. 1 (BUR n. 79/2003) - Testo storico

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE (ARTICOLO 5, LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003, n. 5 )


Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e le modalità di svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 recante "Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto".
Art. 2 - Principi e criteri informatori
1. L'attività ispettiva e di vigilanza è svolta nel rispetto dei principi d'imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione, avuto particolare riguardo alla valorizzazione di ogni forma di collaborazione e al rafforzamento del ruolo degli organi di controllo interno dei soggetti controllati.
2. La Struttura Ispettiva svolge un'attività di vigilanza di secondo grado che non sostituisce la normale attività di verifica e vigilanza attribuita alle altre Strutture regionali.
Art. 3 - Ambito operativo
1. L'attività della Struttura Ispettiva si articola in:
a) attività ispettiva amministrativa consistente nella verifica della regolarità del procedimento rispetto alle norme di legge e alle eventuali procedure amministrative che le regolano;
b) attività ispettiva consistente nella verifica di aspetti contabili.
Art. 4 - Piano Annuale dell'Attività Ispettiva
1. La Giunta regionale predispone ed adotta il Piano annuale dell'attività ispettiva, finalizzato anche al monitoraggio dell'attività dei soggetti controllati.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Piano annuale è predisposto entro il primo trimestre dell'anno di riferimento.
3. Qualora nel corso dell'anno, si verifichino delle situazioni di carattere eccezionale, la Giunta regionale può deliberare modifiche al Piano annuale
Art. 5 - Attività Ispettiva ordinaria
1. Attengono all'attività ispettiva ordinaria:
a) l'analisi sotto il profilo amministrativo dei verbali dei Collegi dei Sindaci delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Tali verbali sono trasmessi entro 30 giorni dall'adozione;
b) l'analisi sotto il profilo amministrativo delle relazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle ispezioni fatte nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto che vengono trasmesse alla Regione;
c) l'attività di ispezione effettuata d'ufficio in conformità al Piano annuale.
Art. 6 - Attività Ispettiva straordinaria
1. L'attività ispettiva straordinaria verte su fattispecie di particolare gravità ed urgenza comunque attinenti la competenza della Struttura Ispettiva in ordine alla regolarità amministrativa dei procedimenti ed è attivata esclusivamente su segnalazione formale dei seguenti soggetti:
a) dai componenti della Giunta regionale;
b) dai componenti del Consiglio regionale;
c) dai componenti dei Collegi dei revisori degli enti sottoposti al controllo;
d) dall'Agenzia regionale socio sanitaria;
e) dal Difensore civico della Regione.
2. Il Dirigente regionale della Struttura attiva l'ispezione tenuto conto della rilevanza e dell'urgenza della segnalazione pervenuta, coordinando l'attività ispettiva con quanto previsto dal Piano annuale.
3. Il Dirigente regionale della Struttura Ispettiva può procedere a verifica ispettiva anche su segnalazione delle Strutture regionali pervenuta con formale richiesta del Segretario di area.
4. La richiesta del Segretario di area si cui al comma 3 è corredata dall'istruttoria formalizzata dalle Strutture regionali competenti per materia evidenziati significativi aspetti di illegittimità amministrativo - contabile.
Art. 7 - Modalità della segnalazione
1. La segnalazione per l'attivazione di ispezione straordinaria da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, deve pervenire alla Struttura Ispettiva con formale richiesta scritta.
2. La richiesta di documentazione inerente le verifiche ispettive attivate e concluse deve essere formalizzata dai soggetti di cui al comma 1 in apposita istanza scritta indirizzata alla Struttura Ispettiva.
3. La segnalazione deve contenere gli elementi essenziali del fatto e le eventuali circostanze rilevanti, nonché la documentazione, necessarie a comprovarlo.
Art. 8 - Modalità di predisposizione delle relazioni
1. L'attività ordinaria e l'attività straordinaria si concludono con una relazione sottoscritta dal Dirigente regionale della Struttura Ispettiva con le scadenze di seguito indicate:
a) in riferimento alle relazioni conclusive dell'attività ispettiva ordinaria, il Dirigente assegna un termine per le ispezioni e per la redazione delle relazioni medesime in base alla complessità e alla tipologia dell'attività da svolgere;
b) in riferimento alle relazioni conclusive dell'attività ispettiva straordinaria, le relazioni sono predisposte non oltre 20 giorni dall'ultimazione delle attività di verifica e sono trasmesse in via prioritaria all'Assessore competente per il tramite del Segretario Generale della Programmazione; le relazioni medesime successivamente sono trasmesse anche ai soggetti segnalanti. Qualora nel corso dell'attività ispettiva il Dirigente della Struttura Ispettiva riscontri l'esistenza di fatti di particolare gravità, ne dà tempestiva comunicazione all'Assessore competente, per il tramite del segretario Generale della Programmazione. Tale comunicazione non esclude l'obbligo di predisporre la relazione conclusiva.
Art. 9 - Relazioni semestrali
1. Le relazioni semestrali previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 5/2003 sono predisposte ed inviate all'assessore competente, per il tramite del Segretario Generale della Programmazione, entro il 30 agosto dell'anno di riferimento ed entro il 28 febbraio successivo all'anno di riferimento.
2. Nelle relazioni di cui al comma 1 sono evidenziate le eventuali criticità riscontrate nella gestione dei soggetti controllati.
3. Le relazioni di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla Giunta regionale che le invia tempestivamente al Consiglio regionale.
Art. 10 - Modalità di esercizio dell'attività ispettiva
1. Ai fini del corretto esercizio dell'attività ispettiva, i soggetti controllati hanno l'obbligo di fornire, nel più breve tempo possibile, la documentazione richiesta dalla Struttura Ispettiva.
2. I soggetti controllati hanno altresì l'obbligo di far accedere ai funzionari della Struttura Ispettiva nelle proprie sedi e nei locali destinati all'esercizio della attività, previa formale richiesta del Dirigente regionale della Struttura medesima.
Art. 11 - Collaborazione delle Strutture regionali
1. Le Strutture regionali sono tenute a fornire la più ampia collaborazione al fine dello svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Strutture regionali forniscono tempestivamente le informazioni e tutta la documentazione ritenuta rilevante per l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza.
3. Il Segretario Generale della Programmazione, a seguito di richiesta motivata e preventiva del Dirigente della Struttura Ispettiva, dispone l'utilizzo del personale delle Strutture di cui al comma 1 ogni volta che ciò si renda necessario.
Art. 12 - Collaborazione del personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
1. Nell'espletamento dei compiti ispettivi, in casi di particolare complessità, la Struttura Ispettiva può chiedere la Collaborazione del personale specializzato appartenente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che non siano interessate direttamente dall'attività d'ispezione.
2. L'individuazione del personale di cui al comma 1 spetta al Direttore Generale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, a seguito di specifica richiesta del Dirigente regionale della Struttura Ispettiva.
3. L'attività svolta dal personale di cui al comma 1 è considerata attività di servizio a tutti gli effetti e gli emolumenti relativi ad eventuali trattamenti di missione sono rimborsati dalla Regione alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Per l'attività da svolgere all'esterno dalla sede ordinaria di lavoro si applicano gli istituti contrattuali previsti per il servizio fuori sede del personale dipendente.
Art. 13 - Rapporti con altre Autorità
1. La Struttura Ispettiva regionale può essere delegata dalla magistratura contabile per specifiche attività di indagine di competenza della medesima, previa la stipula di apposita convenzione con la Regione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 4 bis del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 convertito, con modificazioni, in Legge 14 gennaio 1994, n. 19.
2. La Struttura Ispettiva, per le materie di propria competenza, è il referente individuato a svolgere attività di collaborazione con gli organi della Guardia di Finanza.
Art. 14 - Tutela della privacy
1. La Struttura Ispettiva svolge la propria attività nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni in materia di trattamento di dati personali.
2. I dati personali forniti o altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività svolta sono trattati per scopi strettamente collegati con l'esercizio dell'attività istituzionale.
3. Per il trattamento dei dati di cui agli articolo 22 e 24 della Legge n. 675/1996 si osservano le modalità di cui al Decreto Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 prevedendo la conservazione degli atti e dei documenti in contenitori posti in armadi muniti di serratura.
4. Il personale della Struttura Ispettiva incaricato del trattamento dei dati accede alle sole informazioni la cui conoscenza sia indispensabile per adempiere ai propri compiti e doveri d'ufficio curandone la conservazione negli appositi contenitori non accessibili al pubblico.



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