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Regolamento regionale 14 luglio 2006, n. 3 (BUR n. 64/2006)

Regolamento attuativo dellalegge regionale 7 novembre 2003, n. 27 per la determinazione dei contenuti minimi dei livelli di progettazione (articolo 12, comma 1)

Regolamento regionale 14 luglio 2006, n. 3 (BUR n. 64/2006)

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n. 27 PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE (ARTICOLO 12, COMMA 1)

Art. 1 - Contenuti minimi dei livelli di progettazione.
1. Il presente regolamento disciplina i contenuti minimi dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici di interesse regionale di cui alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modifiche, e per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione i contenuti minimi previsti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro sui lavori pubblici” e successive modifiche e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche.
Art. 2 - Normativa tecnica.
1. Fermo quanto previsto all’articolo 16, comma 1 del DPR n. 554/1999, la progettazione dei lavori pubblici di interesse regionale deve essere conforme, in particolare, alla normativa tecnica statale e regionale in materia di edilizia civile, di difesa del suolo e di infrastrutture vigente all’atto di approvazione dei progetti.
Art. 3 - Studi di fattibilità.
1. Gli studi di fattibilità di cui all’ articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 27/2003 devono essere redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici, al fine di operare le scelte ottimali per la predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale.
2. Per gli interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro gli studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione e devono indicare al progettista:
a) le modalità di realizzazione dell’intervento e le modalità di sviluppo dei conseguenti livelli di progettazione;
b) gli obiettivi generali da perseguire, specificando e quantificando le esigenze da soddisfare;
c) ogni altra specificazione necessaria allo sviluppo delle successive fasi progettuali.
3. Per gli interventi di importo pari o superiore a 500.000,00 euro gli studi di fattibilità devono contenere tutti gli elementi del documento preliminare alla progettazione di cui all’articolo 15, comma 5, del DPR n. 554/1999.
Art. 4 - Livelli di progettazione e elaborati progettuali.
1. Il responsabile unico del procedimento, o il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, valuta, dandone adeguata motivazione, la necessità di sviluppare ciascun livello di progettazione previsto ovvero di omettere lo sviluppo di uno o più livelli, sulla base delle caratteristiche dell’intervento e delle modalità della sua realizzazione come individuate nello studio di fattibilità, nonché delle diverse tipologie delle opere da progettare.
2. Il responsabile unico del procedimento, o il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, individua gli elaborati necessari per ciascun livello, con facoltà di prevedere elaborati integrativi rispetto a quelli previsti dal DPR n. 554/1999 ovvero di determinare gli elaborati che possono essere omessi, dandone adeguata motivazione in relazione alle specifiche peculiarità dell’intervento.
3. Nell’individuazione degli elaborati progettuali devono essere considerate le seguenti categorie, caratteristiche e tipologie di intervento:
a) destinazione funzionale delle opere o degli impianti;
b) opere o lavori puntuali o a rete;
c) opere semplici o di speciale complessità;
d) opere di modesta o rilevante entità economica;
e) costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, completamento e altre tipologie assimilabili;
f) rilevanza degli aspetti fisici, geologici, geomorfologici e ambientali.
Art. 5 - Elaborati di cantierizzazione.
1. L’appaltatore, ove sia ritenuto necessario dallo stesso ovvero dal direttore dei lavori, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o dell’apparecchiatura da installare, provvede alla redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto, costituenti interfaccia fra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere.
2. Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall’appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, devono essere sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell’inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” e successive modifiche.
3. Il direttore dei lavori provvede tempestivamente all’approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli interventi necessari ai sensi dell’articolo 25 (Varianti in corso d’opera), comma 3, primo periodo, della legge n. 109/1994, e nel rispetto dei limiti ivi indicati.
Art. 6 - Progetto dell’eseguito.
1. Ai fini del presente regolamento, per progetto dell’eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite.
2. L’appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell’eseguito, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l’esecuzione dei lavori.
3. Il capitolato speciale d’appalto, in relazione al numero e alla complessità degli elaborati progettuali da produrre, stabilisce il termine, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, entro il quale deve essere presentato il progetto dell’eseguito per essere sottoposto alla verifica ed approvazione del direttore dei lavori e determina la penale da applicare in caso di ritardata presentazione.
4. Il progetto dell’eseguito deve essere sottoscritto dall’appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso appaltatore.
5. L’organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell’obbligo di presentazione del progetto dell’eseguito da parte dell’appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di collaudo provvisorio.


SOMMARIO
Regolamento regionale 14 luglio 2006, n. 3 (BUR n. 64/2006) – Testo storico

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n. 27 PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE (ARTICOLO 12, COMMA 1)

Art. 1 - Contenuti minimi dei livelli di progettazione.
1. Il presente regolamento disciplina i contenuti minimi dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici di interesse regionale di cui alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modifiche, e per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione i contenuti minimi previsti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro sui lavori pubblici” e successive modifiche e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche.
Art. 2 - Normativa tecnica.
1. Fermo quanto previsto all’articolo 16, comma 1 del DPR n. 554/1999, la progettazione dei lavori pubblici di interesse regionale deve essere conforme, in particolare, alla normativa tecnica statale e regionale in materia di edilizia civile, di difesa del suolo e di infrastrutture vigente all’atto di approvazione dei progetti.
Art. 3 - Studi di fattibilità.
1. Gli studi di fattibilità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 27/2003 devono essere redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici, al fine di operare le scelte ottimali per la predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale.
2. Per gli interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro gli studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione e devono indicare al progettista:
a) le modalità di realizzazione dell’intervento e le modalità di sviluppo dei conseguenti livelli di progettazione;
b) gli obiettivi generali da perseguire, specificando e quantificando le esigenze da soddisfare;
c) ogni altra specificazione necessaria allo sviluppo delle successive fasi progettuali.
3. Per gli interventi di importo pari o superiore a 500.000,00 euro gli studi di fattibilità devono contenere tutti gli elementi del documento preliminare alla progettazione di cui all’articolo 15, comma 5, del DPR n. 554/1999.
Art. 4 - Livelli di progettazione e elaborati progettuali.
1. Il responsabile unico del procedimento, o il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, valuta, dandone adeguata motivazione, la necessità di sviluppare ciascun livello di progettazione previsto ovvero di omettere lo sviluppo di uno o più livelli, sulla base delle caratteristiche dell’intervento e delle modalità della sua realizzazione come individuate nello studio di fattibilità, nonché delle diverse tipologie delle opere da progettare.
2. Il responsabile unico del procedimento, o il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, individua gli elaborati necessari per ciascun livello, con facoltà di prevedere elaborati integrativi rispetto a quelli previsti dal DPR n. 554/1999 ovvero di determinare gli elaborati che possono essere omessi, dandone adeguata motivazione in relazione alle specifiche peculiarità dell’intervento.
3. Nell’individuazione degli elaborati progettuali devono essere considerate le seguenti categorie, caratteristiche e tipologie di intervento:
a) destinazione funzionale delle opere o degli impianti;
b) opere o lavori puntuali o a rete;
c) opere semplici o di speciale complessità;
d) opere di modesta o rilevante entità economica;
e) costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, completamento e altre tipologie assimilabili;
f) rilevanza degli aspetti fisici, geologici, geomorfologici e ambientali.
Art. 5 - Elaborati di cantierizzazione.
1. L’appaltatore, ove sia ritenuto necessario dallo stesso ovvero dal direttore dei lavori, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o dell’apparecchiatura da installare, provvede alla redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto, costituenti interfaccia fra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere.
2. Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall’appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, devono essere sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell’inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” e successive modifiche.
3. Il direttore dei lavori provvede tempestivamente all’approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli interventi necessari ai sensi dell’articolo 25 (Varianti in corso d’opera), comma 3, primo periodo, della legge n. 109/1994, e nel rispetto dei limiti ivi indicati.
Art. 6 - Progetto dell’eseguito.
1. Ai fini del presente regolamento, per progetto dell’eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite.
2. L’appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell’eseguito, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l’esecuzione dei lavori.
3. Il capitolato speciale d’appalto, in relazione al numero e alla complessità degli elaborati progettuali da produrre, stabilisce il termine, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, entro il quale deve essere presentato il progetto dell’eseguito per essere sottoposto alla verifica ed approvazione del direttore dei lavori e determina la penale da applicare in caso di ritardata presentazione.
4. Il progetto dell’eseguito deve essere sottoscritto dall’appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso appaltatore.
5. L’organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell’obbligo di presentazione del progetto dell’eseguito da parte dell’appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di collaudo provvisorio.


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