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Regolamento regionale 26 maggio 2011, n. 1 (BUR n. 38/2011)

Disciplina dell'attività del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto (articolo 5, legge regionale 5 agosto 2010, n. 21)

Regolamento regionale 26 maggio 2011, n. 1 (BUR n. 38/2011)

DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DEL SERVIZIO ISPETTIVO E DI VIGILANZA PER IL SISTEMA SOCIO-SANITARIO VENETO (ARTICOLO 5, LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2010, n. 21 )

Art. 1 - Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti di natura organizzativa e funzionale relativi all’attività ispettiva e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto, ai sensi dell’ articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto” e successive modificazioni.
Art. 2 - Principi e criteri informatori.
1. L’attività ispettiva e di vigilanza è svolta nel rispetto dei principi d’imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione, avuto particolare riguardo alla valorizzazione di ogni forma di collaborazione ed al rafforzamento del ruolo degli organi di controllo interno dei soggetti controllati.
2. La struttura ispettiva svolge un’attività di vigilanza di secondo grado che non sostituisce l’ordinaria attività di verifica e di controllo attribuita dalla vigente normativa alle competenti strutture regionali.
Art. 3 - Ambito operativo.
1. L’attività della struttura ispettiva si articola nella verifica amministrativa e contabile della regolarità del procedimento esaminato rispetto alle norme di legge.
Art. 4 - Piano annuale dell’attività ispettiva.
1. La commissione consiliare competente per la materia socio-sanitaria, detta commissione, d’intesa con la Giunta regionale, approva, entro il primo trimestre di ogni anno, il piano annuale dell’attività ispettiva, finalizzato anche al monitoraggio e alla vigilanza sull’attività dei soggetti controllati.
2. Al fine della predisposizione del piano annuale è costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal presidente della commissione, composto da due consiglieri nominati dalla commissione stessa, di cui uno espressione della minoranza, e dai due assessori competenti nominati dalla Giunta regionale; in caso di impedimento, gli assessori competenti possono essere sostituiti da altri componenti della Giunta regionale.
3. Il gruppo di lavoro propone le aree o i settori di sensibilità e di criticità del sistema socio-sanitario regionale, con riferimento a situazioni di particolare interesse per il settore, utilizzando anche analisi campionarie.
4. La commissione, d’intesa con la Giunta regionale, può deliberare modifiche al piano annuale.
Art. 5 - Attività ispettiva ordinaria.
1. Attengono all’attività ispettiva ordinaria:
a) l’attività di verifica e monitoraggio, effettuata d’ufficio in conformità al piano annuale;
b) l’analisi sotto il profilo amministrativo dei verbali dei collegi sindacali delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie integrate, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modificazioni, e dell’Istituto oncologico veneto (IOV), istituito con la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 “Istituzione dell’Istituto oncologico veneto” e successive modificazioni, nonché dei verbali degli organi di controllo degli enti pubblici afferenti il settore sociale. I verbali devono essere trasmessi alla struttura ispettiva entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. In attuazione del piano annuale, il dirigente regionale della struttura ispettiva attiva l’ispezione.
Art. 6 - Attività ispettiva straordinaria.
1. L’attività ispettiva straordinaria verte su fattispecie di particolare gravità ed urgenza comunque attinenti la competenza della struttura ispettiva in ordine alla regolarità amministrativa e contabile dei procedimenti ed è attivata esclusivamente su segnalazione formale:
a) della Giunta regionale o dei suoi componenti;
b) dei componenti del Consiglio regionale.
2. Ai fini dell’ articolo 2, comma 5, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 , il presidente della commissione, su mandato della commissione stessa e d’intesa con il gruppo di lavoro di cui all’articolo 4, comma 2, definisce motivatamente l’ordine di priorità delle ispezioni pervenute.
3. In attuazione dell’attività di cui ai commi 1 e 2, il dirigente regionale della struttura ispettiva attiva l’ispezione straordinaria.
Art. 7 - Modalità della segnalazione.
1. La segnalazione per l’attivazione di ispezioni straordinarie da parte dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, deve pervenire alla struttura ispettiva con formale richiesta scritta e deve esplicitare gli elementi essenziali del fatto e le eventuali circostanze rilevanti, nonché recare in allegato eventuale documentazione a comprova.
2. Oltre alla relazione di cui all’articolo 8, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, hanno diritto di ottenere la documentazione inerente le verifiche ispettive attivate e già concluse con apposita istanza scritta indirizzata alla struttura ispettiva.
Art. 8 - Modalità di predisposizione delle relazioni.
1. L’attività prevista dal piano annuale e l’attività straordinaria si concludono con una relazione sottoscritta dal dirigente regionale della struttura ispettiva con le scadenze e le modalità di seguito indicate:
a) le relazioni inerenti l’attività ispettiva ordinaria del piano annuale devono essere ultimate e trasmesse al presidente della commissione, all’assessore competente e alla Giunta regionale entro il 15 marzo dell’anno successivo alla sua approvazione;
b) le relazioni inerenti l’attività ispettiva straordinaria devono essere predisposte dalla struttura ispettiva non oltre i trenta giorni dall’ultimazione delle attività istruttorie e sono trasmesse al presidente della commissione, all’assessore competente, alla Giunta regionale, per l’eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti ed, infine, al soggetto che ha assunto l’iniziativa.
2. Sia per l’attività ispettiva ordinaria che straordinaria la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’invio delle risultanze ispettive, relaziona puntualmente sull’attività intrapresa alla commissione.
3. Qualora nel corso dell’attività ispettiva ordinaria e straordinaria, il dirigente della struttura ispettiva riscontri l’esistenza di fatti di particolare gravità, ne dà tempestiva comunicazione al presidente della commissione, all’assessore competente e alla Giunta regionale. Tale comunicazione non esclude l’obbligo di predisporre la relazione conclusiva.
Art. 9 - Modalità di esercizio dell’attività ispettiva.
1. Le strutture regionali sono tenute a fornire tempestivamente la più ampia collaborazione alla struttura ispettiva per lo svolgimento dell’attività ispettiva e di vigilanza.
2. Il dirigente della struttura ispettiva può richiedere, per specifiche fattispecie, attraverso l’assessore di riferimento, l’avvalimento di personale delle strutture regionali in possesso delle competenze richieste.
3. Ai fini del corretto esercizio dell’attività ispettiva, i soggetti controllati hanno l’obbligo di fornire, entro i termini indicati dalla struttura ispettiva, la documentazione richiesta dalla stessa.
4. I soggetti controllati hanno altresì l’obbligo, previa formale richiesta del dirigente regionale della struttura ispettiva, di far accedere i funzionari incaricati dell’ispezione nei locali destinati all’esercizio dell’attività.
5. Nell’espletamento dell’attività di verifica, il dirigente della struttura ispettiva, per specifiche fattispecie, può chiedere, per il tramite del responsabile dalla segreteria regionale per la sanità, la collaborazione di personale delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie integrate, dello IOV e degli enti pubblici afferenti il settore sociale, in possesso delle competenze richieste, che non sia direttamente coinvolto nell’attività di indagine e che non appartenga alla struttura presso cui si svolge l’ispezione, nonché di personale dell’Agenzia regionale socio sanitaria. (ARSS), istituita dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 , “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni ( 1) .
6. L’attività svolta dal personale di cui ai commi 2 e 5 è considerata attività di servizio a tutti gli effetti e gli emolumenti relativi ad eventuali trattamenti di missione sono rimborsati dalla Regione alle aziende ULSS, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie integrate, allo IOV, agli enti pubblici afferenti il settore sociale e all’ARSS che hanno messo a disposizione il personale per effettuare l’ispezione. Per l’attività da svolgere all’esterno della sede ordinaria di lavoro si applicano gli istituti contrattuali previsti per il servizio fuori sede del personale dipendente.
Art. 10 - Tutela della privacy.
1. La struttura ispettiva svolge la propria attività nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali” e successive modificazioni.
2. I dati personali forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività svolta, sono trattati per scopi strettamente collegati con l’esercizio dell’attività istituzionale.
3. Il personale della struttura ispettiva incaricato del trattamento dei dati accede alle sole informazioni la cui conoscenza sia indispensabile per adempiere ai propri compiti e doveri d’ufficio, curandone la conservazione in modo che non siano accessibili al pubblico.
Art. 11 - Diritto di accesso alle informazioni sull’attività ispettiva.
1. Eventuali richieste di accesso ad informazioni sull’attività ispettiva svolta o in corso di svolgimento devono essere formulate, per iscritto, al presidente della commissione.
2. Qualora le richieste siano riferite ad attività ispettive non ancora concluse, il presidente della commissione, su indicazione del dirigente della direzione ispettiva, può differirne motivatamente l’accesso alla conclusione del procedimento istruttorio, nell’ipotesi in cui possa derivarne un danno per la Regione o per soggetti terzi.


Note

( 1) La legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 , istitutiva dell’Agenzia regionale socio sanitaria (ARSS) è stata abrogata dall’art. 4 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 ; per l’esercizio delle funzioni attribuite all’ARSS vedi gli artt. 4 bis e 4 ter della medesima legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 .


SOMMARIO
Regolamento regionale 26 maggio 2011, n. 1 (BUR n. 38/2011) - Testo storico

DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DEL SERVIZIO ISPETTIVO E DI VIGILANZA PER IL SISTEMA SOCIO-SANITARIO VENETO (ARTICOLO 5, LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2010, n. 21 )

Art. 1 - Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti di natura organizzativa e funzionale relativi all’attività ispettiva e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto” e successive modificazioni.
Art. 2 - Principi e criteri informatori.
1. L’attività ispettiva e di vigilanza è svolta nel rispetto dei principi d’imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione, avuto particolare riguardo alla valorizzazione di ogni forma di collaborazione ed al rafforzamento del ruolo degli organi di controllo interno dei soggetti controllati.
2. La struttura ispettiva svolge un’attività di vigilanza di secondo grado che non sostituisce l’ordinaria attività di verifica e di controllo attribuita dalla vigente normativa alle competenti strutture regionali.
Art. 3 - Ambito operativo.
1. L’attività della struttura ispettiva si articola nella verifica amministrativa e contabile della regolarità del procedimento esaminato rispetto alle norme di legge.
Art. 4 - Piano annuale dell’attività ispettiva.
1. La commissione consiliare competente per la materia socio-sanitaria, detta commissione, d’intesa con la Giunta regionale, approva, entro il primo trimestre di ogni anno, il piano annuale dell’attività ispettiva, finalizzato anche al monitoraggio e alla vigilanza sull’attività dei soggetti controllati.
2. Al fine della predisposizione del piano annuale è costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal presidente della commissione, composto da due consiglieri nominati dalla commissione stessa, di cui uno espressione della minoranza, e dai due assessori competenti nominati dalla Giunta regionale; in caso di impedimento, gli assessori competenti possono essere sostituiti da altri componenti della Giunta regionale.
3. Il gruppo di lavoro propone le aree o i settori di sensibilità e di criticità del sistema socio-sanitario regionale, con riferimento a situazioni di particolare interesse per il settore, utilizzando anche analisi campionarie.
4. La commissione, d’intesa con la Giunta regionale, può deliberare modifiche al piano annuale.
Art. 5 - Attività ispettiva ordinaria.
1. Attengono all’attività ispettiva ordinaria:
a) l’attività di verifica e monitoraggio, effettuata d’ufficio in conformità al piano annuale;
b) l’analisi sotto il profilo amministrativo dei verbali dei collegi sindacali delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie integrate, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modificazioni, e dell’Istituto oncologico veneto (IOV), istituito con la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 “Istituzione dell’Istituto oncologico veneto” e successive modificazioni, nonché dei verbali degli organi di controllo degli enti pubblici afferenti il settore sociale. I verbali devono essere trasmessi alla struttura ispettiva entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. In attuazione del piano annuale, il dirigente regionale della struttura ispettiva attiva l’ispezione.
Art. 6 - Attività ispettiva straordinaria.
1. L’attività ispettiva straordinaria verte su fattispecie di particolare gravità ed urgenza comunque attinenti la competenza della struttura ispettiva in ordine alla regolarità amministrativa e contabile dei procedimenti ed è attivata esclusivamente su segnalazione formale:
a) della Giunta regionale o dei suoi componenti;
b) dei componenti del Consiglio regionale.
2. Ai fini dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 , il presidente della commissione, su mandato della commissione stessa e d’intesa con il gruppo di lavoro di cui all’articolo 4, comma 2, definisce motivatamente l’ordine di priorità delle ispezioni pervenute.
3. In attuazione dell’attività di cui ai commi 1 e 2, il dirigente regionale della struttura ispettiva attiva l’ispezione straordinaria.
Art. 7 - Modalità della segnalazione.
1. La segnalazione per l’attivazione di ispezioni straordinarie da parte dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, deve pervenire alla struttura ispettiva con formale richiesta scritta e deve esplicitare gli elementi essenziali del fatto e le eventuali circostanze rilevanti, nonché recare in allegato eventuale documentazione a comprova.
2. Oltre alla relazione di cui all’articolo 8, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, hanno diritto di ottenere la documentazione inerente le verifiche ispettive attivate e già concluse con apposita istanza scritta indirizzata alla struttura ispettiva.
Art. 8 - Modalità di predisposizione delle relazioni.
1. L’attività prevista dal piano annuale e l’attività straordinaria si concludono con una relazione sottoscritta dal dirigente regionale della struttura ispettiva con le scadenze e le modalità di seguito indicate:
a) le relazioni inerenti l’attività ispettiva ordinaria del piano annuale devono essere ultimate e trasmesse al presidente della commissione, all’assessore competente e alla Giunta regionale entro il 15 marzo dell’anno successivo alla sua approvazione;
b) le relazioni inerenti l’attività ispettiva straordinaria devono essere predisposte dalla struttura ispettiva non oltre i trenta giorni dall’ultimazione delle attività istruttorie e sono trasmesse al presidente della commissione, all’assessore competente, alla Giunta regionale, per l’eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti ed, infine, al soggetto che ha assunto l’iniziativa.
2. Sia per l’attività ispettiva ordinaria che straordinaria la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’invio delle risultanze ispettive, relaziona puntualmente sull’attività intrapresa alla commissione.
3. Qualora nel corso dell’attività ispettiva ordinaria e straordinaria, il dirigente della struttura ispettiva riscontri l’esistenza di fatti di particolare gravità, ne dà tempestiva comunicazione al presidente della commissione, all’assessore competente e alla Giunta regionale. Tale comunicazione non esclude l’obbligo di predisporre la relazione conclusiva.
Art. 9 - Modalità di esercizio dell’attività ispettiva.
1. Le strutture regionali sono tenute a fornire tempestivamente la più ampia collaborazione alla struttura ispettiva per lo svolgimento dell’attività ispettiva e di vigilanza.
2. Il dirigente della struttura ispettiva può richiedere, per specifiche fattispecie, attraverso l’assessore di riferimento, l’avvalimento di personale delle strutture regionali in possesso delle competenze richieste.
3. Ai fini del corretto esercizio dell’attività ispettiva, i soggetti controllati hanno l’obbligo di fornire, entro i termini indicati dalla struttura ispettiva, la documentazione richiesta dalla stessa.
4. I soggetti controllati hanno altresì l’obbligo, previa formale richiesta del dirigente regionale della struttura ispettiva, di far accedere i funzionari incaricati dell’ispezione nei locali destinati all’esercizio dell’attività.
5. Nell’espletamento dell’attività di verifica, il dirigente della struttura ispettiva, per specifiche fattispecie, può chiedere, per il tramite del responsabile dalla segreteria regionale per la sanità, la collaborazione di personale delle aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie integrate, dello IOV e degli enti pubblici afferenti il settore sociale, in possesso delle competenze richieste, che non sia direttamente coinvolto nell’attività di indagine e che non appartenga alla struttura presso cui si svolge l’ispezione, nonché di personale dell’Agenzia regionale socio sanitaria. (ARSS), istituita dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 , “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni.
6. L’attività svolta dal personale di cui ai commi 2 e 5 è considerata attività di servizio a tutti gli effetti e gli emolumenti relativi ad eventuali trattamenti di missione sono rimborsati dalla Regione alle aziende ULSS, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie integrate, allo IOV, agli enti pubblici afferenti il settore sociale e all’ARSS che hanno messo a disposizione il personale per effettuare l’ispezione. Per l’attività da svolgere all’esterno della sede ordinaria di lavoro si applicano gli istituti contrattuali previsti per il servizio fuori sede del personale dipendente.
Art. 10 - Tutela della privacy.
1. La struttura ispettiva svolge la propria attività nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali” e successive modificazioni.
2. I dati personali forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività svolta, sono trattati per scopi strettamente collegati con l’esercizio dell’attività istituzionale.
3. Il personale della struttura ispettiva incaricato del trattamento dei dati accede alle sole informazioni la cui conoscenza sia indispensabile per adempiere ai propri compiti e doveri d’ufficio, curandone la conservazione in modo che non siano accessibili al pubblico.
Art. 11 - Diritto di accesso alle informazioni sull’attività ispettiva.
1. Eventuali richieste di accesso ad informazioni sull’attività ispettiva svolta o in corso di svolgimento devono essere formulate, per iscritto, al presidente della commissione.
2. Qualora le richieste siano riferite ad attività ispettive non ancora concluse, il presidente della commissione, su indicazione del dirigente della direzione ispettiva, può differirne motivatamente l’accesso alla conclusione del procedimento istruttorio, nell’ipotesi in cui possa derivarne un danno per la Regione o per soggetti terzi.


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