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Regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 3 (BUR n. 72/2013)

Norme per il funzionamento del registro dei tumori del Veneto, istituito conlegge regionale 16 febbraio 2010, n. 11

Regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 3 (BUR n. 72/2013)

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO DEI TUMORI DEL VENETO, ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2010, n. 11


Art. 1 - Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) Registro tumori: la struttura che in maniera continuativa e sistematica, raccoglie, organizza ed elabora, nei modi previsti all’articolo 10 del presente regolamento, dati personali anagrafici e sanitari, relativi a casi diagnosticati di neoplasia, a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
b) casi diagnosticati di neoplasia (tumore, cancro, malattia oncologica): malattia a carattere evolutivo, come descritta dai codici 140 - 239 della Classificazione Internazionale delle malattie e cause di morte IX Revisione ovvero dai codici C00-C97 e D00-D48 della Classificazione Internazionale delle Malattie e Cause di morte, X edizione, OMS, 1992, ovvero tutte le lesioni comprese nelle diverse edizioni e revisioni della Classificazione Internazionale delle Malattie per l’Oncologia (ICD-O).
Art. 2 - Oggetto del regolamento.
1. Nell’ambito della finalità di rilevante interesse pubblico prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, all’articolo 98, comma 1, lettera c): scopi scientifici, il presente regolamento, ai sensi della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”, articolo 18, disciplina la specifica finalità perseguita dal Registro tumori, i tipi di dati sensibili trattati e le operazioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati medesimi nonché le misure per la sicurezza.
Art. 3 - Finalità specifica del trattamento di dati.
1. Nell’ambito degli scopi di ricerca scientifica di cui all’articolo 2, il Registro tumori tratta i dati personali al fine di:
a) produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori;
b) descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere ed ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica;
c) svolgere studi epidemiologici sui fattori di rischio di tumori, sugli esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici;
d) effettuare analisi statistico-epidemiologiche dei dati di cui alle lettere precedenti.
Art. 4 - Titolare del trattamento dei dati.
1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori è l’Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” - Sistema Epidemiologico Regionale (SER), presso la quale è istituito il Registro medesimo.
2. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 3 e nel rispetto di linee guida emanate dalla Giunta regionale del Veneto con propria deliberazione, l’Azienda ULSS n. 4 garantisce la gestione amministrativa, tecnica, ed informatica del Registro tumori. A tale ultimo fine, l’Azienda ULSS n. 4 è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal presente regolamento.
Art. 5 - Tipi di dati sensibili trattati.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori tratta dati, idonei a rivelare lo stato di salute, riferiti a casi diagnosticati di neoplasia, nei limiti di quanto indispensabile per il raggiungimento delle predette finalità e nei modi previsti all’articolo 10 del presente regolamento, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A.4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili.
2. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori tratta i seguenti dati:
a) diagnosi di ammissione e dimissione, relative a ricoveri e a prestazioni diagnostico-terapeutiche;
b) modalità di dimissione relative ai ricoveri;
c) anamnesi;
d) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, ivi compresi gli screening oncologici;
e) indagini clinico-strumentali e trattamenti eseguiti;
f) diagnosi con indicazione della sede, morfologia, grado di differenziazione, comportamento biologico e fattori prognostici della neoplasia;
g) tecniche di definizione diagnostica;
h) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.
Art. 6 - Obblighi e modalità di comunicazione.
1. I medici del Servizio sanitario regionale e i medici convenzionati con il predetto servizio, che esercitano la loro attività nel territorio della Regione del Veneto, in base a quanto indicato al punto 4.4.4 del Piano socio sanitario regionale, approvato con legge regionale del Veneto 29 giugno 2012, n. 23 e nel rispetto delle misure di sicurezza specificate nel disciplinare tecnico previsto dall’ articolo 9 del presente regolamento, qualora effettuino una diagnosi di neoplasia, devono segnalare con periodicità mensile e modalità informatiche, al referente dell’Azienda ULSS di cui al comma 2, le informazioni di cui alla scheda contenuta nell’ Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento, previa informativa contenuta nell’Allegato B stesso, resa ai pazienti interessati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Le Aziende ULSS, tramite un proprio referente aziendale, incaricato a questo compito, raccolgono le informazioni ricevute dai medici di cui al comma 1 e le trasmettono con modalità informatiche all’Azienda ULSS n. 4 - Sistema Epidemiologico Regionale (SER), con periodicità mensile, nel rispetto delle misure di sicurezza specificate nel disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9 del presente regolamento.
3. Le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere, le strutture sanitarie private accreditate e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9 del presente regolamento, devono comunicare le informazioni di cui all’articolo 5, comma 2, al titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, previa richiesta dello stesso, o consentire al titolare predetto l’accesso informatico agli archivi sotto indicati, con le limitazioni precisate di seguito, per estrapolare le informazioni di cui all’ articolo 5, comma 2, al fine di implementare il registro con riferimento ai casi segnalati ed aggiornare il Registro tumori con l’inserimento di eventuali ulteriori casi non segnalati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo:
a) Schede di morte, relativamente ai soggetti con diagnosi di neoplasia definita dal Registro tumori e ai soggetti con neoplasia come causa di morte o condizione morbosa rilevante per il decesso;
b) Referti di anatomia patologica, limitatamente agli esami correlati a patologie tumorali;
c) Archivi delle prestazioni ambulatoriali, correlate a patologie tumorali;
d) Archivi delle prestazioni farmaceutiche ospedaliere e territoriali, connesse all’erogazione di farmaci antitumorali;
e) Archivi delle esenzioni ticket per patologia, limitatamente alle esenzioni relative a patologie tumorali.
4. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9 del presente regolamento, può accedere all’anagrafe sanitaria regionale degli assistibili ed effettuare il raffronto dei dati anagrafici dei soggetti, iscritti o da iscrivere nel registro medesimo, con i dati anagrafici contenuti nella predetta anagrafe, al fine di verificarne, ove necessario, l’esattezza e l’aggiornamento ed eliminare eventuali duplicati.
5. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9 del presente regolamento, può accedere all’archivio regionale delle schede di dimissioni ospedaliere (SDO), contenenti diagnosi di neoplasia o relative ai soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro tumori, al fine di individuare nuovi casi non registrati ovvero, ove necessario, verificare i dati già inseriti nel registro medesimo.
Art. 7 - Comunicazione e diffusione delle informazioni.
1. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, per le finalità di cui all’ articolo 3, diffonde, anche mediante pubblicazione, risultati statistici soltanto in forma aggregata ovvero secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti.
2. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, per l’esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, può svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche nonché con ricercatori, singoli o associati, che operano nell’ambito delle predette Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche, nel rispetto delle regole previste dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, Allegato A.4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, per le finalità di cui all’articolo 3, può comunicare le informazioni di cui all’ articolo 5, comma 2, ai titolari del trattamento dei dati contenuti in Registri tumori di altre regioni, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e previa stipula di apposita convenzione che definisca le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi, indicando idonee misure di sicurezza analoghe a quelle specificate nel disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9 del presente regolamento.
Art. 8 - Soggetti che trattano i dati.
1. I dati contenuti nel Registro tumori possono essere trattati esclusivamente da personale appositamente individuato dal titolare del trattamento, in conformità agli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e previa sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale stabilite dal titolare del trattamento dei dati.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 accedono ai dati del registro secondo modalità e logiche di elaborazione strettamente pertinenti ai compiti attribuiti a ciascuno di essi.
Art. 9 - Misure di sicurezza.
1. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori adotta le misure di sicurezza dei dati e dei sistemi individuate negli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, specificate nel disciplinare tecnico contenuto nell’ Allegato A che forma parte integrante del presente regolamento.
Art. 10 - Codifica dei dati trattati.
1. I dati sensibili contenuti nel Registro tumori, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati mediante l’utilizzo di codici identificativi, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9 del presente regolamento, in modo tale da tutelare l’identità e la riservatezza degli interessati nel trattamento dei dati, rendendoli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità, così come previsto all’articolo 22, comma 6 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 1 anche quando sono tenuti senza l’ausilio di strumenti elettronici, così come previsto all’articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 11 - Informativa agli interessati.
1. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori fornisce l’informativa agli interessati per il tramite dei medici di cui all’ articolo 6, comma 1, anche per consentire agli interessati medesimi l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 12 - Norme transitorie.
1. L’adeguamento e l’adozione delle misure tecniche di cui al disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9, devono avvenire entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. I medici di cui all’ articolo 6, comma 1, inviano esclusivamente le diagnosi emesse oltre il termine di cui al precedente comma 1.
3. L’omesso invio dei dati, da parte dei medici di cui all’articolo 6, comma 1, viene valutato come mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso il sistema di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”.
Art. 13 - Dichiarazione d’urgenza.
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Allegato A (Articolo 9).
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE DI SICUREZZA PER IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO TUMORI.
Premessa
Ferme restando le misure di sicurezza, individuate negli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e nel disciplinare tecnico pubblicato in Allegato B a tale Decreto, il presente disciplinare dispone ulteriori misure di sicurezza che:
a) il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, deve adottare per il funzionamento del Registro tumori medesimo;
b) i medici segnalanti e le strutture (Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nonché strutture sanitarie private accreditate) che comunicano, rispettivamente, alle Aziende ULSS e al titolare di cui alla precedente lettera a), dati ed informazioni devono adottare nella fase della comunicazione dei predetti dati ed informazioni.
La sicurezza dei dati contenuti nel Registro tumori deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento dei dati, adottando opportuni accorgimenti che preservino i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, deve rendere edotti gli incaricati del trattamento, individuati ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività nonché delle responsabilità che ne derivano.
Le postazioni di lavoro informatiche, utilizzate per i trattamenti dei dati presso il Registro tumori, devono essere dotati di:
a) sistemi antivirus aggiornati con cadenza giornaliera;
b) sistemi di protezione perimetrale, costantemente attivati e adeguatamente configurati in funzione del contesto operativo (personal firewall);
c) sistemi contro i codici malevoli (malware);
d) certificato digitale, emesso da una Certification Authority ufficiale, che identifichi univocamente la postazione di lavoro medesima.
1. FASE DI COMUNICAZIONE DEI DATI AL TITOLARE DEI DATI CONTENUTI NEL REGISTRO TUMORI
1.1. I medici segnalanti, nella fase di comunicazione dei dati, prevista all’articolo 6, comma 1, del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto, nel rispetto delle linee guida e delle istruzioni emanate dalla Giunta regionale del Veneto con propria deliberazione, indicanti anche le procedure di accreditamento, sono tenuti ad adottare le seguenti misure di sicurezza:
a) utilizzo di canali di trasmissione protetti (VPN/IPSEC o SSL o sistemi equivalenti in relazione all’evoluzione tecnologica);
b) sottoscrizione delle informazioni con firma digitale.
I canali di trasmissione protetti di cui alla precedente lettera a) e il protocollo per la sottoscrizione digitale di cui alla lettera b) saranno messi a disposizione dalla Regione del Veneto entro 180 giorni dall’emanazione delle linee guida ed istruzioni sopra citate.
1.2. Le Aziende ULSS nella fase di comunicazione dei dati prevista all’articolo 6, comma 2, del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto, nel rispetto delle linee guida e delle istruzioni emanate dalla Giunta regionale del Veneto con propria deliberazione, sono tenute ad adottare le seguenti misure di sicurezza:
a) utilizzo di canali di trasmissione protetti (VPN/IPSEC o SSL o sistemi equivalenti in relazione all’evoluzione tecnologica);
b) cifratura dei dati mediante sistemi crittografici basati su protocolli a chiave asimmetrica, la cui componente “pubblica” è resa nota alle suddette Aziende ULSS dal titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori;
c) conservazione dei file di log degli invii delle informazioni al Sistema Epidemiologico Regionale (SER) e conservazione dei file di log delle ricevute, inviate dal sistema informatico del SER;
d) cancellazione del contenuto delle comunicazioni effettuate, a seguito dell’avvenuta ricezione delle ricevute di cui alla precedente lettera c).
1.3. Le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere, le strutture sanitarie private accreditate e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, nella comunicazione delle informazioni prevista all’articolo 6, comma 3, del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto, si conformano alle modalità di cui al precedente punto 1.2.. Nei casi di accesso telematico diretto a fonti informative che contengano i dati di cui all’articolo 5 comma 2, le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere, le strutture sanitarie private accreditate e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sono tenute a:
a) stipulare previamente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 50 e 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), una convenzione con il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, volta a definire le esclusive finalità per le quali è consentito il trattamento dei dati, le modalità dello stesso, i vincoli per assicurarne la correttezza nonché, in particolare, il numero massimo degli incaricati abilitabili ad accedere. Nella convenzione dovrà essere disciplinata altresì la procedura da seguire per le autenticazioni e le autorizzazioni degli incaricati abilitabili ad accedere. Tale procedura deve prevedere verifiche a cura del titolare del Registro tumori, a cadenza almeno trimestrale, circa la sussistenza dei presupposti che hanno originato l’abilitazione degli incaricati nonché la comunicazione alle strutture di cui all’articolo 6, comma 3, del Regolamento di eventuali esiti negativi delle predette verifiche, affinché queste procedano alla tempestiva revisione del profilo di abilitazione o alla eventuale disabilitazione del profilo dei soggetti precedentemente abilitati;
b) assicurare l'accesso selettivo ai soli dati di cui all’articolo 5, comma 2, del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto;
c) predisporre strumenti e procedure per il meccanismo di autorizzazione e autenticazione degli incaricati abilitati ad accedere ai dati suddetti nonché per delimitare nel tempo e nella localizzazione sulla rete la possibilità di accesso ai medesimi dati, garantendo che:
c.1) gli accessi ai dati avvengano soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro appartenenti alla rete IP del titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori o dotate di certificazione digitale che identifichi univocamente la postazione di lavoro;
c.2) laddove l'accesso ai dati avvenga secondo le modalità della cooperazione applicativa, in forma di web services, le condizioni d'uso di tali servizi siano trasposte in appositi "Accordi di servizio", redatti secondo il modello della cooperazione applicativa impiegata all'interno del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) istituito dal Codice dell'amministrazione digitale. Gli "Accordi di servizio" devono individuare idonee garanzie per il trattamento dei dati personali, prevedendo, in particolare, il tracciamento delle operazioni compiute in cooperazione applicativa, con l'identificazione del soggetto che accede ai dati, il timestamp, l'indirizzo IP di provenienza del soggetto e del server interconnesso, l'operazione effettuata e i dati trattati;
c.3) laddove, invece, l'accesso ai dati avvenga su rete pubblica (INTERNET), in forma di web application, l'applicazione sia implementata con protocolli https/ssl provvedendo ad asseverare l'identità digitale dei server erogatori dei servizi, tramite l'utilizzo di certificati digitali emessi da una Certification Authority ufficiale, e prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute, con l'identificazione del soggetto che accede ai dati, il timestamp, l'indirizzo IP di provenienza del soggetto e del server interconnesso, l'operazione effettuata ed i dati trattati;
c.4) i dati contenuti nei log di tracciamento delle operazioni compiute siano conservati per un periodo non superiore a tre mesi e possano essere trattati solo da appositi incaricati al trattamento esclusivamente in forma anonima mediante loro opportuna aggregazione. Tali dati possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove ciò risulti indispensabile al fine di verificare la correttezza e la legittimità delle singole interrogazioni effettuate;
c.5) la password che consente l'accesso venga consegnata al singolo incaricato separatamente rispetto al codice per l'identificazione e sia modificata dallo stesso al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;
c.6) sia possibile utilizzare sistemi di strong-authentication per l’abilitazione degli incaricati del Registro all’accesso telematico agli archivi delle strutture sanitarie, individuati dall’articolo 6, comma 3, del Regolamento, per estrapolare i dati destinati ad alimentare e ad aggiornare il Registro stesso;
c.7) siano introdotti meccanismi volti ad assicurare che gli accessi avvengano esclusivamente nell'ambito di intervalli temporali o di data predeterminati, definiti sulla base delle esigenze lavorative del titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori;
c.8) laddove l'interrogazione dei dati richiamati alla predetta lettera a) avvenga su rete pubblica (Internet) e in forma di web application, nella prima schermata successiva al collegamento per l'interrogazione dei predetti dati, siano visualizzabili le informazioni relative all'ultima sessione effettuata con le stesse credenziali (almeno con l'indicazione di data, ora e indirizzo di rete da cui è stata effettuata la precedente connessione). Le stesse informazioni devono essere riportate anche relativamente alla sessione corrente;
c.9) sia vietata la possibilità di effettuare accessi contemporanei con le medesime credenziali;
c.10) sia vietato l'utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentano di consultare i dati in forma massiva.
1.4. Nel caso previsto dal punto 1.2. lettera b), la componente “privata” della chiave asimmetrica utilizzata per la codifica delle informazioni, inviate al titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, è conservata in un dispositivo sicuro (smart card), assegnato dal titolare medesimo al referente aziendale ULSS di cui all’articolo 6 comma 2, del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto, unitamente al relativo P.I.N. Code, secondo una documentata procedura che definisca anche soluzioni operative nel caso di prolungata assenza del soggetto predetto.
1.5. È vietato inviare dati sensibili mediante posta elettronica.
1.6. È in ogni caso vietato inviare via fax documenti contenenti dati sensibili.
1.7. La Regione del Veneto consente al titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori di effettuare, ove necessario, l’accesso agli archivi di cui all’articolo 6, commi 4 e 5, del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto, utilizzando sistemi di autenticazione, autorizzazione (profilatura degli utenti) e canali di trasmissione protetti (VPN/IPSEC o SSL o sistemi equivalenti in relazione all’evoluzione tecnologica) per l’accesso agli archivi medesimi. Tutto il personale del Registro tumori, incaricato dei suddetti trattamenti, deve possedere credenziali e profilatura specifiche all’attività di raffronto ovvero di consultazione degli archivi medesimi.
2. FASE DI ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NEL REGISTRO TUMORI
2.1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto all’articolo 10 del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto, il sistema di codifica di tutti i dati memorizzati su file/database presso il Registro, deve consistere in un numero predefinito di caratteri alfanumerici ottenuti attraverso procedure di cifratura invertibili, con algoritmo biunivoco e reversibile.
2.2. I dati contenuti nel Registro tumori devono essere trattati dagli incaricati del Registro esclusivamente attraverso applicazioni software dotate di sistemi di autenticazione e di autorizzazione adeguati in funzione dei ruoli degli Incaricati e delle esigenze di accesso e trattamento dei dati. Tali sistemi devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) un sistema di “autenticazione forte” (“strong authentication”). Nella fase transitoria, necessaria per l’adeguamento tecnologico a tale soluzione, non superiore a centottanta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto, è possibile utilizzare un sistema di autenticazione con credenziali la cui componente riservata (“password”) sia robusta, univoca, non condivisa, modificata con cadenza massima di novanta giorni;
b) la disabilitazione del profilo degli incaricati in caso di mancata autenticazione di questi ultimi per un periodo superiore ai centottanta giorni;
c) delle procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza dei profili autorizzativi assegnati agli incaricati del trattamento;
d) dei sistemi di audit log per la verifica periodica degli accessi ai dati e per il rilevamento di eventuali anomalie.
3. FASE DI CONSERVAZIONE DEI DATI DEL REGISTRO TUMORI
3.1. I dati ricevuti dal titolare del trattamento dei dati del Registro tumori, ai sensi dei punti 1.2 e 1.3, e codificati ai sensi dei punti 2.1. e 2.2., devono essere memorizzati e conservati in luoghi e con modalità prestabiliti dal titolare del trattamento dei dati del Registro tumori, in modo tale da tutelare l’identità e la riservatezza degli Interessati.
3.2. I dati di cui al punto 3.1. devono essere conservati con garanzie di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, con capacità di ripristino degli stessi in caso di guasti o malfunzionamenti, per il periodo di 10 anni, al fine di consentire eventuali successive verifiche od integrazioni dei dati.
3.3. Il ripristino dei dati di cui al punto 3.1., deve avvenire secondo una documentata procedura di restore, prestabilita dal titolare del trattamento.
4. ACCESSO FISICO AI LOCALI DEL REGISTRO TUMORI
4.1. L’accesso ai locali del Registro tumori deve avvenire secondo una documentata procedura, prestabilita dal titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro medesimo, che preveda l’identificazione delle persone che accedono e la tracciabilità degli orari di ingresso ed uscita.
5. MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI
5.1. Nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i soggetti esterni che effettuino delle attività di manutenzione dei sistemi informatici, che possono comportare il trattamento dei dati del Registro tumori, devono essere designati responsabili del trattamento in outsourcing.
5.2. I contratti di manutenzione, stipulati con i soggetti di cui al punto 5.1., devono prevedere, anche in conformità a quanto stabilito nel punto 25 dell’Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, specifiche clausole di riservatezza dei dati, la registrazione degli interventi con l’indicazione dell’orario di inizio e di fine degli interventi, le persone che li hanno effettuati e le motivazioni che hanno determinato la necessità dei medesimi interventi.
6. CANCELLAZIONE DEI DATI E DISMISSIONE DEI SUPPORTI E DOCUMENTI CONTENENTI DATI
6.1. I dati presenti sul sistema informatico del Registro tumori devono essere anonimizzati nel sistema informatico medesimo, trascorso il periodo di 30 anni dal decesso dell’interessato cui i dati si riferiscono.
6.2. I supporti di memoria di massa dei server e delle postazioni di lavoro del Registro tumori devono essere dismessi secondo quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13 ottobre 2008 sui “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali” (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008).
6.3. I supporti cartacei del Registro tumori, contenenti dati relativi alla salute, devono essere distrutti secondo una documentata procedura, prestabilita dal titolare del trattamento dei dati, trascorso il periodo di 10 anni dal decesso dell’interessato cui i dati si riferiscono.
Allegato B (Articolo 6).
SCHEDA RECANTE LE INFORMAZIONI CHE I MEDICI DEVONO COMUNICARE ALL’AZIENDA ULSS NEL CUI TERRITORIO OPERANO.

Scheda di Rilevazione Iniziale Nuovi Casi di Neoplasia









 
Assistito
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice Fiscale/codice Stranieri Temporaneamente Presenti/codice Europei Non Iscritti 


 





 
 
Cognome (ed eventuale Detto)
 

Nome
 
 
 





 
 
Data di Nascita
 

Sesso:
(barrare il dato corretto)
Maschile
 
 




Femminile
 
 





 
 
Comune
 

Prov.
 
 
 





 
 
Stato Estero di Nascita
 

Cittadinanza
 
 
 





 
 





 
 

 

Az. ULSS di Appartenenza
 
 
 





 
 
Patologia Oncologica
 
 
 
 
 
 





 
 
Patologia Oncologica Rilevata
 



 
 





 
 
Medico segnalante
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati Esordio Malattia
 
 
 
 
 
 





 
 
Primo centro che ha effettuato la diagnosi

 
 
 
 





 
 
Data Diagnosi
 

Data Esordio Neoplasia
 
 
 





 
 
Fonte dati Esordio:
(barrare il dato corretto)
Riferiti dal Paziente
Da Documentazione

 
 




 
 
Dati segnalante
 
 
 
 
 
 





 
 
Centro che segnala
 
 


 
 





 
 
Presidio che segnala
 
 


 
 





 
 
Azienda che segnala
 
 


 
 





 
 
Data segnalazione
 



 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali che La riguardano, inseriti in questa Scheda relativa a Nuovi Casi di Neoplasia in Veneto, saranno comunicati, per il tramite di un referente aziendale dell’Azienda ULSS di appartenenza al titolare del Registro tumori, Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” – Sistema Epidemiologico Regionale (SER), presso il quale è istituito il Registro tumori del Veneto, istituito con legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
I suoi dati verranno codificati e trattati in maniera rigorosamente riservata e saranno diffusi solo in forma anonima, ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici.
I dati saranno utilizzati soltanto per scopi di ricerca scientifica e, in particolare, al fine di individuare i fattori di rischio e gli esiti degli interventi di diagnosi precoce nonché delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici.
I dati saranno trattati anche con modalità informatizzate, anche per quanto riguarda l’ambito di comunicazione degli stessi, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento regionale del Veneto n. ............. del ......................., recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto.
La raccolta dei dati è obbligatoria ai sensi del predetto Regolamento regionale.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (ad es. accedere ai Suoi dati personali, integrarli, aggiornarli, rettificarli, opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, ecc.) rivolgendosi al titolare del trattamento, Azienda ULSS n. 4 – Sistema Epidemiologico Regionale (SER), presso:
Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” – SER
Via Rasa, 9
36016 Thiene (VI).



SOMMARIO
Regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 3 (BUR n. 72/2013) – Testo storico

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO DEI TUMORI DEL VENETO, ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2010, n. 11


Art. 1 - Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) Registro tumori: la struttura che in maniera continuativa e sistematica, raccoglie, organizza ed elabora, nei modi previsti all’articolo 10 del presente regolamento, dati personali anagrafici e sanitari, relativi a casi diagnosticati di neoplasia, a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
b) casi diagnosticati di neoplasia (tumore, cancro, malattia oncologica): malattia a carattere evolutivo, come descritta dai codici 140 - 239 della Classificazione Internazionale delle malattie e cause di morte IX Revisione ovvero dai codici C00-C97 e D00-D48 della Classificazione Internazionale delle Malattie e Cause di morte, X edizione, OMS, 1992, ovvero tutte le lesioni comprese nelle diverse edizioni e revisioni della Classificazione Internazionale delle Malattie per l’Oncologia (ICD-O).
Art. 2 - Oggetto del regolamento.
1. Nell’ambito della finalità di rilevante interesse pubblico prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, all’articolo 98, comma 1, lettera c): scopi scientifici, il presente regolamento, ai sensi della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”, articolo 18, disciplina la specifica finalità perseguita dal Registro tumori, i tipi di dati sensibili trattati e le operazioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati medesimi nonché le misure per la sicurezza.
Art. 3 - Finalità specifica del trattamento di dati.
1. Nell’ambito degli scopi di ricerca scientifica di cui all’articolo 2, il Registro tumori tratta i dati personali al fine di:
a) produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori;
b) descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere ed ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica;
c) svolgere studi epidemiologici sui fattori di rischio di tumori, sugli esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici;
d) effettuare analisi statistico-epidemiologiche dei dati di cui alle lettere precedenti.
Art. 4 - Titolare del trattamento dei dati.
1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori è l’Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” - Sistema Epidemiologico Regionale (SER), presso la quale è istituito il Registro medesimo.
2. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 3 e nel rispetto di linee guida emanate dalla Giunta regionale del Veneto con propria deliberazione, l’Azienda ULSS n. 4 garantisce la gestione amministrativa, tecnica, ed informatica del Registro tumori. A tale ultimo fine, l’Azienda ULSS n. 4 è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal presente regolamento.
Art. 5 - Tipi di dati sensibili trattati.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3, il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori tratta dati, idonei a rivelare lo stato di salute, riferiti a casi diagnosticati di neoplasia, nei limiti di quanto indispensabile per il raggiungimento delle predette finalità e nei modi previsti all’articolo 10 del presente regolamento, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A.4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili.
2. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori tratta i seguenti dati:
a) diagnosi di ammissione e dimissione, relative a ricoveri e a prestazioni diagnostico-terapeutiche;
b) modalità di dimissione relative ai ricoveri;
c) anamnesi;
d) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, ivi compresi gli screening oncologici;
e) indagini clinico-strumentali e trattamenti eseguiti;
f) diagnosi con indicazione della sede, morfologia, grado di differenziazione, comportamento biologico e fattori prognostici della neoplasia;
g) tecniche di definizione diagnostica;
h) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.
Art. 6 - Obblighi e modalità di comunicazione.
1. I medici del Servizio sanitario regionale e i medici convenzionati con il predetto servizio, che esercitano la loro attività nel territorio della Regione del Veneto, in base a quanto indicato al punto 4.4.4 del Piano socio sanitario regionale, approvato con legge regionale del Veneto 29 giugno 2012, n. 23 e nel rispetto delle misure di sicurezza specificate nel disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9 del presente regolamento, qualora effettuino una diagnosi di neoplasia, devono segnalare con periodicità mensile e modalità informatiche, al referente dell’Azienda ULSS di cui al comma 2, le informazioni di cui alla scheda contenuta nell’Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento, previa informativa contenuta nell’Allegato B stesso, resa ai pazienti interessati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Le Aziende ULSS, tramite un proprio referente aziendale, incaricato a questo compito, raccolgono le informazioni ricevute dai medici di cui al comma 1 e le trasmettono con modalità informatiche all’Azienda ULSS n. 4 - Sistema Epidemiologico Regionale (SER), con periodicità mensile, nel rispetto delle misure di sicurezza specificate nel disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9 del presente regolamento.
3. Le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere, le strutture sanitarie private accreditate e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9 del presente regolamento, devono comunicare le informazioni di cui all’articolo 5, comma 2, al titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, previa richiesta dello stesso, o consentire al titolare predetto l’accesso informatico agli archivi sotto indicati, con le limitazioni precisate di seguito, per estrapolare le informazioni di cui all’articolo 5, comma 2, al fine di implementare il registro con riferimento ai casi segnalati ed aggiornare il Registro tumori con l’inserimento di eventuali ulteriori casi non segnalati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo:
a) Schede di morte, relativamente ai soggetti con diagnosi di neoplasia definita dal Registro tumori e ai soggetti con neoplasia come causa di morte o condizione morbosa rilevante per il decesso;
b) Referti di anatomia patologica, limitatamente agli esami correlati a patologie tumorali;
c) Archivi delle prestazioni ambulatoriali, correlate a patologie tumorali;
d) Archivi delle prestazioni farmaceutiche ospedaliere e territoriali, connesse all’erogazione di farmaci antitumorali;
e) Archivi delle esenzioni ticket per patologia, limitatamente alle esenzioni relative a patologie tumorali.
4. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9 del presente regolamento, può accedere all’anagrafe sanitaria regionale degli assistibili ed effettuare il raffronto dei dati anagrafici dei soggetti, iscritti o da iscrivere nel registro medesimo, con i dati anagrafici contenuti nella predetta anagrafe, al fine di verificarne, ove necessario, l’esattezza e l’aggiornamento ed eliminare eventuali duplicati.
5. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9 del presente regolamento, può accedere all’archivio regionale delle schede di dimissioni ospedaliere (SDO), contenenti diagnosi di neoplasia o relative ai soggetti iscritti o da iscrivere nel Registro tumori, al fine di individuare nuovi casi non registrati ovvero, ove necessario, verificare i dati già inseriti nel registro medesimo.
Art. 7 - Comunicazione e diffusione delle informazioni.
1. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, per le finalità di cui all’articolo 3, diffonde, anche mediante pubblicazione, risultati statistici soltanto in forma aggregata ovvero secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti.
2. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, per l’esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, può svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche nonché con ricercatori, singoli o associati, che operano nell’ambito delle predette Università, Enti ed Istituti di ricerca e società scientifiche, nel rispetto delle regole previste dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, Allegato A.4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, per le finalità di cui all’articolo 3, può comunicare le informazioni di cui all’articolo 5, comma 2, ai titolari del trattamento dei dati contenuti in Registri tumori di altre regioni, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e previa stipula di apposita convenzione che definisca le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi, indicando idonee misure di sicurezza analoghe a quelle specificate nel disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9 del presente regolamento.
Art. 8 - Soggetti che trattano i dati.
1. I dati contenuti nel Registro tumori possono essere trattati esclusivamente da personale appositamente individuato dal titolare del trattamento, in conformità agli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e previa sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale stabilite dal titolare del trattamento dei dati.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 accedono ai dati del registro secondo modalità e logiche di elaborazione strettamente pertinenti ai compiti attribuiti a ciascuno di essi.
Art. 9 - Misure di sicurezza.
1. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori adotta le misure di sicurezza dei dati e dei sistemi individuate negli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, specificate nel disciplinare tecnico contenuto nell’Allegato A che forma parte integrante del presente regolamento.
Art. 10 - Codifica dei dati trattati.
1. I dati sensibili contenuti nel Registro tumori, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati mediante l’utilizzo di codici identificativi, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9 del presente regolamento, in modo tale da tutelare l’identità e la riservatezza degli interessati nel trattamento dei dati, rendendoli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità, così come previsto all’articolo 22, comma 6 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 1 anche quando sono tenuti senza l’ausilio di strumenti elettronici, così come previsto all’articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 11 - Informativa agli interessati.
1. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori fornisce l’informativa agli interessati per il tramite dei medici di cui all’articolo 6, comma 1, anche per consentire agli interessati medesimi l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 12 - Norme transitorie.
1. L’adeguamento e l’adozione delle misure tecniche di cui al disciplinare tecnico previsto dall’articolo 9, devono avvenire entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. I medici di cui all’articolo 6, comma 1, inviano esclusivamente le diagnosi emesse oltre il termine di cui al precedente comma 1.
3. L’omesso invio dei dati, da parte dei medici di cui all’articolo 6, comma 1, viene valutato come mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso il sistema di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”.
Art. 13 - Dichiarazione d’urgenza.
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Allegato A (Articolo 9).
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE DI SICUREZZA PER IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO TUMORI.
Premessa
Ferme restando le misure di sicurezza, individuate negli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e nel disciplinare tecnico pubblicato in Allegato B a tale Decreto, il presente disciplinare dispone ulteriori misure di sicurezza che:
a) il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, deve adottare per il funzionamento del Registro tumori medesimo;
b) i medici segnalanti e le strutture (Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nonché strutture sanitarie private accreditate) che comunicano, rispettivamente, alle Aziende ULSS e al titolare di cui alla precedente lettera a), dati ed informazioni devono adottare nella fase della comunicazione dei predetti dati ed informazioni.
La sicurezza dei dati contenuti nel Registro tumori deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento dei dati, adottando opportuni accorgimenti che preservino i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, deve rendere edotti gli incaricati del trattamento, individuati ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività nonché delle responsabilità che ne derivano.
Le postazioni di lavoro informatiche, utilizzate per i trattamenti dei dati presso il Registro tumori, devono essere dotati di:
a) sistemi antivirus aggiornati con cadenza giornaliera;
b) sistemi di protezione perimetrale, costantemente attivati e adeguatamente configurati in funzione del contesto operativo (personal firewall);
c) sistemi contro i codici malevoli (malware);
d) certificato digitale, emesso da una Certification Authority ufficiale, che identifichi univocamente la postazione di lavoro medesima.
1. FASE DI COMUNICAZIONE DEI DATI AL TITOLARE DEI DATI CONTENUTI NEL REGISTRO TUMORI
1.1. I medici segnalanti, nella fase di comunicazione dei dati, prevista all’articolo 6, comma 1, del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto, nel rispetto delle linee guida e delle istruzioni emanate dalla Giunta regionale del Veneto con propria deliberazione, indicanti anche le procedure di accreditamento, sono tenuti ad adottare le seguenti misure di sicurezza:
a) utilizzo di canali di trasmissione protetti (VPN/IPSEC o SSL o sistemi equivalenti in relazione all’evoluzione tecnologica);
b) sottoscrizione delle informazioni con firma digitale.
I canali di trasmissione protetti di cui alla precedente lettera a) e il protocollo per la sottoscrizione digitale di cui alla lettera b) saranno messi a disposizione dalla Regione del Veneto entro 180 giorni dall’emanazione delle linee guida ed istruzioni sopra citate.
1.2. Le Aziende ULSS nella fase di comunicazione dei dati prevista all’articolo 6, comma 2, del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto, nel rispetto delle linee guida e delle istruzioni emanate dalla Giunta regionale del Veneto con propria deliberazione, sono tenute ad adottare le seguenti misure di sicurezza:
a) utilizzo di canali di trasmissione protetti (VPN/IPSEC o SSL o sistemi equivalenti in relazione all’evoluzione tecnologica);
b) cifratura dei dati mediante sistemi crittografici basati su protocolli a chiave asimmetrica, la cui componente “pubblica” è resa nota alle suddette Aziende ULSS dal titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori;
c) conservazione dei file di log degli invii delle informazioni al Sistema Epidemiologico Regionale (SER) e conservazione dei file di log delle ricevute, inviate dal sistema informatico del SER;
d) cancellazione del contenuto delle comunicazioni effettuate, a seguito dell’avvenuta ricezione delle ricevute di cui alla precedente lettera c).
1.3. Le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere, le strutture sanitarie private accreditate e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, nella comunicazione delle informazioni prevista all’articolo 6, comma 3, del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto, si conformano alle modalità di cui al precedente punto 1.2.. Nei casi di accesso telematico diretto a fonti informative che contengano i dati di cui all’articolo 5 comma 2, le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere, le strutture sanitarie private accreditate e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sono tenute a:
a) stipulare previamente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 50 e 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), una convenzione con il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, volta a definire le esclusive finalità per le quali è consentito il trattamento dei dati, le modalità dello stesso, i vincoli per assicurarne la correttezza nonché, in particolare, il numero massimo degli incaricati abilitabili ad accedere. Nella convenzione dovrà essere disciplinata altresì la procedura da seguire per le autenticazioni e le autorizzazioni degli incaricati abilitabili ad accedere. Tale procedura deve prevedere verifiche a cura del titolare del Registro tumori, a cadenza almeno trimestrale, circa la sussistenza dei presupposti che hanno originato l’abilitazione degli incaricati nonché la comunicazione alle strutture di cui all’articolo 6, comma 3, del Regolamento di eventuali esiti negativi delle predette verifiche, affinché queste procedano alla tempestiva revisione del profilo di abilitazione o alla eventuale disabilitazione del profilo dei soggetti precedentemente abilitati;
b) assicurare l'accesso selettivo ai soli dati di cui all’articolo 5, comma 2, del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto;
c) predisporre strumenti e procedure per il meccanismo di autorizzazione e autenticazione degli incaricati abilitati ad accedere ai dati suddetti nonché per delimitare nel tempo e nella localizzazione sulla rete la possibilità di accesso ai medesimi dati, garantendo che:
c.1) gli accessi ai dati avvengano soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro appartenenti alla rete IP del titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori o dotate di certificazione digitale che identifichi univocamente la postazione di lavoro;
c.2) laddove l'accesso ai dati avvenga secondo le modalità della cooperazione applicativa, in forma di web services, le condizioni d'uso di tali servizi siano trasposte in appositi "Accordi di servizio", redatti secondo il modello della cooperazione applicativa impiegata all'interno del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) istituito dal Codice dell'amministrazione digitale. Gli "Accordi di servizio" devono individuare idonee garanzie per il trattamento dei dati personali, prevedendo, in particolare, il tracciamento delle operazioni compiute in cooperazione applicativa, con l'identificazione del soggetto che accede ai dati, il timestamp, l'indirizzo IP di provenienza del soggetto e del server interconnesso, l'operazione effettuata e i dati trattati;
c.3) laddove, invece, l'accesso ai dati avvenga su rete pubblica (INTERNET), in forma di web application, l'applicazione sia implementata con protocolli https/ssl provvedendo ad asseverare l'identità digitale dei server erogatori dei servizi, tramite l'utilizzo di certificati digitali emessi da una Certification Authority ufficiale, e prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute, con l'identificazione del soggetto che accede ai dati, il timestamp, l'indirizzo IP di provenienza del soggetto e del server interconnesso, l'operazione effettuata ed i dati trattati;
c.4) i dati contenuti nei log di tracciamento delle operazioni compiute siano conservati per un periodo non superiore a tre mesi e possano essere trattati solo da appositi incaricati al trattamento esclusivamente in forma anonima mediante loro opportuna aggregazione. Tali dati possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove ciò risulti indispensabile al fine di verificare la correttezza e la legittimità delle singole interrogazioni effettuate;
c.5) la password che consente l'accesso venga consegnata al singolo incaricato separatamente rispetto al codice per l'identificazione e sia modificata dallo stesso al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;
c.6) sia possibile utilizzare sistemi di strong-authentication per l’abilitazione degli incaricati del Registro all’accesso telematico agli archivi delle strutture sanitarie, individuati dall’articolo 6, comma 3, del Regolamento, per estrapolare i dati destinati ad alimentare e ad aggiornare il Registro stesso;
c.7) siano introdotti meccanismi volti ad assicurare che gli accessi avvengano esclusivamente nell'ambito di intervalli temporali o di data predeterminati, definiti sulla base delle esigenze lavorative del titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori;
c.8) laddove l'interrogazione dei dati richiamati alla predetta lettera a) avvenga su rete pubblica (Internet) e in forma di web application, nella prima schermata successiva al collegamento per l'interrogazione dei predetti dati, siano visualizzabili le informazioni relative all'ultima sessione effettuata con le stesse credenziali (almeno con l'indicazione di data, ora e indirizzo di rete da cui è stata effettuata la precedente connessione). Le stesse informazioni devono essere riportate anche relativamente alla sessione corrente;
c.9) sia vietata la possibilità di effettuare accessi contemporanei con le medesime credenziali;
c.10) sia vietato l'utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentano di consultare i dati in forma massiva.
1.4. Nel caso previsto dal punto 1.2. lettera b), la componente “privata” della chiave asimmetrica utilizzata per la codifica delle informazioni, inviate al titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori, è conservata in un dispositivo sicuro (smart card), assegnato dal titolare medesimo al referente aziendale ULSS di cui all’articolo 6 comma 2, del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto, unitamente al relativo P.I.N. Code, secondo una documentata procedura che definisca anche soluzioni operative nel caso di prolungata assenza del soggetto predetto.
1.5. È vietato inviare dati sensibili mediante posta elettronica.
1.6. È in ogni caso vietato inviare via fax documenti contenenti dati sensibili.
1.7. La Regione del Veneto consente al titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro tumori di effettuare, ove necessario, l’accesso agli archivi di cui all’articolo 6, commi 4 e 5, del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto, utilizzando sistemi di autenticazione, autorizzazione (profilatura degli utenti) e canali di trasmissione protetti (VPN/IPSEC o SSL o sistemi equivalenti in relazione all’evoluzione tecnologica) per l’accesso agli archivi medesimi. Tutto il personale del Registro tumori, incaricato dei suddetti trattamenti, deve possedere credenziali e profilatura specifiche all’attività di raffronto ovvero di consultazione degli archivi medesimi.
2. FASE DI ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI NEL REGISTRO TUMORI
2.1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto all’articolo 10 del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto, il sistema di codifica di tutti i dati memorizzati su file/database presso il Registro, deve consistere in un numero predefinito di caratteri alfanumerici ottenuti attraverso procedure di cifratura invertibili, con algoritmo biunivoco e reversibile.
2.2. I dati contenuti nel Registro tumori devono essere trattati dagli incaricati del Registro esclusivamente attraverso applicazioni software dotate di sistemi di autenticazione e di autorizzazione adeguati in funzione dei ruoli degli Incaricati e delle esigenze di accesso e trattamento dei dati. Tali sistemi devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) un sistema di “autenticazione forte” (“strong authentication”). Nella fase transitoria, necessaria per l’adeguamento tecnologico a tale soluzione, non superiore a centottanta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto, è possibile utilizzare un sistema di autenticazione con credenziali la cui componente riservata (“password”) sia robusta, univoca, non condivisa, modificata con cadenza massima di novanta giorni;
b) la disabilitazione del profilo degli incaricati in caso di mancata autenticazione di questi ultimi per un periodo superiore ai centottanta giorni;
c) delle procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza dei profili autorizzativi assegnati agli incaricati del trattamento;
d) dei sistemi di audit log per la verifica periodica degli accessi ai dati e per il rilevamento di eventuali anomalie.
3. FASE DI CONSERVAZIONE DEI DATI DEL REGISTRO TUMORI
3.1. I dati ricevuti dal titolare del trattamento dei dati del Registro tumori, ai sensi dei punti 1.2 e 1.3, e codificati ai sensi dei punti 2.1. e 2.2., devono essere memorizzati e conservati in luoghi e con modalità prestabiliti dal titolare del trattamento dei dati del Registro tumori, in modo tale da tutelare l’identità e la riservatezza degli Interessati.
3.2. I dati di cui al punto 3.1. devono essere conservati con garanzie di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, con capacità di ripristino degli stessi in caso di guasti o malfunzionamenti, per il periodo di 10 anni, al fine di consentire eventuali successive verifiche od integrazioni dei dati.
3.3. Il ripristino dei dati di cui al punto 3.1., deve avvenire secondo una documentata procedura di restore, prestabilita dal titolare del trattamento.
4. ACCESSO FISICO AI LOCALI DEL REGISTRO TUMORI
4.1. L’accesso ai locali del Registro tumori deve avvenire secondo una documentata procedura, prestabilita dal titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro medesimo, che preveda l’identificazione delle persone che accedono e la tracciabilità degli orari di ingresso ed uscita.
5. MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI
5.1. Nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i soggetti esterni che effettuino delle attività di manutenzione dei sistemi informatici, che possono comportare il trattamento dei dati del Registro tumori, devono essere designati responsabili del trattamento in outsourcing.
5.2. I contratti di manutenzione, stipulati con i soggetti di cui al punto 5.1., devono prevedere, anche in conformità a quanto stabilito nel punto 25 dell’Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, specifiche clausole di riservatezza dei dati, la registrazione degli interventi con l’indicazione dell’orario di inizio e di fine degli interventi, le persone che li hanno effettuati e le motivazioni che hanno determinato la necessità dei medesimi interventi.
6. CANCELLAZIONE DEI DATI E DISMISSIONE DEI SUPPORTI E DOCUMENTI CONTENENTI DATI
6.1. I dati presenti sul sistema informatico del Registro tumori devono essere anonimizzati nel sistema informatico medesimo, trascorso il periodo di 30 anni dal decesso dell’interessato cui i dati si riferiscono.
6.2. I supporti di memoria di massa dei server e delle postazioni di lavoro del Registro tumori devono essere dismessi secondo quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13 ottobre 2008 sui “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali” (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008).
6.3. I supporti cartacei del Registro tumori, contenenti dati relativi alla salute, devono essere distrutti secondo una documentata procedura, prestabilita dal titolare del trattamento dei dati, trascorso il periodo di 10 anni dal decesso dell’interessato cui i dati si riferiscono.
Allegato B (Articolo 6).
SCHEDA RECANTE LE INFORMAZIONI CHE I MEDICI DEVONO COMUNICARE ALL’AZIENDA ULSS NEL CUI TERRITORIO OPERANO.

Scheda di Rilevazione Iniziale Nuovi Casi di Neoplasia









 
Assistito
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice Fiscale/codice Stranieri Temporaneamente Presenti/codice Europei Non Iscritti 


 





 
 
Cognome (ed eventuale Detto)
 

Nome
 
 
 





 
 
Data di Nascita
 

Sesso:
(barrare il dato corretto)
Maschile
 
 




Femminile
 
 





 
 
Comune
 

Prov.
 
 
 





 
 
Stato Estero di Nascita
 

Cittadinanza
 
 
 





 
 





 
 

 

Az. ULSS di Appartenenza
 
 
 





 
 
Patologia Oncologica
 
 
 
 
 
 





 
 
Patologia Oncologica Rilevata
 



 
 





 
 
Medico segnalante
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati Esordio Malattia
 
 
 
 
 
 





 
 
Primo centro che ha effettuato la diagnosi

 
 
 
 





 
 
Data Diagnosi
 

Data Esordio Neoplasia
 
 
 





 
 
Fonte dati Esordio:
(barrare il dato corretto)
Riferiti dal Paziente
Da Documentazione

 
 




 
 
Dati segnalante
 
 
 
 
 
 





 
 
Centro che segnala
 
 


 
 





 
 
Presidio che segnala
 
 


 
 





 
 
Azienda che segnala
 
 


 
 





 
 
Data segnalazione
 



 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali che La riguardano, inseriti in questa Scheda relativa a Nuovi Casi di Neoplasia in Veneto, saranno comunicati, per il tramite di un referente aziendale dell’Azienda ULSS di appartenenza al titolare del Registro tumori, Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” – Sistema Epidemiologico Regionale (SER), presso il quale è istituito il Registro tumori del Veneto, istituito con legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
I suoi dati verranno codificati e trattati in maniera rigorosamente riservata e saranno diffusi solo in forma anonima, ad esempio attraverso pubblicazioni scientifiche, statistiche e convegni scientifici.
I dati saranno utilizzati soltanto per scopi di ricerca scientifica e, in particolare, al fine di individuare i fattori di rischio e gli esiti degli interventi di diagnosi precoce nonché delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici.
I dati saranno trattati anche con modalità informatizzate, anche per quanto riguarda l’ambito di comunicazione degli stessi, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento regionale del Veneto n. ............. del ......................., recante norme per il funzionamento del Registro dei tumori del Veneto.
La raccolta dei dati è obbligatoria ai sensi del predetto Regolamento regionale.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (ad es. accedere ai Suoi dati personali, integrarli, aggiornarli, rettificarli, opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, ecc.) rivolgendosi al titolare del trattamento, Azienda ULSS n. 4 – Sistema Epidemiologico Regionale (SER), presso:
Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” – SER
Via Rasa, 9
36016 Thiene (VI).



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