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Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4 (BUR n. 104/2013)

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 'Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'', ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4 (BUR n. 104/2013)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 54 “LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 <<STATUTO DEL VENETO>>”, AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 31 DICEMBRE 2012. (1)



Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dello Statuto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (Statuto del Veneto)”, il presente regolamento definisce le direttive generali per la disciplina delle funzioni dirigenziali nonché le modalità di conferimento, mutamento e revoca dei relativi incarichi di funzione dirigenziale.
2. In conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c) dello Statuto, il presente regolamento garantisce il rispetto delle condizioni di parità e di pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione.

Capo II
Disciplina delle funzioni dirigenziali

Art. 2 Direttori di Area

1. I Direttori di Area, nel quadro della previsione organizzativa di cui all’articolo 9 della legge regionale 54/2012, e delle competenze loro attribuite dall’articolo 15, comma 2, della medesima legge, coordinano, dirigono e controllano i Dipartimenti che fanno capo alla macro area di propria competenza, nell’ambito del quadro strategico delineato dalla Giunta regionale attraverso il Programma regionale di sviluppo (PRS) e il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), approvati dal Consiglio regionale, di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, tenuto conto delle risorse stabilite nel bilancio annuale di previsione.
2. I Direttori di Area, nell’ambito delle proprie competenze, appongono sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale il visto di regolarità amministrativa e, nei casi previsti dall’articolo 15, comma 2, lettera f), della legge regionale 54/2012, adottano, in via sostitutiva, atti o provvedimenti amministrativi di competenza dei Direttori di Dipartimento o di Sezione e dei Dirigenti di Settore, come previsto all’art. 8.
3. I Direttori di Area, coordinati dal Segretario generale della programmazione, collaborano nell’attività di formazione e definizione di obiettivi e programmi e ne verificano sotto propria responsabilità la realizzazione, concorrendo ad assicurarne lo sviluppo armonico ed omogeneo partecipando al Comitato dei Direttori di cui all’articolo 16 della legge regionale 54/2012.
Art. 3 Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni
1. I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni, in conformità a quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 54/2012, nell’ambito dell’azione di coordinamento del Segretario generale della programmazione e di direzione e coordinamento del Direttore di Area, ove istituita, coordinano, dirigono e controllano le Sezioni incardinate nel Dipartimento.
2. I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni svolgono esclusivamente le funzioni indicate all’articolo 12, comma 1, lettere da a) a c) della legge regionale 54/2012 nell’ambito delle competenze attribuite dalla Giunta regionale al Dipartimento.
3. I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, lettera e), della legge regionale 54/2012, esercitano il potere di avocazione con le modalità previste dall’articolo 8.
4. I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni appongono sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale il visto di regolarità amministrativa.
5. I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni sono responsabili dell’organizzazione delle stesse, gestiscono le risorse umane, strumentali e organizzative, favorendo e coordinando le attività formative e di aggiornamento e adottano i provvedimenti disciplinari di propria competenza assunti secondo le disposizioni vigenti di legge, di contrattazione collettiva e contenute in specifici provvedimenti della Giunta regionale.
Art. 4 Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni
1. I Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni, in conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 54/2012, nell’ambito dell’azione di coordinamento del Segretario generale della programmazione, e di direzione e coordinamento del Direttore di Area, ove istituita, coordinano, dirigono e controllano i Settori incardinati nel Dipartimento.
2. I Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni, nello svolgimento delle funzioni indicate all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 54/2012, adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi nell’ambito delle competenze attribuite dalla Giunta regionale al Dipartimento.
3. I Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, lettera e) della legge regionale 54/2012 esercitano il potere di avocazione con le modalità previste dall’articolo 8.
4. I Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni appongono sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale il visto di legittimità.
Art. 5 Direttori di Sezione
1. I Direttori di Sezione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 54/2012, nell’ambito dell’azione di coordinamento, direzione e controllo del Direttore di Dipartimento, esercitano le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera da d) a q) della medesima legge regionale.
2. I Direttori di Sezione adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi nell’ambito delle competenze attribuite dalla Giunta regionale alla Sezione.
3. I Direttori di Sezione coordinano, dirigono e controllano i Settori incardinati nella Sezione.
4. I Direttori di Sezione nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, lettera e) della legge regionale 54/2012 esercitano il potere di avocazione con le modalità previste dall’articolo 8.
5. I Direttori di Sezione appongono sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale il visto di legittimità e, in tal caso, il Direttore di Dipartimento appone il visto di regolarità amministrativa.
Art. 6 Dirigenti di Settore
1. I Dirigenti di Settore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 della legge regionale 54/2012, adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore di Dipartimento cui afferiscono o dal Direttore di Sezione, qualora il Settore sia incardinato in una Sezione.
2. I Dirigenti di Settore gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate finalizzandone l’azione al conseguimento degli obiettivi della struttura, individuano i responsabili del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
3. I Dirigenti di Settore esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate e, su incarico del Direttore di Dipartimento o di Sezione, provvedono a stipulare contratti.
4. I Dirigenti di Settore formulano proposte al Direttore di Dipartimento ovvero, se incardinati in Sezione, al Direttore di Sezione, in merito alla adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici afferenti al Settore di
competenza.
5. I Dirigenti di Settore rilasciano il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale.
Art. 7 Atti della Giunta regionale. (2)
1. Al fine di garantire il buon andamento dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dai visti e dai pareri indicati all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 54/2012.
2. Il visto di regolarità amministrativa riguarda la verifica estrinseca della completezza e regolarità del procedimento amministrativo sotto l’aspetto della conformità alla normativa che lo regola, alla programmazione e agli obiettivi regionali.
3. Il visto di legittimità attesta che l’atto da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale è esente da vizi di legittimità per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.
4. Il parere di regolarità tecnico-amministrativa concerne l’iter dell’istruttoria esperita, sotto gli aspetti tecnici ed amministrativi che hanno portato alla predisposizione dell’atto da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.
5. Nel caso in cui un Settore risulti privo della figura del dirigente titolare, o non sia stato istituito, il parere di regolarità tecnico-amministrativa è rilasciato dal direttore di Dipartimento o di Sezione, qualora istituita.
6. Il visto di regolarità contabile attesta la rispondenza dell’atto da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale alle regole di contabilità pubblica in coerenza a quanto stabilito dall’art. 43 della legge regionale 39/2001.
6 bis. Nell’ambito delle funzioni disciplinate dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , il Segretario della Giunta regionale sottoscrive, unitamente al Presidente della Giunta regionale, il verbale della seduta della Giunta regionale. ( 3)
6 ter. Gli atti della Giunta regionale, quali estratti del verbale, sono sottoscritti dal Segretario della Giunta regionale, il quale, dopo l’approvazione del verbale della seduta da parte della Giunta regionale, di norma nella prima seduta utile, provvede a darne tempestiva comunicazione ai consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 116 del regolamento del 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto”. ( 4)
6 quater. Il Segretario della Giunta regionale, ove sia rappresentata l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, sentito il Presidente della Giunta regionale, valuta se gli atti della Giunta regionale possono essere divulgati prima dell’approvazione del verbale della seduta della Giunta regionale. ( 5)
Art. 8 Disciplina del potere di avocazione
1. L’esercizio del potere di avocazione previsto dagli articoli 10, comma 3, lettera g); 12, comma 1, lettera e); 15, comma 2, lettera f), della legge regionale 54/2012, di atti o provvedimenti amministrativi per fini di coordinamento deve essere preventivamente comunicato al Direttore o Dirigente che sarebbe competente in via ordinaria. Di tale comunicazione deve essere dato atto nella motivazione del provvedimento adottato.
2. Nei casi di avocazione per l’esercizio del potere di autotutela in via amministrativa, o per l’ipotesi di persistente inerzia o di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili, il titolare del potere di avocazione deve preventivamente diffidare il Direttore o Dirigente competente, fissando allo stesso un termine entro il quale provvedere.
3. Qualora l’inerzia o il ritardo permangano, l’atto è adottato, previa formale contestazione al Direttore o Dirigente che sarebbe competente in via ordinaria, dal titolare del potere di avocazione, che ne dà immediata comunicazione al Segretario generale della programmazione.
4. Qualora l’esercizio del potere di avocazione riguardi il mancato compimento di atti vincolati o indifferibili il cui ritardo possa comportare un grave pregiudizio per il pubblico interesse, l’atto può essere adottato anche in mancanza della diffida di cui al comma 2.

Capo III
Disciplina delle modalità di conferimento e revoca degli incarichi di funzioni dirigenziali

Art. 9 Requisiti generali
1. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale è richiesta:
a) la cittadinanza italiana;
b) con riferimento al personale regionale o di enti regionali, il possesso della qualifica dirigenziale oppure, nel caso di assunzione dall’esterno, il possesso di laurea e di documentata esperienza professionale, almeno quinquennale, nello svolgimento di attività dirigenziali, presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, Regioni, Stato ovvero di attività scientifiche o professionali;
c) l’iscrizione ad albi professionali, se previsto, nonché le specifiche qualità professionali richieste per l’incarico da assumere.
Art. 10 Cause ostative e procedure sostitutive per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali
1. Non possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti che si trovano in situazioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, in particolare dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. A tal fine viene richiesta la sottoscrizione di apposita dichiarazione da parte del Dirigente.
2. Nei casi e per il tempo in cui la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 39/2013, si trovi nell’impossibilità di conferire incarichi, il relativo potere è esercitato, in via sostitutiva, dal Presidente della Regione.
Art. 11 Criteri di scelta
1. La Giunta regionale, per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle proprie esigenze istituzionali e funzionali ed alla necessità di assicurare l’efficacia, l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa, tiene conto dei seguenti criteri di scelta:
a) della natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
b) della complessità della struttura interessata;
c) delle attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un percorso di studi, formativo e professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell’incarico da conferire;
d) dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi assegnati;
e) delle specifiche competenze organizzative possedute;
f) delle esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all’estero, sia presso il settore privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all’incarico da conferire.
Art. 12 Procedure per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
1. La struttura competente in materia di risorse umane, rende conoscibili, tramite apposito avviso pubblicato nel sito istituzionale per un periodo non inferiore a 15 giorni e, nei casi di urgenza, non inferiore a 7 giorni, il numero e la tipologia degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Sezione, che si rendono disponibili e che si intendono ricoprire, indicando i requisiti e i criteri di scelta ai fini del conferimento.
2. La struttura competente in materia di risorse umane, acquisite le disponibilità, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza indicata nell’avviso di cui al comma 1, svolge apposita attività istruttoria, predisponendo una scheda sintetica in cui vengono riportati, sulla base di quanto autocertificato dagli istanti, i dati relativi al possesso dei requisiti di legge e quelli generali di cui all’articolo 9 e ogni altro elemento utile a consentire la scelta del candidato cui conferire l’incarico.
3. Gli esiti dell’attività istruttoria di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale ai fini dell’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico.
4. Ai fini dell’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico, la Giunta regionale, nell’applicare i criteri di scelta indicati nell’avviso di selezione:
a) valuta le attitudini e le capacità professionali del singolo candidato, privilegiando colui che possiede quelle più rispondenti alla peculiarità della struttura interessata e alla natura e caratteristica degli obiettivi da raggiungere;
b) nell’ambito delle esperienze professionali indicate, privilegia il candidato in possesso di quelle che appaiono particolarmente coerenti con lo specifico ruolo da svolgere.
5. E’ comunque in facoltà della Giunta regionale di procedere al conferimento di incarico a proprio dipendente a tempo indeterminato, con qualifica dirigenziale, a prescindere dalle indicazioni fornite dal medesimo in occasione dell’avviso di candidatura, per motivate ragioni organizzative e in ragione della professionalità posseduta.
6. Gli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Sezione, conferiti a persone esterne all’amministrazione della Regione e degli enti regionali, non possono superare il limite dell’8 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.
7. La Giunta regionale può conferire gli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Sezione a soggetti esterni all’amministrazione, nel rispetto delle percentuali di cui al comma 6 attestato dalla struttura competente in materia di risorse umane, fornendone esplicita motivazione e sempre che non siano rinvenibili nei ruoli dell’amministrazione dirigenti con idonea qualificazione. I soggetti esterni aspiranti agli incarichi devono possedere, oltre alla specifica laurea, documentata qualificazione professionale e devono aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature e di ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
8. E’ in facoltà della Giunta regionale procedere d’ufficio, al di fuori dell’avviso di cui al comma 1, applicando i criteri di scelta di cui all’articolo 11:
a) in caso di esito negativo dell’avviso dovuto a mancanza di domande idonee;
b) in ogni altro caso eccezionale che comporta l’esigenza di procedere immediatamente al conferimento dell’incarico, tra cui, ad esempio, il caso in cui a seguito di interventi legislativi o di atti di indirizzo politico che comportano rilevanti effetti sui settori di riferimento, la vacanza del posto dirigenziale potrebbe incidere negativamente sulla certezza delle situazioni giuridiche e la continuità e funzionalità delle strutture organizzative regionali, ferma restando comunque la verifica interna all’amministrazione relativamente al personale dirigenziale in disponibilità.
Art. 13 Deliberazione d’incarico di funzione dirigenziale
1. L’incarico di funzione dirigenziale è conferito con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il provvedimento di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia, individua l’oggetto, la durata dell’incarico e le competenze previamente determinate con separato provvedimento dalla Giunta regionale.
3. Al provvedimento di conferimento dell’incarico segue la sottoscrizione del contratto individuale nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e decentrata di cui all’articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nel quale sono specificate: l’oggetto, la decorrenza e durata dell’incarico, il trattamento economico, la disciplina dell’eventuale risoluzione consensuale e il foro competente per la risoluzione di questioni derivanti dal contratto stesso.
4. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, fermo restando i limiti e i criteri previsti nel presente regolamento. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a trenta mesi e superiore a sessanta.
5. La durata degli incarichi può essere inferiore a trenta mesi se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.
6. In considerazione dell’esigenza di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, per incarichi di funzione dirigenziale disponibili si intendono quelli già vacanti.
Art. 14 Affidamento di incarichi ad interim
1. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, in caso di strutture dirigenziali prive della figura del dirigente titolare, la Giunta regionale può conferire incarichi temporanei ad interim a dirigenti in servizio in possesso dei necessari requisiti professionali.
2. La durata dei predetti incarichi non può essere di norma superiore ad un anno, rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative.
3. Fermo restando il trattamento economico in essere, l’affidamento di tali incarichi temporanei costituisce elemento positivo di valutazione del Dirigente che si va a sommare alla valutazione espressa per l’incarico principale con criteri che verranno definiti nella metodologia di valutazione.
Art. 15 Disposizioni particolari
1. Qualora un dirigente dei ruoli regionali rientri in servizio da un periodo di comando, aspettativa o altra assenza a diverso titolo, la Giunta regionale provvede al conferimento dell’incarico al di fuori dell’avviso di cui al comma 1, dell’articolo 9, del presente regolamento, tenuto conto delle caratteristiche professionali del dirigente in relazione alle esigenze di servizio.
2. Ai dirigenti cui non sia stata affidata la titolarità di posizioni dirigenziali la Giunta regionale può conferire incarichi aventi ad oggetto funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi previsti dall’ordinamento.
Art. 16 Revoca
1. La revoca anticipata dell’incarico di funzioni dirigenziali rispetto alla scadenza originaria può avvenire:
a) ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001;
b) nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3, del CCNL Area della Dirigenza 1998-2001 del 23.12.1999 e successive modificazioni e integrazioni;
c) negli altri casi previsti da disposizioni normative o contrattuali.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.


Note

( 1) Abrogato da comma 1 art. 17 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 , a decorrere dalla data di attivazione delle strutture organizzative secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 .
( 2) Rubrica così modificata da comma 1 art. 1 del regolamento regionale 15 ottobre 2015, n. 3 .
( 3) Comma inserito da comma 2 art. 1 del regolamento regionale 15 ottobre 2015, n. 3 .
( 4) Comma inserito da comma 2 art. 1 del regolamento regionale 15 ottobre 2015, n. 3 .
( 5) Comma inserito da comma 2 art. 1 del regolamento regionale 15 ottobre 2015, n. 3 .


SOMMARIO
Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4 (BUR n. 104/2013) – Testo storico

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 54 “LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 <<STATUTO DEL VENETO>>”, AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 31 DICEMBRE 2012.



Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dello Statuto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (Statuto del Veneto)”, il presente regolamento definisce le direttive generali per la disciplina delle funzioni dirigenziali nonché le modalità di conferimento, mutamento e revoca dei relativi incarichi di funzione dirigenziale.
2. In conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c) dello Statuto, il presente regolamento garantisce il rispetto delle condizioni di parità e di pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione.

Capo II
Disciplina delle funzioni dirigenziali

Art. 2Direttori di Area

1. I Direttori di Area, nel quadro della previsione organizzativa di cui all’articolo 9 della legge regionale 54/2012, e delle competenze loro attribuite dall’articolo 15, comma 2, della medesima legge, coordinano, dirigono e controllano i Dipartimenti che fanno capo alla macro area di propria competenza, nell’ambito del quadro strategico delineato dalla Giunta regionale attraverso il Programma regionale di sviluppo (PRS) e il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), approvati dal Consiglio regionale, di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, tenuto conto delle risorse stabilite nel bilancio annuale di previsione.
2. I Direttori di Area, nell’ambito delle proprie competenze, appongono sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale il visto di regolarità amministrativa e, nei casi previsti dall’articolo 15, comma 2, lettera f), della legge regionale 54/2012, adottano, in via sostitutiva, atti o provvedimenti amministrativi di competenza dei Direttori di Dipartimento o di Sezione e dei Dirigenti di Settore, come previsto all’art. 8.
3. I Direttori di Area, coordinati dal Segretario generale della programmazione, collaborano nell’attività di formazione e definizione di obiettivi e programmi e ne verificano sotto propria responsabilità la realizzazione, concorrendo ad assicurarne lo sviluppo armonico ed omogeneo partecipando al Comitato dei Direttori di cui all’articolo 16 della legge regionale 54/2012.
Art. 3 Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni
1. I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni, in conformità a quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 54/2012, nell’ambito dell’azione di coordinamento del Segretario generale della programmazione e di direzione e coordinamento del Direttore di Area, ove istituita, coordinano, dirigono e controllano le Sezioni incardinate nel Dipartimento.
2. I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni svolgono esclusivamente le funzioni indicate all’articolo 12, comma 1, lettere da a) a c) della legge regionale 54/2012 nell’ambito delle competenze attribuite dalla Giunta regionale al Dipartimento.
3. I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, lettera e), della legge regionale 54/2012, esercitano il potere di avocazione con le modalità previste dall’articolo 8.
4. I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni appongono sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale il visto di regolarità amministrativa.
5. I Direttori di Dipartimento articolato in Sezioni sono responsabili dell’organizzazione delle stesse, gestiscono le risorse umane, strumentali e organizzative, favorendo e coordinando le attività formative e di aggiornamento e adottano i provvedimenti disciplinari di propria competenza assunti secondo le disposizioni vigenti di legge, di contrattazione collettiva e contenute in specifici provvedimenti della Giunta regionale.
Art. 4 Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni
1. I Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni, in conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 54/2012, nell’ambito dell’azione di coordinamento del Segretario generale della programmazione, e di direzione e coordinamento del Direttore di Area, ove istituita, coordinano, dirigono e controllano i Settori incardinati nel Dipartimento.
2. I Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni, nello svolgimento delle funzioni indicate all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 54/2012, adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi nell’ambito delle competenze attribuite dalla Giunta regionale al Dipartimento.
3. I Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, lettera e) della legge regionale 54/2012 esercitano il potere di avocazione con le modalità previste dall’articolo 8.
4. I Direttori di Dipartimento non articolato in Sezioni appongono sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale il visto di legittimità.
Art. 5 Direttori di Sezione
1. I Direttori di Sezione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 54/2012, nell’ambito dell’azione di coordinamento, direzione e controllo del Direttore di Dipartimento, esercitano le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera da d) a q) della medesima legge regionale.
2. I Direttori di Sezione adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi nell’ambito delle competenze attribuite dalla Giunta regionale alla Sezione.
3. I Direttori di Sezione coordinano, dirigono e controllano i Settori incardinati nella Sezione.
4. I Direttori di Sezione nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, lettera e) della legge regionale 54/2012 esercitano il potere di avocazione con le modalità previste dall’articolo 8.
5. I Direttori di Sezione appongono sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale il visto di legittimità e, in tal caso, il Direttore di Dipartimento appone il visto di regolarità amministrativa.
Art. 6 Dirigenti di Settore
1. I Dirigenti di Settore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 della legge regionale 54/2012, adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore di Dipartimento cui afferiscono o dal Direttore di Sezione, qualora il Settore sia incardinato in una Sezione.
2. I Dirigenti di Settore gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate finalizzandone l’azione al conseguimento degli obiettivi della struttura, individuano i responsabili del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
3. I Dirigenti di Settore esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate e, su incarico del Direttore di Dipartimento o di Sezione, provvedono a stipulare contratti.
4. I Dirigenti di Settore formulano proposte al Direttore di Dipartimento ovvero, se incardinati in Sezione, al Direttore di Sezione, in merito alla adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici afferenti al Settore di
competenza.
5. I Dirigenti di Settore rilasciano il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale.
Art. 7 Visti e pareri
1. Al fine di garantire il buon andamento dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dai visti e dai pareri indicati all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 54/2012.
2. Il visto di regolarità amministrativa riguarda la verifica estrinseca della completezza e regolarità del procedimento amministrativo sotto l’aspetto della conformità alla normativa che lo regola, alla programmazione e agli obiettivi regionali.
3. Il visto di legittimità attesta che l’atto da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale è esente da vizi di legittimità per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.
4. Il parere di regolarità tecnico-amministrativa concerne l’iter dell’istruttoria esperita, sotto gli aspetti tecnici ed amministrativi che hanno portato alla predisposizione dell’atto da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.
5. Nel caso in cui un Settore risulti privo della figura del dirigente titolare, o non sia stato istituito, il parere di regolarità tecnico-amministrativa è rilasciato dal direttore di Dipartimento o di Sezione, qualora istituita.
6. Il visto di regolarità contabile attesta la rispondenza dell’atto da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale alle regole di contabilità pubblica in coerenza a quanto stabilito dall’art. 43 della legge regionale 39/2001.
Art. 8 Disciplina del potere di avocazione
1. L’esercizio del potere di avocazione previsto dagli articoli 10, comma 3, lettera g); 12, comma 1, lettera e); 15, comma 2, lettera f), della legge regionale 54/2012, di atti o provvedimenti amministrativi per fini di coordinamento deve essere preventivamente comunicato al Direttore o Dirigente che sarebbe competente in via ordinaria. Di tale comunicazione deve essere dato atto nella motivazione del provvedimento adottato.
2. Nei casi di avocazione per l’esercizio del potere di autotutela in via amministrativa, o per l’ipotesi di persistente inerzia o di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili, il titolare del potere di avocazione deve preventivamente diffidare il Direttore o Dirigente competente, fissando allo stesso un termine entro il quale provvedere.
3. Qualora l’inerzia o il ritardo permangano, l’atto è adottato, previa formale contestazione al Direttore o Dirigente che sarebbe competente in via ordinaria, dal titolare del potere di avocazione, che ne dà immediata comunicazione al Segretario generale della programmazione.
4. Qualora l’esercizio del potere di avocazione riguardi il mancato compimento di atti vincolati o indifferibili il cui ritardo possa comportare un grave pregiudizio per il pubblico interesse, l’atto può essere adottato anche in mancanza della diffida di cui al comma 2.

Capo III
Disciplina delle modalità di conferimento e revoca degli incarichi di funzioni dirigenziali

Art. 9 Requisiti generali
1. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale è richiesta:
a) la cittadinanza italiana;
b) con riferimento al personale regionale o di enti regionali, il possesso della qualifica dirigenziale oppure, nel caso di assunzione dall’esterno, il possesso di laurea e di documentata esperienza professionale, almeno quinquennale, nello svolgimento di attività dirigenziali, presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, Regioni, Stato ovvero di attività scientifiche o professionali;
c) l’iscrizione ad albi professionali, se previsto, nonché le specifiche qualità professionali richieste per l’incarico da assumere.
Art. 10 Cause ostative e procedure sostitutive per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali
1. Non possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti che si trovano in situazioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, in particolare dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. A tal fine viene richiesta la sottoscrizione di apposita dichiarazione da parte del Dirigente.
2. Nei casi e per il tempo in cui la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 39/2013, si trovi nell’impossibilità di conferire incarichi, il relativo potere è esercitato, in via sostitutiva, dal Presidente della Regione.
Art. 11 Criteri di scelta
1. La Giunta regionale, per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle proprie esigenze istituzionali e funzionali ed alla necessità di assicurare l’efficacia, l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa, tiene conto dei seguenti criteri di scelta:
a) della natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
b) della complessità della struttura interessata;
c) delle attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un percorso di studi, formativo e professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell’incarico da conferire;
d) dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi assegnati;
e) delle specifiche competenze organizzative possedute;
f) delle esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all’estero, sia presso il settore privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all’incarico da conferire.
Art. 12 Procedure per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
1. La struttura competente in materia di risorse umane, rende conoscibili, tramite apposito avviso pubblicato nel sito istituzionale per un periodo non inferiore a 15 giorni e, nei casi di urgenza, non inferiore a 7 giorni, il numero e la tipologia degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Sezione, che si rendono disponibili e che si intendono ricoprire, indicando i requisiti e i criteri di scelta ai fini del conferimento.
2. La struttura competente in materia di risorse umane, acquisite le disponibilità, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza indicata nell’avviso di cui al comma 1, svolge apposita attività istruttoria, predisponendo una scheda sintetica in cui vengono riportati, sulla base di quanto autocertificato dagli istanti, i dati relativi al possesso dei requisiti di legge e quelli generali di cui all’articolo 9 e ogni altro elemento utile a consentire la scelta del candidato cui conferire l’incarico.
3. Gli esiti dell’attività istruttoria di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale ai fini dell’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico.
4. Ai fini dell’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico, la Giunta regionale, nell’applicare i criteri di scelta indicati nell’avviso di selezione:
a) valuta le attitudini e le capacità professionali del singolo candidato, privilegiando colui che possiede quelle più rispondenti alla peculiarità della struttura interessata e alla natura e caratteristica degli obiettivi da raggiungere;
b) nell’ambito delle esperienze professionali indicate, privilegia il candidato in possesso di quelle che appaiono particolarmente coerenti con lo specifico ruolo da svolgere.
5. E’ comunque in facoltà della Giunta regionale di procedere al conferimento di incarico a proprio dipendente a tempo indeterminato, con qualifica dirigenziale, a prescindere dalle indicazioni fornite dal medesimo in occasione dell’avviso di candidatura, per motivate ragioni organizzative e in ragione della professionalità posseduta.
6. Gli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Sezione, conferiti a persone esterne all’amministrazione della Regione e degli enti regionali, non possono superare il limite dell’8 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.
7. La Giunta regionale può conferire gli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Sezione a soggetti esterni all’amministrazione, nel rispetto delle percentuali di cui al comma 6 attestato dalla struttura competente in materia di risorse umane, fornendone esplicita motivazione e sempre che non siano rinvenibili nei ruoli dell’amministrazione dirigenti con idonea qualificazione. I soggetti esterni aspiranti agli incarichi devono possedere, oltre alla specifica laurea, documentata qualificazione professionale e devono aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature e di ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
8. E’ in facoltà della Giunta regionale procedere d’ufficio, al di fuori dell’avviso di cui al comma 1, applicando i criteri di scelta di cui all’articolo 11:
a) in caso di esito negativo dell’avviso dovuto a mancanza di domande idonee;
b) in ogni altro caso eccezionale che comporta l’esigenza di procedere immediatamente al conferimento dell’incarico, tra cui, ad esempio, il caso in cui a seguito di interventi legislativi o di atti di indirizzo politico che comportano rilevanti effetti sui settori di riferimento, la vacanza del posto dirigenziale potrebbe incidere negativamente sulla certezza delle situazioni giuridiche e la continuità e funzionalità delle strutture organizzative regionali, ferma restando comunque la verifica interna all’amministrazione relativamente al personale dirigenziale in disponibilità.
Art. 13 Deliberazione d’incarico di funzione dirigenziale
1. L’incarico di funzione dirigenziale è conferito con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il provvedimento di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia, individua l’oggetto, la durata dell’incarico e le competenze previamente determinate con separato provvedimento dalla Giunta regionale.
3. Al provvedimento di conferimento dell’incarico segue la sottoscrizione del contratto individuale nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e decentrata di cui all’articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nel quale sono specificate: l’oggetto, la decorrenza e durata dell’incarico, il trattamento economico, la disciplina dell’eventuale risoluzione consensuale e il foro competente per la risoluzione di questioni derivanti dal contratto stesso.
4. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, fermo restando i limiti e i criteri previsti nel presente regolamento. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a trenta mesi e superiore a sessanta.
5. La durata degli incarichi può essere inferiore a trenta mesi se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.
6. In considerazione dell’esigenza di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, per incarichi di funzione dirigenziale disponibili si intendono quelli già vacanti.
Art. 14 Affidamento di incarichi ad interim
1. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, in caso di strutture dirigenziali prive della figura del dirigente titolare, la Giunta regionale può conferire incarichi temporanei ad interim a dirigenti in servizio in possesso dei necessari requisiti professionali.
2. La durata dei predetti incarichi non può essere di norma superiore ad un anno, rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative.
3. Fermo restando il trattamento economico in essere, l’affidamento di tali incarichi temporanei costituisce elemento positivo di valutazione del Dirigente che si va a sommare alla valutazione espressa per l’incarico principale con criteri che verranno definiti nella metodologia di valutazione.
Art. 15 Disposizioni particolari
1. Qualora un dirigente dei ruoli regionali rientri in servizio da un periodo di comando, aspettativa o altra assenza a diverso titolo, la Giunta regionale provvede al conferimento dell’incarico al di fuori dell’avviso di cui al comma 1, dell’articolo 9, del presente regolamento, tenuto conto delle caratteristiche professionali del dirigente in relazione alle esigenze di servizio.
2. Ai dirigenti cui non sia stata affidata la titolarità di posizioni dirigenziali la Giunta regionale può conferire incarichi aventi ad oggetto funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi previsti dall’ordinamento.
Art. 16 Revoca
1. La revoca anticipata dell’incarico di funzioni dirigenziali rispetto alla scadenza originaria può avvenire:
a) ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001;
b) nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3, del CCNL Area della Dirigenza 1998-2001 del 23.12.1999 e successive modificazioni e integrazioni;
c) negli altri casi previsti da disposizioni normative o contrattuali.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.


SOMMARIO