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Regolamento regionale 11 maggio 2015, n. 2 (BUR n. 48/2015)

Regolamento per il codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 .

Regolamento regionale 11 maggio 2015, n. 2 (BUR n. 48/2015)

REGOLAMENTO PER IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 48

Art. 1 - Oggetto.
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”, reca nell’allegato A) che ne costituisce parte integrante il “Codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza”.
Art. 2 - Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e diffusione su Internet.
1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed è altresì reso disponibile nel sito internet istituzionale.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


REGOLAMENTO PER IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 48
Titolo I - PREMESSA
Art. 1 - Riferimenti normativi.
1. Le disposizioni del presente Codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza (di seguito denominato codice) sono adottate in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 , recante “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” e sono diretta espressione dei principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione, imparzialità, disciplina ed onore nell’adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione.
Art. 2 - Oggetto del Codice.
1. Oggetto di questo Codice sono le norme di comportamento che il consigliere regionale si impegna ad osservare nello svolgimento delle proprie funzioni e le modalità di informazione ai cittadini circa le norme di comportamento cui il sottoscrittore volontariamente dichiara di conformarsi.
Art. 3 - Definizione delle funzioni.
1. Ai fini del presente codice il termine “funzioni” indica il mandato conferito e l’insieme delle funzioni esercitate dal consigliere regionale in virtù di detto mandato.
Art. 4 - Principi.
1. Nell’esercizio delle proprie funzioni il consigliere regionale opera in armonia con i principi di lealtà, integrità, obbiettività ed imparzialità, responsabilità, trasparenza e credibilità.
Art. 5 - Definizioni dei principi.
1. Lealtà: le funzioni sono esercitate nell’esclusivo vantaggio della comunità veneta.
2. Integrità: non si assumono impegni nei confronti di soggetti e/o organizzazioni che possano influenzare in modo indebito od occulto l’esercizio delle funzioni.
3. Obiettività ed imparzialità: le scelte effettuate nell’esercizio delle funzioni si adeguano a criteri oggettivi e di merito.
4. Responsabilità: consapevolezza di essere responsabili del proprio operato, acconsentendo alle necessarie ed appropriate forme di controllo.
5. Trasparenza: le decisioni sono assunte con espressa indicazione delle motivazioni e viene promosso un pieno accesso alle informazioni riguardanti gli interessi pubblici.
6. Credibilità: la condotta del consigliere regionale costituisce un esempio concreto del rispetto e realizzazione dei suddetti principi evitando di configurare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o al prestigio dell’amministrazione pubblica.
Titolo II - DIVIETI
Art. 6 - Divieto di accettare o praticare influenze indebite.
1. Il consigliere regionale non accetta né sollecita alcun compenso, monetario o di altra natura, riconducibile anche indirettamente all’esercizio di forme di influenza sui voti da lui espressi o sullo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il consigliere regionale non chiede né esige da soggetti, con cui ha intrattenuto rapporti di natura contrattuale o professionale, prestazioni, conferimenti di beni e servizi, assunzioni di personale da cui possa ricavare un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri indebitamente ad altri un analogo beneficio.
Art. 7 - Divieto di accettare regali.
1. Il consigliere regionale non chiede né sollecita per sé od altri alcun tipo di regalo o beneficio avente valore economico.
2. Il consigliere regionale non accetta per sé o per altri - inclusi i familiari - regali con un valore superiore a quello conforme alle consuetudini di cortesia, quantificato nella cifra massima di 100,00 euro annui, da soggetti, ivi compresi enti, aziende, agenzie e società, anche partecipate o controllate dalla regione, che nei cinque anni precedenti sono stati destinatari di atti di natura autorizzativa, concessoria o abilitativa comunque denominati, ovvero di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Art. 8 - Divieto di conflitto di interessi.
1. Il conflitto potenziale di interessi si realizza quando il consigliere regionale è portatore di un interesse personale o indiretto (ossia relativo a parenti e affini entro il quarto grado o conviventi) che possa interferire con l’oggetto delle decisioni cui egli partecipa e su cui può esercitare influenza indebita.
2. Non si configura alcun conflitto di interessi se l’amministratore trae da tali decisioni un vantaggio in qualità di cittadino o membro di una formazione sociale.
3. Quando si manifestano situazioni di conflitto di interessi, anche in assenza di un obbligo giuridico in tal senso, il consigliere regionale adotta tutti i provvedimenti necessari a porvi rimedio. Qualora ciò non sia possibile, il consigliere regionale rende pubblica tale condizione e si astiene da qualsiasi deliberazione o forma di partecipazione o influenza nel procedimento di formazione della decisione.
Art. 9 - Divieto di clientelismo.
1. Il consigliere regionale non condiziona l’approvazione di atti né influenza le scelte di soggetti privati a fini clientelari, ossia per promuovere l’interesse particolare di individui e gruppi a detrimento dell’interesse pubblico.
Titolo III - DOVERI
Art. 10 - Dovere di utilizzare in modo corretto e trasparente le risorse pubbliche affidate.
1. Il consigliere regionale è personalmente responsabile di indennità e provvidenze comunque denominate derivanti da risorse pubbliche, delle quali assicura in modo trasparente un impiego strettamente connesso all’esercizio del mandato.
2. Il consigliere regionale contrasta gli sprechi, custodisce e impiega con prudenza ed equilibrio le risorse a lui affidate, risponde in modo trasparente del loro impiego, diffonde le buone pratiche a garanzia di una gestione efficiente del denaro pubblico.
3. Il consigliere regionale contiene il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto ad organi e strutture per la attività istituzionale, motivandone l’impiego.
Art. 11 - Dovere di trasparenza degli interessi finanziari e sulla raccolta di fondi per attività politica.
1. Il consigliere regionale integra la pubblicazione dei dati sulla propria condizione reddituale e patrimoniale prevista dalle norme di legge con informazioni su:
a) attività di amministrazione e/o di rappresentanza svolte nel triennio precedente l’inizio del suo mandato, ivi compresa la partecipazione, anche in corso di mandato, a organismi di amministrazione o di controllo di imprese, associazioni, fondazioni o altri soggetti giuridici, anche se a titolo gratuito;
b) attività di raccolte di fondi per il finanziamento di partiti politici e per forme dirette o indirette di sostegno economico alla attività politica.
2. Il consigliere si astiene dal ricevere contributi da parte di soggetti, ivi compresi enti, aziende, agenzie e società, anche partecipate o controllate dalla regione, che nei cinque anni precedenti sono stati destinatari di atti di natura autorizzativa, concessoria o abilitativa comunque denominati, ovvero di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ed alla cui definizione abbia concorso.
Art. 12 - Dovere di tutelare l’immagine dell’istituzione.
1. Il consigliere regionale non pone in essere alcuna condotta che possa danneggiare la reputazione o mettere a repentaglio l’integrità dell’istituzione cui appartiene.
Art. 13 - Dovere di riservatezza.
1. Il consigliere regionale che nell’adempimento dei propri doveri istituzionali acquisisca informazioni riservate le utilizza solo in relazione all’esercizio delle proprie funzioni. Non impiega tali informazioni per conseguire, o far ricavare ad altri soggetti, guadagni e altri vantaggi personali.
Art. 14 - Dovere di obiettività.
1. Il consigliere regionale si oppone a qualsiasi modalità di selezione e promozione del personale basata su principi che non siano il riconoscimento obiettivo di meriti e competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio.
2. Il consigliere regionale effettua le nomine presso enti, aziende, agenzie e società, utilizzando procedure di evidenza pubblica e - qualora queste richiedano competenze tecniche - a seguito di valutazione comparativa. Il consigliere regionale che procede a nomine di stretta natura fiduciaria, per le quali non vanno osservate le procedure di selezione, fornisce adeguata motivazione. In tali casi, il consigliere regionale non conferisce incarichi a soggetti che siano parenti o affini entro il quarto grado propri o di altri consiglieri.
Art. 15 - Dovere di confronto e di responsabilità democratica.
1. Il consigliere regionale risponde del proprio operato nei confronti della collettività ed ha il dovere di accettare il confronto democratico con le altre forze politiche, con i cittadini e con i mezzi di comunicazione, rispondendo in modo sollecito e diligente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni relativa allo svolgimento della propria funzione.
2. Il consigliere regionale incoraggia e sviluppa ogni attività che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi, l’accesso alle informazioni, la salvaguardia dei diritti dei cittadini.
3. Il consigliere regionale favorisce la più ampia libertà di espressione ed assume atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni altrui, pur nell’esercizio della normale dialettica politica, evitando toni e linguaggi contenenti messaggi offensivi, discriminatori, intimidatori o prevaricanti.
Art. 16 - Doveri nei confronti dell’autorità giudiziaria.
1. Il consigliere regionale assicura la collaborazione propria e degli uffici con l’autorità giudiziaria in presenza di indagini relative all’ente. In caso di rinvio a giudizio di dipendenti o di altri amministratori dell’ente per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio, estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali, peculato, turbativa d’asta e abuso d’ufficio, il consigliere regionale promuove la costituzione di parte civile della amministrazione.
2. Il consigliere regionale promuove e verifica l’adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d’ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.
3. Il consigliere regionale denuncia immediatamente alla Procura della Repubblica qualsiasi atto di intimidazione, minaccia o tentativo diretto o indiretto di corruzione che subisca o di cui venga a conoscenza.
Art. 17 - Dovere di promozione dei principi del Codice.
1. Il consigliere regionale incoraggia la diffusione della conoscenza del presente Codice e promuove la sensibilizzazione ai principi in esso contenuti di cittadini, formazioni sociali, personale dipendente della regione, mezzi di comunicazione, favorendo forme di partecipazione pubblica alle procedure di revisione ed integrazione del presente Codice.
Titolo IV - ADESIONE, CONTROLLO E SANZIONI
Art. 18 - Adesione al Codice.
1. I consiglieri regionali aderiscono al Codice mediante sottoscrizione individuale o deliberazione dei gruppi consiliari di riferimento.
Art. 19 - Controllo e sanzioni in caso di inadempimento delle disposizioni del Codice.
1. Ogni consigliere regionale è responsabile del proprio adempimento e vigila sul rispetto delle disposizioni del Codice da parte degli altri consiglieri.
2. L’Ufficio di presidenza, sentito il Gruppo consiliare cui appartiene il consigliere che ha aderito al Codice, assume tutte le iniziative necessarie per assicurarne il rispetto e sanzionare la inosservanza, dal richiamo formale alla osservanza delle disposizioni del presente Codice fino alla censura pubblica in caso di reiterate violazioni.
3. Il Consiglio regionale rende pubblico sul proprio sito l’elenco dei gruppi consiliari e dei consiglieri regionali che hanno comunicato la adesione al presente Codice.



SOMMARIO
Regolamento regionale 11 maggio 2015, n. 2 (BUR n. 48/2015) – Testo storico

REGOLAMENTO PER IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 48

Art. 1 - Oggetto.
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”, reca nell’allegato A) che ne costituisce parte integrante il “Codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza”.
Art. 2 - Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e diffusione su Internet.
1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed è altresì reso disponibile nel sito internet istituzionale.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


REGOLAMENTO PER IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 48
Titolo I - PREMESSA
Art. 1 - Riferimenti normativi.
1. Le disposizioni del presente Codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza (di seguito denominato codice) sono adottate in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 , recante “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” e sono diretta espressione dei principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione, imparzialità, disciplina ed onore nell’adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione.
Art. 2 - Oggetto del Codice.
1. Oggetto di questo Codice sono le norme di comportamento che il consigliere regionale si impegna ad osservare nello svolgimento delle proprie funzioni e le modalità di informazione ai cittadini circa le norme di comportamento cui il sottoscrittore volontariamente dichiara di conformarsi.
Art. 3 - Definizione delle funzioni.
1. Ai fini del presente codice il termine “funzioni” indica il mandato conferito e l’insieme delle funzioni esercitate dal consigliere regionale in virtù di detto mandato.
Art. 4 - Principi.
1. Nell’esercizio delle proprie funzioni il consigliere regionale opera in armonia con i principi di lealtà, integrità, obbiettività ed imparzialità, responsabilità, trasparenza e credibilità.
Art. 5 - Definizioni dei principi.
1. Lealtà: le funzioni sono esercitate nell’esclusivo vantaggio della comunità veneta.
2. Integrità: non si assumono impegni nei confronti di soggetti e/o organizzazioni che possano influenzare in modo indebito od occulto l’esercizio delle funzioni.
3. Obiettività ed imparzialità: le scelte effettuate nell’esercizio delle funzioni si adeguano a criteri oggettivi e di merito.
4. Responsabilità: consapevolezza di essere responsabili del proprio operato, acconsentendo alle necessarie ed appropriate forme di controllo.
5. Trasparenza: le decisioni sono assunte con espressa indicazione delle motivazioni e viene promosso un pieno accesso alle informazioni riguardanti gli interessi pubblici.
6. Credibilità: la condotta del consigliere regionale costituisce un esempio concreto del rispetto e realizzazione dei suddetti principi evitando di configurare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o al prestigio dell’amministrazione pubblica.
Titolo II - DIVIETI
Art. 6 - Divieto di accettare o praticare influenze indebite.
1. Il consigliere regionale non accetta né sollecita alcun compenso, monetario o di altra natura, riconducibile anche indirettamente all’esercizio di forme di influenza sui voti da lui espressi o sullo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il consigliere regionale non chiede né esige da soggetti, con cui ha intrattenuto rapporti di natura contrattuale o professionale, prestazioni, conferimenti di beni e servizi, assunzioni di personale da cui possa ricavare un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri indebitamente ad altri un analogo beneficio.
Art. 7 - Divieto di accettare regali.
1. Il consigliere regionale non chiede né sollecita per sé od altri alcun tipo di regalo o beneficio avente valore economico.
2. Il consigliere regionale non accetta per sé o per altri - inclusi i familiari - regali con un valore superiore a quello conforme alle consuetudini di cortesia, quantificato nella cifra massima di 100,00 euro annui, da soggetti, ivi compresi enti, aziende, agenzie e società, anche partecipate o controllate dalla regione, che nei cinque anni precedenti sono stati destinatari di atti di natura autorizzativa, concessoria o abilitativa comunque denominati, ovvero di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Art. 8 - Divieto di conflitto di interessi.
1. Il conflitto potenziale di interessi si realizza quando il consigliere regionale è portatore di un interesse personale o indiretto (ossia relativo a parenti e affini entro il quarto grado o conviventi) che possa interferire con l’oggetto delle decisioni cui egli partecipa e su cui può esercitare influenza indebita.
2. Non si configura alcun conflitto di interessi se l’amministratore trae da tali decisioni un vantaggio in qualità di cittadino o membro di una formazione sociale.
3. Quando si manifestano situazioni di conflitto di interessi, anche in assenza di un obbligo giuridico in tal senso, il consigliere regionale adotta tutti i provvedimenti necessari a porvi rimedio. Qualora ciò non sia possibile, il consigliere regionale rende pubblica tale condizione e si astiene da qualsiasi deliberazione o forma di partecipazione o influenza nel procedimento di formazione della decisione.
Art. 9 - Divieto di clientelismo.
1. Il consigliere regionale non condiziona l’approvazione di atti né influenza le scelte di soggetti privati a fini clientelari, ossia per promuovere l’interesse particolare di individui e gruppi a detrimento dell’interesse pubblico.
Titolo III - DOVERI
Art. 10 - Dovere di utilizzare in modo corretto e trasparente le risorse pubbliche affidate.
1. Il consigliere regionale è personalmente responsabile di indennità e provvidenze comunque denominate derivanti da risorse pubbliche, delle quali assicura in modo trasparente un impiego strettamente connesso all’esercizio del mandato.
2. Il consigliere regionale contrasta gli sprechi, custodisce e impiega con prudenza ed equilibrio le risorse a lui affidate, risponde in modo trasparente del loro impiego, diffonde le buone pratiche a garanzia di una gestione efficiente del denaro pubblico.
3. Il consigliere regionale contiene il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto ad organi e strutture per la attività istituzionale, motivandone l’impiego.
Art. 11 - Dovere di trasparenza degli interessi finanziari e sulla raccolta di fondi per attività politica.
1. Il consigliere regionale integra la pubblicazione dei dati sulla propria condizione reddituale e patrimoniale prevista dalle norme di legge con informazioni su:
a) attività di amministrazione e/o di rappresentanza svolte nel triennio precedente l’inizio del suo mandato, ivi compresa la partecipazione, anche in corso di mandato, a organismi di amministrazione o di controllo di imprese, associazioni, fondazioni o altri soggetti giuridici, anche se a titolo gratuito;
b) attività di raccolte di fondi per il finanziamento di partiti politici e per forme dirette o indirette di sostegno economico alla attività politica.
2. Il consigliere si astiene dal ricevere contributi da parte di soggetti, ivi compresi enti, aziende, agenzie e società, anche partecipate o controllate dalla regione, che nei cinque anni precedenti sono stati destinatari di atti di natura autorizzativa, concessoria o abilitativa comunque denominati, ovvero di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ed alla cui definizione abbia concorso.
Art. 12 - Dovere di tutelare l’immagine dell’istituzione.
1. Il consigliere regionale non pone in essere alcuna condotta che possa danneggiare la reputazione o mettere a repentaglio l’integrità dell’istituzione cui appartiene.
Art. 13 - Dovere di riservatezza.
1. Il consigliere regionale che nell’adempimento dei propri doveri istituzionali acquisisca informazioni riservate le utilizza solo in relazione all’esercizio delle proprie funzioni. Non impiega tali informazioni per conseguire, o far ricavare ad altri soggetti, guadagni e altri vantaggi personali.
Art. 14 - Dovere di obiettività.
1. Il consigliere regionale si oppone a qualsiasi modalità di selezione e promozione del personale basata su principi che non siano il riconoscimento obiettivo di meriti e competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio.
2. Il consigliere regionale effettua le nomine presso enti, aziende, agenzie e società, utilizzando procedure di evidenza pubblica e - qualora queste richiedano competenze tecniche - a seguito di valutazione comparativa. Il consigliere regionale che procede a nomine di stretta natura fiduciaria, per le quali non vanno osservate le procedure di selezione, fornisce adeguata motivazione. In tali casi, il consigliere regionale non conferisce incarichi a soggetti che siano parenti o affini entro il quarto grado propri o di altri consiglieri.
Art. 15 - Dovere di confronto e di responsabilità democratica.
1. Il consigliere regionale risponde del proprio operato nei confronti della collettività ed ha il dovere di accettare il confronto democratico con le altre forze politiche, con i cittadini e con i mezzi di comunicazione, rispondendo in modo sollecito e diligente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni relativa allo svolgimento della propria funzione.
2. Il consigliere regionale incoraggia e sviluppa ogni attività che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi, l’accesso alle informazioni, la salvaguardia dei diritti dei cittadini.
3. Il consigliere regionale favorisce la più ampia libertà di espressione ed assume atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni altrui, pur nell’esercizio della normale dialettica politica, evitando toni e linguaggi contenenti messaggi offensivi, discriminatori, intimidatori o prevaricanti.
Art. 16 - Doveri nei confronti dell’autorità giudiziaria.
1. Il consigliere regionale assicura la collaborazione propria e degli uffici con l’autorità giudiziaria in presenza di indagini relative all’ente. In caso di rinvio a giudizio di dipendenti o di altri amministratori dell’ente per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio, estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali, peculato, turbativa d’asta e abuso d’ufficio, il consigliere regionale promuove la costituzione di parte civile della amministrazione.
2. Il consigliere regionale promuove e verifica l’adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d’ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.
3. Il consigliere regionale denuncia immediatamente alla Procura della Repubblica qualsiasi atto di intimidazione, minaccia o tentativo diretto o indiretto di corruzione che subisca o di cui venga a conoscenza.
Art. 17 - Dovere di promozione dei principi del Codice.
1. Il consigliere regionale incoraggia la diffusione della conoscenza del presente Codice e promuove la sensibilizzazione ai principi in esso contenuti di cittadini, formazioni sociali, personale dipendente della regione, mezzi di comunicazione, favorendo forme di partecipazione pubblica alle procedure di revisione ed integrazione del presente Codice.
Titolo IV - ADESIONE, CONTROLLO E SANZIONI
Art. 18 - Adesione al Codice.
1. I consiglieri regionali aderiscono al Codice mediante sottoscrizione individuale o deliberazione dei gruppi consiliari di riferimento.
Art. 19 - Controllo e sanzioni in caso di inadempimento delle disposizioni del Codice.
1. Ogni consigliere regionale è responsabile del proprio adempimento e vigila sul rispetto delle disposizioni del Codice da parte degli altri consiglieri.
2. L’Ufficio di presidenza, sentito il Gruppo consiliare cui appartiene il consigliere che ha aderito al Codice, assume tutte le iniziative necessarie per assicurarne il rispetto e sanzionare la inosservanza, dal richiamo formale alla osservanza delle disposizioni del presente Codice fino alla censura pubblica in caso di reiterate violazioni.
3. Il Consiglio regionale rende pubblico sul proprio sito l’elenco dei gruppi consiliari e dei consiglieri regionali che hanno comunicato la adesione al presente Codice.



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