crv_sgo_leggi

Regolamento regionale 15 ottobre 2015, n. 3 (BUR n. 98/2015)

Modifiche all'articolo 7 del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4 'Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 'Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'', ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012'

Regolamento regionale 15 ottobre 2015, n. 3 (BUR n. 98/2015) (Novellazione)

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3 DICEMBRE 2013, n. 4 “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 54 “LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 <<STATUTO DEL VENETO>>”, AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 31 DICEMBRE 2012”. (1)

Regolamento di novellazione: vedi modifiche apportate al regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4 .


Note

( 1) Regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2015, n. 1303.


SOMMARIO
Regolamento regionale 15 ottobre 2015, n. 3 (BUR n. 98/2015) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3 DICEMBRE 2013, n. 4 “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 54 “LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 <<STATUTO DEL VENETO>>”, AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 31 DICEMBRE 2012”.

Art. 1
1. La rubrica dell’articolo 7 del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4 è così sostituita:
“Atti della Giunta regionale”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4 sono inseriti i seguenti commi:
“6 bis. Nell’ambito delle funzioni disciplinate dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , il Segretario della Giunta regionale sottoscrive, unitamente al Presidente della Giunta regionale, il verbale della seduta della Giunta regionale.
6 ter. Gli atti della Giunta regionale, quali estratti del verbale, sono sottoscritti dal Segretario della Giunta regionale, il quale, dopo l’approvazione del verbale della seduta da parte della Giunta regionale, di norma nella prima seduta utile, provvede a darne tempestiva comunicazione ai consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 116 del regolamento del 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto”.
6 quater. Il Segretario della Giunta regionale, ove sia rappresentata l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, sentito il Presidente della Giunta regionale, valuta se gli atti della Giunta regionale possono essere divulgati prima dell’approvazione del verbale della seduta della Giunta regionale.”.


SOMMARIO