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Regolamento regionale 28 giugno 2018, n. 2 (BUR n. 66/2018)

Modifica del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 'Regolamento del Consiglio regionale del Veneto' e disposizioni transitorie e di prima applicazione

Regolamento regionale 28 giugno 2018, n. 2 (BUR n. 66/2018) (Novellazione)

MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 14 APRILE 2015, n. 1 “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE

Regolamento di novellazione: vedi modifiche apportate al regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 .


SOMMARIO
Regolamento regionale 28 giugno 2018, n. 2 (BUR n. 66/2018) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 14 APRILE 2015, n. 1 “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO” E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 26 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto”.

1. L’articolo 26 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto” è così sostituito:
“Art. 26 - Commissioni consiliari permanenti.
1. Le commissioni consiliari permanenti sono sei e hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
Prima commissione: politiche istituzionali, ivi comprese le modifiche dello Statuto della Regione e del Regolamento del Consiglio; politiche dell’Unione europea e relazioni internazionali, ivi comprese la competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e la competenza referente sui progetti di legge regionale europea; politiche di bilancio e di programmazione;
Seconda commissione: politiche del territorio, ivi comprese le infrastrutture, i trasporti, i lavori pubblici, e dell’ambiente, ivi comprese la difesa del suolo, le cave, torbiere e miniere;
Terza commissione: politiche economiche, politiche agricole, politiche per la montagna, ivi comprese caccia e pesca, politiche forestali e dell’energia;
Quarta commissione: valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, ivi comprese le attività ispettive, l’attuazione delle politiche regionali, la coerenza degli atti con la programmazione; controllo sulla gestione del patrimonio regionale e degli enti regionali; vigilanza sulla destinazione dei finanziamenti erogati e sugli appalti;
Quinta commissione: politiche socio-sanitarie;
Sesta commissione: politiche per la istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca; politiche per la cultura, la promozione della legalità, il turismo e lo sport.”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 30 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto”
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 30 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto” è aggiunto il seguente:
“1 bis. La presidenza della Quarta commissione è affidata ad un componente di opposizione. A tal fine è eletto presidente della commissione il candidato, appartenente ad uno dei gruppi consiliari espressione delle opposizioni elettorali, che ha conseguito il maggior numero di voti.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell’articolo 30 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, così come introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla prima elezione del Presidente della Quarta commissione successiva a quella di entrata in vigore della presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.
Art. 3 - Disposizioni di prima applicazione.
1. Al fine di dare corso alla costituzione della Commissione consiliare permanente di nuova istituzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo V del Titolo I del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.
2. Gli atti già assegnati alle commissioni consiliari e non licenziati per la iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, sono riassegnati sulla base del nuovo assetto di competenze delle commissioni consiliari permanenti.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.




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