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Regolamento regionale 18 luglio 2018, n. 3 (BUR n. 70/2018)

Modifiche del regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 'Regolamento del Consiglio regionale del Veneto' e disposizioni di prima applicazione

Regolamento regionale 18 luglio 2018, n. 3 (BUR n. 70/2018) (Novellazione)

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 14 APRILE 2015, n. 1 “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO” E DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

Regolamento di novellazione: vedi modifiche apportate al regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 .


SOMMARIO
Regolamento regionale 18 luglio 2018, n. 3 (BUR n. 70/2018) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 14 APRILE 2015, n. 1 “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO” E DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 1 - Modifiche dell’articolo 27 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto”.
1. All’articolo 27 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto” sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: “sono in ogni caso componenti anche di altra commissione permanente” sono sostituite con le parole: “possono essere componenti anche di altre due commissioni permanenti”;
b) al comma 6 la parola: “due” è sostituita con la parola: “tre”.
2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 dell’articolo 27 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto” così come modificate, rispettivamente dalla lettera a) e dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, decorrono nei loro effetti dalla data della richiesta ai gruppi consiliari di designazione dei propri componenti nella Sesta commissione consiliare, come istituita per effetto della deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 19 giugno 2018 di modifica del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto”.
Art. 2 - Modifiche dell’articolo 84 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto”.
1. Al comma 3 dell’articolo 84 del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto” le parole: “entro il numero massimo di un quinto” sono sostituite con le parole: “entro il numero massimo di un decimo”.
Art. 3 - Disposizioni di prima applicazione.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 84 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, così come modificate dall’articolo 2 della presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, si applicano a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla entrata in vigore della presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente modifica del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto entra in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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