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Regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 5 (BUR n. 133/2018)

Disciplina del servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 'Collegato alla legge di stabilità regionale 2017'

Regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 5 (BUR n. 133/2018)
DISCIPLINA DEL SERVIZIO REGIONALE DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 10, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, n. 30 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITà REGIONALE 2017”( 1)
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione, l’attività e le funzioni del Servizio regionale di vigilanza della Regione del Veneto in attuazione dell’ articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
Art. 2 – Ambito di competenza
1. Il Servizio regionale di vigilanza esercita l’attività di controllo e vigilanza nell’ambito delle funzioni individuate dall’ articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e di quelle di cui all’articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “Legge generale per gli interventi nel settore primario” ed è organizzato in nuclei competenti per materia.
Art. 3 - Organizzazione
1. La Giunta regionale, con delibera, incardina il Servizio regionale di vigilanza ed i relativi nuclei nell’ambito dell’organizzazione regionale ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e ne disciplina la struttura, l’articolazione e l’organizzazione, determinando ambiti di competenze e risorse.
2. Con apposita delibera giuntale il personale del Servizio regionale di vigilanza è inquadrato secondo il vigente CCNL Funzioni locali.
Art. 4 - Attività
1. Il personale del Servizio regionale svolge attività di vigilanza provvedendo all’accertamento e contestazione delle violazioni nell’ambito delle proprie attribuzioni, ai sensi delle vigenti leggi regionali.
2. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 si applica la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” salvo diversamente stabilito dalle leggi di settore.
Art. 5 - Dotazione
1. La Giunta regionale provvede a disciplinare con deliberazione gli strumenti operativi le dotazioni individuali e collettive degli addetti al Servizio regionale di vigilanza.
Art. 6 – Nucleo di vigilanza ittico-venatoria
1. Ai sensi dell’ articolo 34 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e dell’ articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” le funzioni di vigilanza e controllo in materia di caccia e pesca sono esercitate dal Nucleo di vigilanza ittico-venatoria del Servizio regionale di vigilanza, secondo le disposizioni del presente regolamento e delle delibere di Giunta regionale assunte in attuazione dello stesso.
2. Gli addetti al Nucleo di vigilanza ittico-venatoria del Servizio regionale di vigilanza, nei limiti delle proprie attribuzioni e per il territorio regionale, esercitano funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57, commi 2 e 3 del codice di procedura penale, dell’articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, dell’articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca” e dell’articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”.
3. Al personale di cui al comma 2 che svolge attività di vigilanza è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e la qualifica di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente.
Art. 7 - Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare
1. Ai sensi dell’ articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , la vigilanza nel settore agricolo e alimentare è svolta dal Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare del Servizio regionale di vigilanza, avvalendosi del personale di cui al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, secondo le disposizioni del presente regolamento e delle delibere di Giunta regionale assunte in attuazione dello stesso.
2. Gli addetti al Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare del Servizio regionale di vigilanza, nei limiti delle proprie attribuzioni e per il territorio regionale, esercitano funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57, commi 2 e 3 del codice di procedura penale e dell’ articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 “Disposizioni per l’innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994”.
Art. 8 – Norma transitoria
1. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti giuntali previsti dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme, i regolamenti, le circolari e le disposizioni attualmente vigenti, nonché continuano ad essere utilizzate le dotazioni individuali e collettive attualmente in uso.
Art. 9 – Norma finale
1. Oltre ai nuclei previsti dagli articoli 6 e 7 la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, con delibera può istituire ulteriori nuclei di vigilanza competenti per specifiche materie.





Note

( 1) Regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 1942. Vedi quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 357 del 26 marzo 2019 con la quale si è disposto di sospendere il processo di attivazione del Servizio regionale di vigilanza nelle more dell’intervento statale di modifica legislativa dalla disciplina delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (sul punto vedi anche quanto disposto dall’art. 9 comma 7 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 ); ne consegue la applicazione del regime transitorio dell’art. 6 comma 14 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .


SOMMARIO
Regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 5 (BUR n. 133/2018) – Testo storico
DISCIPLINA DEL SERVIZIO REGIONALE DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 10, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, n. 30 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITà REGIONALE 2017”.
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione, l’attività e le funzioni del Servizio regionale di vigilanza della Regione del Veneto in attuazione dell’articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
Art. 2 – Ambito di competenza
1. Il Servizio regionale di vigilanza esercita l’attività di controllo e vigilanza nell’ambito delle funzioni individuate dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e di quelle di cui all’articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “Legge generale per gli interventi nel settore primario” ed è organizzato in nuclei competenti per materia.
Art. 3 - Organizzazione
1. La Giunta regionale, con delibera, incardina il Servizio regionale di vigilanza ed i relativi nuclei nell’ambito dell’organizzazione regionale ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e ne disciplina la struttura, l’articolazione e l’organizzazione, determinando ambiti di competenze e risorse.
2. Con apposita delibera giuntale il personale del Servizio regionale di vigilanza è inquadrato secondo il vigente CCNL Funzioni locali.
Art. 4 - Attività
1. Il personale del Servizio regionale svolge attività di vigilanza provvedendo all’accertamento e contestazione delle violazioni nell’ambito delle proprie attribuzioni, ai sensi delle vigenti leggi regionali.
2. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 si applica la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” salvo diversamente stabilito dalle leggi di settore.
Art. 5 - Dotazione
1. La Giunta regionale provvede a disciplinare con deliberazione gli strumenti operativi le dotazioni individuali e collettive degli addetti al Servizio regionale di vigilanza.
Art. 6 – Nucleo di vigilanza ittico-venatoria
1. Ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e dell’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” le funzioni di vigilanza e controllo in materia di caccia e pesca sono esercitate dal Nucleo di vigilanza ittico-venatoria del Servizio regionale di vigilanza, secondo le disposizioni del presente regolamento e delle delibere di Giunta regionale assunte in attuazione dello stesso.
2. Gli addetti al Nucleo di vigilanza ittico-venatoria del Servizio regionale di vigilanza, nei limiti delle proprie attribuzioni e per il territorio regionale, esercitano funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57, commi 2 e 3 del codice di procedura penale, dell’articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, dell’articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca” e dell’articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”.
3. Al personale di cui al comma 2 che svolge attività di vigilanza è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e la qualifica di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente.
Art. 7 - Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare
1. Ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , la vigilanza nel settore agricolo e alimentare è svolta dal Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare del Servizio regionale di vigilanza, avvalendosi del personale di cui al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, secondo le disposizioni del presente regolamento e delle delibere di Giunta regionale assunte in attuazione dello stesso.
2. Gli addetti al Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare del Servizio regionale di vigilanza, nei limiti delle proprie attribuzioni e per il territorio regionale, esercitano funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57, commi 2 e 3 del codice di procedura penale e dell’articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 “Disposizioni per l’innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994”.
Art. 8 – Norma transitoria
1. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti giuntali previsti dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme, i regolamenti, le circolari e le disposizioni attualmente vigenti, nonché continuano ad essere utilizzate le dotazioni individuali e collettive attualmente in uso.
Art. 9 – Norma finale
1. Oltre ai nuclei previsti dagli articoli 6 e 7 la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, con delibera può istituire ulteriori nuclei di vigilanza competenti per specifiche materie.























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