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Regolamento regionale 4 marzo 2019, n. 1 (BUR n. 24/2019)

Modifica del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 “Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e sue successive modificazioni”

Regolamento regionale 4 marzo 2019, n. 1 (BUR n. 24/2019) (Novellazione)

MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 31 MAGGIO 2016, n. 1 “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 54 “LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 “STATUTO DEL VENETO”” E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI” (1)


Regolamento di novellazione: vedi modifiche apportate al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1





Note

( 1) Regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2019, n. 1/REG


SOMMARIO
Regolamento regionale 4 marzo 2019, n. 1 (BUR n. 24/2019) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 31 MAGGIO 2016, n. 1 “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 54 “LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 “STATUTO DEL VENETO”” E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”

Art. 1 – Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 .
1. L’articolo 3 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 3 – Vicedirettori di Area.
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 5 bis, della legge regionale 54/2012, la Giunta regionale, per l’espletamento delle attività dell’Area, può autorizzare ciascun Direttore di Area a delegare l’esercizio di proprie funzioni ad uno o più Direttori di Direzione incardinata nell’Area. Il Direttore delegato assume la denominazione di Vicedirettore di Area.
2. L’individuazione dei Vicedirettori di Area è effettuata con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Direttore di Area interessato.
3. Il Direttore di Area, a seguito del provvedimento di cui al comma 2, con proprio decreto, delega al Vicedirettore di Area l’esercizio delle funzioni di propria competenza indicandole espressamente; la delega ha effetto per tutta la durata dell’incarico del Direttore di Area delegante e può essere revocata con decreto dello stesso.
4. Nell’esercizio della delega il Vicedirettore di Area agisce in nome proprio con i poteri del Direttore di Area, fatta salva la facoltà per quest’ultimo, previa comunicazione scritta al delegato, di esercitare in qualsiasi momento le funzioni delegate.
5. In caso di nomina di più Vicedirettori per una medesima Area, la Giunta regionale, su proposta del Direttore di Area interessato, individua il Vicedirettore incaricato, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 54/2012, di svolgere le funzioni del Direttore di Area in caso di sua assenza o temporaneo impedimento ad esercitare l’incarico.”.






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