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Regolamento regionale 19 dicembre 2019, n. 4 (BUR n. 146/2019)

Modifiche al regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 'Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39'

Regolamento regionale 19 dicembre 2019, n. 4 (BUR n. 146/2019) (Novellazione)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 10 AGOSTO 2018, n. 4 “REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ARTICOLO 49, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, n. 39 ”.

Regolamento di novellazione: vedi modifiche apportate al regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 .



SOMMARIO
Regolamento regionale 19 dicembre 2019, n. 4 (BUR n. 146/2019) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 10 AGOSTO 2018, n. 4 “REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ARTICOLO 49, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, n. 39 ”.

Art. 1 – Modifiche all’articolo 7 del regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 del regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 è sostituita dalla seguente:
“c) in caso di eventuali anomalie della situazione economica familiare risultanti dall’ISEE è effettuata una ulteriore verifica che consiste nel parametrare l’“ISR” (indicatore della situazione reddituale della famiglia presente nell’ISEE e da cui si ottiene l’ISE-ERP) maggiorato della detrazione per l’affitto di cui alla lettera b) con il “valore dei consumi”, pubblicato periodicamente dall’ISTAT e articolato per territorio. Detto valore si ottiene riducendo in modo selettivo i valori delle categorie di consumo al fine di considerare la minore capacità di spesa delle famiglie in difficoltà, come illustrato nell’allegata tabella 1. I consumi sono calcolati applicando pesi diversi alle famiglie la cui situazione di indigenza è accertata dai servizi sociali del comune di residenza rispetto alle altre famiglie non assistite;”.
2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. In caso di applicazione del canone forzato all’OMI Massimo, il valore del canone è ridotto del 10 %.”.
3. Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5 bis. L’eventuale opzione per l’imponibilità Iva da parte dell’Ente proprietario non incide sul canone effettivamente dovuto
dall’assegnatario.”.
4. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6 bis. In presenza di particolari situazioni socio – economiche ritenute meritevoli di particolare attenzione, la Giunta regio- nale può provvedere all’introduzione di specifiche disposizioni volte al contenimento, anche in via transitoria o sperimentale, dei canoni da applicare.”.

Art. 2 - Modifiche alla Tabella 1 del regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39

1. La Tabella 1 “Valori calcolo Canone” allegata al regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 è sostituita dalla seguente:
TABELLA 1
1. Valori calcolo Canone
Valori ISEE-erp per ottenere la percentuale da applicare all’equocanone per il calcolo del canone
da ISEE-erp minimo
6.000,00
a ISEE-erp limite per l’accesso
20.000,00
a ISEE-erp canone massimo
35.000,00
Percentuali da applicare all’equocanone in funzione dell’ISEE-erp
da % minima equocanone
50%
a % massima equocanone limite per l’accesso
150%
a % massima equocanone per supero limite per l’accesso
250%
Valori ISEE-erp per individuare la percentuale da applicare all’ISE-erp per il calcolo del Canone Sopportabile
da ISEE-erp minimo
6.000,00
a ISEE-erp massimo
20.000,00
Percentuali da applicare all’ISE-erp in funzione dell’ISEE-erp per il calcolo del Canone Sopportabile
da % minima ISE-erp
8%
a % massima ISE-erp
18%
Canone minimo
canone minimo
40,00



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