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Regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 (BUR n. 18/2020)

Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 'Legge forestale regionale'

Sommario: Regolamento Regionale 2/2020
S O M M A R I O
Regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 (BUR 18/2020)

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE ADOTTATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 52 “LEGGE FORESTALE REGIONALE”

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’ articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, di seguito legge forestale regionale, disciplina le prescrizioni di massima e di polizia forestale previste dall’articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” con le seguenti finalità:
a) gestire il patrimonio forestale nell’ottica dello sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale;
b) promuovere una moderna gestione delle risorse forestali, valorizzando la produzione legnosa;
c) garantire la stabilità dei versanti ed impedire l’erosione del suolo;
d) conservare la biodiversità e la funzionalità degli ecosistemi.

Art. 2
Oggetto


1. Il presente regolamento disciplina:
a) la pianificazione e la gestione forestale;
b) le norme di tutela forestale;
c) l’esbosco e la viabilità forestale;
d) il vincolo idrogeologico.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, le autorizzazioni e le prescrizioni in ordine a quanto disciplinato dal presente regolamento, sono rilasciate ai soli fini forestali.

Art. 3
Definizione di taglio colturale


1. Si intendono tagli colturali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”:
a) i tagli di coltivazione dei boschi, che ne garantiscono la perpetuazione, compresi:
1) le conversioni;
2) i tagli a raso, nei limiti di cui all’articolo 7, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
3) i tagli fitosanitari;
4) i tagli marginali localizzati in corrispondenza del bordo del bosco;
5) i tagli connessi al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco o da altri eventi calamitosi, compresi gli schianti, nonché alla riduzione del rischio di incendio boschivo e di dissesto idrogeologico;
6) gli interventi da effettuarsi allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie;
7) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
b) i tagli atti ad assicurare l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture e dei manufatti, la funzionalità idraulica e l’eliminazione di rischi per la pubblica incolumità.
2. Ferme restando le sanzioni amministrative applicabili per i tagli colturali eseguiti in modo difforme dalle modalità tecniche previste nel presente regolamento o nel progetto di taglio autorizzato, i tagli colturali di cui al comma 1 rimangono tali agli effetti dell’articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 anche se parzialmente difformi, purché non sia compromessa l’autoperpetuazione del bosco.

Art. 4
Ulteriori definizioni


1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) “bosco”: ( 1) le superfici di cui agli articoli 3, comma 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e successive modificazioni;
b) “utilizzazioni”: i tagli di coltivazione individuati dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi dell’articolo 23 della legge forestale regionale;
c) “bosco ceduo” di seguito “ceduo”: il soprassuolo in cui oltre l’80 per cento dei soggetti è di origine agamica (polloni nati da ceppaia) e l’età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi rispetto all’ultima utilizzazione ordinaria, non supera il doppio del numero di anni minimo prescritto per ciascuna formazione;
d) “bosco di alberi d’alto fusto” di seguito “fustaia”: il soprassuolo in cui oltre l’80 per cento della copertura è costituita da soggetti chiaramente nati da seme o la cui rinnovazione è possibile, in virtù delle condizioni del popolamento, solo da seme;
e) “progetto di taglio”: il documento approvato dall’autorità forestale necessario per procedere alle utilizzazioni superiori ai 100 mc nella fustaia e ai 2,5 ettari nel ceduo;
f) “dichiarazione di taglio”: il documento presentato all’autorità forestale per procedere alle utilizzazioni inferiori ai 100 mc nella fustaia e ai 2,5 ettari nel ceduo;
g) “piccoli tagli boschivi”: le utilizzazioni con prelievo inferiore o uguale a 20 mc di legname nella fustaia o a 2.000 mq di superficie nel ceduo;
h) “taglio a raso”: il taglio totale della fustaia su una superficie superiore ai 5.000 mq;
i) “martellata”: l’operazione di selezione delle piante da tagliare, mediante specchiatura con martello forestale o segnatura con colore. L’elenco di tali piante viene riportato in un apposito piedilista che, qualora allegato al progetto di taglio, ne rappresenta parte integrante e sostanziale;
j) “movimenti terra”: gli interventi che comportano modifiche all’assetto dei terreni, compreso il mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati e la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
k) “riduzione di superficie boscata”: ogni intervento finalizzato ad un’utilizzazione del suolo diversa da quella forestale, mediante eliminazione della vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, compresa la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura, a prescindere dal fatto che il territorio sia sottoposto o meno a vincolo idrogeologico;
l) “sostituzione di specie”: gli interventi colturali nei boschi finalizzati alla modifica della composizione specifica del bosco;
m) “miglioramento boschivo”: ogni intervento volto a migliorare le condizioni strutturali e la funzionalità delle cenosi forestali;
n) “viabilità forestale”: l’insieme delle vie di penetrazione, anche con fondo stabilizzato, all’interno delle aree forestali, a servizio e tutela dei patrimoni silvo-pastorali;
o) piste temporanee: tracciati d’uso temporanei a fondo naturale, approntati per il passaggio di mezzi forestali specializzati, aperti senza l’ausilio di macchine per movimenti terra di tipo pesante, se non in casi eccezionali e per brevi tratti. Il loro impiego è limitato alla durata delle operazioni selvicolturali: a fine attività il tracciato viene dismesso, eseguendo le necessarie azioni atte al ripristino dei luoghi;
p) piazzole temporanee: piazzali a fondo naturale e non migliorato, funzionali alle operazioni di esbosco, consentono l’incrocio o l’inversione di marcia dei mezzi forestali e il deposito temporaneo del legname. Come per le piste temporanee, è necessario il ripristino dei luoghi a conclusione delle operazioni di gestione forestale;
q) “manutenzione ordinaria”: l’insieme degli interventi conservativi che hanno come unico scopo il mantenimento dell’opera in condizioni di normale buon funzionamento, senza modificarne o migliorarne la funzionalità, né aumentarne il valore, né modificarne le caratteristiche;
r) “impianti a fune mobili”: le attrezzature temporanee di uso interno al cantiere forestale, ordinariamente utilizzati nelle operazioni di esbosco, che vanno rimossi alla conclusione dei lavori boschivi;
s) linee di esbosco aeree: varchi o corridoi atti a consentire l’installazione e l’utilizzo degli impianti a fune mobili, con larghezza compresa tra 4 e 8 metri, salvo allargamenti per alcuni tratti in situazioni che presentano eccezionali difficoltà per l’esbosco, per consentire la tutela della sicurezza degli operatori e il libero passaggio dei carichi fluttuanti, affinché non rechino danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza;
t) “provvigione della fustaia”: la massa cormometrica considerando una soglia di misurazione a partire dal diametro di 17,5 cm a petto d’uomo;
u) “massa del ceduo”: la massa cormometrica considerando una soglia di misurazione a partire dal diametro di 3 cm a petto d’uomo;
v) “ultimo taglio”: il taglio che abbia interessato, in termini di superficie, almeno il 20 per cento dell’area di riferimento, o per la medesima area una massa superiore a 30 mc per ettaro;
z) “autorità forestale”: la struttura forestale regionale competente per territorio.

CAPO II
PIANIFICAZIONE E GESTIONE FORESTALE
Art. 5
Disposizioni generali di pianificazione forestale


1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 della legge forestale regionale, la pianificazione forestale si articola in:
a) Piani economici di riassetto forestale dei beni silvopastorali, di seguito denominati piani di riassetto. Tali piani sono predisposti dai proprietari o gestori delle aree silvopastorali su cui insistono boschi di estensione superiore ai cento ettari e sono approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale. La durata dei piani di riassetto non può essere inferiore a dieci anni ed i medesimi conservano la loro efficacia fino all’esaurimento della ripresa programmata, previo rilascio dell’autorizzazione al prolungamento da parte della struttura regionale competente. La competente struttura regionale può, inoltre, consentire la redazione di piani di riassetto in forma sommaria ove ricorrano i presupposti di affidabilità dei pregressi dati dendroauxometrici;
b) Piani di riordino forestale, di seguito denominati piani di riordino. Tali piani sono predisposti dai comuni e dagli enti parco per le aree di propria competenza territoriale, non ricomprese nei piani di riassetto e sono approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale. La durata dei piani di riordino non può essere inferiore a quindici anni ed i medesimi conservano la loro efficacia fino al successivo rinnovo, che può avvenire anche per parte di essi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la pianificazione forestale può contemplare anche la redazione di Piani Forestali di Indirizzo Territoriale, denominati PFIT, con lo scopo di acquisire le basi conoscitive di natura ecologica per indirizzare correttamente e rendere più snella sotto il profilo operativo, la pianificazione di cui al comma 1. La loro elaborazione è curata dalla struttura regionale competente in materia forestale per ambiti territoriali omogenei e la loro efficacia permane fino al successivo rinnovo.

Art. 6
Procedimenti autorizzativi


1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, commi 4 e 5, della legge forestale regionale, la gestione forestale si articola in:
a) piccoli tagli boschivi per l’autoconsumo: tagli inferiori ai 20 mc nella fustaia e ai 2.000 mq nel ceduo, da eseguirsi su base annua, e esclusivamente per la fustaia non ripetibili sulla stessa particella catastale per i successivi 10 anni. Tali interventi sono autorizzati dal presente regolamento, senza necessità di alcuna preventiva, specifica comunicazione;
b) interventi selvicolturali di entità inferiore a 100 mc lordi di legname nella fustaia e di superficie inferiore ai 2,5 ettari nel ceduo. Per tali interventi, fatto salvo quanto disposto per i piccoli tagli boschivi, il proprietario o conduttore del fondo presenta all’autorità forestale una dichiarazione di taglio, con validità di due anni. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della dichiarazione di taglio, l’autorità forestale può, qualora lo ritenga necessario ai fini della buona conservazione del bosco, modificare o limitare il taglio, prescrivendone le modalità di intervento. Trascorso tale termine senza che siano state dettate specifiche modalità di intervento, il taglio può essere eseguito con le modalità dichiarate. È ammesso uno scostamento in termini di massa prelevata o di superficie tagliata non superiore al 20 per cento di quanto previsto nella dichiarazione di taglio purché non superiore alle soglie previste dall’articolo 23, comma 5 della legge regionale forestale. In tale scostamento viene fatta rientrare la massa legnosa derivante dall’apertura delle linee di esbosco aeree;
c) interventi selvicolturali di entità pari o superiore a 100 mc lordi di legname nella fustaia e di superfici pari o superiori ai 2,5 ettari nel ceduo. Tali interventi sono soggetti a formale approvazione. A tal fine il proprietario o conduttore del fondo presenta all’autorità forestale un progetto di taglio redatto da un tecnico qualificato con validità di quattro anni. L’autorità forestale approva il progetto di taglio entro novanta giorni dalla sua presentazione. Il taglio può essere eseguito solo a seguito della approvazione del progetto di taglio da parte dell’autorità forestale. Ove richiesto dall’autorità medesima, il progetto di taglio dovrà essere integrato dal piedilista di martellata. È ammesso uno scostamento in termini di massa prelevata o di superficie tagliata non superiore al 20 per cento di quanto previsto nel progetto di taglio approvato. In tale scostamento viene fatta rientrare la massa legnosa derivante dall’apertura delle linee di esbosco aeree;
d) tagli colturali di contenimento della vegetazione arborea atti ad assicurare l’efficienza e la sicurezza di infrastrutture e manufatti o la funzionalità idraulica e l’eliminazione di rischi per la pubblica incolumità. Tali interventi, indipendentemente dalla loro dimensione planimetrica o volumetrica, sono soggetti a dichiarazione di taglio da presentare all’autorità forestale secondo le modalità previste dal comma 1, lettera b) del presente articolo, salvo che per il termine, il quale, in considerazione della loro particolare finalità, è ridotto a quindici giorni; trascorsi i quindici giorni, senza che siano state dettate specifiche modalità d’intervento, il taglio può essere eseguito secondo le modalità dichiarate.
2. Le ripuliture, gli sfolli, l’asportazione di piante secche, schiantate, sradicate, divelte o con fusto spezzato non necessitano di alcun titolo autorizzativo, comunque denominato.
3. Ai fini della tracciabilità del legname sul mercato, in caso di esbosco del materiale schiantato o comunque danneggiato a seguito di eventi calamitosi, il proprietario o conduttore del fondo comunica all’autorità forestale la quantità di massa legnosa oggetto dell’esbosco. L’autorità forestale procede alla presa d’atto della comunicazione, dandone riscontro all’interessato.
4. L’autorità forestale può richiedere la redazione di un progetto di taglio anche per utilizzazioni per le quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 4, della legge forestale regionale, qualora gli interventi riguardino aree particolarmente sensibili o si tratti di interventi particolarmente complessi, nonché nel caso di interventi selvicolturali confinanti o contigui, che possano comportare nel loro complesso volumi di taglio o superfici di intervento superiori alle soglie di cui all’articolo 23, comma 5, della legge forestale regionale, generando nell’insieme significativi effetti cumulativi.
5. Per la mancata presentazione della dichiarazione di taglio, del progetto di taglio o della comunicazione di esbosco trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 “Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale”.

Art. 7
Efficacia degli strumenti di pianificazione e gestione forestale


1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge forestale regionale, le specifiche modalità di gestione selvicolturale contenute nei piani di riassetto e di riordino forestale, sostituiscono le forme di governo e trattamento dei boschi individuate, in via generale, dall’articolo 9 del presente regolamento.
2. I progetti di taglio approvati dall’autorità forestale possono derogare alle modalità di gestione selvicolturale previste dall’articolo 9 del presente regolamento o a quelle contenute nei piani di riassetto e di riordino forestale.
3. Eventuali scostamenti volumetrici o temporali del progetto di taglio, rispetto alla ripresa programmata prevista dal piano di gestione forestale, sono ammissibili se giustificati da oggettive condizioni del soprassuolo, nel rispetto degli obiettivi selvicolturali perseguiti dal piano.

CAPO III
NORME DI TUTELA FORESTALE

Art. 8
Gestione forestale sostenibile


1. La gestione forestale sostenibile si prefigge la coltivazione e l’uso del bosco al fine di conseguire il mantenimento del sistema forestale in equilibrio con l’ambiente, la produzione legnosa, la conservazione e l’aumento della biodiversità nonché la congruenza dell’attività colturale con gli altri sistemi con i quali il bosco interagisce.

Art. 9
Forme di governo e trattamento dei boschi


1. La gestione forestale sostenibile si attua mediante l’applicazione delle forme di governo e trattamento afferenti ai tagli di cui all’articolo 3, nonché alle seguenti prescrizioni selvicolturali:
a) formazioni arbustive del piano alpino:
1) alnete e mughete: tagli localizzati con apertura di buche. Gli interventi sulle mughete devono essere sempre autorizzati con progetto di taglio, indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali dei medesimi;
b) peccete, pinete e larici-cembrete (piano sub-alpino, altimontano):
1) pinete di pino silvestre o di pino nero d’origine naturale: taglio di soggetti singoli o a piccoli gruppi, eventualmente associato all’apertura di buche;
2) boschi misti di conifere con o senza latifoglie: taglio di soggetti singoli o a piccoli aggregati, eventualmente associato all’apertura di buche; nel caso di strutture tendenzialmente coetaneiformi sono preferibilmente effettuati tagli successivi partendo da diradamenti misti e tagli di sementazione e di sgombero, assecondando la risposta della rinnovazione naturale;
3) impianti di abete rosso: fino allo stato di bosco adulto deve essere eseguito un diradamento basso o misto di intensità massima del 30 per cento del numero dei soggetti; nel caso di boschi oltre lo stato adulto, taglio a buche, tagli marginali o tagli a strisce;
4) impianti di conifere diverse dall’abete rosso: devono essere eseguiti tagli simili agli impianti di abete rosso ma anticipando di circa venti anni gli interventi di diradamento, favorendo aperture del soprassuolo;
5) formazioni di conifere poste a una quota oltre i 1800 metri: deve essere eseguito il taglio saltuario di soggetti singoli o a piccoli gruppi con tempi di ritorno superiori ai quindici anni. I lariceti primitivi devono essere lasciati a libera evoluzione, ad eccezione di eventuali interventi di carattere fitosanitario;
c) faggete, abieti-faggeti e piceo-abieti-faggeti (piano altimontano e montano):
1) faggete pure governate a ceduo: il turno intercorrente tra due utilizzazioni deve essere compreso tra quindici e venti anni, con rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro e almeno un pollone, anche se di piccole dimensioni, per ogni ceppaia. Nel caso di trattamento a sterzo il tempo intercorrente tra un taglio e l’altro potrà essere compreso tra i dieci e i venti anni;
2) faggete governate a ceduo con conifere: il turno intercorrente tra due utilizzazioni deve essere compreso tra quindici e venti anni; deve essere prevista l’eliminazione o il contenimento graduale delle conifere e il rilascio di almeno sessanta soggetti di faggio ben conformati per ettaro. Nel caso di trattamento a sterzo il turno potrà essere tra i dieci e i quindici anni;
3) faggete pure, o con conifere, non governate a ceduo (fustaie, fustaie transitorie): se l’età del popolamento è compresa tra i sessanta e i settanta anni sono ammessi diradamenti bassi la cui intensità può arrivare fino al 30 per cento del numero dei soggetti; ove l’età del popolamento è superiore ai settanta anni è necessario eseguire un taglio di sementazione per favorire i processi di rinnovazione naturale; nei seguenti venti anni si possono eseguire fino a tre tagli successivi seguiti dal taglio di sgombero;
4) boschi misti di conifere con o senza latifoglie: taglio di soggetti singoli o a piccoli gruppi, eventualmente associato all’apertura di buche, o tagli di liberazione dei nuclei di rinnovazione già presente. L’intervallo tra i vari tagli deve essere di dodici anni;
d) formazioni del piano collinare:
1) orno-ostrieti, ostrio-querceti e querceti dei substrati vulcanici governati a ceduo: il turno tra due successive utilizzazioni deve essere compreso tra i quindici e i venticinque anni rilasciando tra gli ottanta e i centocinquanta soggetti ben conformati per ettaro;
2) castagneti governati a ceduo: il turno deve essere compreso tra i dodici e i quindici anni, con rilascio di almeno trenta soggetti ad ettaro;
3) rovereti governati a ceduo: il turno deve essere compreso tra i quindici e i venti anni rilasciando almeno centotrenta soggetti ben conformati per ettaro;
4) altre formazioni di latifoglie governate a ceduo: il turno deve essere compreso tra i quindici e i venti anni rilasciando almeno ottanta soggetti ben conformati per ettaro;
5) castagneti non governati a ceduo: il taglio deve essere a buche o a strisce;
6) formazioni varie di latifoglie non governate a ceduo (fustaie, fustaie transitorie): ove l’età del popolamento è inferiore a sessanta anni è necessario eseguire un diradamento basso la cui intensità può arrivare fino al 50 per cento dei soggetti; se l’età del popolamento supera i sessanta anni si può procedere con i tagli finali a buche, marginali o a strisce;
e) formazioni planiziali, ripariali e litoranee:
1) querco-carpineto planiziale: il taglio deve essere saltuario atto a favorire le piante in miglior stato fitosanitario, eliminando i soggetti malati o deperienti;
2) saliceti, alnete e altre formazioni riparie: fatte salve le esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico, il taglio deve essere saltuario con eliminazione preferibilmente di soggetti malati o deperienti, che favorisca una diversificazione locale in base alla rinnovazione presente e miri al contenimento delle specie esotiche invasive;
3) formazioni litoranee: deve essere assicurato il mantenimento degli ambienti boscati prioritari, intervenendo con diradamenti moderati e tagli saltuari che favoriscano la rinnovazione naturale e la stabilità meccanica ai disturbi abiotici, quali gli schianti da vento;
f) altre formazioni:
1) corileti: il trattamento da attuare è quello per i cedui semplici, senza rilascio di matricine;
2) formazioni di specie esotiche: deve essere effettuato il taglio a raso senza rilascio di alcun soggetto;
3) robinieti governati a ceduo: deve essere effettuato il taglio a raso senza rilascio di alcun soggetto con turno minimo di sei anni;
4) robinieti non governati a ceduo: deve essere effettuato il rilascio di almeno duecento piante per ettaro scelte tra le specie autoctone come il castagno, le querce e altre latifoglie nobili o anche di robinia da sottoporre a naturale invecchiamento;
5) betuleti governati a fustaia: se sono trascorsi meno di cinquanta anni dall’ultimo taglio, vi è l’obbligo di rilascio per metà dei soggetti; se sono trascorsi più di cinquanta anni dall’ultimo taglio, è necessario intervenire con tagli a buche;
6) betuleti governati a ceduo: se sono trascorsi più di venti anni dall’ultimo taglio, è necessario il rilascio di cento matricine per ettaro.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), numeri da 1 a 4, i tempi di ritorno delle utilizzazioni non devono essere inferiori ai dodici anni. L’intervallo tra due utilizzazioni va inteso nel senso che l’ultimo intervento deve considerarsi regolarmente compiuto. È comunque possibile intervenire precocemente sulla medesima superficie qualora il taglio precedente si sia dimostrato troppo debole o inefficace.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 10
Divieto di conversione e di taglio a raso


1. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo.
2. L’autorità forestale può autorizzare le conversioni di cui al comma 1 in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, oppure nei i seguenti casi:
a) attività di ricerca e sperimentazione;
b) difesa fitosanitaria;
c) tutela idrogeologica dei versanti;
d) prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
e) mantenimento o recupero degli usi collettivi.
3. È vietato il taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi disposti o autorizzati dall’autorità forestale o previsti nei piani forestali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e successive modificazioni.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 11
Epoca di esecuzione dei tagli boschivi


1. Sono consentiti in qualsiasi stagione dell’anno l’allestimento e l’esbosco dei prodotti legnosi, il taglio delle fustaie e la conversione delle forme di governo.
2. Nei cedui, i tagli devono essere eseguiti:
a) dal 1 ottobre al 15 aprile fino alla quota di 1.000 metri;
b) dal 15 settembre al 30 aprile sopra la quota dei 1000 metri.
3. Qualora ricorrano circostanze eccezionali, l’autorità forestale può variare i periodi di cui al comma 2.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 12
Sradicamento di piante e ceppaie


1. Lo sradicamento delle piante d’alto fusto e delle ceppaie è vietato. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dall’autorità forestale.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 13
Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie


1. Previa autorizzazione dell’autorità forestale sono consentiti il taglio, l’estirpazione delle ceppaie e la lavorazione del suolo allo scopo di rinnovare il bosco per mutarne la specie legnosa. L’autorizzazione determina le modalità e i termini di esecuzione degli interventi.
2. L’autorità forestale, a garanzia della regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 1 può prevedere che siano fornite adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 14
Potatura di alberi in bosco


1. La potatura può praticarsi non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante e in modo da non danneggiare la corteccia.
2. La potatura dei rami secchi può essere sempre eseguita; la potatura dei rami verdi può essere eseguita dal 1 ottobre al 31 marzo.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in boschi vincolati, nel caso possa derivare il deperimento delle piante, anche le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 15
Norme per i tagli nei boschi soggetti a vincolo


1. Nei boschi vincolati ai sensi dell’articolo 16 della legge forestale regionale i tagli devono essere eseguiti in modo che il soprassuolo sia sempre in grado di assolvere alle funzioni tutelari per le quali il bosco è stato vincolato.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 16
Difesa dei boschi dagli incendi


1. È sempre vietato accendere fuochi all’aperto a distanza inferiore ai 100 metri dai boschi.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi. In tali casi è consentita l’accensione di fuochi in spazi vuoti, adeguatamente ripuliti, per il riscaldamento o la cottura delle vivande. È fatto obbligo di non disperdere le braci e di spegnere accuratamente ogni residuo della combustione prima di abbandonare il sito.
3. È consentita, previo rilascio di autorizzazione da parte dall’autorità forestale, l’accensione di fuochi in aree adeguatamente individuate e circoscritte. L’autorizzazione deve contenere le prescrizioni da adottare per evitare il pericolo di incendio.
4. Salvo che non trovi applicazione la normativa statale in materia di previsione di incendi boschivi, per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in boschi vincolati, arrecando danno al soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 17
Resinazione


1. La resinazione è vietata salvo espressa autorizzazione da parte dell’autorità forestale e secondo le modalità dalla stessa stabilite e comunque nel rispetto delle seguenti modalità:
a) per la resinazione con l’asciotto o con strumenti similari, l’incisione deve, al massimo, essere larga 9 centimetri nel primo e secondo anno e 70 centimetri negli anni successivi; dette incisioni non devono superare i 3,50 metri di altezza della pianta;
b) per la resinazione col raschietto, le incisioni a forma di V devono essere costituite da solchetti larghi non più di 1 centimetro e il canale di sgrondo, a decorso verticale, deve essere largo non più di 2 centimetri e profondo 1 centimetro; le incisioni non devono superare la terza parte della circonferenza della pianta e l’altezza di 2,50 metri dal suolo;
c) la resinazione a vita può essere praticata sulle piante che abbiano, a 1,30 metri da terra e sopra corteccia, il diametro minimo di seguito indicato:
1) 30 centimetri per il pino silvestre e il pino domestico;
2) 25 centimetri per il pino nero, il pino marittimo, il pino d’Aleppo e il larice;
d) la resinazione a morte è consentita, qualunque sia il diametro, solo nelle piante che dovranno cadere al taglio, per raggiunta maturità o per ragioni colturali, entro cinque anni;
e) la resinazione delle piante di larice è permessa, mediante perforazione al piede con un unico foro, nei dieci anni antecedenti il taglio delle piante.
2. Per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per anno e, per resinazione a morte, quella effettuata con più serie contemporaneamente.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 18
Raccolta dello strame nei boschi


1. Previa autorizzazione dell’autorità forestale è consentita la raccolta dello strame ovvero della copertura morta o lettiera.
2. La raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in corso di rinnovazione e nei terreni a pendenza superiore al 50 per cento.
3. La raccolta dello strame può ripetersi nello stesso luogo non prima che sia trascorso almeno un decennio.
4. È sempre vietata l’asportazione di terriccio.
5. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in boschi vincolati, arrecando danno al suolo o al soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 19
Raccolta dell’erba e taglio o estirpazione dei cespugli nei boschi


1. La raccolta dell’erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo, la recisione del novellame o qualsiasi altro danno alla rinnovazione.
2. È vietato il taglio o l’estirpazione di qualsiasi specie di arbusto senza l’autorizzazione dell’autorità forestale.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in boschi vincolati, arrecando danno al suolo o al soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 20
Raccolta del frutto e dei semi forestali nei boschi


1. La raccolta del frutto e dei semi delle piante forestali nei boschi è vietata senza l’autorizzazione dell’autorità forestale, fatta eccezione per i boschi da frutto.
2. Le pinete di pino domestico non sono considerate boschi da frutto.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in boschi vincolati, arrecando danno al soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 21
Raccolta dei prodotti secondari nei boschi


1. Salva la disciplina regionale in materia di raccolta e commercializzazione di funghi e tartufi, la raccolta dei prodotti secondari del bosco è eseguita in maniera da non arrecare danno al bosco stesso.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 22
Alberi di Natale


1. Le piante, i rami o i cimali destinati al commercio degli alberi di Natale provenienti da boschi devono essere accompagnati da regolare permesso o contrassegno rilasciato dall’autorità forestale, allo scopo di accertarne la provenienza da legittime utilizzazioni.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950.

Art. 23
Chiusura e apertura del pascolo nei boschi


1. L’esercizio del pascolo nei boschi è regolamentato come segue:
a) nei boschi cedui il pascolo degli ovini e dei suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l’altezza di 2 metri; quello dei bovini e degli equini prima che il novellame abbia raggiunto l’altezza di 4 metri;
b) nelle fustaie coetanee, il pascolo degli ovini e dei suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l’altezza di 3 metri; quello dei bovini e degli equini prima che il novellame abbia raggiunto l’altezza di 4 metri;
c) nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi e deperienti, il pascolo è comunque vietato sino alla loro definitiva affermazione e ricostituzione al raggiungimento di uno sviluppo tale da non subire danno dal morso del bestiame. La ripresa del pascolo deve essere autorizzata dall’autorità forestale.
2. Per particolari esigenze di carattere selvicolturale, il pascolo nei boschi può essere vietato o limitato dall’autorità forestale.
3. Salvo che non trovi applicazione la normativa statale in materia di previsione di incendi boschivi, per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in boschi vincolati, arrecando danno al soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 24
Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai


1. Nei boschi preclusi al pascolo, a prescindere dal regime di proprietà, e nei vivai forestali è vietato far transitare e comunque immettere animali al pascolo.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in boschi vincolati, arrecando danno al soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 25
Pascolo delle capre


1. Il pascolo delle capre è vietato in tutti i boschi e nei terreni non boscati vincolati per scopi idrogeologici senza l’autorizzazione dell’autorità forestale.
2. In ogni caso, l’autorizzazione di cui al comma 1, non può essere rilasciata per il pascolo nei boschi di cui all’articolo 15 e in quelli in fase di rinnovazione.
3. Nei terreni non boscati di proprietà comunale, vincolati ai fini idrogeologici, l’autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata dal comune e deve riportare il numero dei capi immessi al pascolo e l’indicazione dei terreni interessati.
4. Nei casi autorizzati le capre devono essere avviate al pascolo senza sosta lungo il percorso stabilito.
5. Per la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e qualora sia arrecato danno al soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
6. Per la violazione delle disposizioni del comma 4 trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950.

Art. 26
Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento o da altre avversità meteoriche


1. Nei boschi danneggiati dal fuoco, dal vento o da altre avversità meteoriche, per favorire la rigenerazione del bosco l’autorità forestale può disporre nei confronti del proprietario o conduttore del fondo il taglio delle piante, le succisioni delle ceppaie, i rinfoltimenti e quanto necessario per la rigenerazione.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 950.

Art. 27
Lotta antiparassitaria


1. In caso di pullulazione di insetti, di epidemica diffusione di funghi parassiti o di crittogame nei boschi, il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’autorità forestale o al comune per quanto di rispettiva competenza.
2. Ai sensi dell’articolo 18 della legge forestale regionale, il proprietario o conduttore del bosco è altresì tenuto ad attuare gli interventi ritenuti necessari dall’autorità forestale e a permettere l’esecuzione delle prescrizioni da questa emanate.
3. L’autorità forestale, nei castagneti invasi dal cancro della corteccia e dal mal dell’inchiostro, può ordinare il taglio e la riceppatura delle piante ammalate in qualsiasi numero e in qualsiasi stagione.
4. Per la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950.
5. Per la violazione delle disposizioni del comma 3 trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Art. 28
Ripristino dei boschi distrutti o degradati


1. Qualora si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco a seguito di incendi, di pullulazione di insetti, di epidemica diffusione di funghi parassiti o di altri eventi dannosi o in assenza di naturale rinnovazione successivamente ad una utilizzazione boschiva, il proprietario o conduttore del fondo è tenuto ad osservare le modalità prescritte dall’autorità forestale al fine di ottenere la ricostituzione del bosco, anche ricorrendo alla rinnovazione artificiale.
2. L’autorità forestale, a garanzia della regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 1 può prevedere che siano fornite adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.

Art. 29
Piani di coltura e di conservazione dei boschi


1. Ai sensi dell’articolo 22, primo comma, della legge forestale regionale, i proprietari o conduttori di terreni imboschiti o di boschi ricostituiti devono compiere le operazioni selvicolturali di governo e di trattamento in conformità ad un piano di coltura e di conservazione, approvato dall’autorità forestale.

CAPO IV
ESBOSCO E VIABILITA’ FORESTALE

Art. 30
Albo regionale delle imprese forestali


1. Per le finalità perseguite dall’articolo 23 bis della legge forestale regionale e nei casi previsti dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Giunta regionale, le imprese boschive devono essere iscritte all’albo per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950.

Art. 31
Taglio, allestimento e sgombero delle tagliate


1. Il taglio e l’allestimento dei prodotti legnosi, devono essere compiuti in modo da non danneggiare le piante circostanti e la rinnovazione presente e devono avvenire il più prontamente possibile, entro i termini previsti per la realizzazione dell’intervento selvicolturale.
2. Il taglio dei cedui deve essere eseguito in modo che la superficie del taglio sia inclinata o convessa e risulti per quanto possibile in prossimità del colletto.
3. I residui della lavorazione, sia delle fustaie che dei cedui, se opportunamente allestiti, possono essere rilasciati in loco. Nel caso in cui vengano allontanati dalla tagliata e concentrati in spazi liberi è necessario procedere al loro smaltimento. L’autorità forestale può dettare disposizioni specifiche per motivi legati alla prevenzione di incendi boschivi o di fitopatie, a tutela della rinnovazione o per un diverso utilizzo del materiale.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in boschi vincolati, arrecando danno al soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 32
Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi


1. Ferma l’osservanza delle disposizioni relative al trasporto del legname per via funicolare aerea e per fluitazione, l’esbosco dei prodotti deve farsi attraverso l’uso di strade, sentieri e piste forestali, attraverso condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco recentemente utilizzate o in rinnovazione.
2. Il rotolamento e lo strascico sono permessi soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata fino alla strada, condotto o canale di avvallamento, osservando le ulteriori prescrizioni eventualmente imposte dall’autorità forestale.
3. L’autorità forestale può disporre nei confronti del proprietario o conduttore del fondo il ripristino del bosco, mediante rinnovazione artificiale, nei luoghi adibiti alla movimentazione del legname, qualora non ritenga di conservare per future utilizzazioni le vie di esbosco aperte.
4. L’autorità forestale, a garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino cui al comma 3 può prevedere che siano fornite adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.
5. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 33
Piccoli movimenti di terra correlati ai progetti di taglio


1. Qualora i tagli boschivi comportino l’esecuzione di movimenti di terreno in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, finalizzati all’apertura o all’adeguamento di piste e piazzole temporanee, al progetto di taglio vanno allegati anche gli elaborati descrittivi della natura e dell’entità dei movimenti terra necessari.
2. Nei casi previsti al comma 1, l’approvazione del progetto di taglio tiene luogo anche dell’autorizzazione ( 2) concernente l’esecuzione dei movimenti terra di cui all’articolo 36 ( 3) .
3. Nel caso di proprietà pubblica del bosco l’impresa boschiva aggiudicataria del lotto è tenuta a fornire adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

Art. 34
Regime autorizzativo degli impianti a fune mobili


1. Gli impianti a fune mobili, installati ai fini dell’esecuzione delle utilizzazioni boschive, sono da considerarsi attrezzature temporanee di uso interno al cantiere forestale e sono autorizzabili anche nell’ambito dell’approvazione del progetto di taglio, alle seguenti condizioni:
a) l’impianto deve essere utilizzato esclusivamente per le attività del cantiere forestale;
b) l’impianto non deve comportare l’installazione di manufatti ed opere fisse soggette al rilascio di titolo edilizio e viene rimosso a chiusura del cantiere;
c) la fune dell’impianto non deve superare l’altezza degli alberi immediatamente prospicenti la linea aerea e non deve arrecare ostacolo al volo operativo o da diporto;
d) l’impianto non deve interferire con strade aperte al pubblico transito, linee elettriche e teleferiche, case o altre costruzioni che possano condizionarne l’esercizio;
e) l’impianto non deve comportare l’installazione di funi, su suolo nudo, ad una altezza dal piano campagna superiore a 15 metri;
f) nei casi di attraversamento di valli o torrenti, l’impianto deve conservare un idoneo franco idraulico e non deve interferire, in alcun modo, con il regolare regime delle acque e con la stabilità delle sponde.
2. Al progetto di taglio o all’istanza successiva deve essere allegata la documentazione cartografica riportante il tracciato dell’impianto, nonché una quantificazione delle piante da asportare ed una stima della larghezza dei varchi. Nei casi di attraversamento di corsi d’acqua o valli afferenti al demanio idrico, tale documentazione deve evidenziare l’andamento planimetrico e altimetrico della fune portante; in questi casi il provvedimento autorizzativo riguardante l’installazione dell’impianto a fune vale anche come autorizzazione idraulica.
3. Nel caso in cui l’impianto da installare, a giudizio dell’autorità forestale, possa costituire intralcio al volo aereo è necessario seguire le procedure per il rilascio del relativo nulla osta ai sensi dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 “Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione”. In tali casi la domanda per l’installazione dell’impianto sarà rivolta al comune territorialmente interessato per i provvedimenti di competenza.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950.

CAPO V
VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 35
Norme generali


1. Ai fini e per gli scopi della legge forestale regionale, costituiscono mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati, gli interventi a seguito dei quali i suddetti terreni vengono permanentemente sottratti alla loro attuale destinazione, fatta eccezione per le opere a servizio delle attività agro-silvo-pastorali.
Art. 36 - Autorizzazione per l'esecuzione di lavori in area sottoposta a vincolo idrogeologico. (4)
1. La riduzione della superficie boscata, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, ed ogni altro intervento che comporti movimento di terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico sono subordinati ad una autorizzazione da parte dell'autorità forestale.
2. La domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, può essere presentata anche da un soggetto non proprietario del fondo ed in tali casi il richiedente è tenuto a produrre una dichiarazione contenente il consenso espresso del proprietario.
3. Ai sensi dell'articolo 15 della legge forestale regionale, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico. In tutti i casi di riduzione di superficie boscata, qualora per gli interventi di compensazione non si opti per il versamento di una somma nell'apposito fondo regionale, gli interessati sono tenuti ad indicare nella domanda, sulla base dei relativi estratti catastali, i terreni, preferibilmente nell'ambito del medesimo bacino idrografico, nei quali si impegnano ad eseguirli.
4. Nei casi concernenti la trasformazione di bosco in altra qualità di coltura, l'autorità forestale provvede all'istruttoria, sentita la competente commissione tecnica regionale decentrata, e l'autorizzazione vale anche ai fini dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'esito dell'istruttoria è notificato all'interessato e pubblicato in forma telematica per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi di manutenzione ordinaria.
6. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1 e 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.".

Art. 37
Movimenti di terra a scopo edilizio (5)


1. Omissis ( 6)
2. Per gli interventi che comportano movimenti di terra finalizzati ad iniziative edilizie ed alle infrastrutture ad esse strettamente connesse, l'autorizzazione di cui all'articolo 36 è rilasciata dal comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 20 "Subdelega di funzioni amministrative ai comuni" della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994". ( 7)
3. Gli interventi di cui al comma 2 ( 8) devono essere condotti in modo da ridurre al minimo il taglio di piante e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite. Tutte le superfici di scavo e di riporto devono essere opportunamente sistemate, consolidate e rinverdite.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi di manutenzione ordinaria.
5. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 37 bis - Interventi esenti da autorizzazione. (9)
1. Sono esenti dall'autorizzazione di cui all'articolo 36, i seguenti interventi di modesta rilevanza, che non alterano l'assetto idrogeologico del territorio:
a) la trasformazione di prati e pascoli in aree orticole, mediante lavorazione superficiale del terreno, profondità massima 30 centimetri, con pendenze medie inferiori al 30 per cento e su superfici di estensione non superiore a 2.000 metri quadrati;
b) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione superficiale del terreno, profondità massima 30 centimetri, e tempestiva ricostituzione del cotico erboso, su pendenze medie inferiori al 40 per cento e su superfici di estensione non superiore a 5.000 metri quadrati;
c) il ripristino delle aree a prato e a pascolo mediante estirpazione di piante arboree e arbustive di crescita spontanea, purché non assimilabili alla definizione di bosco, con pendenze medie inferiori al 40 per cento e su superfici di estensione non superiore a 3 ettari;
d) l'espianto e il reimpianto di frutteti, senza lavorazione andante e alterazione del profilo del terreno;
e) la manutenzione straordinaria di sentieri di larghezza inferiore ai 2 metri, qualora i lavori siano eseguiti a mano o con mini macchine operatrici, che non comportano alterazione dello stato dei luoghi e del sedime;
f) la realizzazione, manutenzione, sostituzione e adeguamento di recinzioni in legno o in altro materiale, cancellate, cartellonistica e altra segnaletica, elementi di arredo;
g) la realizzazione e la ricostruzione di piccoli manufatti di consolidamento del terreno di altezza inferiore a 1,5 metri, prevalentemente mediante tecniche di ingegneria naturalistica; costruzione di muretti in pietrame a secco; realizzazione di piccole opere per lo smaltimento delle acque meteoriche eseguite con materiali naturali;
h) la manutenzione straordinaria di pozze di abbeveraggio del bestiame, senza variazioni dimensionali;
i) gli interventi di manutenzione straordinaria a reti e servizi interrati di pubblica utilità;
j) i movimenti terra per la realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche su strade esistenti, asfaltate o stabilizzate.

Art. 38
Lavorazione del terreno a coltura agraria


1. Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o dell’eccessiva pendenza del terreno, comporta conseguenze contrarie alle finalità di cui all’articolo 1 della legge forestale regionale, l’autorità forestale, ai fini dell’ulteriore prosecuzione delle lavorazioni, può imporre apposite prescrizioni atte a favorire la regimazione delle acque, a conservare la stabilità del suolo e a controllare i fenomeni di trasporto delle terre.
2. L’autorità forestale stabilisce il termine entro il quale la lavorazione in atto deve cessare, oltre che il termine di esecuzione dei lavori prescritti.
3. Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d’arte dei lavori e delle opere realizzati.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 39
Sgrondo delle acque


1. Le acque di ruscellamento superficiale derivanti dalla realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico devono essere regimate in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 40
Garanzie a tutela del vincolo idrogeologico


1. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui agli articoli 37, 38 e 39 e a prevenzione di possibili danni, l’autorità forestale può prevedere che siano fornite adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali. Per gli interventi di cui all’articolo 36 le garanzie sono determinate ai sensi dell’articolo 15 della legge forestale regionale.
2. Lo svincolo delle garanzie di cui al comma 1 è effettuato dall’autorità forestale dopo aver constatato la regolare esecuzione e la funzionalità delle opere e dei lavori prescritti.

CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41
Disciplina del ripristino dello stato dei luoghi


1. Nel caso di violazione delle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico, di riduzione di superficie boscata, di interventi di sostituzione di specie e di ripristino dei boschi degradati o percorsi dal fuoco, l’autorità forestale o, nel caso di realizzazione iniziative edilizie e infrastrutture connesse, il comune territorialmente competente, possono ordinare ai trasgressori e agli obbligati in solido i lavori di ripristino, consolidamento o di adeguamento.
2. Qualora i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione, nei termini prescritti, alle ordinanze di ripristino emesse dall’autorità competente, la medesima provvede all’esecuzione dei lavori in danno degli inadempienti, procedendo all’incameramento dei depositi cauzionali o all’escussione delle garanzie fideiussorie, ai sensi della normativa vigente.
3. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 2, anche in caso di mancato consenso dei proprietari o conduttori dei terreni su cui eseguirli, l’autorità competente procede all’occupazione temporanea dei terreni, anche con procedura d’urgenza, senza obbligo di corresponsione di alcuna indennità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 3 aprile 2018, n. 34.

Art. 42
Atto di convenzione forestale


1. Gli interventi forestali previsti dal presente regolamento possono essere eseguiti dall’autorità forestale, previa sottoscrizione di apposita convenzione da parte del proprietario o conduttore del fondo, fatti salvi i casi in cui si proceda all’acquisizione o all’espropriazione dei terreni interessati. Lo schema di convenzione è predisposto dalla struttura regionale competente in materia forestale.

CAPO VII
DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 43
Disciplina sanzionatoria


1. Essendo il presente regolamento attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e dell’articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, la violazione delle previsioni del regolamento stesso è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal predetto R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e dalla L. 9 ottobre 1967, n. 950. Non costituiscono attuazione della normativa comunitaria di cui FLEGT i regolamenti FLEGT (CE) 2173/2005 ed EUTR (UE) 995/2010.
2. Al fine della quantificazione delle sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il valore delle piante tagliate o danneggiate è determinato sulla base dei valori indicati all’Allegato A del presente regolamento.
3. Eventuali aggiornamenti all’allegato A del presente regolamento sono apportati con provvedimento amministrativo dalla Giunta regionale.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44
Disposizioni transitorie e finali


1. Il presente regolamento sostituisce le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con provvedimento del Consiglio regionale 18 dicembre 1980, n. 83 e successive modificazioni.
2. Ogni riferimento alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui al comma 1, contenuto nella normativa vigente deve intendersi riferito alle disposizioni del presente regolamento in quanto compatibile.
3. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con provvedimento del Consiglio regionale 18 dicembre 1980, n. 83 e successive modificazioni.



ALLEGATO OMESSO




Note

( 1) Comma modificato da art. 1, comma 1 del regolamento regionale 15 marzo 2022, n. 2 che ha soppresso le parole “ "Disposizioni transitorie in materia forestale" della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", in attesa di un'organica disciplina regionale nel settore forestale,"
( 2) Comma così modificato da art. 2 comma 1 del regolamento regionale 15 marzo 2022, n. 2 che ha sostituito le parole "del nulla osta" con le parole "dell'autorizzazione"
( 3) Comma così modificato da art. 2 comma 1 del regolamento regionale 15 marzo 2022, n. 2 che ha sostituito le parole "di cui all'articolo 37" con le parole "di cui all'articolo 36".
( 4) Articolo sostituito da art. 3 comma 1 del regolamento regionale 15 marzo 2022, n. 2
( 5) Rubrica così sostituita da art. 4 comma 1 del regolamento regionale 15 marzo 2022
( 6) Comma abrogato da art. 4 comma 2 del regolamento regionale 15 marzo 2022
( 7) Comma così sostituito da art. 4 comma 3 del regolamento regionale 15 marzo 2022
( 8) Comma così modificato da art. 4 comma 4 del regolamento regionale 15 marzo 2022, n. 2 che ha sostituito le parole "di cui ai commi 1 e 2" con le parole "di cui al comma 2".
( 9) Comma aggiunto da art. 5 comma 1 del regolamento regionale 15 marzo 2022, n. 2


SOMMARIO
Sommario: Regolamento Regionale 2/2020
S O M M A R I O
Regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 (BUR 18/2020) - Testo storico

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE ADOTTATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 52 “LEGGE FORESTALE REGIONALE”

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, di seguito legge forestale regionale, disciplina le prescrizioni di massima e di polizia forestale previste dall’articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” con le seguenti finalità:
a) gestire il patrimonio forestale nell’ottica dello sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale;
b) promuovere una moderna gestione delle risorse forestali, valorizzando la produzione legnosa;
c) garantire la stabilità dei versanti ed impedire l’erosione del suolo;
d) conservare la biodiversità e la funzionalità degli ecosistemi.

Art. 2
Oggetto


1. Il presente regolamento disciplina:
a) la pianificazione e la gestione forestale;
b) le norme di tutela forestale;
c) l’esbosco e la viabilità forestale;
d) il vincolo idrogeologico.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, le autorizzazioni e le prescrizioni in ordine a quanto disciplinato dal presente regolamento, sono rilasciate ai soli fini forestali.

Art. 3
Definizione di taglio colturale


1. Si intendono tagli colturali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”:
a) i tagli di coltivazione dei boschi, che ne garantiscono la perpetuazione, compresi:
1) le conversioni;
2) i tagli a raso, nei limiti di cui all’articolo 7, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
3) i tagli fitosanitari;
4) i tagli marginali localizzati in corrispondenza del bordo del bosco;
5) i tagli connessi al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco o da altri eventi calamitosi, compresi gli schianti, nonché alla riduzione del rischio di incendio boschivo e di dissesto idrogeologico;
6) gli interventi da effettuarsi allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie;
7) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
b) i tagli atti ad assicurare l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture e dei manufatti, la funzionalità idraulica e l’eliminazione di rischi per la pubblica incolumità.
2. Ferme restando le sanzioni amministrative applicabili per i tagli colturali eseguiti in modo difforme dalle modalità tecniche previste nel presente regolamento o nel progetto di taglio autorizzato, i tagli colturali di cui al comma 1 rimangono tali agli effetti dell’articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 anche se parzialmente difformi, purché non sia compromessa l’autoperpetuazione del bosco.

Art. 4
Ulteriori definizioni


1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) “bosco”: ai sensi dell’articolo 31 “Disposizioni transitorie in materia forestale” della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”, in attesa di un’organica disciplina regionale nel settore forestale, le superfici di cui agli articoli 3, comma 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e successive modificazioni;
b) “utilizzazioni”: i tagli di coltivazione individuati dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi dell’articolo 23 della legge forestale regionale;
c) “bosco ceduo” di seguito “ceduo”: il soprassuolo in cui oltre l’80 per cento dei soggetti è di origine agamica (polloni nati da ceppaia) e l’età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi rispetto all’ultima utilizzazione ordinaria, non supera il doppio del numero di anni minimo prescritto per ciascuna formazione;
d) “bosco di alberi d’alto fusto” di seguito “fustaia”: il soprassuolo in cui oltre l’80 per cento della copertura è costituita da soggetti chiaramente nati da seme o la cui rinnovazione è possibile, in virtù delle condizioni del popolamento, solo da seme;
e) “progetto di taglio”: il documento approvato dall’autorità forestale necessario per procedere alle utilizzazioni superiori ai 100 mc nella fustaia e ai 2,5 ettari nel ceduo;
f) “dichiarazione di taglio”: il documento presentato all’autorità forestale per procedere alle utilizzazioni inferiori ai 100 mc nella fustaia e ai 2,5 ettari nel ceduo;
g) “piccoli tagli boschivi”: le utilizzazioni con prelievo inferiore o uguale a 20 mc di legname nella fustaia o a 2.000 mq di superficie nel ceduo;
h) “taglio a raso”: il taglio totale della fustaia su una superficie superiore ai 5.000 mq;
i) “martellata”: l’operazione di selezione delle piante da tagliare, mediante specchiatura con martello forestale o segnatura con colore. L’elenco di tali piante viene riportato in un apposito piedilista che, qualora allegato al progetto di taglio, ne rappresenta parte integrante e sostanziale;
j) “movimenti terra”: gli interventi che comportano modifiche all’assetto dei terreni, compreso il mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati e la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
k) “riduzione di superficie boscata”: ogni intervento finalizzato ad un’utilizzazione del suolo diversa da quella forestale, mediante eliminazione della vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, compresa la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura, a prescindere dal fatto che il territorio sia sottoposto o meno a vincolo idrogeologico;
l) “sostituzione di specie”: gli interventi colturali nei boschi finalizzati alla modifica della composizione specifica del bosco;
m) “miglioramento boschivo”: ogni intervento volto a migliorare le condizioni strutturali e la funzionalità delle cenosi forestali;
n) “viabilità forestale”: l’insieme delle vie di penetrazione, anche con fondo stabilizzato, all’interno delle aree forestali, a servizio e tutela dei patrimoni silvo-pastorali;
o) piste temporanee: tracciati d’uso temporanei a fondo naturale, approntati per il passaggio di mezzi forestali specializzati, aperti senza l’ausilio di macchine per movimenti terra di tipo pesante, se non in casi eccezionali e per brevi tratti. Il loro impiego è limitato alla durata delle operazioni selvicolturali: a fine attività il tracciato viene dismesso, eseguendo le necessarie azioni atte al ripristino dei luoghi;
p) piazzole temporanee: piazzali a fondo naturale e non migliorato, funzionali alle operazioni di esbosco, consentono l’incrocio o l’inversione di marcia dei mezzi forestali e il deposito temporaneo del legname. Come per le piste temporanee, è necessario il ripristino dei luoghi a conclusione delle operazioni di gestione forestale;
q) “manutenzione ordinaria”: l’insieme degli interventi conservativi che hanno come unico scopo il mantenimento dell’opera in condizioni di normale buon funzionamento, senza modificarne o migliorarne la funzionalità, né aumentarne il valore, né modificarne le caratteristiche;
r) “impianti a fune mobili”: le attrezzature temporanee di uso interno al cantiere forestale, ordinariamente utilizzati nelle operazioni di esbosco, che vanno rimossi alla conclusione dei lavori boschivi;
s) linee di esbosco aeree: varchi o corridoi atti a consentire l’installazione e l’utilizzo degli impianti a fune mobili, con larghezza compresa tra 4 e 8 metri, salvo allargamenti per alcuni tratti in situazioni che presentano eccezionali difficoltà per l’esbosco, per consentire la tutela della sicurezza degli operatori e il libero passaggio dei carichi fluttuanti, affinché non rechino danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza;
t) “provvigione della fustaia”: la massa cormometrica considerando una soglia di misurazione a partire dal diametro di 17,5 cm a petto d’uomo;
u) “massa del ceduo”: la massa cormometrica considerando una soglia di misurazione a partire dal diametro di 3 cm a petto d’uomo;
v) “ultimo taglio”: il taglio che abbia interessato, in termini di superficie, almeno il 20 per cento dell’area di riferimento, o per la medesima area una massa superiore a 30 mc per ettaro;
z) “autorità forestale”: la struttura forestale regionale competente per territorio.

CAPO II
PIANIFICAZIONE E GESTIONE FORESTALE

Art. 5
Disposizioni generali di pianificazione forestale


1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 della legge forestale regionale, la pianificazione forestale si articola in:
a) Piani economici di riassetto forestale dei beni silvopastorali, di seguito denominati piani di riassetto. Tali piani sono predisposti dai proprietari o gestori delle aree silvopastorali su cui insistono boschi di estensione superiore ai cento ettari e sono approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale. La durata dei piani di riassetto non può essere inferiore a dieci anni ed i medesimi conservano la loro efficacia fino all’esaurimento della ripresa programmata, previo rilascio dell’autorizzazione al prolungamento da parte della struttura regionale competente. La competente struttura regionale può, inoltre, consentire la redazione di piani di riassetto in forma sommaria ove ricorrano i presupposti di affidabilità dei pregressi dati dendroauxometrici;
b) Piani di riordino forestale, di seguito denominati piani di riordino. Tali piani sono predisposti dai comuni e dagli enti parco per le aree di propria competenza territoriale, non ricomprese nei piani di riassetto e sono approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale. La durata dei piani di riordino non può essere inferiore a quindici anni ed i medesimi conservano la loro efficacia fino al successivo rinnovo, che può avvenire anche per parte di essi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la pianificazione forestale può contemplare anche la redazione di Piani Forestali di Indirizzo Territoriale, denominati PFIT, con lo scopo di acquisire le basi conoscitive di natura ecologica per indirizzare correttamente e rendere più snella sotto il profilo operativo, la pianificazione di cui al comma 1. La loro elaborazione è curata dalla struttura regionale competente in materia forestale per ambiti territoriali omogenei e la loro efficacia permane fino al successivo rinnovo.

Art. 6
Procedimenti autorizzativi


1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, commi 4 e 5, della legge forestale regionale, la gestione forestale si articola in:
a) piccoli tagli boschivi per l’autoconsumo: tagli inferiori ai 20 mc nella fustaia e ai 2.000 mq nel ceduo, da eseguirsi su base annua, e esclusivamente per la fustaia non ripetibili sulla stessa particella catastale per i successivi 10 anni. Tali interventi sono autorizzati dal presente regolamento, senza necessità di alcuna preventiva, specifica comunicazione;
b) interventi selvicolturali di entità inferiore a 100 mc lordi di legname nella fustaia e di superficie inferiore ai 2,5 ettari nel ceduo. Per tali interventi, fatto salvo quanto disposto per i piccoli tagli boschivi, il proprietario o conduttore del fondo presenta all’autorità forestale una dichiarazione di taglio, con validità di due anni. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della dichiarazione di taglio, l’autorità forestale può, qualora lo ritenga necessario ai fini della buona conservazione del bosco, modificare o limitare il taglio, prescrivendone le modalità di intervento. Trascorso tale termine senza che siano state dettate specifiche modalità di intervento, il taglio può essere eseguito con le modalità dichiarate. È ammesso uno scostamento in termini di massa prelevata o di superficie tagliata non superiore al 20 per cento di quanto previsto nella dichiarazione di taglio purché non superiore alle soglie previste dall’articolo 23, comma 5 della legge regionale forestale. In tale scostamento viene fatta rientrare la massa legnosa derivante dall’apertura delle linee di esbosco aeree;
c) interventi selvicolturali di entità pari o superiore a 100 mc lordi di legname nella fustaia e di superfici pari o superiori ai 2,5 ettari nel ceduo. Tali interventi sono soggetti a formale approvazione. A tal fine il proprietario o conduttore del fondo presenta all’autorità forestale un progetto di taglio redatto da un tecnico qualificato con validità di quattro anni. L’autorità forestale approva il progetto di taglio entro novanta giorni dalla sua presentazione. Il taglio può essere eseguito solo a seguito della approvazione del progetto di taglio da parte dell’autorità forestale. Ove richiesto dall’autorità medesima, il progetto di taglio dovrà essere integrato dal piedilista di martellata. È ammesso uno scostamento in termini di massa prelevata o di superficie tagliata non superiore al 20 per cento di quanto previsto nel progetto di taglio approvato. In tale scostamento viene fatta rientrare la massa legnosa derivante dall’apertura delle linee di esbosco aeree;
d) tagli colturali di contenimento della vegetazione arborea atti ad assicurare l’efficienza e la sicurezza di infrastrutture e manufatti o la funzionalità idraulica e l’eliminazione di rischi per la pubblica incolumità. Tali interventi, indipendentemente dalla loro dimensione planimetrica o volumetrica, sono soggetti a dichiarazione di taglio da presentare all’autorità forestale secondo le modalità previste dal comma 1, lettera b) del presente articolo, salvo che per il termine, il quale, in considerazione della loro particolare finalità, è ridotto a quindici giorni; trascorsi i quindici giorni, senza che siano state dettate specifiche modalità d’intervento, il taglio può essere eseguito secondo le modalità dichiarate.
2. Le ripuliture, gli sfolli, l’asportazione di piante secche, schiantate, sradicate, divelte o con fusto spezzato non necessitano di alcun titolo autorizzativo, comunque denominato.
3. Ai fini della tracciabilità del legname sul mercato, in caso di esbosco del materiale schiantato o comunque danneggiato a seguito di eventi calamitosi, il proprietario o conduttore del fondo comunica all’autorità forestale la quantità di massa legnosa oggetto dell’esbosco. L’autorità forestale procede alla presa d’atto della comunicazione, dandone riscontro all’interessato.
4. L’autorità forestale può richiedere la redazione di un progetto di taglio anche per utilizzazioni per le quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 4, della legge forestale regionale, qualora gli interventi riguardino aree particolarmente sensibili o si tratti di interventi particolarmente complessi, nonché nel caso di interventi selvicolturali confinanti o contigui, che possano comportare nel loro complesso volumi di taglio o superfici di intervento superiori alle soglie di cui all’articolo 23, comma 5, della legge forestale regionale, generando nell’insieme significativi effetti cumulativi.
5. Per la mancata presentazione della dichiarazione di taglio, del progetto di taglio o della comunicazione di esbosco trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 “Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale”.

Art. 7
Efficacia degli strumenti di pianificazione e gestione forestale


1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge forestale regionale, le specifiche modalità di gestione selvicolturale contenute nei piani di riassetto e di riordino forestale, sostituiscono le forme di governo e trattamento dei boschi individuate, in via generale, dall’articolo 9 del presente regolamento.
2. I progetti di taglio approvati dall’autorità forestale possono derogare alle modalità di gestione selvicolturale previste dall’articolo 9 del presente regolamento o a quelle contenute nei piani di riassetto e di riordino forestale.
3. Eventuali scostamenti volumetrici o temporali del progetto di taglio, rispetto alla ripresa programmata prevista dal piano di gestione forestale, sono ammissibili se giustificati da oggettive condizioni del soprassuolo, nel rispetto degli obiettivi selvicolturali perseguiti dal piano.

CAPO III
NORME DI TUTELA FORESTALE

Art. 8
Gestione forestale sostenibile


1. La gestione forestale sostenibile si prefigge la coltivazione e l’uso del bosco al fine di conseguire il mantenimento del sistema forestale in equilibrio con l’ambiente, la produzione legnosa, la conservazione e l’aumento della biodiversità nonché la congruenza dell’attività colturale con gli altri sistemi con i quali il bosco interagisce.

Art. 9
Forme di governo e trattamento dei boschi


1. La gestione forestale sostenibile si attua mediante l’applicazione delle forme di governo e trattamento afferenti ai tagli di cui all’articolo 3, nonché alle seguenti prescrizioni selvicolturali:
a) formazioni arbustive del piano alpino:
1) alnete e mughete: tagli localizzati con apertura di buche. Gli interventi sulle mughete devono essere sempre autorizzati con progetto di taglio, indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali dei medesimi;
b) peccete, pinete e larici-cembrete (piano sub-alpino, altimontano):
1) pinete di pino silvestre o di pino nero d’origine naturale: taglio di soggetti singoli o a piccoli gruppi, eventualmente associato all’apertura di buche;
2) boschi misti di conifere con o senza latifoglie: taglio di soggetti singoli o a piccoli aggregati, eventualmente associato all’apertura di buche; nel caso di strutture tendenzialmente coetaneiformi sono preferibilmente effettuati tagli successivi partendo da diradamenti misti e tagli di sementazione e di sgombero, assecondando la risposta della rinnovazione naturale;
3) impianti di abete rosso: fino allo stato di bosco adulto deve essere eseguito un diradamento basso o misto di intensità massima del 30 per cento del numero dei soggetti; nel caso di boschi oltre lo stato adulto, taglio a buche, tagli marginali o tagli a strisce;
4) impianti di conifere diverse dall’abete rosso: devono essere eseguiti tagli simili agli impianti di abete rosso ma anticipando di circa venti anni gli interventi di diradamento, favorendo aperture del soprassuolo;
5) formazioni di conifere poste a una quota oltre i 1800 metri: deve essere eseguito il taglio saltuario di soggetti singoli o a piccoli gruppi con tempi di ritorno superiori ai quindici anni. I lariceti primitivi devono essere lasciati a libera evoluzione, ad eccezione di eventuali interventi di carattere fitosanitario;
c) faggete, abieti-faggeti e piceo-abieti-faggeti (piano altimontano e montano):
1) faggete pure governate a ceduo: il turno intercorrente tra due utilizzazioni deve essere compreso tra quindici e venti anni, con rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro e almeno un pollone, anche se di piccole dimensioni, per ogni ceppaia. Nel caso di trattamento a sterzo il tempo intercorrente tra un taglio e l’altro potrà essere compreso tra i dieci e i venti anni;
2) faggete governate a ceduo con conifere: il turno intercorrente tra due utilizzazioni deve essere compreso tra quindici e venti anni; deve essere prevista l’eliminazione o il contenimento graduale delle conifere e il rilascio di almeno sessanta soggetti di faggio ben conformati per ettaro. Nel caso di trattamento a sterzo il turno potrà essere tra i dieci e i quindici anni;
3) faggete pure, o con conifere, non governate a ceduo (fustaie, fustaie transitorie): se l’età del popolamento è compresa tra i sessanta e i settanta anni sono ammessi diradamenti bassi la cui intensità può arrivare fino al 30 per cento del numero dei soggetti; ove l’età del popolamento è superiore ai settanta anni è necessario eseguire un taglio di sementazione per favorire i processi di rinnovazione naturale; nei seguenti venti anni si possono eseguire fino a tre tagli successivi seguiti dal taglio di sgombero;
4) boschi misti di conifere con o senza latifoglie: taglio di soggetti singoli o a piccoli gruppi, eventualmente associato all’apertura di buche, o tagli di liberazione dei nuclei di rinnovazione già presente. L’intervallo tra i vari tagli deve essere di dodici anni;
d) formazioni del piano collinare:
1) orno-ostrieti, ostrio-querceti e querceti dei substrati vulcanici governati a ceduo: il turno tra due successive utilizzazioni deve essere compreso tra i quindici e i venticinque anni rilasciando tra gli ottanta e i centocinquanta soggetti ben conformati per ettaro;
2) castagneti governati a ceduo: il turno deve essere compreso tra i dodici e i quindici anni, con rilascio di almeno trenta soggetti ad ettaro;
3) rovereti governati a ceduo: il turno deve essere compreso tra i quindici e i venti anni rilasciando almeno centotrenta soggetti ben conformati per ettaro;
4) altre formazioni di latifoglie governate a ceduo: il turno deve essere compreso tra i quindici e i venti anni rilasciando almeno ottanta soggetti ben conformati per ettaro;
5) castagneti non governati a ceduo: il taglio deve essere a buche o a strisce;
6) formazioni varie di latifoglie non governate a ceduo (fustaie, fustaie transitorie): ove l’età del popolamento è inferiore a sessanta anni è necessario eseguire un diradamento basso la cui intensità può arrivare fino al 50 per cento dei soggetti; se l’età del popolamento supera i sessanta anni si può procedere con i tagli finali a buche, marginali o a strisce;
e) formazioni planiziali, ripariali e litoranee:
1) querco-carpineto planiziale: il taglio deve essere saltuario atto a favorire le piante in miglior stato fitosanitario, eliminando i soggetti malati o deperienti;
2) saliceti, alnete e altre formazioni riparie: fatte salve le esigenze legate alla riduzione del rischio idraulico, il taglio deve essere saltuario con eliminazione preferibilmente di soggetti malati o deperienti, che favorisca una diversificazione locale in base alla rinnovazione presente e miri al contenimento delle specie esotiche invasive;
3) formazioni litoranee: deve essere assicurato il mantenimento degli ambienti boscati prioritari, intervenendo con diradamenti moderati e tagli saltuari che favoriscano la rinnovazione naturale e la stabilità meccanica ai disturbi abiotici, quali gli schianti da vento;
f) altre formazioni:
1) corileti: il trattamento da attuare è quello per i cedui semplici, senza rilascio di matricine;
2) formazioni di specie esotiche: deve essere effettuato il taglio a raso senza rilascio di alcun soggetto;
3) robinieti governati a ceduo: deve essere effettuato il taglio a raso senza rilascio di alcun soggetto con turno minimo di sei anni;
4) robinieti non governati a ceduo: deve essere effettuato il rilascio di almeno duecento piante per ettaro scelte tra le specie autoctone come il castagno, le querce e altre latifoglie nobili o anche di robinia da sottoporre a naturale invecchiamento;
5) betuleti governati a fustaia: se sono trascorsi meno di cinquanta anni dall’ultimo taglio, vi è l’obbligo di rilascio per metà dei soggetti; se sono trascorsi più di cinquanta anni dall’ultimo taglio, è necessario intervenire con tagli a buche;
6) betuleti governati a ceduo: se sono trascorsi più di venti anni dall’ultimo taglio, è necessario il rilascio di cento matricine per ettaro.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), numeri da 1 a 4, i tempi di ritorno delle utilizzazioni non devono essere inferiori ai dodici anni. L’intervallo tra due utilizzazioni va inteso nel senso che l’ultimo intervento deve considerarsi regolarmente compiuto. È comunque possibile intervenire precocemente sulla medesima superficie qualora il taglio precedente si sia dimostrato troppo debole o inefficace.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 10
Divieto di conversione e di taglio a raso


1. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo.
2. L’autorità forestale può autorizzare le conversioni di cui al comma 1 in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, oppure nei i seguenti casi:
a) attività di ricerca e sperimentazione;
b) difesa fitosanitaria;
c) tutela idrogeologica dei versanti;
d) prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
e) mantenimento o recupero degli usi collettivi.
3. È vietato il taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi disposti o autorizzati dall’autorità forestale o previsti nei piani forestali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e successive modificazioni.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 11
Epoca di esecuzione dei tagli boschivi


1. Sono consentiti in qualsiasi stagione dell’anno l’allestimento e l’esbosco dei prodotti legnosi, il taglio delle fustaie e la conversione delle forme di governo.
2. Nei cedui, i tagli devono essere eseguiti:
a) dal 1 ottobre al 15 aprile fino alla quota di 1.000 metri;
b) dal 15 settembre al 30 aprile sopra la quota dei 1000 metri.
3. Qualora ricorrano circostanze eccezionali, l’autorità forestale può variare i periodi di cui al comma 2.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 12
Sradicamento di piante e ceppaie


1. Lo sradicamento delle piante d’alto fusto e delle ceppaie è vietato. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dall’autorità forestale.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 13
Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie


1. Previa autorizzazione dell’autorità forestale sono consentiti il taglio, l’estirpazione delle ceppaie e la lavorazione del suolo allo scopo di rinnovare il bosco per mutarne la specie legnosa. L’autorizzazione determina le modalità e i termini di esecuzione degli interventi.
2. L’autorità forestale, a garanzia della regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 1 può prevedere che siano fornite adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 14
Potatura di alberi in bosco


1. La potatura può praticarsi non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante e in modo da non danneggiare la corteccia.
2. La potatura dei rami secchi può essere sempre eseguita; la potatura dei rami verdi può essere eseguita dal 1 ottobre al 31 marzo.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in boschi vincolati, nel caso possa derivare il deperimento delle piante, anche le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 15
Norme per i tagli nei boschi soggetti a vincolo


1. Nei boschi vincolati ai sensi dell’articolo 16 della legge forestale regionale i tagli devono essere eseguiti in modo che il soprassuolo sia sempre in grado di assolvere alle funzioni tutelari per le quali il bosco è stato vincolato.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 16
Difesa dei boschi dagli incendi


1. È sempre vietato accendere fuochi all’aperto a distanza inferiore ai 100 metri dai boschi.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi. In tali casi è consentita l’accensione di fuochi in spazi vuoti, adeguatamente ripuliti, per il riscaldamento o la cottura delle vivande. È fatto obbligo di non disperdere le braci e di spegnere accuratamente ogni residuo della combustione prima di abbandonare il sito.
3. È consentita, previo rilascio di autorizzazione da parte dall’autorità forestale, l’accensione di fuochi in aree adeguatamente individuate e circoscritte. L’autorizzazione deve contenere le prescrizioni da adottare per evitare il pericolo di incendio.
4. Salvo che non trovi applicazione la normativa statale in materia di previsione di incendi boschivi, per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in boschi vincolati, arrecando danno al soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 17
Resinazione


1. La resinazione è vietata salvo espressa autorizzazione da parte dell’autorità forestale e secondo le modalità dalla stessa stabilite e comunque nel rispetto delle seguenti modalità:
a) per la resinazione con l’asciotto o con strumenti similari, l’incisione deve, al massimo, essere larga 9 centimetri nel primo e secondo anno e 70 centimetri negli anni successivi; dette incisioni non devono superare i 3,50 metri di altezza della pianta;
b) per la resinazione col raschietto, le incisioni a forma di V devono essere costituite da solchetti larghi non più di 1 centimetro e il canale di sgrondo, a decorso verticale, deve essere largo non più di 2 centimetri e profondo 1 centimetro; le incisioni non devono superare la terza parte della circonferenza della pianta e l’altezza di 2,50 metri dal suolo;
c) la resinazione a vita può essere praticata sulle piante che abbiano, a 1,30 metri da terra e sopra corteccia, il diametro minimo di seguito indicato:
1) 30 centimetri per il pino silvestre e il pino domestico;
2) 25 centimetri per il pino nero, il pino marittimo, il pino d’Aleppo e il larice;
d) la resinazione a morte è consentita, qualunque sia il diametro, solo nelle piante che dovranno cadere al taglio, per raggiunta maturità o per ragioni colturali, entro cinque anni;
e) la resinazione delle piante di larice è permessa, mediante perforazione al piede con un unico foro, nei dieci anni antecedenti il taglio delle piante.
2. Per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per anno e, per resinazione a morte, quella effettuata con più serie contemporaneamente.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 18
Raccolta dello strame nei boschi


1. Previa autorizzazione dell’autorità forestale è consentita la raccolta dello strame ovvero della copertura morta o lettiera.
2. La raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in corso di rinnovazione e nei terreni a pendenza superiore al 50 per cento.
3. La raccolta dello strame può ripetersi nello stesso luogo non prima che sia trascorso almeno un decennio.
4. È sempre vietata l’asportazione di terriccio.
5. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in boschi vincolati, arrecando danno al suolo o al soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 19
Raccolta dell’erba e taglio o estirpazione dei cespugli nei boschi


1. La raccolta dell’erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo, la recisione del novellame o qualsiasi altro danno alla rinnovazione.
2. È vietato il taglio o l’estirpazione di qualsiasi specie di arbusto senza l’autorizzazione dell’autorità forestale.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in boschi vincolati, arrecando danno al suolo o al soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 20
Raccolta del frutto e dei semi forestali nei boschi


1. La raccolta del frutto e dei semi delle piante forestali nei boschi è vietata senza l’autorizzazione dell’autorità forestale, fatta eccezione per i boschi da frutto.
2. Le pinete di pino domestico non sono considerate boschi da frutto.
3. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in boschi vincolati, arrecando danno al soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 21
Raccolta dei prodotti secondari nei boschi


1. Salva la disciplina regionale in materia di raccolta e commercializzazione di funghi e tartufi, la raccolta dei prodotti secondari del bosco è eseguita in maniera da non arrecare danno al bosco stesso.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 22
Alberi di Natale


1. Le piante, i rami o i cimali destinati al commercio degli alberi di Natale provenienti da boschi devono essere accompagnati da regolare permesso o contrassegno rilasciato dall’autorità forestale, allo scopo di accertarne la provenienza da legittime utilizzazioni.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950.

Art. 23
Chiusura e apertura del pascolo nei boschi


1. L’esercizio del pascolo nei boschi è regolamentato come segue:
a) nei boschi cedui il pascolo degli ovini e dei suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l’altezza di 2 metri; quello dei bovini e degli equini prima che il novellame abbia raggiunto l’altezza di 4 metri;
b) nelle fustaie coetanee, il pascolo degli ovini e dei suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l’altezza di 3 metri; quello dei bovini e degli equini prima che il novellame abbia raggiunto l’altezza di 4 metri;
c) nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi e deperienti, il pascolo è comunque vietato sino alla loro definitiva affermazione e ricostituzione al raggiungimento di uno sviluppo tale da non subire danno dal morso del bestiame. La ripresa del pascolo deve essere autorizzata dall’autorità forestale.
2. Per particolari esigenze di carattere selvicolturale, il pascolo nei boschi può essere vietato o limitato dall’autorità forestale.
3. Salvo che non trovi applicazione la normativa statale in materia di previsione di incendi boschivi, per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in boschi vincolati, arrecando danno al soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 24
Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai


1. Nei boschi preclusi al pascolo, a prescindere dal regime di proprietà, e nei vivai forestali è vietato far transitare e comunque immettere animali al pascolo.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in boschi vincolati, arrecando danno al soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 25
Pascolo delle capre


1. Il pascolo delle capre è vietato in tutti i boschi e nei terreni non boscati vincolati per scopi idrogeologici senza l’autorizzazione dell’autorità forestale.
2. In ogni caso, l’autorizzazione di cui al comma 1, non può essere rilasciata per il pascolo nei boschi di cui all’articolo 15 e in quelli in fase di rinnovazione.
3. Nei terreni non boscati di proprietà comunale, vincolati ai fini idrogeologici, l’autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata dal comune e deve riportare il numero dei capi immessi al pascolo e l’indicazione dei terreni interessati.
4. Nei casi autorizzati le capre devono essere avviate al pascolo senza sosta lungo il percorso stabilito.
5. Per la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e qualora sia arrecato danno al soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
6. Per la violazione delle disposizioni del comma 4 trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950.

Art. 26
Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento o da altre avversità meteoriche


1. Nei boschi danneggiati dal fuoco, dal vento o da altre avversità meteoriche, per favorire la rigenerazione del bosco l’autorità forestale può disporre nei confronti del proprietario o conduttore del fondo il taglio delle piante, le succisioni delle ceppaie, i rinfoltimenti e quanto necessario per la rigenerazione.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 950.

Art. 27
Lotta antiparassitaria


1. In caso di pullulazione di insetti, di epidemica diffusione di funghi parassiti o di crittogame nei boschi, il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’autorità forestale o al comune per quanto di rispettiva competenza.
2. Ai sensi dell’articolo 18 della legge forestale regionale, il proprietario o conduttore del bosco è altresì tenuto ad attuare gli interventi ritenuti necessari dall’autorità forestale e a permettere l’esecuzione delle prescrizioni da questa emanate.
3. L’autorità forestale, nei castagneti invasi dal cancro della corteccia e dal mal dell’inchiostro, può ordinare il taglio e la riceppatura delle piante ammalate in qualsiasi numero e in qualsiasi stagione.
4. Per la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950.
5. Per la violazione delle disposizioni del comma 3 trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 950.

Art. 28
Ripristino dei boschi distrutti o degradati


1. Qualora si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco a seguito di incendi, di pullulazione di insetti, di epidemica diffusione di funghi parassiti o di altri eventi dannosi o in assenza di naturale rinnovazione successivamente ad una utilizzazione boschiva, il proprietario o conduttore del fondo è tenuto ad osservare le modalità prescritte dall’autorità forestale al fine di ottenere la ricostituzione del bosco, anche ricorrendo alla rinnovazione artificiale.
2. L’autorità forestale, a garanzia della regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 1 può prevedere che siano fornite adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.

Art. 29
Piani di coltura e di conservazione dei boschi


1. Ai sensi dell’articolo 22, primo comma, della legge forestale regionale, i proprietari o conduttori di terreni imboschiti o di boschi ricostituiti devono compiere le operazioni selvicolturali di governo e di trattamento in conformità ad un piano di coltura e di conservazione, approvato dall’autorità forestale.

CAPO IV
ESBOSCO E VIABILITA’ FORESTALE

Art. 30
Albo regionale delle imprese forestali


1. Per le finalità perseguite dall’articolo 23 bis della legge forestale regionale e nei casi previsti dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Giunta regionale, le imprese boschive devono essere iscritte all’albo per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950.

Art. 31
Taglio, allestimento e sgombero delle tagliate


1. Il taglio e l’allestimento dei prodotti legnosi, devono essere compiuti in modo da non danneggiare le piante circostanti e la rinnovazione presente e devono avvenire il più prontamente possibile, entro i termini previsti per la realizzazione dell’intervento selvicolturale.
2. Il taglio dei cedui deve essere eseguito in modo che la superficie del taglio sia inclinata o convessa e risulti per quanto possibile in prossimità del colletto.
3. I residui della lavorazione, sia delle fustaie che dei cedui, se opportunamente allestiti, possono essere rilasciati in loco. Nel caso in cui vengano allontanati dalla tagliata e concentrati in spazi liberi è necessario procedere al loro smaltimento. L’autorità forestale può dettare disposizioni specifiche per motivi legati alla prevenzione di incendi boschivi o di fitopatie, a tutela della rinnovazione o per un diverso utilizzo del materiale.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, se la violazione è commessa in boschi vincolati, arrecando danno al soprassuolo, anche le sanzioni amministrative previste dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 32
Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi


1. Ferma l’osservanza delle disposizioni relative al trasporto del legname per via funicolare aerea e per fluitazione, l’esbosco dei prodotti deve farsi attraverso l’uso di strade, sentieri e piste forestali, attraverso condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco recentemente utilizzate o in rinnovazione.
2. Il rotolamento e lo strascico sono permessi soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata fino alla strada, condotto o canale di avvallamento, osservando le ulteriori prescrizioni eventualmente imposte dall’autorità forestale.
3. L’autorità forestale può disporre nei confronti del proprietario o conduttore del fondo il ripristino del bosco, mediante rinnovazione artificiale, nei luoghi adibiti alla movimentazione del legname, qualora non ritenga di conservare per future utilizzazioni le vie di esbosco aperte.
4. L’autorità forestale, a garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino cui al comma 3 può prevedere che siano fornite adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.
5. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 33
Piccoli movimenti di terra correlati ai progetti di taglio


1. Qualora i tagli boschivi comportino l’esecuzione di movimenti di terreno in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, finalizzati all’apertura o all’adeguamento di piste e piazzole temporanee, al progetto di taglio vanno allegati anche gli elaborati descrittivi della natura e dell’entità dei movimenti terra necessari.
2. Nei casi previsti al comma 1, l’approvazione del progetto di taglio tiene luogo anche del nulla osta concernente l’esecuzione dei movimenti terra di cui all’articolo 37.
3. Nel caso di proprietà pubblica del bosco l’impresa boschiva aggiudicataria del lotto è tenuta a fornire adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

Art. 34
Regime autorizzativo degli impianti a fune mobili


1. Gli impianti a fune mobili, installati ai fini dell’esecuzione delle utilizzazioni boschive, sono da considerarsi attrezzature temporanee di uso interno al cantiere forestale e sono autorizzabili anche nell’ambito dell’approvazione del progetto di taglio, alle seguenti condizioni:
a) l’impianto deve essere utilizzato esclusivamente per le attività del cantiere forestale;
b) l’impianto non deve comportare l’installazione di manufatti ed opere fisse soggette al rilascio di titolo edilizio e viene rimosso a chiusura del cantiere;
c) la fune dell’impianto non deve superare l’altezza degli alberi immediatamente prospicenti la linea aerea e non deve arrecare ostacolo al volo operativo o da diporto;
d) l’impianto non deve interferire con strade aperte al pubblico transito, linee elettriche e teleferiche, case o altre costruzioni che possano condizionarne l’esercizio;
e) l’impianto non deve comportare l’installazione di funi, su suolo nudo, ad una altezza dal piano campagna superiore a 15 metri;
f) nei casi di attraversamento di valli o torrenti, l’impianto deve conservare un idoneo franco idraulico e non deve interferire, in alcun modo, con il regolare regime delle acque e con la stabilità delle sponde.
2. Al progetto di taglio o all’istanza successiva deve essere allegata la documentazione cartografica riportante il tracciato dell’impianto, nonché una quantificazione delle piante da asportare ed una stima della larghezza dei varchi. Nei casi di attraversamento di corsi d’acqua o valli afferenti al demanio idrico, tale documentazione deve evidenziare l’andamento planimetrico e altimetrico della fune portante; in questi casi il provvedimento autorizzativo riguardante l’installazione dell’impianto a fune vale anche come autorizzazione idraulica.
3. Nel caso in cui l’impianto da installare, a giudizio dell’autorità forestale, possa costituire intralcio al volo aereo è necessario seguire le procedure per il rilascio del relativo nulla osta ai sensi dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 “Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione”. In tali casi la domanda per l’installazione dell’impianto sarà rivolta al comune territorialmente interessato per i provvedimenti di competenza.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950.

CAPO V
VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 35
Norme generali


1. Ai fini e per gli scopi della legge forestale regionale, costituiscono mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati, gli interventi a seguito dei quali i suddetti terreni vengono permanentemente sottratti alla loro attuale destinazione, fatta eccezione per le opere a servizio delle attività agro-silvo-pastorali.

Art. 36
Trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione


1. La riduzione della superficie boscata di cui all’articolo 15 della legge forestale regionale, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione o la trasformazione che comporti mutamento permanente di destinazione di terreni vincolati è subordinata ad autorizzazione da parte dell’autorità forestale.
2. La domanda, volta ad ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1, è indirizzata all’autorità forestale che, verificatane l’ammissibilità, ne cura la pubblicazione in forma telematica all’albo pretorio del comune ove è situato il fondo per quindici giorni consecutivi. Entro tale termine chiunque può presentare eventuali opposizioni. Entro i successivi otto giorni, il comune trasmette all’autorità forestale eventuali opposizioni presentate e le proprie osservazioni, unitamente alla relata di pubblicazione.
3. L’autorità forestale provvede all’istruttoria, sentita la competente commissione tecnica regionale decentrata. In tali casi, l’autorizzazione riguarda anche l’aspetto della protezione dei beni paesaggistici e vale ai fini dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L’esito dell’istruttoria è notificato all’interessato e pubblicato in forma telematica per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio del comune.
4. Ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 15, comma 2, lettere a) e b), della legge forestale regionale gli interessati sono tenuti ad indicare nella domanda, sulla base dei relativi estratti catastali, i terreni, preferibilmente nell’ambito del medesimo bacino idrografico, nei quali si impegnano ad eseguire il rimboschimento compensativo o il miglioramento boschivo.
5. Il richiedente che non sia proprietario del fondo è tenuto a produrre una dichiarazione contenente il consenso espresso di quest’ultimo.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico.
7. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 37
Movimenti di terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico


1. Ai soli fini del vincolo idrogeologico, qualsiasi opera od intervento che comporti movimento di terra è subordinato alla presentazione della dichiarazione prevista dall’articolo 20 del regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, indicando le caratteristiche dello stesso. Entro il termine di trenta giorni, l’autorità forestale rilascia nulla osta contenente le prescrizioni finalizzate alla tutela della stabilità dei terreni, fermo restando quanto dettato dall’articolo 15 della legge forestale regionale.
2. Per la realizzazione di iniziative edilizie e delle infrastrutture ad esse strettamente connesse in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, trova applicazione quanto disposto dall’articolo 20 “Subdelega di funzioni amministrative ai comuni” della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere condotti in modo da ridurre al minimo il taglio di piante e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite. Tutte le superfici di scavo e di riporto devono essere opportunamente sistemate, consolidate e rinverdite.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi di manutenzione ordinaria.
5. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 38
Lavorazione del terreno a coltura agraria


1. Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o dell’eccessiva pendenza del terreno, comporta conseguenze contrarie alle finalità di cui all’articolo 1 della legge forestale regionale, l’autorità forestale, ai fini dell’ulteriore prosecuzione delle lavorazioni, può imporre apposite prescrizioni atte a favorire la regimazione delle acque, a conservare la stabilità del suolo e a controllare i fenomeni di trasporto delle terre.
2. L’autorità forestale stabilisce il termine entro il quale la lavorazione in atto deve cessare, oltre che il termine di esecuzione dei lavori prescritti.
3. Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d’arte dei lavori e delle opere realizzati.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 39
Sgrondo delle acque


1. Le acque di ruscellamento superficiale derivanti dalla realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico devono essere regimate in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 40
Garanzie a tutela del vincolo idrogeologico


1. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui agli articoli 37, 38 e 39 e a prevenzione di possibili danni, l’autorità forestale può prevedere che siano fornite adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali. Per gli interventi di cui all’articolo 36 le garanzie sono determinate ai sensi dell’articolo 15 della legge forestale regionale.
2. Lo svincolo delle garanzie di cui al comma 1 è effettuato dall’autorità forestale dopo aver constatato la regolare esecuzione e la funzionalità delle opere e dei lavori prescritti.

CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41
Disciplina del ripristino dello stato dei luoghi


1. Nel caso di violazione delle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico, di riduzione di superficie boscata, di interventi di sostituzione di specie e di ripristino dei boschi degradati o percorsi dal fuoco, l’autorità forestale o, nel caso di realizzazione iniziative edilizie e infrastrutture connesse, il comune territorialmente competente, possono ordinare ai trasgressori e agli obbligati in solido i lavori di ripristino, consolidamento o di adeguamento.
2. Qualora i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione, nei termini prescritti, alle ordinanze di ripristino emesse dall’autorità competente, la medesima provvede all’esecuzione dei lavori in danno degli inadempienti, procedendo all’incameramento dei depositi cauzionali o all’escussione delle garanzie fideiussorie, ai sensi della normativa vigente.
3. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 2, anche in caso di mancato consenso dei proprietari o conduttori dei terreni su cui eseguirli, l’autorità competente procede all’occupazione temporanea dei terreni, anche con procedura d’urgenza, senza obbligo di corresponsione di alcuna indennità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 3 aprile 2018, n. 34.

Art. 42
Atto di convenzione forestale


1. Gli interventi forestali previsti dal presente regolamento possono essere eseguiti dall’autorità forestale, previa sottoscrizione di apposita convenzione da parte del proprietario o conduttore del fondo, fatti salvi i casi in cui si proceda all’acquisizione o all’espropriazione dei terreni interessati. Lo schema di convenzione è predisposto dalla struttura regionale competente in materia forestale.

CAPO VII
DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 43
Disciplina sanzionatoria


1. Essendo il presente regolamento attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e dell’articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, la violazione delle previsioni del regolamento stesso è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal predetto R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e dalla L. 9 ottobre 1967, n. 950. Non costituiscono attuazione della normativa comunitaria di cui FLEGT i regolamenti FLEGT (CE) 2173/2005 ed EUTR (UE) 995/2010.
2. Al fine della quantificazione delle sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il valore delle piante tagliate o danneggiate è determinato sulla base dei valori indicati all’Allegato A del presente regolamento.
3. Eventuali aggiornamenti all’allegato A del presente regolamento sono apportati con provvedimento amministrativo dalla Giunta regionale.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44
Disposizioni transitorie e finali


1. Il presente regolamento sostituisce le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con provvedimento del Consiglio regionale 18 dicembre 1980, n. 83 e successive modificazioni.
2. Ogni riferimento alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui al comma 1, contenuto nella normativa vigente deve intendersi riferito alle disposizioni del presente regolamento in quanto compatibile.
3. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con provvedimento del Consiglio regionale 18 dicembre 1980, n. 83 e successive modificazioni.



ALLEGATO OMESSO




SOMMARIO