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Regolamento regionale 18 febbraio 2020, n. 3 (BUR n. 23/2020)

Modifica del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 “Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e sue successive modificazioni”

Regolamento regionale 18 febbraio 2020, n. 3 (BUR 23/2020) (Novellazione)

MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 31 MAGGIO 2016, n. 1 “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE MODALITà DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 54 “LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 “STATUTO DEL VENETO”” E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”


Regolamento di novellazione: vedi modifiche apportate al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 .







SOMMARIO
Regolamento regionale 18 febbraio 2020, n. 3 (BUR 23/2020) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 31 MAGGIO 2016, n. 1 “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE MODALITà DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 54 “LEGGE REGIONALE PER L’ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 “STATUTO DEL VENETO”” E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”

Art. 1 - Modifiche dell’articolo 3 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 .
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Nel caso in cui la Segreteria della Giunta regionale sia articolata, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 54/2012, nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17 della medesima legge, la Giunta regionale può autorizzare il Segretario della Giunta a delegare al dirigente nominato quale Vicesegretario della Giunta stessa in base all’articolo 24, comma 4, della predetta legge regionale 54/2012 o ad altro dirigente individuato dalla Giunta su proposta del Segretario, anche tutte o parte delle funzioni di Direttore di Area svolte nei confronti delle strutture di articolazione, con conseguente assunzione da parte del delegato predetto del ruolo di Vicedirettore di Area.”.






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