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Regolamento regionale 5 luglio 2021, n. 1 (BUR n. 90/2021)

Modifica del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 'Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 'Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto' e sue successive modificazioni integrazioni'.

Regolamento regionale 5 luglio 2021, n. 1 (BUR n. 90/2021) (Novellazione)

MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 31 MAGGIO 2016, n. 1 "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE MODALITà DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 54 "LEGGE REGIONALE PER L'ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 "STATUTO DEL VENETO" E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI INTEGRAZIONI"


Regolamento regionale di novellazione: vedi modifiche apportate al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 .











SOMMARIO
Regolamento regionale 5 luglio 2021, n. 1 (BUR n. 90/2021) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 31 MAGGIO 2016, n. 1 "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE MODALITà DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, n. 54 "LEGGE REGIONALE PER L'ORDINAMENTO E LE ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 APRILE 2012, n. 1 "STATUTO DEL VENETO" E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI INTEGRAZIONI"

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 .
1. 1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 3 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 è aggiunto il seguente:
"5 ter. Nel caso in cui la Segreteria generale della programmazione sia articolata, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 54/2012, nelle strutture di cui agli articoli 12, 17 o 19 della medesima legge, la Giunta regionale può autorizzare il Segretario generale della programmazione a delegare a direttore di struttura ai sensi dell'art. 12 della predetta legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 o, in mancanza, di altra struttura istituita nella Segreteria, individuato dalla Giunta su proposta del Segretario, anche tutte o parte delle funzioni di Direttore di Area svolte nei confronti delle strutture di articolazione, con conseguente assunzione da parte del delegato predetto del ruolo di Vicedirettore di Area.".










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