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Regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 4 (BUR n. 146/2024)
Disciplina delle modalità di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) e delle modalità di esposizione, in conformità all'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, del codice identificativo nazionale (C.I.N.) delle strutture ricettive classificate ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (articolo 31 bis della legge regionale 14giugno 2013, n. 11)
Sommario
“Regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 4 (BUR n. 146/2024) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Regolamento regionale 05 novembre 2024, n. 4 (BUR n. 146/2024)
- DISCIPLINA DELLE MODALITà DI RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (C.I.R.) E DELLE MODALITà DI ESPOSIZIONE, IN CONFORMITà ALL'ARTICOLO 13 TER DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (C.I.N.) DELLE STRUTTURE RICETTIVE CLASSIFICATE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 (ARTICOLO 31 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11).
DISCIPLINA DELLE MODALITà DI RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (C.I.R.) E DELLE MODALITà DI ESPOSIZIONE, IN CONFORMITà ALL'ARTICOLO 13 TER DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (C.I.N.) DELLE STRUTTURE RICETTIVE CLASSIFICATE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 (ARTICOLO 31 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 ).
Art. 1 - Finalità.
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 31 bis della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", il presente regolamento disciplina le modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.), necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, in conformità all'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità di vigilanza sul rispetto dei suddetti obblighi, al fine di garantire alla Giunta regionale la conoscenza dei dati di movimentazione turistica.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture ricettive, di seguito "strutture", classificate ai sensi degli articoli da 23 a 26, 27 e 27 ter della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , situate nel territorio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Assegnazione del C.I.R..
1. A ciascuna struttura registrata in anagrafe è assegnato automaticamente tramite la piattaforma ROSS 1000 un C.I.R., visibile nella scheda anagrafica delle strutture, da utilizzare nelle comunicazioni dei dati di movimentazione turistica previste dall'
articolo 13, comma 5, della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
2. Il C.I.R. riporta il codice ISTAT del Comune di ubicazione della struttura, un codice in lettere identificativo della tipologia di struttura nonché una stringa numerica identificativa della singola struttura.
2. Il C.I.R. riporta il codice ISTAT del Comune di ubicazione della struttura, un codice in lettere identificativo della tipologia di struttura nonché una stringa numerica identificativa della singola struttura.
Art. 4 - Acquisizione del C.I.N..
1. I soggetti titolari delle strutture di cui all'articolo 2, dopo aver ottenuto il C.I.R. per ciascuna di esse ai sensi dell'articolo 3, accedono alla banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR), secondo le modalità indicate sul sito istituzionale del Ministero del turismo, integrano i dati mancanti relativi alla propria struttura ed ottengono il C.I.N. dal Ministero.
Art. 5 - Esposizione del C.I.N. delle strutture su una targa affissa all'ingresso.
1. Il C.I.N. delle strutture di cui all'articolo 2 deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all'ingresso esterno sede della struttura, preferibilmente nello spazio immediatamente sottostante al segno distintivo della classificazione assegnata alla stessa
2. La targa è preferibilmente di colore bianco ed ha una forma rettangolare, con lunghezza di dieci centimetri ed una altezza di tre centimetri. Sono salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
3. Nella targa compare il C.I.N. della struttura. Le lettere ed i numeri sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.
4. Nel caso di struttura situata in un edificio condominiale, la targa è affissa sia all'ingresso esterno dell'edificio che sulla porta di ingresso della struttura all'interno dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente.
5. In presenza di divieti di esposizione della targa all'esterno dell'edificio di carattere normativo, amministrativo o condominiale, ivi compresi i divieti della Soprintendenza, l'obbligo della targa di cui ai commi da 1 a 4 è comunque assolto se il codice identificativo è esposto con dimensioni leggibili sulla pulsantiera presso la porta di ingresso esterno dell'edificio sede della struttura.
6. Nel caso di mancata esposizione del C.I.N., ai sensi dei commi da 1 a 5, il Comune applica le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118" e all'articolo 13 ter, comma 9, del decreto legge n. 145 del 2023.
7. Nel caso di comunicazione di chiusura definitiva della struttura di cui all' articolo 33, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e nel caso di chiusura della relativa posizione anagrafica nel Sistema informativo regionale del turismo (SIRT) di cui all' articolo 13, comma 5 bis, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , il titolare deve prontamente rimuovere la targa o il codice identificativo esposto all'ingresso esterno della sede e, ove previsto, sulla porta di ingresso della struttura all'interno dell'edificio.
8. Gli obblighi di esposizione del C.I.N., come disciplinati dal presente regolamento, si applicano nei termini previsti dall'articolo 13 ter, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 145 del 2023.
2. La targa è preferibilmente di colore bianco ed ha una forma rettangolare, con lunghezza di dieci centimetri ed una altezza di tre centimetri. Sono salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
3. Nella targa compare il C.I.N. della struttura. Le lettere ed i numeri sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.
4. Nel caso di struttura situata in un edificio condominiale, la targa è affissa sia all'ingresso esterno dell'edificio che sulla porta di ingresso della struttura all'interno dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente.
5. In presenza di divieti di esposizione della targa all'esterno dell'edificio di carattere normativo, amministrativo o condominiale, ivi compresi i divieti della Soprintendenza, l'obbligo della targa di cui ai commi da 1 a 4 è comunque assolto se il codice identificativo è esposto con dimensioni leggibili sulla pulsantiera presso la porta di ingresso esterno dell'edificio sede della struttura.
6. Nel caso di mancata esposizione del C.I.N., ai sensi dei commi da 1 a 5, il Comune applica le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118" e all'articolo 13 ter, comma 9, del decreto legge n. 145 del 2023.
7. Nel caso di comunicazione di chiusura definitiva della struttura di cui all' articolo 33, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e nel caso di chiusura della relativa posizione anagrafica nel Sistema informativo regionale del turismo (SIRT) di cui all' articolo 13, comma 5 bis, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , il titolare deve prontamente rimuovere la targa o il codice identificativo esposto all'ingresso esterno della sede e, ove previsto, sulla porta di ingresso della struttura all'interno dell'edificio.
8. Gli obblighi di esposizione del C.I.N., come disciplinati dal presente regolamento, si applicano nei termini previsti dall'articolo 13 ter, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 145 del 2023.
SOMMARIO
- Regolamento regionale 05 novembre 2024, n. 4 (BUR n. 146/2024)
- DISCIPLINA DELLE MODALITà DI RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (C.I.R.) E DELLE MODALITà DI ESPOSIZIONE, IN CONFORMITà ALL'ARTICOLO 13 TER DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (C.I.N.) DELLE STRUTTURE RICETTIVE CLASSIFICATE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 (ARTICOLO 31 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 ).
Sommario
“Regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 4 (BUR n. 146/2024) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Regolamento regionale 05 novembre 2024, n. 4 (BUR n. 146/2024) – Testo storico
- DISCIPLINA DELLE MODALITà DI RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (C.I.R.) E DELLE MODALITà DI ESPOSIZIONE, IN CONFORMITà ALL'ARTICOLO 13 TER DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (C.I.N.) DELLE STRUTTURE RICETTIVE CLASSIFICATE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 (ARTICOLO 31 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11).
DISCIPLINA DELLE MODALITà DI RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (C.I.R.) E DELLE MODALITà DI ESPOSIZIONE, IN CONFORMITà ALL'ARTICOLO 13 TER DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (C.I.N.) DELLE STRUTTURE RICETTIVE CLASSIFICATE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 (ARTICOLO 31 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 ).
Art. 1 - Finalità.
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31 bis della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", il presente regolamento disciplina le modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.), necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, in conformità all'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità di vigilanza sul rispetto dei suddetti obblighi, al fine di garantire alla Giunta regionale la conoscenza dei dati di movimentazione turistica.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture ricettive, di seguito "strutture", classificate ai sensi degli articoli da 23 a 26, 27 e 27 ter della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , situate nel territorio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Assegnazione del C.I.R..
1. A ciascuna struttura registrata in anagrafe è assegnato automaticamente tramite la piattaforma ROSS 1000 un C.I.R., visibile nella scheda anagrafica delle strutture, da utilizzare nelle comunicazioni dei dati di movimentazione turistica previste dall'articolo 13, comma 5, della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
2. Il C.I.R. riporta il codice ISTAT del Comune di ubicazione della struttura, un codice in lettere identificativo della tipologia di struttura nonché una stringa numerica identificativa della singola struttura.
2. Il C.I.R. riporta il codice ISTAT del Comune di ubicazione della struttura, un codice in lettere identificativo della tipologia di struttura nonché una stringa numerica identificativa della singola struttura.
Art. 4 - Acquisizione del C.I.N..
1. I soggetti titolari delle strutture di cui all'articolo 2, dopo aver ottenuto il C.I.R. per ciascuna di esse ai sensi dell'articolo 3, accedono alla banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR), secondo le modalità indicate sul sito istituzionale del Ministero del turismo, integrano i dati mancanti relativi alla propria struttura ed ottengono il C.I.N. dal Ministero.
Art. 5 - Esposizione del C.I.N. delle strutture su una targa affissa all'ingresso.
1. Il C.I.N. delle strutture di cui all'articolo 2 deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all'ingresso esterno sede della struttura, preferibilmente nello spazio immediatamente sottostante al segno distintivo della classificazione assegnata alla stessa
2. La targa è preferibilmente di colore bianco ed ha una forma rettangolare, con lunghezza di dieci centimetri ed una altezza di tre centimetri. Sono salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
3. Nella targa compare il C.I.N. della struttura. Le lettere ed i numeri sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.
4. Nel caso di struttura situata in un edificio condominiale, la targa è affissa sia all'ingresso esterno dell'edificio che sulla porta di ingresso della struttura all'interno dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente.
5. In presenza di divieti di esposizione della targa all'esterno dell'edificio di carattere normativo, amministrativo o condominiale, ivi compresi i divieti della Soprintendenza, l'obbligo della targa di cui ai commi da 1 a 4 è comunque assolto se il codice identificativo è esposto con dimensioni leggibili sulla pulsantiera presso la porta di ingresso esterno dell'edificio sede della struttura.
6. Nel caso di mancata esposizione del C.I.N., ai sensi dei commi da 1 a 5, il Comune applica le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118" e all'articolo 13 ter, comma 9, del decreto legge n. 145 del 2023.
7. Nel caso di comunicazione di chiusura definitiva della struttura di cui all'articolo 33, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e nel caso di chiusura della relativa posizione anagrafica nel Sistema informativo regionale del turismo (SIRT) di cui all'articolo 13, comma 5 bis, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , il titolare deve prontamente rimuovere la targa o il codice identificativo esposto all'ingresso esterno della sede e, ove previsto, sulla porta di ingresso della struttura all'interno dell'edificio.
8. Gli obblighi di esposizione del C.I.N., come disciplinati dal presente regolamento, si applicano nei termini previsti dall'articolo 13 ter, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 145 del 2023.
2. La targa è preferibilmente di colore bianco ed ha una forma rettangolare, con lunghezza di dieci centimetri ed una altezza di tre centimetri. Sono salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
3. Nella targa compare il C.I.N. della struttura. Le lettere ed i numeri sono scritti nella targa in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.
4. Nel caso di struttura situata in un edificio condominiale, la targa è affissa sia all'ingresso esterno dell'edificio che sulla porta di ingresso della struttura all'interno dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente.
5. In presenza di divieti di esposizione della targa all'esterno dell'edificio di carattere normativo, amministrativo o condominiale, ivi compresi i divieti della Soprintendenza, l'obbligo della targa di cui ai commi da 1 a 4 è comunque assolto se il codice identificativo è esposto con dimensioni leggibili sulla pulsantiera presso la porta di ingresso esterno dell'edificio sede della struttura.
6. Nel caso di mancata esposizione del C.I.N., ai sensi dei commi da 1 a 5, il Comune applica le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118" e all'articolo 13 ter, comma 9, del decreto legge n. 145 del 2023.
7. Nel caso di comunicazione di chiusura definitiva della struttura di cui all'articolo 33, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e nel caso di chiusura della relativa posizione anagrafica nel Sistema informativo regionale del turismo (SIRT) di cui all'articolo 13, comma 5 bis, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , il titolare deve prontamente rimuovere la targa o il codice identificativo esposto all'ingresso esterno della sede e, ove previsto, sulla porta di ingresso della struttura all'interno dell'edificio.
8. Gli obblighi di esposizione del C.I.N., come disciplinati dal presente regolamento, si applicano nei termini previsti dall'articolo 13 ter, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 145 del 2023.
SOMMARIO
- Regolamento regionale 05 novembre 2024, n. 4 (BUR n. 146/2024) – Testo storico
- DISCIPLINA DELLE MODALITà DI RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (C.I.R.) E DELLE MODALITà DI ESPOSIZIONE, IN CONFORMITà ALL'ARTICOLO 13 TER DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (C.I.N.) DELLE STRUTTURE RICETTIVE CLASSIFICATE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 (ARTICOLO 31 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 ).