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Regolamento regionale 9 gennaio 2025, n. 2 (BUR n. 9/2025)

Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).

Regolamento regionale 09 gennaio, n. 2 (BUR n. 9/2025)

REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI VIA (ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2024, n. 12 ).

CAPO I
ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)", disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni ( Testo Unico Ambiente), di seguito "TUA" relative a progetti di interventi e opere la cui competenza è attribuita alla Regione, alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, nella ripartizione di cui all'Allegato A della medesima legge regionale.
2. In coerenza con gli obiettivi e i principi espressi dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , il presente regolamento definisce e individua:
a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per lo svolgimento delle procedure in materia di VIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale;
b) i criteri per l'individuazione dell'autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA;
c) le procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all'articolo 28 del TUA, nonché per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 29 del TUA;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei proponenti di opere e progetti ai sensi dell'articolo 33 del TUA;
e) regole particolari e ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale;
f) le modalità per la tenuta di un archivio informatico dei dati sui progetti sottoposti alle procedure in materia di VIA da parte di Regione, Province e Città metropolitana di Venezia;
g) le disposizioni in materia di VIA vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , disponendo l'abrogazione di quelle incompatibili o superate.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) autorità competente per la VIA: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e l'adozione dei provvedimenti di VIA e che l'articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , individua rispettivamente nella Regione, nelle Province e nella Città metropolitana di Venezia;
b) Comitato tecnico VIA: l'organo tecnico-istruttorio indipendente che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione secondo quanto disposto dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 ;
c) struttura competente per la VIA: la struttura organizzativa individuata dall'autorità competente per l'espletamento delle procedure di VIA;
d) struttura competente all'approvazione o all'autorizzazione: la struttura organizzativa individuata dall'autorità competente per l'espletamento delle procedure di approvazione o all'autorizzazione del progetto;
e) comuni di localizzazione: i comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto;
f) comuni interessati dagli impatti: i comuni potenzialmente interessati dagli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione ed esercizio del progetto;
f-bis) soggetto verificatore: soggetto individuato dall'autorità competente per la VIA incaricato della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali.

CAPO II
PROCEDURE

Art. 3 - Procedure di valutazione di impatto ambientale.
1. Le procedure concernenti la valutazione di impatto ambientale sono disciplinate nell'Allegato A "Allegato Tecnico" al presente regolamento con riferimento alle seguenti tipologie:
a) valutazione preliminare;
b) verifica di assoggettabilità a VIA;
c) consultazione preventiva;
d) consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
e) fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale;
f) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);
g) Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale (PAUAR);
h) proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA;
i) modifica di condizioni ambientali.
Art. 4 - Partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale.
1. Per i progetti di competenza statale localizzati sul territorio regionale di cui agli Allegati II e II-bis alla Parte Seconda del TUA e per i quali sia riconosciuto il concorrente interesse regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUA, il parere della Regione è formalizzato nel rispetto dei termini previsti dagli articoli 19, 24 e 27 del TUA.
2. Il parere della Regione, sentito il Comitato tecnico VIA, è trasmesso dal direttore dell'Area a cui afferisce la struttura regionale competente in materia di VIA o suo delegato.

CAPO III
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE NEI CASI DI PLURALITÀ DI TIPOLOGIE PROGETTUALI

Art. 5 - Ripartizione di competenze.
1. Per i progetti che sulla base della ripartizione di cui all'Allegato A della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , sono riconducibili a più tipologie di competenza sia regionale che provinciale, lo studio ambientale predisposto dal proponente deve valutare unitariamente gli impatti ambientali dell'intero intervento, incluse le parti accessorie o connesse.
2. L'autorità competente per la VIA è individuata sulla base della competenza riferita alla tipologia progettuale riconducibile all'attività principale, intesa come l'attività per cui le altre tipologie progettuali identificate siano da considerarsi connesse, funzionali o accessorie, ovvero a servizio, anche parziale, della principale.
3. Regione, Province e Città metropolitana di Venezia promuovono forme di reciproca collaborazione per l'individuazione dell'autorità competente.

CAPO IV
MONITORAGGIO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 6 - Progetto di monitoraggio ambientale (PMA).
1. Lo studio di impatto ambientale (SIA), predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22 del TUA, contiene il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto.
2. Il PMA riguarda esclusivamente le matrici ambientali per le quali lo SIA stima impatti ambientali significativi e negativi connessi alla realizzazione e all'esercizio dell'opera oggetto di valutazione e deve essere commisurato alla significatività degli stessi e tener conto delle caratteristiche progettuali e localizzative dell'intervento proposto quali, tra l'altro, l'estensione dell'area geografica interessata e caratteristiche di sensibilità o criticità delle aree potenzialmente soggette ad impatti significativi o l'ordine di grandezza qualitativo e quantitativo, probabilità, durata, frequenza, reversibilità, complessità degli impatti.
3. Al fine di valutare gli impatti significativi in questione, il PMA contiene una proposta degli elementi da monitorare per le matrici impattate e le rispettive modalità.
4. In esito alla valutazione istruttoria di competenza del Comitato tecnico VIA, le misure di monitoraggio proposte nel PMA possono costituire, come previsto dall'articolo 25, comma 4, lettera c), del TUA, condizioni ambientali da ottemperarsi tramite predisposizione ed attuazione di un apposito piano di monitoraggio di cui all'articolo 7.
Art. 7 - Piano di Monitoraggio (PM).
1. Qualora in fase di valutazione siano individuate misure diverse o ulteriori di monitoraggio rispetto a quanto presentato dal proponente nell'ambito del Progetto di monitoraggio ambientale (PMA) oppure, in relazione alla complessità progettuale, il Piano di monitoraggio (PM) possa essere definito solo in fase di progettazione esecutiva, il provvedimento di VIA, attraverso le condizioni ambientali, può stabilire l'obbligo per il proponente di predisporre un apposito Piano di Monitoraggio (PM), da sottoporre alla valutazione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)", che tiene conto di quanto evidenziato nel PMA e delle valutazioni assunte nel merito da parte del Comitato tecnico VIA.
2. Il PM è vincolante per il proponente e deve prevedere, per ogni impatto significativo e negativo, almeno i seguenti elementi:
a) aree di indagine e punti di monitoraggio;
b) le grandezze ambientali da considerare per ciascuna delle matrici ambientali interessate;
c) la frequenza dei monitoraggi da effettuare;
d) metodiche di rilievo/campionamento e di misurazione;
e) strumentazione utilizzata;
f) tempistiche dei monitoraggi, frequenza e durata;
g) cronoprogramma delle campagne di monitoraggio;
h) i valori massimi corrispondenti agli impatti attesi, tenuto conto delle misure di mitigazione previste, nonché le soglie di attenzione e di intervento in relazione alla modificazione dei parametri ambientali rilevati dal monitoraggio, con riferimento al pregio ed alla vulnerabilità delle risorse ambientali interessate;
i) modalità di restituzione dei dati di monitoraggio;
j) strumenti e metodi per la valutazione degli esiti del monitoraggio;
k) le eventuali misure correttive da adottare immediatamente in caso di superamento dei valori di soglia comprensivo delle modalità e tempistiche attuative.
3. Il PM proposto dal proponente si intende approvato dalla data di trasmissione del parere favorevole di ARPAV all'autorità competente, nell'ambito della verifica di ottemperanza della condizione ambientale relativa.
4. L'attuazione del PM può costituire condizione ambientale rispetto alla quale ARPAV è individuata quale soggetto verificatore. In tal caso ARPAV verifica la corretta attuazione del PM, segnalando eventuali inadempimenti o violazioni all'autorità competente ai fini dell'adozione da parte di quest'ultima degli atti di cui all'articolo 29 del TUA.
5. Il provvedimento di VIA può definire periodici aggiornamenti del PM individuando anche eventuali modifiche agli elementi del PM, finalizzate ad assicurare l'efficace controllo degli impatti ambientali nelle varie fasi di realizzazione ed esercizio dell'intervento.
6. Il PM è in ogni caso modificabile in ragione di nuove esigenze intercorse anche progettuali, degli esiti del monitoraggio delle fasi precedenti o a seguito di criticità accertate successivamente all'autorizzazione del progetto. In tal caso il PM deve essere aggiornato in tempi adeguati a rispondere alle esigenze emerse e sottoposto alla valutazione di ARPAV che riferisce in merito all'autorità competente per la VIA.
Art. 8 - Condizioni ambientali.
1. I titoli abilitativi alla realizzazione e all'esercizio del progetto devono obbligatoriamente recepire le condizioni ambientali individuate dal provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.
2. La definizione delle condizioni ambientali è funzionale alla successiva fase di verifica di ottemperanza prevista dall'articolo 28 del TUA, nonché, nel caso di accertati inadempimenti o violazioni, ai fini dell'applicazione di quanto disciplinato dall'articolo 29 del TUA.
3. Le condizioni ambientali devono essere predisposte da parte dell'autorità per la VIA competente secondo i seguenti principi generali:
a) le condizioni devono chiaramente indicare le tempistiche, individuando la macrofase di attuazione delle stesse;
b) le condizioni devono essere numerate progressivamente e ordinate in base alle relative fasi di attuazione del progetto;
c) il quadro delle condizioni ambientali deve contenere, oltre alle disposizioni su realizzazione, esercizio e dismissione delle opere, anche le disposizioni su eventuali malfunzionamenti dell'opera;
d) le motivazioni che hanno determinato le condizioni ambientali non devono essere riportate nel quadro delle condizioni, ma devono essere argomentate nel corpo del parere o provvedimento;
e) le condizioni ambientali devono indicare le azioni da svolgere e le relative modalità di attuazione, indicando gli specifici riferimenti normativi nonché, se del caso, le specifiche norme tecniche di riferimento per l'esecuzione del monitoraggio, quali a titolo esemplificativo le norme UNI, le linee guida ISPRA, le linee guida ARPAV;
f) le condizioni ambientali devono individuare chiaramente il soggetto verificatore utilizzandone la precisa denominazione;
g) ciascuna condizione ambientale deve individuare chiaramente la tempistica per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza;
h) il soggetto verificatore non può coincidere con il proponente, anche qualora lo stesso proponente sia un soggetto pubblico;
i) le eventuali indicazioni prescrittive di tipo gestionale che non necessitano di una verifica di ottemperanza devono trovare collocazione nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale.
4. Lo schema tipo per la predisposizione delle condizioni ambientali individuate all'interno del provvedimento di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA è riportato alla lettera M) dell'Allegato A "Allegato Tecnico" al presente regolamento.
Art. 9 - Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e monitoraggio.
1. Il soggetto verificatore coincide con l'autorità competente per la VIA, fatta salva la possibilità di individuare un diverso soggetto nella condizione ambientale stabilita nel provvedimento di VIA e di verifica di assoggettabilità al quale affidare l'attività di verifica. Tale soggetto è individuato sulla base delle specifiche competenze inerenti la condizione ambientale stessa.
2. Qualora venga individuato come soggetto verificatore ARPAV, ovvero venga richiesto un supporto alla stessa da parte dell'autorità competente in materia di VIA, l'attività di verifica è svolta a titolo oneroso, con oneri a carico del proponente sulla base del tariffario vigente, secondo quanto stabilito dagli articoli 7 e 15 della legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale."
3. La procedura finalizzata alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si articola nelle fasi di cui alla lettera L) dell'Allegato A "Allegato Tecnico" al presente regolamento.
Art. 10 - Verifiche di ottemperanza di provvedimenti statali.
1. Nel caso di condizioni ambientali riportate in provvedimenti di VIA statali, in cui la Regione sia stata individuata dal Ministero quale soggetto verificatore dell'ottemperanza, la Regione, in relazione alla tipologia e natura della condizione ambientale, può avvalersi anche di altri soggetti per la verifica di ottemperanza medesima, in relazione alle specifiche competenze richieste. Nel caso in cui la Regione, per le verifiche affidatele dal Ministero, chieda supporto ad ARPAV, l'attività di verifica è svolta dall'Agenzia senza oneri a carico del proponente.
2. Nel caso in cui l'ARPAV venga individuata direttamente dal Ministero nei propri decreti di compatibilità ambientale, in qualità di "ente vigilante" o "ente coinvolto" secondo la definizione del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015, n. 308 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale.", trova applicazione quanto disposto dagli articoli 7 e 15 della legge n. 132 del 2016.
Art. 11 - Sanzioni.
1. In attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , l'autorità competente assicura l'espletamento delle attività di monitoraggio, di controllo nonché l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui agli articoli 28 e 29 del TUA.

CAPO V
MODALITÀ PER LA TENUTA DELL'ARCHIVIO INFORMATICO

Art. 12 - Archivio informatico.
1. L'autorità competente in materia di VIA assicura la corretta tenuta dei documenti inviati in conservazione relativamente ai formati documentali, metadati e tipologie di firme secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). A tal fine, l'autorità provvede all'organizzazione di un sistema informativo dedicato.

CAPO VI
ONERI A CARICO DEI PROPONENTI

Art. 13 - Oneri.
1. Per l'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento, sono dovuti gli oneri istruttori di cui all'articolo 33 del TUA, da calcolare con le modalità di cui all'Allegato B "Criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di VIA e del relativo versamento" del presente regolamento.

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali.
1. Ai procedimenti relativi alle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica l'articolo 23, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
2. Il rinnovo delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo resta disciplinato dagli appositi provvedimenti già adottati dalla Giunta regionale.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, della legge 27 maggio 2024, n. 12, sono demandate al direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, la predisposizione e l'aggiornamento con proprio decreto della modulistica necessaria alla presentazione delle istanze e delle richieste connesse alle procedure di cui all'articolo 3 e all'articolo 9 del presente regolamento.
4. Il direttore della struttura regionale competente in materia di VIA provvede con proprio decreto alla predisposizione e aggiornamento dell'ulteriore modulistica che si dovesse rendere necessaria nonché alla formulazione di indirizzi operativi funzionali all'attuazione delle norme e dei contenuti del presente regolamento.
5. Gli atti di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.
6. Le Province e la Città metropolitana di Venezia adeguano la modulistica sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
7. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del TUA e della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
Art. 15 - Provvedimenti amministrativi in materia di VIA.
1. Cessano di avere efficacia, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , le seguenti disposizioni attuative in materia di VIA incompatibili o superate dalle disposizioni della medesima legge o del presente regolamento:
a) deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2019, n. 1620;
b) deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2018, n. 568;
c) deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2018, n. 567;
d) deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 1678;
e) deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2017, n. 94;
f) deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2016, n. 1979;
g) deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1596;
h) deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2016, n. 1461;
i) deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2016, n. 1021;
j) deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2016, n. 1020;
k) deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2016, n. 550;
l) deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 2013, n. 575;
m) deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 4145;
n) deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2008, n.1998;
o) deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2649;
p) deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2003, n. 3293;
q) deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2003, n. 816;
r) deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2001, n. 2843;
s) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2000, n. 2569;
t) deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2000, n. 995;
u) deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999, n. 1624.
2. Rimane ferma la validità, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , delle seguenti disposizioni attuative in materia di VIA in quanto compatibili e non superate dalle disposizioni della medesima legge regionale o del presente regolamento:
a) deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2023, n. 1634;
b) deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2023, n. 621.
3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia assicurano l'adeguamento del proprio ordinamento alle disposizioni della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della citata legge regionale.
Art. 16 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto."




Allegato A “Allegato Tecnico” (articoli 3 e 9 del regolamento)

A) Valutazione preliminare. (articolo 3, comma 1, lettera a) del regolamento)
La procedura di valutazione preliminare, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 6, commi 9 e 9-bis, del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione della richiesta
Il proponente presenta richiesta alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web
La struttura competente per la VIA provvede alla verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, richiedendo, laddove necessario, il perfezionamento della stessa. All’esito della fase di verifica, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria è svolta dalla struttura competente per la VIA, la quale, sulla base degli elementi informativi forniti dal proponente, indica se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui all’articolo 6, commi 6 e 7, del TUA.
Per le richieste di particolare complessità l’istruttoria è svolta dal Comitato tecnico VIA.

FASE 4 - Esito
L’esito della valutazione preliminare è formalizzato al proponente tramite comunicazione da parte del Responsabile della struttura competente per la VIA e pubblicato sul sito web istituzionale dell’autorità competente.

B) Verifica di assoggettabilità a VIA. (articolo 3, comma 1, lettera b) del regolamento)
La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 19 del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione istanza
Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web
La struttura competente per la VIA provvede alla verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, richiedendo, laddove necessario, il perfezionamento della stessa. All’esito della fase di verifica, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata e alla comunicazione alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa dell’istanza è effettuata, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , dal Comitato tecnico VIA, il quale, secondo le modalità definite dal relativo regolamento di funzionamento, si determina esprimendo un parere motivato di:
a) assoggettamento alla procedura di VIA;
b) non assoggettamento alla procedura di VIA;
c) non assoggettamento alla procedura di VIA, subordinato all’osservanza di condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire eventuali impatti significativi e negativi.

FASE 4 - Provvedimento di verifica di assoggettabilità
Tenuto conto delle determinazioni del Comitato tecnico VIA, il responsabile della struttura competente per la VIA adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto, disponendone:
a) l’assoggettamento alla procedura di VIA;
b) il non assoggettamento alla procedura di VIA;
c) il non assoggettamento alla procedura di VIA, subordinato all’osservanza di condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire eventuali impatti significativi e negativi.
Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale stabilita ai sensi dell’articolo 19 comma 10 del TUA, così come modificato dal decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153 “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” e successive modificazioni.
In caso di assoggettamento alla procedura di VIA, non si applica, ai sensi dell’articolo 6, comma 10-bis, del TUA, quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è pubblicato integralmente nel sito web istituzionale dell’autorità competente e acquisisce efficacia con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Limitatamente alle forme di pubblicazione le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.

C) Consultazione preventiva. (articolo 3, comma 1, lettera c) del regolamento)
La procedura di consultazione preventiva, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 20 del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione della richiesta
Il proponente presenta richiesta alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria è svolta dalla struttura competente per la VIA, che si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale.
Per le richieste di particolare complessità l’istruttoria è svolta dal Comitato tecnico VIA.

FASE 3 - Esito
L’esito della consultazione preventiva è formalizzato al proponente tramite comunicazione da parte del responsabile della struttura competente per la VIA.

D) Consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale. (articolo 3, comma 1, lettera d) del regolamento)
La procedura di consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 21 del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione della richiesta
Il proponente presenta richiesta alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web
La struttura competente per la VIA provvede alla verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, richiedendo, laddove necessario, il perfezionamento della stessa. All’esito della fase di verifica, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata e alla comunicazione alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria è svolta dalla struttura competente per la VIA, che si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, tenuto conto altresì degli eventuali contributi forniti da parte dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 2, del TUA.
Per le richieste di particolare complessità l’istruttoria è svolta dal Comitato tecnico VIA.

FASE 4 – Esito della consultazione
L’esito della consultazione preventiva è formalizzato al proponente tramite comunicazione da parte del responsabile della struttura competente per la VIA ed è pubblicato nel sito web istituzionale dell’autorità competente.

E) Fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). (articolo 3, comma 1, lettera e) del regolamento)
La fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 26-bis del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione della richiesta
Il proponente presenta richiesta alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Pubblicazione sul sito web
La struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata e alla comunicazione alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati.

FASE 3 – Conferenza dei servizi preliminare
Gli adempimenti di cui all’articolo 26-bis del TUA sono svolti a cura della struttura competente in materia di VIA, la quale provvede contestualmente all’indizione della conferenza dei servizi preliminare.
Le determinazioni espresse in sede di conferenza dei servizi preliminare sono trasmesse al proponente nei termini definiti dall’articolo 26-bis del TUA.

F) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). (articolo 3, comma 1, lettera f) del regolamento)
La procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 27-bis del TUA e all’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione dell’istanza
Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 – Pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti interessati
La struttura competente per la VIA, all’esito delle verifiche di cui al comma 2 dell’articolo 27-bis del TUA, provvede alla pubblicazione della documentazione depositata sul sito web istituzionale e alla comunicazione per via telematica alle amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati dal progetto, tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente all’atto di presentazione dell’istanza presentata.
Il proponente è tenuto alla corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto e della conseguente indicazione degli enti competenti.

FASE 3 – Verifica della completezza documentale
Le amministrazioni e gli enti interessati, per quanto di competenza, effettuano le verifiche in ordine alla completezza della documentazione presentata.
Tale verifica è esclusivamente finalizzata ad accertare che l’istanza sia corredata da tutti i documenti previsti dalle diverse norme di settore.
Qualora emergano eventuali carenze, gli enti e le amministrazioni consultati comunicano all’autorità competente per la VIA la necessità di acquisire documentazione integrativa. Tale necessità deve essere comunicata in tempo utile a garantire la formalizzazione della richiesta di integrazioni al proponente entro il termine di trenta giorni di cui all’articolo 27-bis, comma 3, del TUA.
L’autorità competente formula al proponente un’unica richiesta di perfezionamento della documentazione comprensiva dei contributi pervenuti dagli enti e amministrazioni coinvolte.
La conclusione della verifica documentale è comunicata al proponente a cura della struttura competente per la VIA.
Qualora le integrazioni prodotte comportino modifiche rispetto al progetto originariamente depositato o l’evidenza della mancata individuazione e/o coinvolgimento nel procedimento di enti e amministrazioni deputate al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto, l’autorità competente può disporre il riavvio della fase di verifica di completezza documentale.
Qualora il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nei termini previsti, l’istanza è archiviata a cura della struttura competente per la VIA.

FASE 4 – Presentazione al pubblico
Entro trenta giorni dalla comunicazione di conclusione della verifica documentale, il soggetto proponente provvede, a propria cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità anche telematiche concordate con il comune di localizzazione del progetto.
Con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data stabilita per la presentazione al pubblico, il proponente trasmette alla struttura competente per la VIA un apposito avviso contenente data, ora e luogo di svolgimento della presentazione al pubblico, ai fini della pubblicazione sul sito web istituzionale. Una volta effettuata la presentazione al pubblico il proponente ne dà comunicazione alla struttura competente per la VIA. Qualora il progetto sia localizzato sul territorio di più comuni nell’ambito della medesima provincia o città metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico deve avvenire secondo modalità concordate dalla provincia o città metropolitana di Venezia con i comuni di localizzazione.
Qualora la localizzazione interessi i territori di più province o il territorio di una provincia e della città metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico è effettuata in accordo con le medesime amministrazioni di localizzazione.
In caso di mancato accordo, il proponente provvede alla presentazione secondo le modalità stabilite dal Responsabile della struttura competente per la VIA.

FASE 5 – Pubblicazione dell’avviso e avvio del procedimento
Successivamente alla verifica documentale e all’avvenuta presentazione al pubblico di cui alla fase 4, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione sul sito web dell’avviso di cui all’articolo 24, comma 2, del TUA e ne dà comunicazione alle amministrazioni e agli enti interessati. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della Legge n. 241 del 1990, dando contestualmente evidenza delle modalità di svolgimento della consultazione del pubblico.
Nei casi in cui l’approvazione del progetto assoggettato a VIA comporti la necessità di dar corso a procedure espropriative, gli adempimenti per l’avvio del procedimento espropriativo di cui al DPR n. 327/2001 rimangono in capo agli uffici regionali e/o agli enti competenti in materia di approvazione del progetto.

FASE 6 – Consultazione del pubblico
La consultazione del pubblico si svolge, in via alternativa, nelle seguenti forme:

A) OSSERVAZIONI
L’acquisizione di osservazioni avviene nei termini e con le modalità di cui all’articolo 27-bis, commi 4 e 5, del TUA.
Entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni, il Sindaco del Comune di localizzazione del progetto ovvero di un comune interessato dagli impatti ambientali derivanti dal progetto, su richiesta motivata dalla necessità di ottenere specifici e ulteriori chiarimenti di carattere tecnico sugli aspetti ambientali connessi alla realizzazione o all’esercizio del progetto, può altresì richiedere alla struttura competente per la VIA lo svolgimento di un’apposita Audizione in contraddittorio con il proponente.
Qualora il progetto sia localizzato sul territorio di più Comuni, l’Audizione può essere richiesta anche da uno solo dei relativi Sindaci.
Il Presidente del Comitato tecnico VIA, valutate le motivazioni addotte e sentito il Comitato tecnico VIA, può disporre l’audizione definendone le modalità di svolgimento.
L’avviso dell’audizione viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’autorità competente.
La struttura competente per la VIA invita a partecipare all’Audizione tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni. Costituiscono oggetto del contraddittorio esclusivamente i temi oggetto della richiesta.
Dell’audizione viene redatto processo verbale successivamente trasmesso a tutti i soggetti invitati.
La registrazione dell’audizione può essere prevista a esclusivo supporto delle operazioni di verbalizzazione. A seguito della trasmissione del verbale la registrazione viene cancellata.
Gli esiti dell’audizione sono oggetto di valutazione da parte del Comitato tecnico VIA ai fini dell’espressione del parere di competenza.

B) INCHIESTA PUBBLICA
In alternativa alla forma ordinaria di cui al punto A, l’autorità competente può disporre, ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 6, del TUA, che la consultazione del pubblico sia svolta nella forma dell’inchiesta pubblica con oneri a carico del proponente.
Le modalità di svolgimento - anche telematiche - e le forme di pubblicità dell’inchiesta pubblica sono definite dall’autorità competente per la VIA.
L’ inchiesta pubblica si articola nei seguenti momenti:
1. Assemblea partecipativa che consiste in un incontro finalizzato all’esposizione e alla raccolta delle osservazioni da parte del pubblico interessato. L’incontro avviene in presenza del proponente, dell’autorità competente e delle amministrazioni e degli enti potenzialmente interessati.
Il pubblico interessato a partecipare all’assemblea è tenuto a:
1.1 registrarsi preventivamente, ai fini della partecipazione, secondo le modalità definite dalla struttura competente per la VIA;
1.2 presentare all’autorità competente per la VIA una memoria scritta delle osservazioni esposte.
2. Assemblea conclusiva che consiste in un incontro finalizzato all’illustrazione al pubblico da parte del proponente delle controdeduzioni alle memorie pervenute. Il proponente provvede a depositare le controdeduzioni in forma scritta presso l’autorità competente.
Dell’inchiesta viene redatto un sintetico processo verbale successivamente trasmesso a tutti i soggetti partecipanti.
La registrazione degli incontri può essere prevista a esclusivo supporto delle operazioni di verbalizzazione. A seguito della trasmissione del verbale la registrazione viene cancellata.
Tutte le osservazioni e le controdeduzioni esposte nelle assemblee e trasmesse all’autorità competente sono rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.
L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti e il giudizio sui risultati emersi è parte integrante delle valutazioni conclusive del parere del Comitato tecnico VIA.

FASE 7 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto è effettuata:
a) in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento, dal Comitato tecnico VIA;
b) in ordine al rilascio dei titoli abilitativi, dalla struttura competente all’approvazione/autorizzazione del progetto.
L’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio della compatibilità ambientale è effettuata, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , dal Comitato tecnico VIA, il quale, secondo le modalità definite dal relativo regolamento di funzionamento, si determina esprimendo un parere motivato.

FASE 8 - Conferenza di servizi
Per le procedure di competenza regionale, l’indizione della conferenza per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto di cui all’articolo 27-bis, comma 7, del TUA, è sottoscritta congiuntamente da:
a) il direttore dell’Area a cui afferisce la struttura regionale competente per la VIA o suo delegato;
b) il direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente all’approvazione/autorizzazione del progetto o suo delegato che ne presiede le sedute o, nel caso di interventi non soggetti ad approvazione di competenza regionale, dal direttore di Area competente in materia o suo delegato.
Le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.
La conferenza di servizi per il rilascio del PAUR si svolge in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241/1990.

FASE 9 - Provvedimento di VIA
Il giudizio sulla compatibilità ambientale è adottato con provvedimento del Responsabile della struttura competente per la VIA previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.
Il provvedimento di VIA è trasmesso alla struttura competente per il rilascio del PAUR e acquisisce efficacia, a seguito della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, con la pubblicazione del provvedimento di PAUR nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.

FASE 10 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
Per le procedure di competenza regionale il PAUR è adottato dal direttore di Area - o suo delegato - a cui afferisce la struttura regionale competente all’approvazione/autorizzazione del progetto.
Per le procedure di competenza regionale relative a interventi che non prevedono atti di approvazione o di autorizzazione regionale, il PAUR è adottato dal direttore di Area - o suo delegato - competente in materia. Le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.
Gli esiti del procedimento sono pubblicati nel sito web istituzionale dell’autorità competente.
In caso di provvedimento di VIA negativo, la conferenza di servizi si determina negativamente dando altresì atto che, ai sensi dell’articolo 6, comma 10-bis del TUA, non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.
In caso di provvedimento di VIA positivo, qualora la conferenza di servizi si determini negativamente, la trasmissione della determinazione motivata di conclusione negativa del procedimento produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. La struttura competente all’adozione del PAUR trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui all’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, che sono inoltre rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

G) Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale (PAUAR). (articolo 3, comma 1, lettera g) del regolamento)
La procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 27-ter del TUA e all’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione istanza
Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 – Pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti interessati
La struttura competente per la VIA, all’esito delle verifiche di cui al comma 6 dell’articolo 27-ter del TUA, provvede alla pubblicazione della documentazione depositata sul sito web istituzionale e alla comunicazione per via telematica alle amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati dal progetto, tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente all’atto di presentazione dell’istanza presentata.
Il proponente è tenuto alla corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto e la conseguente indicazione degli enti competenti.

FASE 3 – Verifica completezza documentale
Le amministrazioni e gli enti interessati, per quanto di competenza, effettuano le verifiche in ordine alla completezza della documentazione presentata.
Tale verifica è finalizzata ad accertare che la documentazione sia corredata da tutti i documenti previsti dalle diverse norme di settore.
Qualora emergano eventuali carenze, gli enti e le amministrazioni consultati comunicano all’autorità competente per la VIA, la necessità di acquisire documentazione integrativa. Tale necessità deve essere comunicata in tempo utile a garantire la formalizzazione della richiesta di integrazioni al proponente entro il termine di cui all’articolo 27-ter, comma 7, del TUA.
L’autorità competente formula al proponente un’unica richiesta di perfezionamento della documentazione comprensiva dei contributi pervenuti dagli enti e amministrazioni coinvolte.
Qualora il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nei termini previsti, l’istanza verrà archiviata a cura della struttura competente per la VIA.
La conclusione della verifica documentale è comunicata al proponente a cura dell’autorità competente.

FASE 4 – Pubblicazione dell’avviso e avvio del procedimento
Contestualmente alla verifica documentale, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione sul sito web dell’avviso di cui all’articolo 24, comma 2, del TUA e ne dà comunicazione alle amministrazioni e agli enti interessati. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.
Nei casi in cui l’approvazione del progetto assoggettato a VIA comporti la necessità di dar corso a procedure espropriative, gli adempimenti per l’avvio del procedimento espropriativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.” rimangono in capo agli uffici regionali o agli enti competenti in materia di approvazione del progetto.

FASE 5 – Consultazione del pubblico
La consultazione del pubblico è svolta nelle forme previste dall’articolo 27-ter, comma 7, del TUA, mediante l’acquisizione di osservazioni.

FASE 6 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27-ter del TUA è effettuata:
a) in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento, dal Comitato tecnico VIA;
b) in ordine al rilascio dei titoli abilitativi, dalla struttura competente all’approvazione/autorizzazione del progetto.

FASE 7 - Conferenza di servizi
La conferenza per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto di cui all’articolo 27-ter, comma 9, del TUA, è sottoscritta congiuntamente da:
a) il direttore dell’Area a cui afferisce la struttura regionale competente per la VIA o suo delegato;
b) il direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente all’approvazione/autorizzazione del progetto o suo delegato che ne presiede le sedute o, nel caso di interventi non soggetti ad approvazione di competenza regionale, dal direttore di Area competente in materia o suo delegato.
Le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.
La conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale si svolge in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

FASE 8 - Provvedimento di VIA
Il giudizio sulla compatibilità ambientale è adottato con provvedimento del Responsabile della struttura competente per la VIA previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.
Il provvedimento di VIA è trasmesso alla struttura competente per il rilascio del PAUAR e acquisisce efficacia, a seguito della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, con la pubblicazione del provvedimento di PAUAR nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.

FASE 9 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale
Per le procedure di competenza regionale il PAUAR è adottato dal direttore di Area - o suo delegato - a cui afferisce la struttura regionale competente all’approvazione o all’autorizzazione del progetto.
Per le procedure di competenza regionale relative a interventi che non prevedono atti di approvazione o di autorizzazione regionale, il PAUAR è adottato dal direttore di Area - o suo delegato - competente in materia. Gli esiti del procedimento sono pubblicati nel sito web istituzionale dell’autorità competente.
In caso di provvedimento di VIA negativo, la conferenza di servizi si determina negativamente, dando altresì atto che, ai sensi dell’articolo 6, comma 10-bis del TUA, non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.
In caso di provvedimento di VIA positivo, qualora la conferenza di servizi si determini negativamente, la trasmissione della determinazione motivata di conclusione negativa del procedimento produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. La struttura competente all’adozione del PAUAR trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui all’articolo10-bis della legge n. 241 del 1990, che sono inoltre rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

H) Proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA. (articolo 3, comma 1, lettera h) del regolamento)
La procedura finalizzata al rilascio della proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, svolta rispettivamente nei termini e con le modalità di cui all’articolo 19, comma 10 e dell’articolo 25, comma 5, del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione dell’istanza
Il proponente, prima della scadenza dell’efficacia temporale dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, in presenza di motivate ragioni che hanno giustificato l’impossibilità di realizzare o di completare la realizzazione del progetto nei termini stabiliti, ha facoltà di presentare istanza di proroga alla struttura competente per la VIA, corredata almeno dalla seguente documentazione:
a) Motivazioni della richiesta di proroga: documento giustificativo della richiesta di proroga dell'efficacia del provvedimento.
b) Riepilogo dell'iter amministrativo del progetto: descrizione dell'iter procedurale del progetto comprendente anche l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati già acquisiti (e relativa copia dei provvedimenti in questione) o da acquisire.
c) Relazione stato di attuazione del progetto: relazione inerente lo stato attuale dell'area di progetto, con descrizione degli interventi già realizzati ed indicazione di quelli ancora da realizzare, con relativo cronoprogramma previsto per il completamento dei lavori in progetto.
d) Planimetria di raffronto tra lo stato attuale e lo stato ante operam: sovrapposizione della planimetria dello stato attuale con la planimetria dello stato ante operam, con evidenziati in maniera adeguata gli interventi realizzati all'interno dell'area.
e) Relazione di aggiornamento dello Studio di impatto ambientale (SIA) o dello Studio Preliminare Ambientale (SPA): relazione, redatta dal/i progettista/i o dal professionista incaricato, controfirmata dal legale rappresentante della società proponente, attestante l'analisi dello stato attuale dei luoghi, sia sotto il profilo ambientale che programmatico. L'analisi deve permettere di confrontare lo stato attuale con quello iniziale e con quanto previsto nel SIA/SPA, con particolare riferimento agli impatti valutati ed alle mitigazioni previste/realizzate, verificandone la relativa efficacia. In particolare, rispetto al quadro programmatico, la relazione deve evidenziare eventuali variazioni entrate in vigore successivamente alla redazione del SIA/SPA originario.
L’istanza di proroga, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, deve essere trasmessa secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web
La struttura competente per la VIA provvede alla verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, richiedendo, laddove necessario, il perfezionamento della stessa. All’esito della fase di verifica, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata e alla comunicazione alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria è svolta dalla struttura competente per la VIA, la quale si pronuncia in ordine alla richiesta nei novanta giorni successivi all’esito della precedente fase di verifica.
In caso di particolari complessità, l’istruttoria può essere affidata al Comitato tecnico VIA e il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato sino ad ulteriori sessanta giorni.
L’istruttoria è finalizzata ad analizzare lo stato attuale dei luoghi e a valutare la significatività delle eventuali variazioni del contesto territoriale/ambientale occorse nel tempo rispetto al contesto esistente al momento in cui è stato conseguito il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
Qualora ritenuto necessario, l'autorità competente ha facoltà di richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata, con indicazione di un termine entro il quale il proponente dovrà provvedere. Nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, l'autorità competente procede all'archiviazione dell'istanza.

FASE 4 - Provvedimento di proroga
Il provvedimento di proroga è adottato dal responsabile della struttura competente per la VIA, trasmesso al proponente e pubblicato nel sito web istituzionale dell’autorità competente.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 27-bis, comma 9, del TUA, in caso di proroga dei termini dei provvedimenti di VIA, le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi rilasciati con il PAUR sono rinnovate e riesaminate secondo le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

I) Modifica di condizioni ambientali. (articolo 3, comma 1, lettera i) del regolamento)
La procedura finalizzata alla modifica di condizioni ambientali disposte nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione della richiesta
Il proponente può richiedere la modifica di una o più condizioni ambientali qualora le medesime risultino inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico-gestionale non prevedibili al momento dell’adozione del provvedimento o per il mutato contesto ambientale/normativo e che, pertanto, rendono impossibile l'ottemperanza delle medesime.
A tal fine il proponente presenta alla struttura competente per la VIA una specifica richiesta corredata da una relazione attestante:
a) Riepilogo dell'iter amministrativo del progetto, riportante i riferimenti al provvedimento oggetto di modifica.
b) Motivazioni della richiesta di modifica, supportate da idonea documentazione tecnica, che metta in luce eventuali variazioni intercorse successivamente alla redazione del SIA/SPA valutato in termini ambientali, programmatici e normativi.
c) Proposta alternativa alla condizione oggetto della richiesta, supportata da idonea documentazione tecnica atta a confermare la compatibilità ambientale dell’intervento.
La richiesta deve essere trasmessa secondo la modulistica in formato digitale e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web
Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, la struttura competente per la VIA provvede alla verifica della completezza della documentazione presentata, richiedendo, laddove necessario, il perfezionamento della stessa. All’esito della fase di verifica, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata e alla comunicazione alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa
Conclusa la verifica di cui alla fase 2, la struttura competente in materia di VIA, sentito il Comitato tecnico VIA, si pronuncia in ordine alla richiesta entro i successivi novanta giorni.
Qualora ritenuto necessario, la struttura competente in materia di VIA ha facoltà di richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata, con indicazione di un termine entro il quale il proponente dovrà provvedere. Nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, si procede all'archiviazione della richiesta.

FASE 4 – Modifica di condizioni ambientali
Tenuto conto degli esiti dell’istruttoria, il responsabile della struttura competente per la VIA adotta il provvedimento di modifica di condizioni ambientali, il quale è comunicato al proponente e pubblicato sul sito web istituzionale dell’autorità competente.

L) Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e monitoraggio. (articolo 9, comma 3, del regolamento)
La procedura finalizzata alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 – Presentazione della richiesta
Il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione contenute nel provvedimento di VIA/verifica di assoggettabilità, presenta all’autorità competente per la VIA, nonché al soggetto individuato per la verifica, la richiesta di avvio della verifica di ottemperanza di cui all’articolo 28, comma 3, del TUA, in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Pubblicazione sul sito web
La struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria è svolta dal soggetto verificatore, il quale si pronuncia in ordine alla richiesta nel rispetto dei tempi e nelle modalità previste dall’articolo 28, comma 3, del TUA.
L’attività di verifica può comportare la necessità, da parte del soggetto verificatore, di richiedere chiarimenti ed integrazioni rispetto alla documentazione trasmessa dal proponente o di espletare eventuali sopralluoghi e visite ispettive. La richiesta del soggetto verificatore, in tali casi, sospende i termini per la conclusione del procedimento di verifica di ottemperanza.
L’autorità competente per la VIA può richiedere un supporto tecnico al Comitato tecnico VIA per l’espletamento dell’attività di verifica.

FASE 4 - Esito
L’esito della verifica di ottemperanza è comunicato al proponente, da parte del soggetto verificatore, sulla base dell’istruttoria svolta.
La condizione ambientale si intende ottemperata dalla data di trasmissione all’autorità competente della sopracitata comunicazione.
Gli esiti sono in ogni caso comunicati dal soggetto verificatore all’autorità competente per la VIA che provvede alla pubblicazione sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

M) Schema tipo per la predisposizione delle condizioni ambientali individuate all’interno del provvedimento di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. (articolo 8, comma 4 del regolamento)

CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Macrofase in cui deve essere realizzata la condizione ambientale. A tal fine, si definiscono:
1) ante operam: periodo che include le fasi precedenti all’inizio dei lavori e le attività di cantiere;
2) corso d’opera: periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell’opera;
3) post operam: periodo che include le fasi di esercizio e dismissione dell’opera.
Oggetto della condizione
Testo della condizione ambientale (sintetico ed efficace, deve contenere una corretta descrizione delle attività da svolgere; finalità ed altri aspetti di carattere generale dovranno essere inseriti nella parte di parere o provvedimento che precede il dispositivo finale)
Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
Termine per la presentazione da parte del Proponente dell’istanza per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza
Soggetto verificatore
Individuare il soggetto al quale per le competenze in campo ambientale o amministrativo è affidata la verifica di ottemperanza della condizione ambientale Non utilizzare i termini “Enti locali” o “Amministrazioni competenti” in quanto troppo generici ma utilizzare l’esatta denominazione del soggetto (es. Comune di XXX; ARPA XXX; ASL NN)



Allegato B “Criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di VIA e del relativo versamento” (articolo 13 del regolamento)

1. Premessa
Fatte salve le casistiche di esonero, definite al paragrafo 6, l’importo relativo agli oneri istruttori da corrispondere per l’espletamento dei procedimenti e le richieste di cui al Capo II del presente regolamento è definito al paragrafo 3.
Per i procedimenti relativi alle procedure di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), f), g), ed h) del regolamento, il calcolo è connesso al valore complessivo delle opere da realizzare, come definito al paragrafo 2.

2. Modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare
Il valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del progetto proposto, sia di iniziativa pubblica che privata, deve risultare dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale che dovranno essere predisposti secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di appalti. Tale importo, unitamente all'ammontare degli oneri istruttori, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall' articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la società o l'ente proponente.
Ai fini del calcolo del valore dei lavori, il proponente deve considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione del progetto, incluse le opere di mitigazione e compensazione e quelle comunque previste dallo studio di impatto ambientale quali le opere connesse, dal momento che anche queste ultime costituiscono oggetto della valutazione d'impatto ambientale. Si precisa, altresì, che il costo dei lavori deve essere comprensivo degli oneri per la sicurezza. Al contrario, nelle spese generali, devono escludersi gli importi destinati alle espropriazioni, in quanto questi non concorrono a determinare "maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di impatto ambientale" e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo delle opere.
Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al progetto presentato all'avvio del procedimento, il proponente presenta gli elaborati tecnico economici aggiornati. Il valore complessivo delle opere aggiornato e l'eventuale ammontare a saldo degli oneri istruttori (ove il valore complessivo delle opere risulti aumentato), deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la società o l'ente proponente. Il proponente presenta inoltre l'eventuale attestazione del versamento della differenza a saldo.

Specifiche indicazioni in merito alle attività estrattive
Per quanto riguarda il calcolo del valore complessivo delle opere, relativamente alle attività estrattive, ci si deve riferire al complessivo delle spese necessarie per la coltivazione del giacimento che comprendono:
a) mezzi e manodopera per tutta la durata della coltivazione, fino ad estinzione dell’attività;
b) recinzioni, manufatti, opere edilizie e accessori (pesa, tramoggia ecc.);
c) viabilità interna e di accesso;
d) eventuali impianti di lavorazione del materiale;
e) eventuali impianti di trattamento delle acque e gli altri presidi di tutela ambientale;
f) infrastrutture elettriche e di servizio;
g) lavorazioni particolari per la ricomposizione (semina, alberature ecc.); Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A.

3. Tariffe da applicare
Per le seguenti tipologie di istanza, l’onere istruttorio è commisurato al valore delle opere da realizzare:
Procedura
Rif. TUA
Tariffa
Verifica di assoggettabilità a VIA
art. 19
0.25 per mille del valore delle opere da realizzare desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso con un minimo di Euro 2.000,00
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)
art. 27-bis
0,5 per mille da calcolarsi sul valore delle opere da realizzare, desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso, con un minimo di Euro 5.000,00
Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale (PAUAR)
art. 27-ter
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) con contestuale rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
art. 27-bis + comma 3bis dell’articolo 33
0,8 per mille da calcolarsi sul valore delle opere da realizzare, desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso, con un minimo di Euro 5.000,00
Proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA
art. 25
comma 5
25 per cento di quanto versato nella precedente procedura di VIA con un minimo di Euro 2.000,00
art. 19
comma 10
25 per cento di quanto versato nella precedente procedura di verifica di assoggettabilità con un minimo di Euro 500,00

Per le seguenti tipologie di richieste, l’onere istruttorio è determinato con la seguente tariffa:
Procedura
Rif. TUA
Tariffa
Valutazione preliminare
art. 6, commi
9 e 9-bis


Euro 1.000,00
Consultazione preventiva
art. 20
Consultazione per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale
art. 21
Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
art. 26-bis

Per le richieste di modifica di condizioni ambientali (articolo 3, comma 1, lettera i) del regolamento) e di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali (articolo 9 del regolamento), non sono previsti oneri istruttori a carico dei proponenti, salvo quanto previsto dall’ articolo 9 comma 2 del regolamento.

4. Modalità di versamento
Il versamento degli oneri istruttori deve essere effettuato tramite il portale dei pagamenti “MyPay” della Regione del Veneto presente al seguente indirizzo: https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html.
Per effettuare il pagamento, una volta entrati nel portale “MyPay”, dovrà essere individuato quale ente beneficiario “Regione del Veneto” e selezionato, tra le “tipologie di pagamento”, la dicitura “VIA - Oneri per attività istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale”.
In alternativa possono essere utilizzati i canali sia fisici che on-line di banche e altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, ecc.

5. Attestazione di pagamento
In allegato a ciascuna istanza di avvio del procedimento, con riferimento alle procedure elencate al paragrafo 3, deve essere presentata all’autorità competente in materia di VIA l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori.

6. Esoneri
Per i progetti di competenza regionale, esonerati dal pagamento degli oneri istruttori risultano essere esclusivamente le strutture regionali, nonché altri enti pubblici, quali ad esempio i Consorzi di Bonifica, che presentino progetti relativi ad opere finanziate con fondi regionali.
Per opere finanziate in quota parte con fondi regionali, l’ammontare dell’esonero sarà calcolato in quota proporzionale rispetto al valore dell’onere istruttorio dovuto.
Al fine dell’esonero, il proponente deve allegare all’istanza il provvedimento di finanziamento. L’attestazione dell’ammontare delle opere da realizzare predisposto secondo quanto indicato al paragrafo 2, l'ammontare del contributo calcolato per l’istanza, l’ammontare della quota di esonero e quello della somma effettivamente dovuta per i costi di istruttori, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società o l'Ente proponente.

7. Restituzione degli oneri
Ove le modifiche progettuali apportate nel corso dell'istruttoria comportino una diminuzione del valore complessivo delle opere non si procede alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.
L’esito negativo delle procedure di cui al paragrafo 3 ovvero il ritiro della istanza da parte del proponente non danno luogo alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.


SOMMARIO
Regolamento regionale 09 gennaio, n. 2 (BUR n. 9/2025) – Testo storico

REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI VIA (ARTICOLO 13 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2024, n. 12 ).

CAPO I
ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)", disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni ( Testo Unico Ambiente), di seguito "TUA" relative a progetti di interventi e opere la cui competenza è attribuita alla Regione, alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, nella ripartizione di cui all'Allegato A della medesima legge regionale.
2. In coerenza con gli obiettivi e i principi espressi dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , il presente regolamento definisce e individua:
a) gli atti di indirizzo e di coordinamento per lo svolgimento delle procedure in materia di VIA e le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale;
b) i criteri per l'individuazione dell'autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito sia presente una pluralità di tipologie progettuali sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA;
c) le procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all'articolo 28 del TUA, nonché per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 29 del TUA;
d) le modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre a carico dei proponenti di opere e progetti ai sensi dell'articolo 33 del TUA;
e) regole particolari e ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale;
f) le modalità per la tenuta di un archivio informatico dei dati sui progetti sottoposti alle procedure in materia di VIA da parte di Regione, Province e Città metropolitana di Venezia;
g) le disposizioni in materia di VIA vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , disponendo l'abrogazione di quelle incompatibili o superate.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) autorità competente per la VIA: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e l'adozione dei provvedimenti di VIA e che l'articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , individua rispettivamente nella Regione, nelle Province e nella Città metropolitana di Venezia;
b) Comitato tecnico VIA: l'organo tecnico-istruttorio indipendente che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione secondo quanto disposto dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 ;
c) struttura competente per la VIA: la struttura organizzativa individuata dall'autorità competente per l'espletamento delle procedure di VIA;
d) struttura competente all'approvazione o all'autorizzazione: la struttura organizzativa individuata dall'autorità competente per l'espletamento delle procedure di approvazione o all'autorizzazione del progetto;
e) comuni di localizzazione: i comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto;
f) comuni interessati dagli impatti: i comuni potenzialmente interessati dagli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione ed esercizio del progetto;
f-bis) soggetto verificatore: soggetto individuato dall'autorità competente per la VIA incaricato della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali.

CAPO II
PROCEDURE

Art. 3 - Procedure di valutazione di impatto ambientale.
1. Le procedure concernenti la valutazione di impatto ambientale sono disciplinate nell'Allegato A "Allegato Tecnico" al presente regolamento con riferimento alle seguenti tipologie:
a) valutazione preliminare;
b) verifica di assoggettabilità a VIA;
c) consultazione preventiva;
d) consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
e) fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale;
f) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);
g) Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale (PAUAR);
h) proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA;
i) modifica di condizioni ambientali.
Art. 4 - Partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale.
1. Per i progetti di competenza statale localizzati sul territorio regionale di cui agli Allegati II e II-bis alla Parte Seconda del TUA e per i quali sia riconosciuto il concorrente interesse regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUA, il parere della Regione è formalizzato nel rispetto dei termini previsti dagli articoli 19, 24 e 27 del TUA.
2. Il parere della Regione, sentito il Comitato tecnico VIA, è trasmesso dal direttore dell'Area a cui afferisce la struttura regionale competente in materia di VIA o suo delegato.

CAPO III
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE NEI CASI DI PLURALITÀ DI TIPOLOGIE PROGETTUALI

Art. 5 - Ripartizione di competenze.
1. Per i progetti che sulla base della ripartizione di cui all'Allegato A della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , sono riconducibili a più tipologie di competenza sia regionale che provinciale, lo studio ambientale predisposto dal proponente deve valutare unitariamente gli impatti ambientali dell'intero intervento, incluse le parti accessorie o connesse.
2. L'autorità competente per la VIA è individuata sulla base della competenza riferita alla tipologia progettuale riconducibile all'attività principale, intesa come l'attività per cui le altre tipologie progettuali identificate siano da considerarsi connesse, funzionali o accessorie, ovvero a servizio, anche parziale, della principale.
3. Regione, Province e Città metropolitana di Venezia promuovono forme di reciproca collaborazione per l'individuazione dell'autorità competente.

CAPO IV
MONITORAGGIO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 6 - Progetto di monitoraggio ambientale (PMA).
1. Lo studio di impatto ambientale (SIA), predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22 del TUA, contiene il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto.
2. Il PMA riguarda esclusivamente le matrici ambientali per le quali lo SIA stima impatti ambientali significativi e negativi connessi alla realizzazione e all'esercizio dell'opera oggetto di valutazione e deve essere commisurato alla significatività degli stessi e tener conto delle caratteristiche progettuali e localizzative dell'intervento proposto quali, tra l'altro, l'estensione dell'area geografica interessata e caratteristiche di sensibilità o criticità delle aree potenzialmente soggette ad impatti significativi o l'ordine di grandezza qualitativo e quantitativo, probabilità, durata, frequenza, reversibilità, complessità degli impatti.
3. Al fine di valutare gli impatti significativi in questione, il PMA contiene una proposta degli elementi da monitorare per le matrici impattate e le rispettive modalità.
4. In esito alla valutazione istruttoria di competenza del Comitato tecnico VIA, le misure di monitoraggio proposte nel PMA possono costituire, come previsto dall'articolo 25, comma 4, lettera c), del TUA, condizioni ambientali da ottemperarsi tramite predisposizione ed attuazione di un apposito piano di monitoraggio di cui all'articolo 7.
Art. 7 - Piano di Monitoraggio (PM).
1. Qualora in fase di valutazione siano individuate misure diverse o ulteriori di monitoraggio rispetto a quanto presentato dal proponente nell'ambito del Progetto di monitoraggio ambientale (PMA) oppure, in relazione alla complessità progettuale, il Piano di monitoraggio (PM) possa essere definito solo in fase di progettazione esecutiva, il provvedimento di VIA, attraverso le condizioni ambientali, può stabilire l'obbligo per il proponente di predisporre un apposito Piano di Monitoraggio (PM), da sottoporre alla valutazione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)", che tiene conto di quanto evidenziato nel PMA e delle valutazioni assunte nel merito da parte del Comitato tecnico VIA.
2. Il PM è vincolante per il proponente e deve prevedere, per ogni impatto significativo e negativo, almeno i seguenti elementi:
a) aree di indagine e punti di monitoraggio;
b) le grandezze ambientali da considerare per ciascuna delle matrici ambientali interessate;
c) la frequenza dei monitoraggi da effettuare;
d) metodiche di rilievo/campionamento e di misurazione;
e) strumentazione utilizzata;
f) tempistiche dei monitoraggi, frequenza e durata;
g) cronoprogramma delle campagne di monitoraggio;
h) i valori massimi corrispondenti agli impatti attesi, tenuto conto delle misure di mitigazione previste, nonché le soglie di attenzione e di intervento in relazione alla modificazione dei parametri ambientali rilevati dal monitoraggio, con riferimento al pregio ed alla vulnerabilità delle risorse ambientali interessate;
i) modalità di restituzione dei dati di monitoraggio;
j) strumenti e metodi per la valutazione degli esiti del monitoraggio;
k) le eventuali misure correttive da adottare immediatamente in caso di superamento dei valori di soglia comprensivo delle modalità e tempistiche attuative.
3. Il PM proposto dal proponente si intende approvato dalla data di trasmissione del parere favorevole di ARPAV all'autorità competente, nell'ambito della verifica di ottemperanza della condizione ambientale relativa.
4. L'attuazione del PM può costituire condizione ambientale rispetto alla quale ARPAV è individuata quale soggetto verificatore. In tal caso ARPAV verifica la corretta attuazione del PM, segnalando eventuali inadempimenti o violazioni all'autorità competente ai fini dell'adozione da parte di quest'ultima degli atti di cui all'articolo 29 del TUA.
5. Il provvedimento di VIA può definire periodici aggiornamenti del PM individuando anche eventuali modifiche agli elementi del PM, finalizzate ad assicurare l'efficace controllo degli impatti ambientali nelle varie fasi di realizzazione ed esercizio dell'intervento.
6. Il PM è in ogni caso modificabile in ragione di nuove esigenze intercorse anche progettuali, degli esiti del monitoraggio delle fasi precedenti o a seguito di criticità accertate successivamente all'autorizzazione del progetto. In tal caso il PM deve essere aggiornato in tempi adeguati a rispondere alle esigenze emerse e sottoposto alla valutazione di ARPAV che riferisce in merito all'autorità competente per la VIA.
Art. 8 - Condizioni ambientali.
1. I titoli abilitativi alla realizzazione e all'esercizio del progetto devono obbligatoriamente recepire le condizioni ambientali individuate dal provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.
2. La definizione delle condizioni ambientali è funzionale alla successiva fase di verifica di ottemperanza prevista dall'articolo 28 del TUA, nonché, nel caso di accertati inadempimenti o violazioni, ai fini dell'applicazione di quanto disciplinato dall'articolo 29 del TUA.
3. Le condizioni ambientali devono essere predisposte da parte dell'autorità per la VIA competente secondo i seguenti principi generali:
a) le condizioni devono chiaramente indicare le tempistiche, individuando la macrofase di attuazione delle stesse;
b) le condizioni devono essere numerate progressivamente e ordinate in base alle relative fasi di attuazione del progetto;
c) il quadro delle condizioni ambientali deve contenere, oltre alle disposizioni su realizzazione, esercizio e dismissione delle opere, anche le disposizioni su eventuali malfunzionamenti dell'opera;
d) le motivazioni che hanno determinato le condizioni ambientali non devono essere riportate nel quadro delle condizioni, ma devono essere argomentate nel corpo del parere o provvedimento;
e) le condizioni ambientali devono indicare le azioni da svolgere e le relative modalità di attuazione, indicando gli specifici riferimenti normativi nonché, se del caso, le specifiche norme tecniche di riferimento per l'esecuzione del monitoraggio, quali a titolo esemplificativo le norme UNI, le linee guida ISPRA, le linee guida ARPAV;
f) le condizioni ambientali devono individuare chiaramente il soggetto verificatore utilizzandone la precisa denominazione;
g) ciascuna condizione ambientale deve individuare chiaramente la tempistica per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza;
h) il soggetto verificatore non può coincidere con il proponente, anche qualora lo stesso proponente sia un soggetto pubblico;
i) le eventuali indicazioni prescrittive di tipo gestionale che non necessitano di una verifica di ottemperanza devono trovare collocazione nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale.
4. Lo schema tipo per la predisposizione delle condizioni ambientali individuate all'interno del provvedimento di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA è riportato alla lettera M) dell'Allegato A "Allegato Tecnico" al presente regolamento.
Art. 9 - Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e monitoraggio.
1. Il soggetto verificatore coincide con l'autorità competente per la VIA, fatta salva la possibilità di individuare un diverso soggetto nella condizione ambientale stabilita nel provvedimento di VIA e di verifica di assoggettabilità al quale affidare l'attività di verifica. Tale soggetto è individuato sulla base delle specifiche competenze inerenti la condizione ambientale stessa.
2. Qualora venga individuato come soggetto verificatore ARPAV, ovvero venga richiesto un supporto alla stessa da parte dell'autorità competente in materia di VIA, l'attività di verifica è svolta a titolo oneroso, con oneri a carico del proponente sulla base del tariffario vigente, secondo quanto stabilito dagli articoli 7 e 15 della legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale."
3. La procedura finalizzata alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si articola nelle fasi di cui alla lettera L) dell'Allegato A "Allegato Tecnico" al presente regolamento.
Art. 10 - Verifiche di ottemperanza di provvedimenti statali.
1. Nel caso di condizioni ambientali riportate in provvedimenti di VIA statali, in cui la Regione sia stata individuata dal Ministero quale soggetto verificatore dell'ottemperanza, la Regione, in relazione alla tipologia e natura della condizione ambientale, può avvalersi anche di altri soggetti per la verifica di ottemperanza medesima, in relazione alle specifiche competenze richieste. Nel caso in cui la Regione, per le verifiche affidatele dal Ministero, chieda supporto ad ARPAV, l'attività di verifica è svolta dall'Agenzia senza oneri a carico del proponente.
2. Nel caso in cui l'ARPAV venga individuata direttamente dal Ministero nei propri decreti di compatibilità ambientale, in qualità di "ente vigilante" o "ente coinvolto" secondo la definizione del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015, n. 308 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale.", trova applicazione quanto disposto dagli articoli 7 e 15 della legge n. 132 del 2016.
Art. 11 - Sanzioni.
1. In attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , l'autorità competente assicura l'espletamento delle attività di monitoraggio, di controllo nonché l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui agli articoli 28 e 29 del TUA.

CAPO V
MODALITÀ PER LA TENUTA DELL'ARCHIVIO INFORMATICO

Art. 12 - Archivio informatico.
1. L'autorità competente in materia di VIA assicura la corretta tenuta dei documenti inviati in conservazione relativamente ai formati documentali, metadati e tipologie di firme secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). A tal fine, l'autorità provvede all'organizzazione di un sistema informativo dedicato.

CAPO VI
ONERI A CARICO DEI PROPONENTI

Art. 13 - Oneri.
1. Per l'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento, sono dovuti gli oneri istruttori di cui all'articolo 33 del TUA, da calcolare con le modalità di cui all'Allegato B "Criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di VIA e del relativo versamento" del presente regolamento.

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali.
1. Ai procedimenti relativi alle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica l'articolo 23, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
2. Il rinnovo delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo resta disciplinato dagli appositi provvedimenti già adottati dalla Giunta regionale.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, della legge 27 maggio 2024, n. 12, sono demandate al direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, la predisposizione e l'aggiornamento con proprio decreto della modulistica necessaria alla presentazione delle istanze e delle richieste connesse alle procedure di cui all'articolo 3 e all'articolo 9 del presente regolamento.
4. Il direttore della struttura regionale competente in materia di VIA provvede con proprio decreto alla predisposizione e aggiornamento dell'ulteriore modulistica che si dovesse rendere necessaria nonché alla formulazione di indirizzi operativi funzionali all'attuazione delle norme e dei contenuti del presente regolamento.
5. Gli atti di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.
6. Le Province e la Città metropolitana di Venezia adeguano la modulistica sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
7. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del TUA e della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
Art. 15 - Provvedimenti amministrativi in materia di VIA.
1. Cessano di avere efficacia, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , le seguenti disposizioni attuative in materia di VIA incompatibili o superate dalle disposizioni della medesima legge o del presente regolamento:
a) deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2019, n. 1620;
b) deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2018, n. 568;
c) deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2018, n. 567;
d) deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 1678;
e) deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2017, n. 94;
f) deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2016, n. 1979;
g) deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1596;
h) deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2016, n. 1461;
i) deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2016, n. 1021;
j) deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2016, n. 1020;
k) deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2016, n. 550;
l) deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 2013, n. 575;
m) deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 4145;
n) deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2008, n.1998;
o) deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2649;
p) deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2003, n. 3293;
q) deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2003, n. 816;
r) deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2001, n. 2843;
s) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2000, n. 2569;
t) deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2000, n. 995;
u) deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 1999, n. 1624.
2. Rimane ferma la validità, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , delle seguenti disposizioni attuative in materia di VIA in quanto compatibili e non superate dalle disposizioni della medesima legge regionale o del presente regolamento:
a) deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2023, n. 1634;
b) deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2023, n. 621.
3. Le Province e la Città metropolitana di Venezia assicurano l'adeguamento del proprio ordinamento alle disposizioni della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della citata legge regionale.
Art. 16 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto."




Allegato A “Allegato Tecnico” (articoli 3 e 9 del regolamento)

A) Valutazione preliminare. (articolo 3, comma 1, lettera a) del regolamento)
La procedura di valutazione preliminare, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 6, commi 9 e 9-bis, del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione della richiesta
Il proponente presenta richiesta alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web
La struttura competente per la VIA provvede alla verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, richiedendo, laddove necessario, il perfezionamento della stessa. All’esito della fase di verifica, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria è svolta dalla struttura competente per la VIA, la quale, sulla base degli elementi informativi forniti dal proponente, indica se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui all’articolo 6, commi 6 e 7, del TUA.
Per le richieste di particolare complessità l’istruttoria è svolta dal Comitato tecnico VIA.

FASE 4 - Esito
L’esito della valutazione preliminare è formalizzato al proponente tramite comunicazione da parte del Responsabile della struttura competente per la VIA e pubblicato sul sito web istituzionale dell’autorità competente.

B) Verifica di assoggettabilità a VIA. (articolo 3, comma 1, lettera b) del regolamento)
La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 19 del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione istanza
Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web
La struttura competente per la VIA provvede alla verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, richiedendo, laddove necessario, il perfezionamento della stessa. All’esito della fase di verifica, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata e alla comunicazione alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa dell’istanza è effettuata, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , dal Comitato tecnico VIA, il quale, secondo le modalità definite dal relativo regolamento di funzionamento, si determina esprimendo un parere motivato di:
a) assoggettamento alla procedura di VIA;
b) non assoggettamento alla procedura di VIA;
c) non assoggettamento alla procedura di VIA, subordinato all’osservanza di condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire eventuali impatti significativi e negativi.

FASE 4 - Provvedimento di verifica di assoggettabilità
Tenuto conto delle determinazioni del Comitato tecnico VIA, il responsabile della struttura competente per la VIA adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto, disponendone:
a) l’assoggettamento alla procedura di VIA;
b) il non assoggettamento alla procedura di VIA;
c) il non assoggettamento alla procedura di VIA, subordinato all’osservanza di condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire eventuali impatti significativi e negativi.
Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale stabilita ai sensi dell’articolo 19 comma 10 del TUA, così come modificato dal decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153 “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” e successive modificazioni.
In caso di assoggettamento alla procedura di VIA, non si applica, ai sensi dell’articolo 6, comma 10-bis, del TUA, quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è pubblicato integralmente nel sito web istituzionale dell’autorità competente e acquisisce efficacia con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Limitatamente alle forme di pubblicazione le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.

C) Consultazione preventiva. (articolo 3, comma 1, lettera c) del regolamento)
La procedura di consultazione preventiva, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 20 del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione della richiesta
Il proponente presenta richiesta alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria è svolta dalla struttura competente per la VIA, che si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale.
Per le richieste di particolare complessità l’istruttoria è svolta dal Comitato tecnico VIA.

FASE 3 - Esito
L’esito della consultazione preventiva è formalizzato al proponente tramite comunicazione da parte del responsabile della struttura competente per la VIA.

D) Consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale. (articolo 3, comma 1, lettera d) del regolamento)
La procedura di consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 21 del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione della richiesta
Il proponente presenta richiesta alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web
La struttura competente per la VIA provvede alla verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, richiedendo, laddove necessario, il perfezionamento della stessa. All’esito della fase di verifica, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata e alla comunicazione alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria è svolta dalla struttura competente per la VIA, che si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, tenuto conto altresì degli eventuali contributi forniti da parte dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 2, del TUA.
Per le richieste di particolare complessità l’istruttoria è svolta dal Comitato tecnico VIA.

FASE 4 – Esito della consultazione
L’esito della consultazione preventiva è formalizzato al proponente tramite comunicazione da parte del responsabile della struttura competente per la VIA ed è pubblicato nel sito web istituzionale dell’autorità competente.

E) Fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). (articolo 3, comma 1, lettera e) del regolamento)
La fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 26-bis del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione della richiesta
Il proponente presenta richiesta alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Pubblicazione sul sito web
La struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata e alla comunicazione alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati.

FASE 3 – Conferenza dei servizi preliminare
Gli adempimenti di cui all’articolo 26-bis del TUA sono svolti a cura della struttura competente in materia di VIA, la quale provvede contestualmente all’indizione della conferenza dei servizi preliminare.
Le determinazioni espresse in sede di conferenza dei servizi preliminare sono trasmesse al proponente nei termini definiti dall’articolo 26-bis del TUA.

F) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). (articolo 3, comma 1, lettera f) del regolamento)
La procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 27-bis del TUA e all’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione dell’istanza
Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 – Pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti interessati
La struttura competente per la VIA, all’esito delle verifiche di cui al comma 2 dell’articolo 27-bis del TUA, provvede alla pubblicazione della documentazione depositata sul sito web istituzionale e alla comunicazione per via telematica alle amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati dal progetto, tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente all’atto di presentazione dell’istanza presentata.
Il proponente è tenuto alla corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto e della conseguente indicazione degli enti competenti.

FASE 3 – Verifica della completezza documentale
Le amministrazioni e gli enti interessati, per quanto di competenza, effettuano le verifiche in ordine alla completezza della documentazione presentata.
Tale verifica è esclusivamente finalizzata ad accertare che l’istanza sia corredata da tutti i documenti previsti dalle diverse norme di settore.
Qualora emergano eventuali carenze, gli enti e le amministrazioni consultati comunicano all’autorità competente per la VIA la necessità di acquisire documentazione integrativa. Tale necessità deve essere comunicata in tempo utile a garantire la formalizzazione della richiesta di integrazioni al proponente entro il termine di trenta giorni di cui all’articolo 27-bis, comma 3, del TUA.
L’autorità competente formula al proponente un’unica richiesta di perfezionamento della documentazione comprensiva dei contributi pervenuti dagli enti e amministrazioni coinvolte.
La conclusione della verifica documentale è comunicata al proponente a cura della struttura competente per la VIA.
Qualora le integrazioni prodotte comportino modifiche rispetto al progetto originariamente depositato o l’evidenza della mancata individuazione e/o coinvolgimento nel procedimento di enti e amministrazioni deputate al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto, l’autorità competente può disporre il riavvio della fase di verifica di completezza documentale.
Qualora il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nei termini previsti, l’istanza è archiviata a cura della struttura competente per la VIA.

FASE 4 – Presentazione al pubblico
Entro trenta giorni dalla comunicazione di conclusione della verifica documentale, il soggetto proponente provvede, a propria cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità anche telematiche concordate con il comune di localizzazione del progetto.
Con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data stabilita per la presentazione al pubblico, il proponente trasmette alla struttura competente per la VIA un apposito avviso contenente data, ora e luogo di svolgimento della presentazione al pubblico, ai fini della pubblicazione sul sito web istituzionale. Una volta effettuata la presentazione al pubblico il proponente ne dà comunicazione alla struttura competente per la VIA. Qualora il progetto sia localizzato sul territorio di più comuni nell’ambito della medesima provincia o città metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico deve avvenire secondo modalità concordate dalla provincia o città metropolitana di Venezia con i comuni di localizzazione.
Qualora la localizzazione interessi i territori di più province o il territorio di una provincia e della città metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico è effettuata in accordo con le medesime amministrazioni di localizzazione.
In caso di mancato accordo, il proponente provvede alla presentazione secondo le modalità stabilite dal Responsabile della struttura competente per la VIA.

FASE 5 – Pubblicazione dell’avviso e avvio del procedimento
Successivamente alla verifica documentale e all’avvenuta presentazione al pubblico di cui alla fase 4, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione sul sito web dell’avviso di cui all’articolo 24, comma 2, del TUA e ne dà comunicazione alle amministrazioni e agli enti interessati. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della Legge n. 241 del 1990, dando contestualmente evidenza delle modalità di svolgimento della consultazione del pubblico.
Nei casi in cui l’approvazione del progetto assoggettato a VIA comporti la necessità di dar corso a procedure espropriative, gli adempimenti per l’avvio del procedimento espropriativo di cui al DPR n. 327/2001 rimangono in capo agli uffici regionali e/o agli enti competenti in materia di approvazione del progetto.

FASE 6 – Consultazione del pubblico
La consultazione del pubblico si svolge, in via alternativa, nelle seguenti forme:

A) OSSERVAZIONI
L’acquisizione di osservazioni avviene nei termini e con le modalità di cui all’articolo 27-bis, commi 4 e 5, del TUA.
Entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni, il Sindaco del Comune di localizzazione del progetto ovvero di un comune interessato dagli impatti ambientali derivanti dal progetto, su richiesta motivata dalla necessità di ottenere specifici e ulteriori chiarimenti di carattere tecnico sugli aspetti ambientali connessi alla realizzazione o all’esercizio del progetto, può altresì richiedere alla struttura competente per la VIA lo svolgimento di un’apposita Audizione in contraddittorio con il proponente.
Qualora il progetto sia localizzato sul territorio di più Comuni, l’Audizione può essere richiesta anche da uno solo dei relativi Sindaci.
Il Presidente del Comitato tecnico VIA, valutate le motivazioni addotte e sentito il Comitato tecnico VIA, può disporre l’audizione definendone le modalità di svolgimento.
L’avviso dell’audizione viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’autorità competente.
La struttura competente per la VIA invita a partecipare all’Audizione tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni. Costituiscono oggetto del contraddittorio esclusivamente i temi oggetto della richiesta.
Dell’audizione viene redatto processo verbale successivamente trasmesso a tutti i soggetti invitati.
La registrazione dell’audizione può essere prevista a esclusivo supporto delle operazioni di verbalizzazione. A seguito della trasmissione del verbale la registrazione viene cancellata.
Gli esiti dell’audizione sono oggetto di valutazione da parte del Comitato tecnico VIA ai fini dell’espressione del parere di competenza.

B) INCHIESTA PUBBLICA
In alternativa alla forma ordinaria di cui al punto A, l’autorità competente può disporre, ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 6, del TUA, che la consultazione del pubblico sia svolta nella forma dell’inchiesta pubblica con oneri a carico del proponente.
Le modalità di svolgimento - anche telematiche - e le forme di pubblicità dell’inchiesta pubblica sono definite dall’autorità competente per la VIA.
L’ inchiesta pubblica si articola nei seguenti momenti:
1. Assemblea partecipativa che consiste in un incontro finalizzato all’esposizione e alla raccolta delle osservazioni da parte del pubblico interessato. L’incontro avviene in presenza del proponente, dell’autorità competente e delle amministrazioni e degli enti potenzialmente interessati.
Il pubblico interessato a partecipare all’assemblea è tenuto a:
1.1 registrarsi preventivamente, ai fini della partecipazione, secondo le modalità definite dalla struttura competente per la VIA;
1.2 presentare all’autorità competente per la VIA una memoria scritta delle osservazioni esposte.
2. Assemblea conclusiva che consiste in un incontro finalizzato all’illustrazione al pubblico da parte del proponente delle controdeduzioni alle memorie pervenute. Il proponente provvede a depositare le controdeduzioni in forma scritta presso l’autorità competente.
Dell’inchiesta viene redatto un sintetico processo verbale successivamente trasmesso a tutti i soggetti partecipanti.
La registrazione degli incontri può essere prevista a esclusivo supporto delle operazioni di verbalizzazione. A seguito della trasmissione del verbale la registrazione viene cancellata.
Tutte le osservazioni e le controdeduzioni esposte nelle assemblee e trasmesse all’autorità competente sono rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.
L’inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti e il giudizio sui risultati emersi è parte integrante delle valutazioni conclusive del parere del Comitato tecnico VIA.

FASE 7 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto è effettuata:
a) in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento, dal Comitato tecnico VIA;
b) in ordine al rilascio dei titoli abilitativi, dalla struttura competente all’approvazione/autorizzazione del progetto.
L’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio della compatibilità ambientale è effettuata, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , dal Comitato tecnico VIA, il quale, secondo le modalità definite dal relativo regolamento di funzionamento, si determina esprimendo un parere motivato.

FASE 8 - Conferenza di servizi
Per le procedure di competenza regionale, l’indizione della conferenza per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto di cui all’articolo 27-bis, comma 7, del TUA, è sottoscritta congiuntamente da:
a) il direttore dell’Area a cui afferisce la struttura regionale competente per la VIA o suo delegato;
b) il direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente all’approvazione/autorizzazione del progetto o suo delegato che ne presiede le sedute o, nel caso di interventi non soggetti ad approvazione di competenza regionale, dal direttore di Area competente in materia o suo delegato.
Le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.
La conferenza di servizi per il rilascio del PAUR si svolge in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241/1990.

FASE 9 - Provvedimento di VIA
Il giudizio sulla compatibilità ambientale è adottato con provvedimento del Responsabile della struttura competente per la VIA previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.
Il provvedimento di VIA è trasmesso alla struttura competente per il rilascio del PAUR e acquisisce efficacia, a seguito della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, con la pubblicazione del provvedimento di PAUR nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.

FASE 10 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
Per le procedure di competenza regionale il PAUR è adottato dal direttore di Area - o suo delegato - a cui afferisce la struttura regionale competente all’approvazione/autorizzazione del progetto.
Per le procedure di competenza regionale relative a interventi che non prevedono atti di approvazione o di autorizzazione regionale, il PAUR è adottato dal direttore di Area - o suo delegato - competente in materia. Le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.
Gli esiti del procedimento sono pubblicati nel sito web istituzionale dell’autorità competente.
In caso di provvedimento di VIA negativo, la conferenza di servizi si determina negativamente dando altresì atto che, ai sensi dell’articolo 6, comma 10-bis del TUA, non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.
In caso di provvedimento di VIA positivo, qualora la conferenza di servizi si determini negativamente, la trasmissione della determinazione motivata di conclusione negativa del procedimento produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. La struttura competente all’adozione del PAUR trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui all’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, che sono inoltre rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

G) Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale (PAUAR). (articolo 3, comma 1, lettera g) del regolamento)
La procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 27-ter del TUA e all’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione istanza
Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 – Pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti interessati
La struttura competente per la VIA, all’esito delle verifiche di cui al comma 6 dell’articolo 27-ter del TUA, provvede alla pubblicazione della documentazione depositata sul sito web istituzionale e alla comunicazione per via telematica alle amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati dal progetto, tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente all’atto di presentazione dell’istanza presentata.
Il proponente è tenuto alla corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto e la conseguente indicazione degli enti competenti.

FASE 3 – Verifica completezza documentale
Le amministrazioni e gli enti interessati, per quanto di competenza, effettuano le verifiche in ordine alla completezza della documentazione presentata.
Tale verifica è finalizzata ad accertare che la documentazione sia corredata da tutti i documenti previsti dalle diverse norme di settore.
Qualora emergano eventuali carenze, gli enti e le amministrazioni consultati comunicano all’autorità competente per la VIA, la necessità di acquisire documentazione integrativa. Tale necessità deve essere comunicata in tempo utile a garantire la formalizzazione della richiesta di integrazioni al proponente entro il termine di cui all’articolo 27-ter, comma 7, del TUA.
L’autorità competente formula al proponente un’unica richiesta di perfezionamento della documentazione comprensiva dei contributi pervenuti dagli enti e amministrazioni coinvolte.
Qualora il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nei termini previsti, l’istanza verrà archiviata a cura della struttura competente per la VIA.
La conclusione della verifica documentale è comunicata al proponente a cura dell’autorità competente.

FASE 4 – Pubblicazione dell’avviso e avvio del procedimento
Contestualmente alla verifica documentale, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione sul sito web dell’avviso di cui all’articolo 24, comma 2, del TUA e ne dà comunicazione alle amministrazioni e agli enti interessati. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.
Nei casi in cui l’approvazione del progetto assoggettato a VIA comporti la necessità di dar corso a procedure espropriative, gli adempimenti per l’avvio del procedimento espropriativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.” rimangono in capo agli uffici regionali o agli enti competenti in materia di approvazione del progetto.

FASE 5 – Consultazione del pubblico
La consultazione del pubblico è svolta nelle forme previste dall’articolo 27-ter, comma 7, del TUA, mediante l’acquisizione di osservazioni.

FASE 6 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27-ter del TUA è effettuata:
a) in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento, dal Comitato tecnico VIA;
b) in ordine al rilascio dei titoli abilitativi, dalla struttura competente all’approvazione/autorizzazione del progetto.

FASE 7 - Conferenza di servizi
La conferenza per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto di cui all’articolo 27-ter, comma 9, del TUA, è sottoscritta congiuntamente da:
a) il direttore dell’Area a cui afferisce la struttura regionale competente per la VIA o suo delegato;
b) il direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente all’approvazione/autorizzazione del progetto o suo delegato che ne presiede le sedute o, nel caso di interventi non soggetti ad approvazione di competenza regionale, dal direttore di Area competente in materia o suo delegato.
Le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.
La conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale si svolge in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

FASE 8 - Provvedimento di VIA
Il giudizio sulla compatibilità ambientale è adottato con provvedimento del Responsabile della struttura competente per la VIA previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.
Il provvedimento di VIA è trasmesso alla struttura competente per il rilascio del PAUAR e acquisisce efficacia, a seguito della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, con la pubblicazione del provvedimento di PAUAR nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Le province e la città metropolitana di Venezia provvedono sulla base del proprio ordinamento e delle rispettive forme organizzative.

FASE 9 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale
Per le procedure di competenza regionale il PAUAR è adottato dal direttore di Area - o suo delegato - a cui afferisce la struttura regionale competente all’approvazione o all’autorizzazione del progetto.
Per le procedure di competenza regionale relative a interventi che non prevedono atti di approvazione o di autorizzazione regionale, il PAUAR è adottato dal direttore di Area - o suo delegato - competente in materia. Gli esiti del procedimento sono pubblicati nel sito web istituzionale dell’autorità competente.
In caso di provvedimento di VIA negativo, la conferenza di servizi si determina negativamente, dando altresì atto che, ai sensi dell’articolo 6, comma 10-bis del TUA, non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.
In caso di provvedimento di VIA positivo, qualora la conferenza di servizi si determini negativamente, la trasmissione della determinazione motivata di conclusione negativa del procedimento produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. La struttura competente all’adozione del PAUAR trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui all’articolo10-bis della legge n. 241 del 1990, che sono inoltre rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

H) Proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA. (articolo 3, comma 1, lettera h) del regolamento)
La procedura finalizzata al rilascio della proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, svolta rispettivamente nei termini e con le modalità di cui all’articolo 19, comma 10 e dell’articolo 25, comma 5, del TUA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione dell’istanza
Il proponente, prima della scadenza dell’efficacia temporale dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, in presenza di motivate ragioni che hanno giustificato l’impossibilità di realizzare o di completare la realizzazione del progetto nei termini stabiliti, ha facoltà di presentare istanza di proroga alla struttura competente per la VIA, corredata almeno dalla seguente documentazione:
a) Motivazioni della richiesta di proroga: documento giustificativo della richiesta di proroga dell'efficacia del provvedimento.
b) Riepilogo dell'iter amministrativo del progetto: descrizione dell'iter procedurale del progetto comprendente anche l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati già acquisiti (e relativa copia dei provvedimenti in questione) o da acquisire.
c) Relazione stato di attuazione del progetto: relazione inerente lo stato attuale dell'area di progetto, con descrizione degli interventi già realizzati ed indicazione di quelli ancora da realizzare, con relativo cronoprogramma previsto per il completamento dei lavori in progetto.
d) Planimetria di raffronto tra lo stato attuale e lo stato ante operam: sovrapposizione della planimetria dello stato attuale con la planimetria dello stato ante operam, con evidenziati in maniera adeguata gli interventi realizzati all'interno dell'area.
e) Relazione di aggiornamento dello Studio di impatto ambientale (SIA) o dello Studio Preliminare Ambientale (SPA): relazione, redatta dal/i progettista/i o dal professionista incaricato, controfirmata dal legale rappresentante della società proponente, attestante l'analisi dello stato attuale dei luoghi, sia sotto il profilo ambientale che programmatico. L'analisi deve permettere di confrontare lo stato attuale con quello iniziale e con quanto previsto nel SIA/SPA, con particolare riferimento agli impatti valutati ed alle mitigazioni previste/realizzate, verificandone la relativa efficacia. In particolare, rispetto al quadro programmatico, la relazione deve evidenziare eventuali variazioni entrate in vigore successivamente alla redazione del SIA/SPA originario.
L’istanza di proroga, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, deve essere trasmessa secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web
La struttura competente per la VIA provvede alla verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, richiedendo, laddove necessario, il perfezionamento della stessa. All’esito della fase di verifica, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata e alla comunicazione alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria è svolta dalla struttura competente per la VIA, la quale si pronuncia in ordine alla richiesta nei novanta giorni successivi all’esito della precedente fase di verifica.
In caso di particolari complessità, l’istruttoria può essere affidata al Comitato tecnico VIA e il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato sino ad ulteriori sessanta giorni.
L’istruttoria è finalizzata ad analizzare lo stato attuale dei luoghi e a valutare la significatività delle eventuali variazioni del contesto territoriale/ambientale occorse nel tempo rispetto al contesto esistente al momento in cui è stato conseguito il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
Qualora ritenuto necessario, l'autorità competente ha facoltà di richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata, con indicazione di un termine entro il quale il proponente dovrà provvedere. Nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, l'autorità competente procede all'archiviazione dell'istanza.

FASE 4 - Provvedimento di proroga
Il provvedimento di proroga è adottato dal responsabile della struttura competente per la VIA, trasmesso al proponente e pubblicato nel sito web istituzionale dell’autorità competente.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 27-bis, comma 9, del TUA, in caso di proroga dei termini dei provvedimenti di VIA, le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi rilasciati con il PAUR sono rinnovate e riesaminate secondo le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

I) Modifica di condizioni ambientali. (articolo 3, comma 1, lettera i) del regolamento)
La procedura finalizzata alla modifica di condizioni ambientali disposte nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 - Presentazione della richiesta
Il proponente può richiedere la modifica di una o più condizioni ambientali qualora le medesime risultino inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico-gestionale non prevedibili al momento dell’adozione del provvedimento o per il mutato contesto ambientale/normativo e che, pertanto, rendono impossibile l'ottemperanza delle medesime.
A tal fine il proponente presenta alla struttura competente per la VIA una specifica richiesta corredata da una relazione attestante:
a) Riepilogo dell'iter amministrativo del progetto, riportante i riferimenti al provvedimento oggetto di modifica.
b) Motivazioni della richiesta di modifica, supportate da idonea documentazione tecnica, che metta in luce eventuali variazioni intercorse successivamente alla redazione del SIA/SPA valutato in termini ambientali, programmatici e normativi.
c) Proposta alternativa alla condizione oggetto della richiesta, supportata da idonea documentazione tecnica atta a confermare la compatibilità ambientale dell’intervento.
La richiesta deve essere trasmessa secondo la modulistica in formato digitale e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web
Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, la struttura competente per la VIA provvede alla verifica della completezza della documentazione presentata, richiedendo, laddove necessario, il perfezionamento della stessa. All’esito della fase di verifica, la struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata e alla comunicazione alle amministrazioni ed agli enti potenzialmente interessati.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa
Conclusa la verifica di cui alla fase 2, la struttura competente in materia di VIA, sentito il Comitato tecnico VIA, si pronuncia in ordine alla richiesta entro i successivi novanta giorni.
Qualora ritenuto necessario, la struttura competente in materia di VIA ha facoltà di richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata, con indicazione di un termine entro il quale il proponente dovrà provvedere. Nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, si procede all'archiviazione della richiesta.

FASE 4 – Modifica di condizioni ambientali
Tenuto conto degli esiti dell’istruttoria, il responsabile della struttura competente per la VIA adotta il provvedimento di modifica di condizioni ambientali, il quale è comunicato al proponente e pubblicato sul sito web istituzionale dell’autorità competente.

L) Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e monitoraggio. (articolo 9, comma 3, del regolamento)
La procedura finalizzata alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si articola nelle seguenti fasi:

FASE 1 – Presentazione della richiesta
Il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione contenute nel provvedimento di VIA/verifica di assoggettabilità, presenta all’autorità competente per la VIA, nonché al soggetto individuato per la verifica, la richiesta di avvio della verifica di ottemperanza di cui all’articolo 28, comma 3, del TUA, in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

FASE 2 - Pubblicazione sul sito web
La struttura competente per la VIA provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale della documentazione presentata.

FASE 3 - Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria è svolta dal soggetto verificatore, il quale si pronuncia in ordine alla richiesta nel rispetto dei tempi e nelle modalità previste dall’articolo 28, comma 3, del TUA.
L’attività di verifica può comportare la necessità, da parte del soggetto verificatore, di richiedere chiarimenti ed integrazioni rispetto alla documentazione trasmessa dal proponente o di espletare eventuali sopralluoghi e visite ispettive. La richiesta del soggetto verificatore, in tali casi, sospende i termini per la conclusione del procedimento di verifica di ottemperanza.
L’autorità competente per la VIA può richiedere un supporto tecnico al Comitato tecnico VIA per l’espletamento dell’attività di verifica.

FASE 4 - Esito
L’esito della verifica di ottemperanza è comunicato al proponente, da parte del soggetto verificatore, sulla base dell’istruttoria svolta.
La condizione ambientale si intende ottemperata dalla data di trasmissione all’autorità competente della sopracitata comunicazione.
Gli esiti sono in ogni caso comunicati dal soggetto verificatore all’autorità competente per la VIA che provvede alla pubblicazione sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

M) Schema tipo per la predisposizione delle condizioni ambientali individuate all’interno del provvedimento di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. (articolo 8, comma 4 del regolamento)

CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Macrofase in cui deve essere realizzata la condizione ambientale. A tal fine, si definiscono:
1) ante operam: periodo che include le fasi precedenti all’inizio dei lavori e le attività di cantiere;
2) corso d’opera: periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell’opera;
3) post operam: periodo che include le fasi di esercizio e dismissione dell’opera.
Oggetto della condizione
Testo della condizione ambientale (sintetico ed efficace, deve contenere una corretta descrizione delle attività da svolgere; finalità ed altri aspetti di carattere generale dovranno essere inseriti nella parte di parere o provvedimento che precede il dispositivo finale)
Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
Termine per la presentazione da parte del Proponente dell’istanza per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza
Soggetto verificatore
Individuare il soggetto al quale per le competenze in campo ambientale o amministrativo è affidata la verifica di ottemperanza della condizione ambientale Non utilizzare i termini “Enti locali” o “Amministrazioni competenti” in quanto troppo generici ma utilizzare l’esatta denominazione del soggetto (es. Comune di XXX; ARPA XXX; ASL NN)



Allegato B “Criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di VIA e del relativo versamento” (articolo 13 del regolamento)

1. Premessa
Fatte salve le casistiche di esonero, definite al paragrafo 6, l’importo relativo agli oneri istruttori da corrispondere per l’espletamento dei procedimenti e le richieste di cui al Capo II del presente regolamento è definito al paragrafo 3.
Per i procedimenti relativi alle procedure di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), f), g), ed h) del regolamento, il calcolo è connesso al valore complessivo delle opere da realizzare, come definito al paragrafo 2.

2. Modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare
Il valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del progetto proposto, sia di iniziativa pubblica che privata, deve risultare dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale che dovranno essere predisposti secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di appalti. Tale importo, unitamente all'ammontare degli oneri istruttori, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall' articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la società o l'ente proponente.
Ai fini del calcolo del valore dei lavori, il proponente deve considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione del progetto, incluse le opere di mitigazione e compensazione e quelle comunque previste dallo studio di impatto ambientale quali le opere connesse, dal momento che anche queste ultime costituiscono oggetto della valutazione d'impatto ambientale. Si precisa, altresì, che il costo dei lavori deve essere comprensivo degli oneri per la sicurezza. Al contrario, nelle spese generali, devono escludersi gli importi destinati alle espropriazioni, in quanto questi non concorrono a determinare "maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di impatto ambientale" e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo delle opere.
Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al progetto presentato all'avvio del procedimento, il proponente presenta gli elaborati tecnico economici aggiornati. Il valore complessivo delle opere aggiornato e l'eventuale ammontare a saldo degli oneri istruttori (ove il valore complessivo delle opere risulti aumentato), deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la società o l'ente proponente. Il proponente presenta inoltre l'eventuale attestazione del versamento della differenza a saldo.

Specifiche indicazioni in merito alle attività estrattive
Per quanto riguarda il calcolo del valore complessivo delle opere, relativamente alle attività estrattive, ci si deve riferire al complessivo delle spese necessarie per la coltivazione del giacimento che comprendono:
a) mezzi e manodopera per tutta la durata della coltivazione, fino ad estinzione dell’attività;
b) recinzioni, manufatti, opere edilizie e accessori (pesa, tramoggia ecc.);
c) viabilità interna e di accesso;
d) eventuali impianti di lavorazione del materiale;
e) eventuali impianti di trattamento delle acque e gli altri presidi di tutela ambientale;
f) infrastrutture elettriche e di servizio;
g) lavorazioni particolari per la ricomposizione (semina, alberature ecc.); Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A.

3. Tariffe da applicare
Per le seguenti tipologie di istanza, l’onere istruttorio è commisurato al valore delle opere da realizzare:
Procedura
Rif. TUA
Tariffa
Verifica di assoggettabilità a VIA
art. 19
0.25 per mille del valore delle opere da realizzare desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso con un minimo di Euro 2.000,00
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)
art. 27-bis
0,5 per mille da calcolarsi sul valore delle opere da realizzare, desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso, con un minimo di Euro 5.000,00
Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale (PAUAR)
art. 27-ter
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) con contestuale rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
art. 27-bis + comma 3bis dell’articolo 33
0,8 per mille da calcolarsi sul valore delle opere da realizzare, desunto da un preventivo di spesa allegato al progetto stesso, con un minimo di Euro 5.000,00
Proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA
art. 25
comma 5
25 per cento di quanto versato nella precedente procedura di VIA con un minimo di Euro 2.000,00
art. 19
comma 10
25 per cento di quanto versato nella precedente procedura di verifica di assoggettabilità con un minimo di Euro 500,00

Per le seguenti tipologie di richieste, l’onere istruttorio è determinato con la seguente tariffa:
Procedura
Rif. TUA
Tariffa
Valutazione preliminare
art. 6, commi
9 e 9-bis


Euro 1.000,00
Consultazione preventiva
art. 20
Consultazione per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale
art. 21
Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
art. 26-bis

Per le richieste di modifica di condizioni ambientali (articolo 3, comma 1, lettera i) del regolamento) e di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali (articolo 9 del regolamento), non sono previsti oneri istruttori a carico dei proponenti, salvo quanto previsto dall’ articolo 9 comma 2 del regolamento.

4. Modalità di versamento
Il versamento degli oneri istruttori deve essere effettuato tramite il portale dei pagamenti “MyPay” della Regione del Veneto presente al seguente indirizzo: https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html.
Per effettuare il pagamento, una volta entrati nel portale “MyPay”, dovrà essere individuato quale ente beneficiario “Regione del Veneto” e selezionato, tra le “tipologie di pagamento”, la dicitura “VIA - Oneri per attività istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale”.
In alternativa possono essere utilizzati i canali sia fisici che on-line di banche e altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, ecc.

5. Attestazione di pagamento
In allegato a ciascuna istanza di avvio del procedimento, con riferimento alle procedure elencate al paragrafo 3, deve essere presentata all’autorità competente in materia di VIA l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori.

6. Esoneri
Per i progetti di competenza regionale, esonerati dal pagamento degli oneri istruttori risultano essere esclusivamente le strutture regionali, nonché altri enti pubblici, quali ad esempio i Consorzi di Bonifica, che presentino progetti relativi ad opere finanziate con fondi regionali.
Per opere finanziate in quota parte con fondi regionali, l’ammontare dell’esonero sarà calcolato in quota proporzionale rispetto al valore dell’onere istruttorio dovuto.
Al fine dell’esonero, il proponente deve allegare all’istanza il provvedimento di finanziamento. L’attestazione dell’ammontare delle opere da realizzare predisposto secondo quanto indicato al paragrafo 2, l'ammontare del contributo calcolato per l’istanza, l’ammontare della quota di esonero e quello della somma effettivamente dovuta per i costi di istruttori, deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società o l'Ente proponente.

7. Restituzione degli oneri
Ove le modifiche progettuali apportate nel corso dell'istruttoria comportino una diminuzione del valore complessivo delle opere non si procede alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.
L’esito negativo delle procedure di cui al paragrafo 3 ovvero il ritiro della istanza da parte del proponente non danno luogo alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.


SOMMARIO