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Legge regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (BUR n. 30/2012)

Statuto del Veneto

Sommario: Legge regionale statutaria 1/2012
S O M M A R I O
Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1

STATUTO DEL VENETO (1)

TITOLO I - Il Veneto

CAPO I - Principi

Art. 1 - La Regione del Veneto.
1. Il Veneto è Regione autonoma, secondo il presente Statuto, in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi dell’ordinamento dell’Unione europea.
2. Il Veneto è costituito dal popolo veneto e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
3. Venezia, città metropolitana, è il capoluogo del Veneto.
4. La Regione è rappresentata dalla bandiera, dal gonfalone e dallo stemma stabiliti con legge regionale.
5. Il Veneto, consapevole della storia comune, mantiene i legami con i veneti nel mondo, favorendo la continuità di rapporto e di pensiero e valorizzando gli scambi e i legami con i paesi nei quali vivono.
Art. 2 - Autogoverno del popolo veneto.
1. L’autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia.
2. La Regione salvaguarda e promuove l’identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità. Riconosce e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio.
Art. 3 - Autonomia della Regione del Veneto e degli enti locali.
1. L’autonomia della Regione si esprime nell’esercizio della potestà legislativa, regolamentare e amministrativa e nella piena attuazione della autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione.
2. La Regione riconosce, promuove e garantisce l’autonomia degli enti locali nelle sue diverse manifestazioni.
3. La Regione persegue l’estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme previste dalla Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Art. 4 - La Regione del Veneto e l’Unione europea.
1. La Regione del Veneto opera per la piena affermazione istituzionale, politica e sociale dell’Unione europea.
Art. 5 - Principi fondamentali.
1. La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell’uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale.
2. La Regione persegue le migliori condizioni di vita della comunità veneta, l’affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.
3. La Regione riconosce e valorizza il principio di sussidiarietà, sancito nell’articolo 118 della Costituzione, realizzando le condizioni affinché l’intervento pubblico non sia sostitutivo della libera capacità di autorganizzazione delle persone e delle aggregazioni sociali e si svolga nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ogni soggetto.
4. La Regione promuove forme di collaborazione con soggetti privati al fine di realizzare interventi ed attività di interesse generale della collettività. Riconosce e favorisce il ruolo del volontariato.
5. La Regione, ispirandosi ai principi di civiltà cristiana e alle tradizioni di laicità e di libertà di scienza e pensiero, informa la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione; promuove la partecipazione e l’integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni; opera per la realizzazione di una comunità accogliente e solidale.
6. La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità; opera a favore di tutti coloro che, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, possiedono un particolare legame con il territorio, garantendo comunque ai minori i medesimi diritti.
7. La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.
Art. 6 - Diritti e obiettivi delle politiche regionali.
1. La Regione, informando la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future:
a) garantisce e valorizza il diritto alla vita;
b) riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia; attiva politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro ed adegua l’erogazione dei servizi alla composizione del nucleo familiare;
c) riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna;
d) opera per garantire e rendere effettivo il diritto all’istruzione ed alla formazione permanente;
e) riconosce la centralità e l’autonomia dell’università e valorizza la ricerca, quali strumenti decisivi per la competitività del sistema economico e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; a tal fine dispone specifici finanziamenti ad università ed enti di ricerca;
f) favorisce il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione, anche a carattere locale, come presupposto per l’esercizio della democrazia;
g) promuove le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità e contrastando ogni forma di degrado urbano e sociale;
h) riconosce e valorizza la funzione sociale del lavoro e dell’impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità; opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, perseguendo una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, e promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale; tutela il lavoro in tutte le sue forme;
i) opera per eliminare gli squilibri tra territori, settori, persone e gruppi;
l) valorizza l’imprenditorialità e l’iniziativa economica individuale e collettiva; opera per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza nel mercato; favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale;
m) assicura il diritto alla salute e all’assistenza, tramite un sistema di servizi sanitari e sociali universalistico, accessibile ed equo;
n) ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternità, dell’infanzia e dell’adolescenza, garantendo, in particolare, i diritti alla famiglia, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;
o) attiva politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore della popolazione anziana, in particolare nelle condizioni di non autosufficienza;
p) opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità, anche sostenendo progetti di vita indipendente.
Art. 7 - Principio di responsabilità.
1. L’attività della Regione si svolge nel pieno rispetto del principio di responsabilità nell’uso delle risorse umane, naturali e finanziarie.
2. In conformità alla Costituzione, ad ogni nuova spesa la Regione e gli enti locali fanno fronte con una riduzione di altra spesa o con una nuova entrata attuale ed effettiva.
Art. 8 - Patrimonio culturale e ambientale.
1. Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell’ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l’aria, la terra, l’acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni.
2. La disponibilità e l’accesso all’acqua potabile, nonché all’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti universali. La Regione garantisce a ciascun individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d’acqua quale diritto alla vita.
3. La Regione, consapevole dell’inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo.
4. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e caratteristici dell’ambiente e delle produzioni venete.
5. La Regione tutela il paesaggio e riconosce l’importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio.
6. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell’ambiente, sui rischi per la salute e su ogni altra situazione di criticità che si manifesti sul suo territorio.
Art. 9 - Partecipazione.
1. La Regione promuove la partecipazione ai processi di determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi generali.
2. La Regione, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione, assicura il diritto di accesso e un’informazione ampia, diffusa, pluralista e neutrale in ordine alla propria attività.
Art. 10 - Principio di libera iniziativa economica.
1. La Regione riconosce la libera iniziativa economica, individuale e collettiva e favorisce lo svolgimento dell’iniziativa privata con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

CAPO II - Il sistema veneto

Art. 11 - Funzioni amministrative e autonomie locali.
1. Il comune rappresenta la comunità territoriale fondamentale e ne cura gli interessi.
2. La Regione informa la propria attività al principio di responsabilità politica ed amministrativa dei diversi livelli di governo locale nonché al rispetto e alla valorizzazione dell’autonomia dei comuni, delle loro unioni, delle province, delle città metropolitane così come riconosciute dalla Costituzione, attribuendo le funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze.
3. Al fine di rafforzare il sistema regionale delle autonomie la Regione persegue con gli enti locali forme di cooperazione e di supporto ispirate al principio di leale collaborazione.
4. I comuni, anche in forma associata, esercitano la generalità delle funzioni amministrative.
5. Le province esercitano le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario nel territorio provinciale.
6. La Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative ad essa espressamente riservate dalla legge.
7. I conferimenti di funzioni amministrative agli enti locali da parte della Regione sono stabiliti con legge, approvata sulla base di intese stipulate nel Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione.
8. La Regione, con la legge di conferimento, assicura e trasferisce contestualmente le risorse strumentali e il personale necessari per l’esercizio delle funzioni conferite. Garantisce altresì che le risorse economiche spettanti alle autonomie locali consentano di finanziare le funzioni loro attribuite. La legge regionale determina le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse tenendo conto:
a) delle caratteristiche dei territori;
b) delle condizioni sociali, demografiche ed economiche della popolazione residente nei territori;
c) della potenziale capacità fiscale;
d) delle condizioni di miglior efficienza.
9. La Regione valorizza le autonomie funzionali.
Art. 12 - Esercizio associato delle funzioni.
1. Al fine di favorire la migliore funzionalità nell’esercizio dei compiti comunali e più elevati livelli di qualità e di efficienza nell’erogazione dei servizi, di realizzare dinamiche di sviluppo armonico dei territori, di conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di ottenere i migliori risultati nella programmazione finanziaria e di bilancio, la legge regionale:
a) promuove e disciplina forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni, particolarmente di piccole dimensioni o situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate, incentivando in via prioritaria le fusioni;
b) prevede i casi di esercizio obbligatoriamente associato di funzioni e servizi;
c) stabilisce i procedimenti, anche sostitutivi, da attuare in caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui alla lettera b).
2. La legge e i bandi regionali che prevedono erogazioni di risorse ai comuni per interventi od opere stabiliscono priorità per le domande presentate in forma associata o coordinata per dimensioni territoriali ottimali.
Art. 13 - Livelli minimi regionali di efficienza delle funzioni amministrative.
1. Le funzioni amministrative devono essere svolte dalla Regione e dagli enti locali, nelle materie di competenza legislativa regionale, secondo livelli minimi di efficienza e standard non inferiori a quelli individuati dalle leggi.
2. La Regione determina i livelli minimi di efficienza delle funzioni amministrative sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale, verificandone il rispetto.
3. Nel caso in cui le verifiche svolte rilevino livelli di efficienza inferiori a quelli stabiliti, l’ente locale interessato concorda con la Regione modalità e tempi per superare le carenze registrate.
Art. 14 - Funzioni metropolitane.
1. La Regione promuove l’integrazione socio-economica delle funzioni metropolitane del territorio regionale e ne favorisce il governo strategico in stretta collaborazione con le autonomie locali, attuando forme specifiche di coordinamento, anche interregionale, per lo sviluppo del sistema dei servizi e delle infrastrutture di rango metropolitano, con particolare riferimento a reti della mobilità, piattaforme portuali e aeroportuali, logistica, ricerca e università, poli fieristici, poli sanitari di interesse regionale, istituzioni culturali di interesse regionale.
Art. 15 - Specificità delle singole comunità, dei territori montani e della Provincia di Belluno.
1. La Regione riconosce le specificità delle singole comunità che compongono il Veneto.
2. Ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario della Regione, la legge regionale può conferire, previe apposite intese, particolari competenze amministrative a province o ad enti locali associati, trasferendo contestualmente le risorse necessarie per l’esercizio di tali funzioni.
3. La Regione, per incentivare uno sviluppo armonioso, impronta la propria azione a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, rivolgendo un’attenzione particolare alle zone rurali, alle isole lagunari, alle aree deltizie, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.
4. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, la Regione conferisce, con legge, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria agli enti locali, singoli o associati, che ne facciano richiesta, il cui territorio sia in tutto o in parte montano.
5. La Regione, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario, conferisce con legge alla Provincia di Belluno, in considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano nonché abitato da significative minoranze linguistiche, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in particolare in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo. La Provincia di Belluno, d’intesa con le autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e sulla base di appositi accordi, provvede a sua volta a conferire ai comuni o alle loro forme associative quelle funzioni amministrative che non richiedono l’esercizio unitario a livello provinciale.
Art. 16 - Consiglio delle autonomie locali.
1. Il Consiglio delle autonomie locali è organo di rappresentanza degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. La legge regionale disciplina la composizione del Consiglio, secondo criteri di rappresentanza territoriale, e ne stabilisce la durata, assicurandone la piena autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e funzionale. Il numero dei membri non può comunque essere superiore a trenta.
3. La legge regionale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università venete.
4. Il Consiglio opera secondo criteri di snellezza, flessibilità ed efficacia, anche con composizione variabile, in modo da rappresentare le competenze e le aree territoriali concretamente interessate ai provvedimenti in discussione.
5. Il Consiglio, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale, esprime parere obbligatorio:
a) sui progetti di modifica dello Statuto;
b) sui progetti di legge concernenti le funzioni degli enti locali e, in particolare, sui progetti di attuazione degli articoli 11, 12, 13 e 17;
c) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
d) sui progetti di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo;
e) sugli atti di sostituzione adottati dalla Regione nei casi di inerzia o di inadempimento di obblighi stabiliti dalla legge da parte degli enti locali;
f) su ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti regionali.
6. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza che il Consiglio delle autonomie locali abbia reso il parere o presentato istanza motivata di proroga per un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, la Regione può comunque procedere all’approvazione della proposta. Il parere è reso entro quindici giorni per le proposte di provvedimenti legislativi e amministrativi di natura finanziaria.
7. In caso di parere contrario la Regione può comunque procedere all’approvazione della proposta con motivazione espressa.
8. Il Consiglio delle autonomie locali esprime intese:
a) sui progetti di legge che prevedono conferimenti di funzioni amministrative da parte della Regione agli enti locali;
b) sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica alle specifiche esigenze del Veneto;
c) in ogni altro caso previsto dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti regionali.
9. Nel caso in cui, trascorsi trenta giorni dall’avvio del procedimento, l’intesa non sia raggiunta, la Regione procede motivando l’atto.
10. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere accordi in sede di Consiglio delle autonomie locali, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
11. Il Regolamento del Consiglio regionale, di seguito denominato Regolamento, disciplina i rapporti tra il Consiglio stesso e il Consiglio delle autonomie locali.
12. Il Consiglio delle autonomie locali può presentare progetti di legge regionale; può proporre alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale; può formulare proposte od osservazioni sulle leggi, sui regolamenti e sugli altri provvedimenti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta.
Art. 17 - Potere sostitutivo.
1. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione, nelle materie di competenza regionale, può sostituirsi ad organi degli enti locali in caso di inerzia o di inadempimento di obblighi stabiliti dalla legge.
2. L’atto di sostituzione è adottato sentiti l’ente interessato e il Consiglio delle autonomie locali.
Art. 18 - Rapporti internazionali, con l’Unione europea e interregionali.
1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo, contribuisce alla determinazione delle politiche dell’Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvede all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea.
2. La Regione promuove forme di collaborazione, anche stipulando accordi ed intese, con Stati o enti territoriali di altri Stati, con particolare attenzione a quelli transfrontalieri, finalizzate a favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali della comunità veneta. Promuove inoltre una politica per l’arco alpino in coordinamento con gli Stati e le Regioni che ne siano interessati.
3. La Regione favorisce la collaborazione con altre regioni e sostiene intese tra gli enti locali veneti e quelli di regioni confinanti.
4. Al fine di promuovere il ruolo del Veneto nel contesto internazionale e di favorire relazioni di collaborazione con realtà territoriali ed economiche di altri Paesi, con particolare riferimento alle comunità venete nel mondo, la Regione, senza oneri per il bilancio regionale, può conferire specifici incarichi a soggetti particolarmente rappresentativi delle istituzioni, dell’economia e della cultura del Veneto.

CAPO III - Autonomia legislativa e regolamentare

Art. 19 - Autonomia legislativa e regolamentare.
1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare, salvo i casi in cui la legge regionale ne demandi l’esercizio alla Giunta regionale.
3. I comuni, le province e le città metropolitane esercitano la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. L’efficacia delle norme di regolamento regionale che disciplinano lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali cessa con l’entrata in vigore di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali stessi.
4. La legge regionale, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane per assicurare requisiti essenziali di uniformità.
Art. 20 - Iniziativa legislativa e regolamentare.
1. L’iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta ad almeno settemila elettori, ad ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali.
2. L’iniziativa spetta inoltre ai singoli consigli provinciali, ai singoli consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci e ai consigli di comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti.
3. I progetti di legge di istituzione di nuovi comuni o di modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, che siano stati respinti dal Consiglio regionale, non possono essere ripresentati prima del termine di dieci anni, ridotto a cinque se di iniziativa dei comuni.
4. I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.
5. I soggetti legittimati a presentare progetti di legge e di regolamento possono richiedere l’assistenza dell’ufficio legislativo del Consiglio regionale; il primo firmatario è ammesso ai lavori della competente commissione consiliare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
6. I progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali, sui quali non sia stata presa alcuna decisione, trascorsi sei mesi dalla presentazione sono iscritti all’ordine del giorno e discussi dal Consiglio.
Art. 21 - Procedimento legislativo e regolamentare.
1. I progetti di legge e di regolamento sono esaminati dalle commissioni consiliari competenti e approvati dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale.
2. Per ogni progetto di legge, la commissione consiliare competente designa un relatore ed un correlatore, secondo le modalità previste dal Regolamento. Per i progetti presentati dalla Giunta o da consiglieri della maggioranza, il relatore è scelto dalla maggioranza stessa e il correlatore dalla minoranza. Per i progetti presentati da consiglieri di minoranza si applica il criterio inverso. Il Regolamento disciplina il ruolo e le funzioni del relatore e del correlatore, assegnando comunque ad entrambi le medesime prerogative e tempi di intervento. Per i progetti di legge presentati da altri soggetti, la commissione designa di volta in volta relatore e correlatore.
3. Il Consiglio, su iniziativa della commissione competente, può deferire a maggioranza dei suoi componenti alla commissione stessa, salvo che si opponga almeno un quinto dei componenti del Consiglio, l’approvazione delle leggi o dei regolamenti articolo per articolo, riservando al Consiglio esclusivamente il voto e la relativa dichiarazione sui singoli articoli e la votazione finale. Sino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il progetto di legge o di regolamento è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio.
4. La procedura ordinaria di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi in materia tributaria, di bilancio, elettorale, di ratifica di intese o accordi con altre Regioni, altri Stati o enti territoriali di altri Stati, nonché per le leggi e i regolamenti per la cui approvazione è richiesta una maggioranza qualificata.
5. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è assicurata mediante riduzione di altra spesa o mediante maggiore o nuova entrata.
6. Il Regolamento definisce le modalità con cui le proposte di legge prive di copertura finanziaria possono essere dichiarate improcedibili.
Art. 22 - Partecipazione delle organizzazioni dell’economia e del lavoro.
1. Al fine di garantire il più efficace apporto delle categorie produttive alla definizione delle politiche che riguardano l’economia e il lavoro, il Consiglio, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento, provvede all’informazione ed al coinvolgimento delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei principali procedimenti di elaborazione di tali politiche.
2. In particolare, il Regolamento stabilisce il termine entro il quale le organizzazioni interessate sono chiamate a presentare proprie osservazioni e proposte, che sono oggetto di esame e discussione nel corso dei procedimenti preparatori di leggi e regolamenti.
Art. 23 - Qualità e impatto delle leggi.
1. Le leggi e il Regolamento stabiliscono gli strumenti e le modalità per favorire la qualità della legislazione e la certezza del diritto.
2. Le leggi e il Regolamento stabiliscono gli strumenti e le modalità per verificare preventivamente l’impatto e la fattibilità dei progetti di legge e per valutare gli effetti realizzati nell’applicazione delle leggi.
Art. 24 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.
2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l’urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.

CAPO IV - Referendum

Art. 25 - Referendum.
1. La legge regionale disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti del referendum. Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle richieste di referendum è di competenza della commissione di garanzia statutaria.
2. La legge regionale prevede la garanzia dell’informazione sui referendum indetti assicurando un’adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario.
Art. 26 - Referendum abrogativo.
1. Il Presidente della Regione indice referendum per l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale quando lo richiedono:
a) quarantamila elettori;
b) non meno di venti consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione regionale;
c) non meno di tre consigli provinciali.
2. Partecipano al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Non è ammesso il referendum per l’abrogazione:
a) delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione;
b) delle leggi e degli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali, europei;
c) delle leggi e degli atti amministrativi regionali che disciplinano gli organi a rilevanza statutaria;
d) delle leggi e dei regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni;
e) del Regolamento.
5. Sono comunque inammissibili le richieste di referendum aventi quesiti non omogenei.
6. Nel caso in cui un referendum abbia dato esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di proclamazione del risultato.
Art. 27 - Referendum consultivo.
1. Il Consiglio regionale può deliberare l’indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale.
2. Se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio è tenuto ad esaminare l’argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in difformità.
3. Non è ammesso referendum consultivo nei casi previsti dall’articolo 26, commi 4 e 5.
4. Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, i progetti di legge concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

CAPO V - Autonomia amministrativa

Art. 28 - Principi dell’attività amministrativa.
1. L’attività amministrativa è orientata al conseguimento del risultato, nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità, di partecipazione, di semplicità e di efficienza.
2. L’organizzazione dell’attività amministrativa si ispira al principio di distinzione tra funzioni d’indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione.
3. La Regione svolge la propria attività di amministrazione nel quadro di atti di indirizzo, di programmazione e di determinazione di standard e di criteri, assicurando il coinvolgimento degli enti locali e il concorso dei soggetti maggiormente rappresentativi della realtà veneta.
Art. 29 - Attività d’indirizzo e di governo.
1. La Regione, nella sua attività d’indirizzo e di governo:
a) formula programmi, piani, indirizzi e atti generali relativi all’attività amministrativa di interesse regionale, anche con riferimento alle funzioni conferite agli altri livelli territoriali di governo locale del Veneto;
b) individua e realizza progetti, interventi e azioni di rilevanza regionale;
c) definisce criteri, parametri, requisiti quantitativi o qualitativi da osservare nel territorio regionale;
d) predispone, organizza e mantiene risorse tecniche od operative che risulti opportuno concentrare a livello regionale o comunque sovraprovinciale;
e) raccoglie ed elabora, con la collaborazione degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali, informazioni utili all’esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali del Veneto;
f) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa svolta dalla Regione, anche attraverso appositi controlli di gestione e con specifico riferimento alle modalità del suo esercizio.

CAPO VI - Autonomia finanziaria

Art. 30 - Autonomia finanziaria.
1. La Regione ha autonomia finanziaria, che esercita nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. L’autonomia finanziaria consente alla Regione di finanziare integralmente le funzioni pubbliche ad essa attribuite e di applicare concretamente il principio di responsabilità nel reperimento e nella gestione delle risorse ad essa spettanti.
3. La Regione esercita la potestà legislativa in materia finanziaria e in particolare:
a) istituisce e riscuote tributi propri in conformità alla Costituzione e ai principi della legge di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
b) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio;
c) dispone di risorse autonome derivanti da canoni e proventi del patrimonio e di altri beni e servizi regionali;
d) opera, nel quadro stabilito dall’articolo 119 della Costituzione, per realizzare la perequazione a favore dei territori con minore gettito fiscale e per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale nonché per rimuovere i relativi squilibri e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.
4. La Regione, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, adatta i vincoli posti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica alle specifiche esigenze del Veneto.
Art. 31 - Diritti e doveri del contribuente.
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono retti dai principi stabiliti dalla Costituzione e dallo statuto del contribuente, secondo criteri di reciproca collaborazione e buona fede.
2. La Regione disciplina la materia tributaria nel rispetto dei diritti del contribuente, assicurando informazione tempestiva e completa.
3. Per favorire l’attuazione dell’autonomia finanziaria la Regione opera al fine di assicurare l’adempimento dei doveri del contribuente ed una maggiore certezza sull’ammontare delle risorse disponibili, anche concorrendo con lo Stato, le altre regioni e gli enti locali nell’attività di contrasto all’evasione fiscale.

TITOLO II - La Regione del Veneto

Art. 32 - Organi della Regione.
1. Sono organi di governo della Regione:
a) il Consiglio regionale;
b) il Presidente della Giunta regionale;
c) la Giunta regionale.

CAPO I - Il Consiglio regionale

Art. 33 - Funzioni del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale è l’organo di rappresentanza democratica del popolo veneto.
2. Il Consiglio determina l’indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l’attuazione; esercita la potestà legislativa, nonché la potestà regolamentare non attribuita da singole leggi regionali alla Giunta; adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Consiglio, inoltre:
a) discute il programma di governo presentato dal Presidente della Giunta, indicando in particolare gli indirizzi e i progetti ritenuti prioritari;
b) approva i seguenti atti:
  1. 1) principi e indirizzi generali della programmazione regionale generale;
  2. 2) programma regionale di sviluppo e piani di settore, verificandone periodicamente l’attuazione;
  3. 3) documento di programmazione economica e finanziaria, elaborando, in coerenza con questo, gli indirizzi alla Giunta regionale per la predisposizione del bilancio preventivo;
  4. 4) bilancio di previsione e rendiconto generale;
  5. 5) atti con cui la Regione partecipa alla programmazione interregionale, nazionale ed europea;

c) istituisce e disciplina con legge i tributi regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
d) nomina i rappresentanti della Regione, in particolare nei casi in cui è necessaria una rappresentanza sia della maggioranza sia della minoranza. Nomina altresì gli altri rappresentanti, salvo i casi in cui la potestà sia attribuita dalla legge ad altri organi della Regione;
e) approva annualmente la legge regionale europea e delibera i provvedimenti generali attuativi degli atti dell’Unione europea;
f) disciplina con legge le modalità della partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei;
g) determina con legge le modalità dell’attività di rilievo internazionale della Regione;
h) ratifica con legge le intese concluse con le altre Regioni e formula indirizzi per la conclusione degli accordi con altri Stati e delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati, nelle materie di competenza regionale;
i) istituisce con legge i soggetti con personalità giuridica dipendenti dalla Regione;
l) presenta proposte di legge alle Camere;
m) propone alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale;
n) delibera le richieste al Governo ai fini della promozione dei ricorsi o della costituzione in giudizio innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;
o) verifica annualmente lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale; verifica la gestione complessiva dell’attività economica e finanziaria della Regione, la rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obiettivi di governo, i risultati gestionali degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di diritto pubblico regionali, anche avvalendosi degli esiti dei controlli di cui agli articoli 60 e 61;
p) esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione;
q) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, lo Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione;
r) formula atti d’indirizzo generale al Presidente della Giunta e alla Giunta sulle questioni di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l’Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli enti locali.
4. Nei casi in cui sia richiesta l’espressione di un parere dell’organo consiliare, tale parere deve essere reso secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
5. Il Consiglio regionale può esprimere una censura nei confronti di un singolo componente della Giunta mediante mozione motivata ed approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti. A seguito dell’approvazione della mozione di censura, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio regionale le decisioni che intende assumere.
Art. 34 - Elezione e composizione del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, libero, diretto e segreto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, secondo le modalità fissate dalla legge elettorale.
2. Il Consiglio regionale è composto da un numero di consiglieri determinato con un parametro di riferimento di uno ogni centomila abitanti, secondo le modalità individuate dalla legge elettorale, e comunque non oltre un massimo di sessanta consiglieri. Fanno altresì parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
3. La legge elettorale è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale promuove condizioni di parità per l’accesso alle cariche elettive.
Art. 35 - Insediamento del Consiglio regionale.
1. La prima riunione del Consiglio regionale ha luogo non oltre il decimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente del Consiglio regionale scaduto. ( 2) In caso di mancata convocazione entro tale termine, il Consiglio si intende convocato d’ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva.
2. Fino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.
3. Nella prima riunione la presidenza provvisoria del Consiglio è assunta, fino all’elezione del Presidente, dal consigliere anziano; fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età.
Art. 36 - Ufficio di presidenza.
1. L’Ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dal Consiglio regionale nella prima riunione.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nelle prime due votazioni tale maggioranza non sia raggiunta, il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto.
4. Uno dei vicepresidenti, fatto salvo il caso in cui il Presidente sia espresso dalle minoranze, ed uno dei segretari sono espressi dalle minoranze stesse.
5. Dopo trenta mesi si procede al rinnovo dell’Ufficio di Presidenza che rimane in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio. ( 3)
6. Il Presidente o altri componenti dell’Ufficio di presidenza cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di decadenza per reiterata violazione degli obblighi e degli adempimenti ad essi attribuiti in base allo Statuto, alla legge o al Regolamento, con particolare riferimento al rispetto del principio di imparzialità nell’adempimento delle funzioni istituzionali. La mozione è presentata da almeno un terzo dei consiglieri e approvata dai due terzi dei componenti del Consiglio.
Art. 37 - Convalida delle elezioni.
1. Il Consiglio regionale provvede alla convalida della elezione dei consiglieri regionali a norma del Regolamento.
2. Il Consiglio delibera su relazione dell’Ufficio di presidenza.
Art. 38 - Consiglieri regionali.
1. I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio e delle commissioni di cui fanno parte.
3. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 39 - Prerogative del consigliere regionale.
1. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa in relazione ad ogni atto di competenza del Consiglio salvo i casi espressamente riservati dallo Statuto ad altri organi. Ha facoltà di presentare interrogazioni anche a risposta immediata, interpellanze e mozioni. La risposta alle interrogazioni e alle interpellanze è obbligatoria; il Regolamento disciplina le modalità per garantire tempi definiti per la relativa trattazione in Consiglio regionale.
2. A ogni consigliere sono assicurate le condizioni e sono imposti i doveri per il migliore esercizio del mandato e per la salvaguardia del prestigio dell’istituzione di cui fa parte.
3. Nell’esercizio della funzione ispettiva, ogni consigliere ha diritto di conoscere lo stato dell’amministrazione regionale e degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione, in particolare per quanto attiene alla erogazione dei servizi.
4. Ogni consigliere ha diritto di accedere agli uffici della Regione e degli organismi di diritto pubblico da essa dipendenti, partecipati o vigilati e di ottenere dal Presidente della Giunta, dalla Giunta e da tali uffici, anche attraverso l’uso di appositi strumenti telematici, tutte le informazioni necessarie e copia degli atti e documenti utili all’esercizio del mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge. I diritti di accesso sono esercitati in conformità ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, nel rispetto del buon andamento degli uffici. Il Regolamento disciplina le modalità e i tempi del rilascio dei documenti e le conseguenze dell’eventuale diniego.
5. I consiglieri esercitano inoltre ogni altra funzione ad essi attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
6. La legge regionale stabilisce l’ammontare delle indennità che spettano ai consiglieri, anche in relazione alle funzioni e alle attività concretamente svolte.
Art. 40 - Presidente del Consiglio regionale.
1. Il Presidente del Consiglio regionale:
a) rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal Regolamento;
b) cura le relazioni istituzionali del Consiglio;
c) garantisce il rispetto dello Statuto e del Regolamento;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.
Art. 41 - Funzioni dell’Ufficio di presidenza.
1. L’Ufficio di presidenza:
a) collabora con il Presidente nell’esercizio dei suoi compiti;
b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri;
c) coordina e vigila sul buon andamento degli organi consiliari in base agli indirizzi forniti dai presidenti dei gruppi consiliari;
d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l’organizzazione degli uffici consiliari e verifica annualmente i risultati della gestione;
e) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio;
f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento.
2. L’Ufficio di presidenza riferisce al Consiglio, periodicamente e su richiesta di un quinto dei consiglieri, sull’adempimento delle proprie funzioni; risponde alle richieste dei consiglieri. I membri dell’Ufficio di presidenza rispondono dell’attività svolta ai sensi del comma 5 dell’articolo 36.
Art. 42 - Gruppi consiliari.
1. Ogni consigliere regionale deve appartenere a un gruppo consiliare.
2. Il Regolamento disciplina le modalità per la costituzione dei gruppi e per l’adesione dei singoli consiglieri. I gruppi sono composti da almeno tre consiglieri, fatti salvi i casi del gruppo misto e dei gruppi formati dagli unici eletti in liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale regionale.
3. L’Ufficio di presidenza assegna ai gruppi consiliari, per l’esercizio delle loro funzioni, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale. Le risorse finanziarie assegnate ai gruppi sono a carico dei fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio. I mutamenti sopravvenuti nel corso della legislatura non comportano aumento delle risorse e del personale complessivamente assegnati.
Art. 43 - Commissioni consiliari.
1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.
2. Il Regolamento disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi consiliari.
3. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l’obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
4. Il Consiglio può altresì istituire commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali, senza oneri aggiuntivi.
5. Le commissioni si avvalgono del personale del Consiglio alle stesse assegnato e possono ricorrere all’attività di esperti da esse designati.
Art. 44 - Funzioni delle commissioni consiliari.
1. Le commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e di regolamento e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio regionale.
2. Nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni possono disporre lo svolgimento di attività conoscitive e acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività. Le commissioni hanno sempre facoltà di ordinare l’esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta regionale, i dirigenti regionali e gli amministratori ovvero i dirigenti degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione. I convocati hanno l’obbligo di fornire alle commissioni tutte le informazioni e i dati che vengono loro richiesti. I componenti delle commissioni sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Il Regolamento disciplina le modalità con le quali enti locali, cittadini, organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali sono consultati dalle commissioni consiliari.
4. Il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità dell’ordine del giorno e dei lavori delle commissioni.
Art. 45 - Funzioni d’inchiesta delle commissioni.
1. Il Consiglio regionale può affidare a commissioni permanenti il compito di svolgere inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale, sull’attività e sulla gestione amministrativa degli enti strumentali e degli organismi di diritto pubblico regionali e, in generale, su fatti e situazioni di rilevante interesse regionale.
2. In casi eccezionali il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali d’inchiesta cui affidare i compiti di cui al comma 1. Con la deliberazione istitutiva sono individuati i compiti, le materie, la composizione della commissione, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle modalità di funzionamento stabilite. La presidenza è affidata ad un componente di minoranza.
Art. 46 - Autonomia del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento, nell’ambito dello stanziamento assegnato in bilancio.
2. Il Consiglio regionale si avvale di proprio personale inserito in uno specifico e separato ruolo organico.
3. Le dotazioni di risorse finanziarie e di personale devono essere in grado di consentire al Consiglio di espletare adeguatamente le funzioni ad esso attribuite, con particolare riferimento all’esercizio della funzione legislativa, della valutazione di impatto della regolazione, dei risultati conseguiti nell’applicazione delle leggi approvate.
Art. 47 - Funzioni di opposizione.
1. Il Regolamento disciplina gli istituti necessari ad assicurare le funzioni di opposizione ed in particolare quelle di proposta, di critica e di controllo. A tal fine il Regolamento prevede:
a) l’attivazione di strumenti che consentano una comunicazione ed una informazione tempestiva e completa;
b) una programmazione dei lavori del Consiglio regionale e delle commissioni che permetta l’inserimento e l’esame di atti e di proposte di legge presentate dalle minoranze, assicurando tempi certi per il voto finale;
c) l’assegnazione di spazi di tempo adeguati per illustrare ed esaminare progetti di legge presentati dalle minoranze;
d) la garanzia del regolare ed efficiente svolgimento dei lavori consiliari;
e) la designazione, per ogni progetto di legge, di un rappresentante delle minoranze quale relatore o correlatore, secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 2;
f) l’adeguata presenza delle minoranze nelle commissioni e negli organismi con funzioni di vigilanza e di controllo;
g) la garanzia della rappresentanza delle minoranze, secondo autonome scelte, nelle nomine degli amministratori di enti ed organismi dipendenti o partecipati dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali;
h) la possibilità, per i gruppi consiliari di minoranza, d’individuare un portavoce dell’opposizione.
Art. 48 - Regolamento del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio Regolamento a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
2. Nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, il Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, in modo da garantirne il buon andamento.
Art. 49 - Convocazione del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale è convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei componenti del Consiglio.
2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio con preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore. L’atto di convocazione contiene l’ordine del giorno della riunione; contestualmente la relativa documentazione è messa a disposizione dei consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare l’assemblea qualora lo richiedano il Presidente della Giunta o un quarto dei componenti del Consiglio. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, l’assemblea si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.
Art. 50 - Sedute del Consiglio regionale.
1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, tranne i casi stabiliti dal Regolamento.
2. Il Regolamento garantisce la più ampia informazione e pubblicità dei lavori consiliari.
3. Il Consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza assoluta dei componenti che non abbiano ottenuto il congedo a norma del Regolamento e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri sono considerati in congedo entro il limite massimo definito in regolamento. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi. ( 4)
4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a scrutinio palese e, quando lo richiedono tre consiglieri, con votazione per appello nominale. Il verbale delle sedute riporta i voti espressi dai singoli consiglieri nelle votazioni a scrutinio palese. Il Regolamento stabilisce i casi in cui si procede a scrutinio segreto.
5. Salvo i casi di giustificati motivi, i componenti della Giunta regionale hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio.

CAPO II - Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

Art. 51 - Presidente della Giunta.
1. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, contestualmente all’elezione del Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta è componente del Consiglio regionale. Dalla data della proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.
2. La legge elettorale regionale stabilisce il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità e i limiti di mandato del Presidente della Giunta.
3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio, contestualmente alla illustrazione del programma di governo.
4. Il Consiglio può esprimere con mozione motivata riserve nei confronti di singoli componenti della Giunta, nei termini previsti dal Regolamento. Il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le decisioni che intende assumere in proposito.
5. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività a consiglieri regionali in relazione a peculiari e comprovate competenze. Il consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L’esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità.
6. Il Presidente della Giunta, dalla data della sua proclamazione e sino alla nomina dei componenti della Giunta, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale.
7. Il Presidente della Giunta può revocare uno o più componenti della Giunta dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 52 - Funzioni del Presidente della Giunta.
1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile.
2. Il Presidente della Giunta inoltre:
a) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
b) effettua le nomine e le designazioni che la legge gli attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;
c) adotta, ove non sia disposto diversamente, i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;
d) esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Presidente della Giunta in occasione della presentazione del bilancio espone al Consiglio regionale lo stato di attuazione del programma di governo e la situazione gestionale complessiva della Regione. Relaziona altresì, almeno una volta all’anno, sui rapporti Stato-Regione, sull’attuazione delle politiche europee e sulle attività internazionali.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Giunta in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Giunta e del Vicepresidente, le funzioni del Presidente della Giunta sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.
Art. 53 - Giunta regionale.
1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Giunta e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
2. Nella composizione della Giunta è garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi. ( 5)
3. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente della Giunta può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.
5. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
Art. 54 - Funzioni della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione.
2. La Giunta regionale delibera:
a) i regolamenti, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi regionali;
b) i progetti di legge, di regolamento e le proposte di provvedimento da presentare al Consiglio regionale;
c) l’impugnazione di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale, anche su iniziativa del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
d) le nomine e le designazioni che la legge le attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;
e) ogni altro atto ad essa attribuito dallo Statuto e dalle leggi regionali.
3. La legge regionale attribuisce al Presidente e ai componenti della Giunta regionale una indennità di carica.
Art. 55 - Cessazione dalla carica di Presidente della Giunta regionale.
1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
2. La rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale comportano la cessazione della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
3. In caso di scioglimento, il Consiglio resta in carica fino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti e improrogabili.
4. Dopo la scadenza del Consiglio, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica, per l’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal componente della Giunta più anziano d’età, e la Giunta regionale rimane in carica, per l’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

CAPO III - Il bilancio e l’organizzazione

Art. 56 - Bilancio e patrimonio della Regione.
1. La Regione ha un proprio bilancio, secondo quanto stabilito dalla legge regionale.
2. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
3. Il bilancio di previsione, redatto in conformità ai documenti di programmazione economica e finanziaria e agli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio regionale, è presentato al Consiglio entro il 31 ottobre ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
4. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro l’anno, il Consiglio regionale avvia obbligatoriamente con apposita legge l’esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi.
5. I bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione, approvati dai rispettivi organi deliberanti, sono inviati contestualmente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.
6. La Regione adotta un bilancio consolidato che tiene conto dei bilanci degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione.
7. L’assestamento di bilancio è approvato dal Consiglio regionale con legge entro il 30 settembre di ogni anno, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
8. La Regione ha demanio e patrimonio propri. La legge regionale disciplina la gestione del demanio e del patrimonio.
Art. 57 - Rendiconto della Regione.
1. Il rendiconto generale della Regione è articolato in:
a) conto del bilancio;
b) conto generale del patrimonio.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale dell’anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente.
3. Il Consiglio esamina e approva, con legge, il rendiconto generale secondo le norme della legge regionale di contabilità, non oltre il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce. Al rendiconto generale è allegato l’ultimo bilancio approvato dagli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione.
Art. 58 - Principi dell’organizzazione regionale.
1. L’ordinamento e le attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della Giunta e del Consiglio sono stabiliti sulla base della legge regionale. La relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione dell’azione amministrativa della Regione.
2. I dirigenti operano per il conseguimento degli obiettivi assegnati e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive degli organi regionali.
3. L’organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, e in una Segreteria generale del Consiglio regionale, cui è preposto un dirigente nominato dal Consiglio stesso. L’incarico può essere conferito anche a esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.
Art. 59 - Controllo interno.
1. L’attività amministrativa è soggetta a controllo interno.
2. La Regione disciplina con legge strumenti e procedure per garantire la regolarità e promuovere l’efficacia dell’azione amministrativa, valutandone i risultati anche attraverso il controllo di gestione e strategico.
Art. 60 - Enti regionali.
1. Per l’esercizio di funzioni tecniche o specialistiche, la Regione può istituire con legge enti, agenzie, aziende o altri organismi, secondo criteri di contenimento dei costi e di efficienza, evitando comunque duplicazioni o sovrapposizioni di compiti.
2. Il Consiglio regionale definisce gli indirizzi per l’attività dei soggetti di cui al comma 1 e, secondo quanto stabilito all’articolo 33, comma 3, lettera o), ne controlla l’attuazione attraverso la competente commissione consiliare. Fatti salvi i casi di specifiche richieste, in base all’articolo 44, comma 2, gli amministratori espongono annualmente alla competente commissione i dati e le valutazioni sull’andamento della propria gestione.
3. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sugli enti di cui al comma 1.
Art. 61 - Società regionali.
1. La Regione può partecipare a società, costituite ai sensi del codice civile, che operino in settori di interesse regionale. Ove occorra, può promuoverne la costituzione.
2. La partecipazione della Regione è autorizzata con legge regionale, che ne determina presupposti, condizioni e misura, nonché i criteri per eventuali dismissioni.
3. La Regione partecipa all’assemblea societaria attraverso il Presidente della Giunta regionale, che può intervenire alle riunioni anche per mezzo di un suo delegato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato è comunque tenuto a riferire alla competente commissione consiliare delle decisioni assunte e degli atti compiuti.
Art. 62 - Commissione di garanzia statutaria.
1. La Commissione di garanzia statutaria è organo di consulenza e garanzia della Regione. È formata da tre membri, eletti con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale, scelti tra esperti di fama nazionale e regionale di diritto costituzionale o amministrativo o regionale.
2. La Commissione:
a) decide in tema di legittimità e ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e consultivo e delle proposte legislative di iniziativa popolare;
b) esprime parere in relazione a questioni di interpretazione statutaria e normativa su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, nonché del Consiglio delle autonomie locali;
c) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge regionale.
3. La legge regionale stabilisce la durata e le modalità di funzionamento della Commissione, ne determina l’autonomia regolamentare e funzionale, nonché il trattamento economico dei componenti.
Art. 63 - Garante regionale dei diritti della persona.
1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, al fine di:
a) garantire, secondo procedure non giudiziarie di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni in ambito regionale;
b) promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti dei minori d’età e delle persone private della libertà personale.
2. La legge disciplina i criteri e i requisiti di nomina del Garante regionale, le condizioni per l’esercizio delle funzioni, assicurandone l’autonomia e le funzionalità.
3. L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale.

TITOLO III - Disposizioni finali

Art. 64 - Differenza di genere.
1. L’uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.
Art. 65 - Entrata in vigore.
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.



Note

( 1) Con legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1 “Modifiche della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” sono state apportate le seguenti modifiche:
“Art. 1 - Modifica dell’articolo 36 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.
1. Il comma 5 dell’articolo 36 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è così sostituito:
“5. Dopo trenta mesi si procede al rinnovo dell’Ufficio di Presidenza che rimane in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 35 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.
1. Al primo comma dell’articolo 35 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 le parole “consigliere anziano” sono sostituite dalle parole “Presidente del Consiglio regionale scaduto”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 50 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.
1. Il comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è così sostituito:
“3. Il Consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza assoluta dei componenti che non abbiano ottenuto il congedo a norma del Regolamento e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri sono considerati in congedo entro il limite massimo definito in regolamento. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi.”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 53 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.
1. Al comma 2 dell’articolo 53 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è soppresso il primo periodo.”.
( 2) Comma così modificato da comma 1 art. 2 legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1 che ha sostituito le parole “consigliere anziano” con le parole “Presidente del Consiglio regionale scaduto”.
( 3) Comma sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1 ; il precedente testo così diceva “Dopo trenta mesi si procede al rinnovo dell’Ufficio di presidenza”.
( 4) Comma sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1 ; il precedente testo così diceva “Il Consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi.”.
( 5) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1 che sopprime il primo periodo che così diceva “ I componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta per cento, tra cittadini esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.”.


SOMMARIO
Sommario: Legge regionale statutaria 1/2012
S O M M A R I O
Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1

STATUTO DEL VENETO

TITOLO I - Il Veneto

CAPO I - Principi

Art. 1 - La Regione del Veneto.
1. Il Veneto è Regione autonoma, secondo il presente Statuto, in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi dell’ordinamento dell’Unione europea.
2. Il Veneto è costituito dal popolo veneto e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
3. Venezia, città metropolitana, è il capoluogo del Veneto.
4. La Regione è rappresentata dalla bandiera, dal gonfalone e dallo stemma stabiliti con legge regionale.
5. Il Veneto, consapevole della storia comune, mantiene i legami con i veneti nel mondo, favorendo la continuità di rapporto e di pensiero e valorizzando gli scambi e i legami con i paesi nei quali vivono.
Art. 2 - Autogoverno del popolo veneto.
1. L’autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia.
2. La Regione salvaguarda e promuove l’identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità. Riconosce e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio.
Art. 3 - Autonomia della Regione del Veneto e degli enti locali.
1. L’autonomia della Regione si esprime nell’esercizio della potestà legislativa, regolamentare e amministrativa e nella piena attuazione della autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione.
2. La Regione riconosce, promuove e garantisce l’autonomia degli enti locali nelle sue diverse manifestazioni.
3. La Regione persegue l’estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme previste dalla Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Art. 4 - La Regione del Veneto e l’Unione europea.
1. La Regione del Veneto opera per la piena affermazione istituzionale, politica e sociale dell’Unione europea.
Art. 5 - Principi fondamentali.
1. La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell’uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale.
2. La Regione persegue le migliori condizioni di vita della comunità veneta, l’affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.
3. La Regione riconosce e valorizza il principio di sussidiarietà, sancito nell’articolo 118 della Costituzione, realizzando le condizioni affinché l’intervento pubblico non sia sostitutivo della libera capacità di autorganizzazione delle persone e delle aggregazioni sociali e si svolga nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ogni soggetto.
4. La Regione promuove forme di collaborazione con soggetti privati al fine di realizzare interventi ed attività di interesse generale della collettività. Riconosce e favorisce il ruolo del volontariato.
5. La Regione, ispirandosi ai principi di civiltà cristiana e alle tradizioni di laicità e di libertà di scienza e pensiero, informa la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione; promuove la partecipazione e l’integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni; opera per la realizzazione di una comunità accogliente e solidale.
6. La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità; opera a favore di tutti coloro che, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, possiedono un particolare legame con il territorio, garantendo comunque ai minori i medesimi diritti.
7. La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.
Art. 6 - Diritti e obiettivi delle politiche regionali.
1. La Regione, informando la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future:
a) garantisce e valorizza il diritto alla vita;
b) riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia; attiva politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro ed adegua l’erogazione dei servizi alla composizione del nucleo familiare;
c) riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna;
d) opera per garantire e rendere effettivo il diritto all’istruzione ed alla formazione permanente;
e) riconosce la centralità e l’autonomia dell’università e valorizza la ricerca, quali strumenti decisivi per la competitività del sistema economico e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; a tal fine dispone specifici finanziamenti ad università ed enti di ricerca;
f) favorisce il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione, anche a carattere locale, come presupposto per l’esercizio della democrazia;
g) promuove le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità e contrastando ogni forma di degrado urbano e sociale;
h) riconosce e valorizza la funzione sociale del lavoro e dell’impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità; opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, perseguendo una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, e promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale; tutela il lavoro in tutte le sue forme;
i) opera per eliminare gli squilibri tra territori, settori, persone e gruppi;
l) valorizza l’imprenditorialità e l’iniziativa economica individuale e collettiva; opera per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza nel mercato; favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale;
m) assicura il diritto alla salute e all’assistenza, tramite un sistema di servizi sanitari e sociali universalistico, accessibile ed equo;
n) ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternità, dell’infanzia e dell’adolescenza, garantendo, in particolare, i diritti alla famiglia, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;
o) attiva politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore della popolazione anziana, in particolare nelle condizioni di non autosufficienza;
p) opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità, anche sostenendo progetti di vita indipendente.
Art. 7 - Principio di responsabilità.
1. L’attività della Regione si svolge nel pieno rispetto del principio di responsabilità nell’uso delle risorse umane, naturali e finanziarie.
2. In conformità alla Costituzione, ad ogni nuova spesa la Regione e gli enti locali fanno fronte con una riduzione di altra spesa o con una nuova entrata attuale ed effettiva.
Art. 8 - Patrimonio culturale e ambientale.
1. Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell’ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l’aria, la terra, l’acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni.
2. La disponibilità e l’accesso all’acqua potabile, nonché all’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti universali. La Regione garantisce a ciascun individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d’acqua quale diritto alla vita.
3. La Regione, consapevole dell’inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo.
4. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e caratteristici dell’ambiente e delle produzioni venete.
5. La Regione tutela il paesaggio e riconosce l’importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio.
6. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell’ambiente, sui rischi per la salute e su ogni altra situazione di criticità che si manifesti sul suo territorio.
Art. 9 - Partecipazione.
1. La Regione promuove la partecipazione ai processi di determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi generali.
2. La Regione, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione, assicura il diritto di accesso e un’informazione ampia, diffusa, pluralista e neutrale in ordine alla propria attività.
Art. 10 - Principio di libera iniziativa economica.
1. La Regione riconosce la libera iniziativa economica, individuale e collettiva e favorisce lo svolgimento dell’iniziativa privata con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

CAPO II - Il sistema veneto

Art. 11 - Funzioni amministrative e autonomie locali.
1. Il comune rappresenta la comunità territoriale fondamentale e ne cura gli interessi.
2. La Regione informa la propria attività al principio di responsabilità politica ed amministrativa dei diversi livelli di governo locale nonché al rispetto e alla valorizzazione dell’autonomia dei comuni, delle loro unioni, delle province, delle città metropolitane così come riconosciute dalla Costituzione, attribuendo le funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze.
3. Al fine di rafforzare il sistema regionale delle autonomie la Regione persegue con gli enti locali forme di cooperazione e di supporto ispirate al principio di leale collaborazione.
4. I comuni, anche in forma associata, esercitano la generalità delle funzioni amministrative.
5. Le province esercitano le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario nel territorio provinciale.
6. La Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative ad essa espressamente riservate dalla legge.
7. I conferimenti di funzioni amministrative agli enti locali da parte della Regione sono stabiliti con legge, approvata sulla base di intese stipulate nel Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione.
8. La Regione, con la legge di conferimento, assicura e trasferisce contestualmente le risorse strumentali e il personale necessari per l’esercizio delle funzioni conferite. Garantisce altresì che le risorse economiche spettanti alle autonomie locali consentano di finanziare le funzioni loro attribuite. La legge regionale determina le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse tenendo conto:
a) delle caratteristiche dei territori;
b) delle condizioni sociali, demografiche ed economiche della popolazione residente nei territori;
c) della potenziale capacità fiscale;
d) delle condizioni di miglior efficienza.
9. La Regione valorizza le autonomie funzionali.
Art. 12 - Esercizio associato delle funzioni.
1. Al fine di favorire la migliore funzionalità nell’esercizio dei compiti comunali e più elevati livelli di qualità e di efficienza nell’erogazione dei servizi, di realizzare dinamiche di sviluppo armonico dei territori, di conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di ottenere i migliori risultati nella programmazione finanziaria e di bilancio, la legge regionale:
a) promuove e disciplina forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni, particolarmente di piccole dimensioni o situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate, incentivando in via prioritaria le fusioni;
b) prevede i casi di esercizio obbligatoriamente associato di funzioni e servizi;
c) stabilisce i procedimenti, anche sostitutivi, da attuare in caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui alla lettera b).
2. La legge e i bandi regionali che prevedono erogazioni di risorse ai comuni per interventi od opere stabiliscono priorità per le domande presentate in forma associata o coordinata per dimensioni territoriali ottimali.
Art. 13 - Livelli minimi regionali di efficienza delle funzioni amministrative.
1. Le funzioni amministrative devono essere svolte dalla Regione e dagli enti locali, nelle materie di competenza legislativa regionale, secondo livelli minimi di efficienza e standard non inferiori a quelli individuati dalle leggi.
2. La Regione determina i livelli minimi di efficienza delle funzioni amministrative sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale, verificandone il rispetto.
3. Nel caso in cui le verifiche svolte rilevino livelli di efficienza inferiori a quelli stabiliti, l’ente locale interessato concorda con la Regione modalità e tempi per superare le carenze registrate.
Art. 14 - Funzioni metropolitane.
1. La Regione promuove l’integrazione socio-economica delle funzioni metropolitane del territorio regionale e ne favorisce il governo strategico in stretta collaborazione con le autonomie locali, attuando forme specifiche di coordinamento, anche interregionale, per lo sviluppo del sistema dei servizi e delle infrastrutture di rango metropolitano, con particolare riferimento a reti della mobilità, piattaforme portuali e aeroportuali, logistica, ricerca e università, poli fieristici, poli sanitari di interesse regionale, istituzioni culturali di interesse regionale.
Art. 15 - Specificità delle singole comunità, dei territori montani e della Provincia di Belluno.
1. La Regione riconosce le specificità delle singole comunità che compongono il Veneto.
2. Ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario della Regione, la legge regionale può conferire, previe apposite intese, particolari competenze amministrative a province o ad enti locali associati, trasferendo contestualmente le risorse necessarie per l’esercizio di tali funzioni.
3. La Regione, per incentivare uno sviluppo armonioso, impronta la propria azione a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, rivolgendo un’attenzione particolare alle zone rurali, alle isole lagunari, alle aree deltizie, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.
4. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, la Regione conferisce, con legge, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria agli enti locali, singoli o associati, che ne facciano richiesta, il cui territorio sia in tutto o in parte montano.
5. La Regione, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario, conferisce con legge alla Provincia di Belluno, in considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano nonché abitato da significative minoranze linguistiche, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in particolare in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo. La Provincia di Belluno, d’intesa con le autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e sulla base di appositi accordi, provvede a sua volta a conferire ai comuni o alle loro forme associative quelle funzioni amministrative che non richiedono l’esercizio unitario a livello provinciale.
Art. 16 - Consiglio delle autonomie locali.
1. Il Consiglio delle autonomie locali è organo di rappresentanza degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. La legge regionale disciplina la composizione del Consiglio, secondo criteri di rappresentanza territoriale, e ne stabilisce la durata, assicurandone la piena autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e funzionale. Il numero dei membri non può comunque essere superiore a trenta.
3. La legge regionale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università venete.
4. Il Consiglio opera secondo criteri di snellezza, flessibilità ed efficacia, anche con composizione variabile, in modo da rappresentare le competenze e le aree territoriali concretamente interessate ai provvedimenti in discussione.
5. Il Consiglio, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale, esprime parere obbligatorio:
a) sui progetti di modifica dello Statuto;
b) sui progetti di legge concernenti le funzioni degli enti locali e, in particolare, sui progetti di attuazione degli articoli 11, 12, 13 e 17;
c) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
d) sui progetti di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo;
e) sugli atti di sostituzione adottati dalla Regione nei casi di inerzia o di inadempimento di obblighi stabiliti dalla legge da parte degli enti locali;
f) su ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti regionali.
6. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza che il Consiglio delle autonomie locali abbia reso il parere o presentato istanza motivata di proroga per un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, la Regione può comunque procedere all’approvazione della proposta. Il parere è reso entro quindici giorni per le proposte di provvedimenti legislativi e amministrativi di natura finanziaria.
7. In caso di parere contrario la Regione può comunque procedere all’approvazione della proposta con motivazione espressa.
8. Il Consiglio delle autonomie locali esprime intese:
a) sui progetti di legge che prevedono conferimenti di funzioni amministrative da parte della Regione agli enti locali;
b) sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica alle specifiche esigenze del Veneto;
c) in ogni altro caso previsto dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti regionali.
9. Nel caso in cui, trascorsi trenta giorni dall’avvio del procedimento, l’intesa non sia raggiunta, la Regione procede motivando l’atto.
10. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere accordi in sede di Consiglio delle autonomie locali, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
11. Il Regolamento del Consiglio regionale, di seguito denominato Regolamento, disciplina i rapporti tra il Consiglio stesso e il Consiglio delle autonomie locali.
12. Il Consiglio delle autonomie locali può presentare progetti di legge regionale; può proporre alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale; può formulare proposte od osservazioni sulle leggi, sui regolamenti e sugli altri provvedimenti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta.
Art. 17 - Potere sostitutivo.
1. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione, nelle materie di competenza regionale, può sostituirsi ad organi degli enti locali in caso di inerzia o di inadempimento di obblighi stabiliti dalla legge.
2. L’atto di sostituzione è adottato sentiti l’ente interessato e il Consiglio delle autonomie locali.
Art. 18 - Rapporti internazionali, con l’Unione europea e interregionali.
1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo, contribuisce alla determinazione delle politiche dell’Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvede all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea.
2. La Regione promuove forme di collaborazione, anche stipulando accordi ed intese, con Stati o enti territoriali di altri Stati, con particolare attenzione a quelli transfrontalieri, finalizzate a favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali della comunità veneta. Promuove inoltre una politica per l’arco alpino in coordinamento con gli Stati e le Regioni che ne siano interessati.
3. La Regione favorisce la collaborazione con altre regioni e sostiene intese tra gli enti locali veneti e quelli di regioni confinanti.
4. Al fine di promuovere il ruolo del Veneto nel contesto internazionale e di favorire relazioni di collaborazione con realtà territoriali ed economiche di altri Paesi, con particolare riferimento alle comunità venete nel mondo, la Regione, senza oneri per il bilancio regionale, può conferire specifici incarichi a soggetti particolarmente rappresentativi delle istituzioni, dell’economia e della cultura del Veneto.

CAPO III - Autonomia legislativa e regolamentare

Art. 19 - Autonomia legislativa e regolamentare.
1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare, salvo i casi in cui la legge regionale ne demandi l’esercizio alla Giunta regionale.
3. I comuni, le province e le città metropolitane esercitano la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. L’efficacia delle norme di regolamento regionale che disciplinano lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali cessa con l’entrata in vigore di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali stessi.
4. La legge regionale, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane per assicurare requisiti essenziali di uniformità.
Art. 20 - Iniziativa legislativa e regolamentare.
1. L’iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta ad almeno settemila elettori, ad ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali.
2. L’iniziativa spetta inoltre ai singoli consigli provinciali, ai singoli consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci e ai consigli di comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti.
3. I progetti di legge di istituzione di nuovi comuni o di modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, che siano stati respinti dal Consiglio regionale, non possono essere ripresentati prima del termine di dieci anni, ridotto a cinque se di iniziativa dei comuni.
4. I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.
5. I soggetti legittimati a presentare progetti di legge e di regolamento possono richiedere l’assistenza dell’ufficio legislativo del Consiglio regionale; il primo firmatario è ammesso ai lavori della competente commissione consiliare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
6. I progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali, sui quali non sia stata presa alcuna decisione, trascorsi sei mesi dalla presentazione sono iscritti all’ordine del giorno e discussi dal Consiglio.
Art. 21 - Procedimento legislativo e regolamentare.
1. I progetti di legge e di regolamento sono esaminati dalle commissioni consiliari competenti e approvati dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale.
2. Per ogni progetto di legge, la commissione consiliare competente designa un relatore ed un correlatore, secondo le modalità previste dal Regolamento. Per i progetti presentati dalla Giunta o da consiglieri della maggioranza, il relatore è scelto dalla maggioranza stessa e il correlatore dalla minoranza. Per i progetti presentati da consiglieri di minoranza si applica il criterio inverso. Il Regolamento disciplina il ruolo e le funzioni del relatore e del correlatore, assegnando comunque ad entrambi le medesime prerogative e tempi di intervento. Per i progetti di legge presentati da altri soggetti, la commissione designa di volta in volta relatore e correlatore.
3. Il Consiglio, su iniziativa della commissione competente, può deferire a maggioranza dei suoi componenti alla commissione stessa, salvo che si opponga almeno un quinto dei componenti del Consiglio, l’approvazione delle leggi o dei regolamenti articolo per articolo, riservando al Consiglio esclusivamente il voto e la relativa dichiarazione sui singoli articoli e la votazione finale. Sino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il progetto di legge o di regolamento è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio.
4. La procedura ordinaria di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi in materia tributaria, di bilancio, elettorale, di ratifica di intese o accordi con altre Regioni, altri Stati o enti territoriali di altri Stati, nonché per le leggi e i regolamenti per la cui approvazione è richiesta una maggioranza qualificata.
5. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è assicurata mediante riduzione di altra spesa o mediante maggiore o nuova entrata.
6. Il Regolamento definisce le modalità con cui le proposte di legge prive di copertura finanziaria possono essere dichiarate improcedibili.
Art. 22 - Partecipazione delle organizzazioni dell’economia e del lavoro.
1. Al fine di garantire il più efficace apporto delle categorie produttive alla definizione delle politiche che riguardano l’economia e il lavoro, il Consiglio, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento, provvede all’informazione ed al coinvolgimento delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei principali procedimenti di elaborazione di tali politiche.
2. In particolare, il Regolamento stabilisce il termine entro il quale le organizzazioni interessate sono chiamate a presentare proprie osservazioni e proposte, che sono oggetto di esame e discussione nel corso dei procedimenti preparatori di leggi e regolamenti.
Art. 23 - Qualità e impatto delle leggi.
1. Le leggi e il Regolamento stabiliscono gli strumenti e le modalità per favorire la qualità della legislazione e la certezza del diritto.
2. Le leggi e il Regolamento stabiliscono gli strumenti e le modalità per verificare preventivamente l’impatto e la fattibilità dei progetti di legge e per valutare gli effetti realizzati nell’applicazione delle leggi.
Art. 24 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.
2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l’urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.

CAPO IV - Referendum

Art. 25 - Referendum.
1. La legge regionale disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti del referendum. Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle richieste di referendum è di competenza della commissione di garanzia statutaria.
2. La legge regionale prevede la garanzia dell’informazione sui referendum indetti assicurando un’adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario.
Art. 26 - Referendum abrogativo.
1. Il Presidente della Regione indice referendum per l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale quando lo richiedono:
a) quarantamila elettori;
b) non meno di venti consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione regionale;
c) non meno di tre consigli provinciali.
2. Partecipano al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Non è ammesso il referendum per l’abrogazione:
a) delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione;
b) delle leggi e degli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali, europei;
c) delle leggi e degli atti amministrativi regionali che disciplinano gli organi a rilevanza statutaria;
d) delle leggi e dei regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni;
e) del Regolamento.
5. Sono comunque inammissibili le richieste di referendum aventi quesiti non omogenei.
6. Nel caso in cui un referendum abbia dato esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di proclamazione del risultato.
Art. 27 - Referendum consultivo.
1. Il Consiglio regionale può deliberare l’indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale.
2. Se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio è tenuto ad esaminare l’argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in difformità.
3. Non è ammesso referendum consultivo nei casi previsti dall’articolo 26, commi 4 e 5.
4. Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, i progetti di legge concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

CAPO V - Autonomia amministrativa

Art. 28 - Principi dell’attività amministrativa.
1. L’attività amministrativa è orientata al conseguimento del risultato, nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità, di partecipazione, di semplicità e di efficienza.
2. L’organizzazione dell’attività amministrativa si ispira al principio di distinzione tra funzioni d’indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione.
3. La Regione svolge la propria attività di amministrazione nel quadro di atti di indirizzo, di programmazione e di determinazione di standard e di criteri, assicurando il coinvolgimento degli enti locali e il concorso dei soggetti maggiormente rappresentativi della realtà veneta.
Art. 29 - Attività d’indirizzo e di governo.
1. La Regione, nella sua attività d’indirizzo e di governo:
a) formula programmi, piani, indirizzi e atti generali relativi all’attività amministrativa di interesse regionale, anche con riferimento alle funzioni conferite agli altri livelli territoriali di governo locale del Veneto;
b) individua e realizza progetti, interventi e azioni di rilevanza regionale;
c) definisce criteri, parametri, requisiti quantitativi o qualitativi da osservare nel territorio regionale;
d) predispone, organizza e mantiene risorse tecniche od operative che risulti opportuno concentrare a livello regionale o comunque sovraprovinciale;
e) raccoglie ed elabora, con la collaborazione degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali, informazioni utili all’esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali del Veneto;
f) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa svolta dalla Regione, anche attraverso appositi controlli di gestione e con specifico riferimento alle modalità del suo esercizio.

CAPO VI - Autonomia finanziaria

Art. 30 - Autonomia finanziaria.
1. La Regione ha autonomia finanziaria, che esercita nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. L’autonomia finanziaria consente alla Regione di finanziare integralmente le funzioni pubbliche ad essa attribuite e di applicare concretamente il principio di responsabilità nel reperimento e nella gestione delle risorse ad essa spettanti.
3. La Regione esercita la potestà legislativa in materia finanziaria e in particolare:
a) istituisce e riscuote tributi propri in conformità alla Costituzione e ai principi della legge di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
b) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio;
c) dispone di risorse autonome derivanti da canoni e proventi del patrimonio e di altri beni e servizi regionali;
d) opera, nel quadro stabilito dall’articolo 119 della Costituzione, per realizzare la perequazione a favore dei territori con minore gettito fiscale e per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale nonché per rimuovere i relativi squilibri e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.
4. La Regione, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, adatta i vincoli posti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica alle specifiche esigenze del Veneto.
Art. 31 - Diritti e doveri del contribuente.
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono retti dai principi stabiliti dalla Costituzione e dallo statuto del contribuente, secondo criteri di reciproca collaborazione e buona fede.
2. La Regione disciplina la materia tributaria nel rispetto dei diritti del contribuente, assicurando informazione tempestiva e completa.
3. Per favorire l’attuazione dell’autonomia finanziaria la Regione opera al fine di assicurare l’adempimento dei doveri del contribuente ed una maggiore certezza sull’ammontare delle risorse disponibili, anche concorrendo con lo Stato, le altre regioni e gli enti locali nell’attività di contrasto all’evasione fiscale.

TITOLO II - La Regione del Veneto

Art. 32 - Organi della Regione.
1. Sono organi di governo della Regione:
a) il Consiglio regionale;
b) il Presidente della Giunta regionale;
c) la Giunta regionale.

CAPO I - Il Consiglio regionale

Art. 33 - Funzioni del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale è l’organo di rappresentanza democratica del popolo veneto.
2. Il Consiglio determina l’indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l’attuazione; esercita la potestà legislativa, nonché la potestà regolamentare non attribuita da singole leggi regionali alla Giunta; adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Consiglio, inoltre:
a) discute il programma di governo presentato dal Presidente della Giunta, indicando in particolare gli indirizzi e i progetti ritenuti prioritari;
b) approva i seguenti atti:
  1. 1) principi e indirizzi generali della programmazione regionale generale;
  2. 2) programma regionale di sviluppo e piani di settore, verificandone periodicamente l’attuazione;
  3. 3) documento di programmazione economica e finanziaria, elaborando, in coerenza con questo, gli indirizzi alla Giunta regionale per la predisposizione del bilancio preventivo;
  4. 4) bilancio di previsione e rendiconto generale;
  5. 5) atti con cui la Regione partecipa alla programmazione interregionale, nazionale ed europea;

c) istituisce e disciplina con legge i tributi regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
d) nomina i rappresentanti della Regione, in particolare nei casi in cui è necessaria una rappresentanza sia della maggioranza sia della minoranza. Nomina altresì gli altri rappresentanti, salvo i casi in cui la potestà sia attribuita dalla legge ad altri organi della Regione;
e) approva annualmente la legge regionale europea e delibera i provvedimenti generali attuativi degli atti dell’Unione europea;
f) disciplina con legge le modalità della partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei;
g) determina con legge le modalità dell’attività di rilievo internazionale della Regione;
h) ratifica con legge le intese concluse con le altre Regioni e formula indirizzi per la conclusione degli accordi con altri Stati e delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati, nelle materie di competenza regionale;
i) istituisce con legge i soggetti con personalità giuridica dipendenti dalla Regione;
l) presenta proposte di legge alle Camere;
m) propone alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale;
n) delibera le richieste al Governo ai fini della promozione dei ricorsi o della costituzione in giudizio innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;
o) verifica annualmente lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale; verifica la gestione complessiva dell’attività economica e finanziaria della Regione, la rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obiettivi di governo, i risultati gestionali degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di diritto pubblico regionali, anche avvalendosi degli esiti dei controlli di cui agli articoli 60 e 61;
p) esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione;
q) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, lo Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione;
r) formula atti d’indirizzo generale al Presidente della Giunta e alla Giunta sulle questioni di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l’Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli enti locali.
4. Nei casi in cui sia richiesta l’espressione di un parere dell’organo consiliare, tale parere deve essere reso secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
5. Il Consiglio regionale può esprimere una censura nei confronti di un singolo componente della Giunta mediante mozione motivata ed approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti. A seguito dell’approvazione della mozione di censura, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio regionale le decisioni che intende assumere.
Art. 34 - Elezione e composizione del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, libero, diretto e segreto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, secondo le modalità fissate dalla legge elettorale.
2. Il Consiglio regionale è composto da un numero di consiglieri determinato con un parametro di riferimento di uno ogni centomila abitanti, secondo le modalità individuate dalla legge elettorale, e comunque non oltre un massimo di sessanta consiglieri. Fanno altresì parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
3. La legge elettorale è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale promuove condizioni di parità per l’accesso alle cariche elettive.
Art. 35 - Insediamento del Consiglio regionale.
1. La prima riunione del Consiglio regionale ha luogo non oltre il decimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del consigliere anziano. In caso di mancata convocazione entro tale termine, il Consiglio si intende convocato d’ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva.
2. Fino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.
3. Nella prima riunione la presidenza provvisoria del Consiglio è assunta, fino all’elezione del Presidente, dal consigliere anziano; fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età.
Art. 36 - Ufficio di presidenza.
1. L’Ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dal Consiglio regionale nella prima riunione.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nelle prime due votazioni tale maggioranza non sia raggiunta, il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto.
4. Uno dei vicepresidenti, fatto salvo il caso in cui il Presidente sia espresso dalle minoranze, ed uno dei segretari sono espressi dalle minoranze stesse.
5. Dopo trenta mesi si procede al rinnovo dell’Ufficio di presidenza.
6. Il Presidente o altri componenti dell’Ufficio di presidenza cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di decadenza per reiterata violazione degli obblighi e degli adempimenti ad essi attribuiti in base allo Statuto, alla legge o al Regolamento, con particolare riferimento al rispetto del principio di imparzialità nell’adempimento delle funzioni istituzionali. La mozione è presentata da almeno un terzo dei consiglieri e approvata dai due terzi dei componenti del Consiglio.
Art. 37 - Convalida delle elezioni.
1. Il Consiglio regionale provvede alla convalida della elezione dei consiglieri regionali a norma del Regolamento.
2. Il Consiglio delibera su relazione dell’Ufficio di presidenza.
Art. 38 - Consiglieri regionali.
1. I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio e delle commissioni di cui fanno parte.
3. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 39 - Prerogative del consigliere regionale.
1. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa in relazione ad ogni atto di competenza del Consiglio salvo i casi espressamente riservati dallo Statuto ad altri organi. Ha facoltà di presentare interrogazioni anche a risposta immediata, interpellanze e mozioni. La risposta alle interrogazioni e alle interpellanze è obbligatoria; il Regolamento disciplina le modalità per garantire tempi definiti per la relativa trattazione in Consiglio regionale.
2. A ogni consigliere sono assicurate le condizioni e sono imposti i doveri per il migliore esercizio del mandato e per la salvaguardia del prestigio dell’istituzione di cui fa parte.
3. Nell’esercizio della funzione ispettiva, ogni consigliere ha diritto di conoscere lo stato dell’amministrazione regionale e degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione, in particolare per quanto attiene alla erogazione dei servizi.
4. Ogni consigliere ha diritto di accedere agli uffici della Regione e degli organismi di diritto pubblico da essa dipendenti, partecipati o vigilati e di ottenere dal Presidente della Giunta, dalla Giunta e da tali uffici, anche attraverso l’uso di appositi strumenti telematici, tutte le informazioni necessarie e copia degli atti e documenti utili all’esercizio del mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge. I diritti di accesso sono esercitati in conformità ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, nel rispetto del buon andamento degli uffici. Il Regolamento disciplina le modalità e i tempi del rilascio dei documenti e le conseguenze dell’eventuale diniego.
5. I consiglieri esercitano inoltre ogni altra funzione ad essi attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
6. La legge regionale stabilisce l’ammontare delle indennità che spettano ai consiglieri, anche in relazione alle funzioni e alle attività concretamente svolte.
Art. 40 - Presidente del Consiglio regionale.
1. Il Presidente del Consiglio regionale:
a) rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal Regolamento;
b) cura le relazioni istituzionali del Consiglio;
c) garantisce il rispetto dello Statuto e del Regolamento;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.
Art. 41 - Funzioni dell’Ufficio di presidenza.
1. L’Ufficio di presidenza:
a) collabora con il Presidente nell’esercizio dei suoi compiti;
b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri;
c) coordina e vigila sul buon andamento degli organi consiliari in base agli indirizzi forniti dai presidenti dei gruppi consiliari;
d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l’organizzazione degli uffici consiliari e verifica annualmente i risultati della gestione;
e) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio;
f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento.
2. L’Ufficio di presidenza riferisce al Consiglio, periodicamente e su richiesta di un quinto dei consiglieri, sull’adempimento delle proprie funzioni; risponde alle richieste dei consiglieri. I membri dell’Ufficio di presidenza rispondono dell’attività svolta ai sensi del comma 5 dell’articolo 36.
Art. 42 - Gruppi consiliari.
1. Ogni consigliere regionale deve appartenere a un gruppo consiliare.
2. Il Regolamento disciplina le modalità per la costituzione dei gruppi e per l’adesione dei singoli consiglieri. I gruppi sono composti da almeno tre consiglieri, fatti salvi i casi del gruppo misto e dei gruppi formati dagli unici eletti in liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale regionale.
3. L’Ufficio di presidenza assegna ai gruppi consiliari, per l’esercizio delle loro funzioni, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale. Le risorse finanziarie assegnate ai gruppi sono a carico dei fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio. I mutamenti sopravvenuti nel corso della legislatura non comportano aumento delle risorse e del personale complessivamente assegnati.
Art. 43 - Commissioni consiliari.
1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.
2. Il Regolamento disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi consiliari.
3. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l’obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
4. Il Consiglio può altresì istituire commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali, senza oneri aggiuntivi.
5. Le commissioni si avvalgono del personale del Consiglio alle stesse assegnato e possono ricorrere all’attività di esperti da esse designati.
Art. 44 - Funzioni delle commissioni consiliari.
1. Le commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e di regolamento e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio regionale.
2. Nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni possono disporre lo svolgimento di attività conoscitive e acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività. Le commissioni hanno sempre facoltà di ordinare l’esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta regionale, i dirigenti regionali e gli amministratori ovvero i dirigenti degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione. I convocati hanno l’obbligo di fornire alle commissioni tutte le informazioni e i dati che vengono loro richiesti. I componenti delle commissioni sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Il Regolamento disciplina le modalità con le quali enti locali, cittadini, organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali sono consultati dalle commissioni consiliari.
4. Il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità dell’ordine del giorno e dei lavori delle commissioni.
Art. 45 - Funzioni d’inchiesta delle commissioni.
1. Il Consiglio regionale può affidare a commissioni permanenti il compito di svolgere inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale, sull’attività e sulla gestione amministrativa degli enti strumentali e degli organismi di diritto pubblico regionali e, in generale, su fatti e situazioni di rilevante interesse regionale.
2. In casi eccezionali il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali d’inchiesta cui affidare i compiti di cui al comma 1. Con la deliberazione istitutiva sono individuati i compiti, le materie, la composizione della commissione, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle modalità di funzionamento stabilite. La presidenza è affidata ad un componente di minoranza.
Art. 46 - Autonomia del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento, nell’ambito dello stanziamento assegnato in bilancio.
2. Il Consiglio regionale si avvale di proprio personale inserito in uno specifico e separato ruolo organico.
3. Le dotazioni di risorse finanziarie e di personale devono essere in grado di consentire al Consiglio di espletare adeguatamente le funzioni ad esso attribuite, con particolare riferimento all’esercizio della funzione legislativa, della valutazione di impatto della regolazione, dei risultati conseguiti nell’applicazione delle leggi approvate.
Art. 47 - Funzioni di opposizione.
1. Il Regolamento disciplina gli istituti necessari ad assicurare le funzioni di opposizione ed in particolare quelle di proposta, di critica e di controllo. A tal fine il Regolamento prevede:
a) l’attivazione di strumenti che consentano una comunicazione ed una informazione tempestiva e completa;
b) una programmazione dei lavori del Consiglio regionale e delle commissioni che permetta l’inserimento e l’esame di atti e di proposte di legge presentate dalle minoranze, assicurando tempi certi per il voto finale;
c) l’assegnazione di spazi di tempo adeguati per illustrare ed esaminare progetti di legge presentati dalle minoranze;
d) la garanzia del regolare ed efficiente svolgimento dei lavori consiliari;
e) la designazione, per ogni progetto di legge, di un rappresentante delle minoranze quale relatore o correlatore, secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 2;
f) l’adeguata presenza delle minoranze nelle commissioni e negli organismi con funzioni di vigilanza e di controllo;
g) la garanzia della rappresentanza delle minoranze, secondo autonome scelte, nelle nomine degli amministratori di enti ed organismi dipendenti o partecipati dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali;
h) la possibilità, per i gruppi consiliari di minoranza, d’individuare un portavoce dell’opposizione.
Art. 48 - Regolamento del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio Regolamento a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
2. Nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, il Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, in modo da garantirne il buon andamento.
Art. 49 - Convocazione del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale è convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei componenti del Consiglio.
2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio con preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore. L’atto di convocazione contiene l’ordine del giorno della riunione; contestualmente la relativa documentazione è messa a disposizione dei consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare l’assemblea qualora lo richiedano il Presidente della Giunta o un quarto dei componenti del Consiglio. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, l’assemblea si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.
Art. 50 - Sedute del Consiglio regionale.
1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, tranne i casi stabiliti dal Regolamento.
2. Il Regolamento garantisce la più ampia informazione e pubblicità dei lavori consiliari.
3. Il Consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a scrutinio palese e, quando lo richiedono tre consiglieri, con votazione per appello nominale. Il verbale delle sedute riporta i voti espressi dai singoli consiglieri nelle votazioni a scrutinio palese. Il Regolamento stabilisce i casi in cui si procede a scrutinio segreto.
5. Salvo i casi di giustificati motivi, i componenti della Giunta regionale hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio.

CAPO II - Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

Art. 51 - Presidente della Giunta.
1. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, contestualmente all’elezione del Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta è componente del Consiglio regionale. Dalla data della proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.
2. La legge elettorale regionale stabilisce il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità e i limiti di mandato del Presidente della Giunta.
3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio, contestualmente alla illustrazione del programma di governo.
4. Il Consiglio può esprimere con mozione motivata riserve nei confronti di singoli componenti della Giunta, nei termini previsti dal Regolamento. Il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le decisioni che intende assumere in proposito.
5. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività a consiglieri regionali in relazione a peculiari e comprovate competenze. Il consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L’esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità.
6. Il Presidente della Giunta, dalla data della sua proclamazione e sino alla nomina dei componenti della Giunta, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale.
7. Il Presidente della Giunta può revocare uno o più componenti della Giunta dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 52 - Funzioni del Presidente della Giunta.
1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile.
2. Il Presidente della Giunta inoltre:
a) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
b) effettua le nomine e le designazioni che la legge gli attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;
c) adotta, ove non sia disposto diversamente, i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;
d) esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Presidente della Giunta in occasione della presentazione del bilancio espone al Consiglio regionale lo stato di attuazione del programma di governo e la situazione gestionale complessiva della Regione. Relaziona altresì, almeno una volta all’anno, sui rapporti Stato-Regione, sull’attuazione delle politiche europee e sulle attività internazionali.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Giunta in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
5. In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Giunta e del Vicepresidente, le funzioni del Presidente della Giunta sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.
Art. 53 - Giunta regionale.
1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Giunta e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
2. I componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta per cento, tra cittadini esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Nella composizione della Giunta è garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi.
3. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente della Giunta può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.
5. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
Art. 54 - Funzioni della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione.
2. La Giunta regionale delibera:
a) i regolamenti, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi regionali;
b) i progetti di legge, di regolamento e le proposte di provvedimento da presentare al Consiglio regionale;
c) l’impugnazione di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale, anche su iniziativa del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
d) le nomine e le designazioni che la legge le attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;
e) ogni altro atto ad essa attribuito dallo Statuto e dalle leggi regionali.
3. La legge regionale attribuisce al Presidente e ai componenti della Giunta regionale una indennità di carica.
Art. 55 - Cessazione dalla carica di Presidente della Giunta regionale.
1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
2. La rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale comportano la cessazione della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
3. In caso di scioglimento, il Consiglio resta in carica fino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti e improrogabili.
4. Dopo la scadenza del Consiglio, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica, per l’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal componente della Giunta più anziano d’età, e la Giunta regionale rimane in carica, per l’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

CAPO III - Il bilancio e l’organizzazione

Art. 56 - Bilancio e patrimonio della Regione.
1. La Regione ha un proprio bilancio, secondo quanto stabilito dalla legge regionale.
2. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
3. Il bilancio di previsione, redatto in conformità ai documenti di programmazione economica e finanziaria e agli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio regionale, è presentato al Consiglio entro il 31 ottobre ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
4. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro l’anno, il Consiglio regionale avvia obbligatoriamente con apposita legge l’esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi.
5. I bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione, approvati dai rispettivi organi deliberanti, sono inviati contestualmente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.
6. La Regione adotta un bilancio consolidato che tiene conto dei bilanci degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione.
7. L’assestamento di bilancio è approvato dal Consiglio regionale con legge entro il 30 settembre di ogni anno, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
8. La Regione ha demanio e patrimonio propri. La legge regionale disciplina la gestione del demanio e del patrimonio.
Art. 57 - Rendiconto della Regione.
1. Il rendiconto generale della Regione è articolato in:
a) conto del bilancio;
b) conto generale del patrimonio.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale dell’anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente.
3. Il Consiglio esamina e approva, con legge, il rendiconto generale secondo le norme della legge regionale di contabilità, non oltre il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce. Al rendiconto generale è allegato l’ultimo bilancio approvato dagli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione.
Art. 58 - Principi dell’organizzazione regionale.
1. L’ordinamento e le attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della Giunta e del Consiglio sono stabiliti sulla base della legge regionale. La relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione dell’azione amministrativa della Regione.
2. I dirigenti operano per il conseguimento degli obiettivi assegnati e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive degli organi regionali.
3. L’organizzazione amministrativa della Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, e in una Segreteria generale del Consiglio regionale, cui è preposto un dirigente nominato dal Consiglio stesso. L’incarico può essere conferito anche a esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.
Art. 59 - Controllo interno.
1. L’attività amministrativa è soggetta a controllo interno.
2. La Regione disciplina con legge strumenti e procedure per garantire la regolarità e promuovere l’efficacia dell’azione amministrativa, valutandone i risultati anche attraverso il controllo di gestione e strategico.
Art. 60 - Enti regionali.
1. Per l’esercizio di funzioni tecniche o specialistiche, la Regione può istituire con legge enti, agenzie, aziende o altri organismi, secondo criteri di contenimento dei costi e di efficienza, evitando comunque duplicazioni o sovrapposizioni di compiti.
2. Il Consiglio regionale definisce gli indirizzi per l’attività dei soggetti di cui al comma 1 e, secondo quanto stabilito all’articolo 33, comma 3, lettera o), ne controlla l’attuazione attraverso la competente commissione consiliare. Fatti salvi i casi di specifiche richieste, in base all’articolo 44, comma 2, gli amministratori espongono annualmente alla competente commissione i dati e le valutazioni sull’andamento della propria gestione.
3. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sugli enti di cui al comma 1.
Art. 61 - Società regionali.
1. La Regione può partecipare a società, costituite ai sensi del codice civile, che operino in settori di interesse regionale. Ove occorra, può promuoverne la costituzione.
2. La partecipazione della Regione è autorizzata con legge regionale, che ne determina presupposti, condizioni e misura, nonché i criteri per eventuali dismissioni.
3. La Regione partecipa all’assemblea societaria attraverso il Presidente della Giunta regionale, che può intervenire alle riunioni anche per mezzo di un suo delegato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato è comunque tenuto a riferire alla competente commissione consiliare delle decisioni assunte e degli atti compiuti.
Art. 62 - Commissione di garanzia statutaria.
1. La Commissione di garanzia statutaria è organo di consulenza e garanzia della Regione. È formata da tre membri, eletti con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale, scelti tra esperti di fama nazionale e regionale di diritto costituzionale o amministrativo o regionale.
2. La Commissione:
a) decide in tema di legittimità e ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo e consultivo e delle proposte legislative di iniziativa popolare;
b) esprime parere in relazione a questioni di interpretazione statutaria e normativa su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, nonché del Consiglio delle autonomie locali;
c) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge regionale.
3. La legge regionale stabilisce la durata e le modalità di funzionamento della Commissione, ne determina l’autonomia regolamentare e funzionale, nonché il trattamento economico dei componenti.
Art. 63 - Garante regionale dei diritti della persona.
1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, al fine di:
a) garantire, secondo procedure non giudiziarie di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni in ambito regionale;
b) promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti dei minori d’età e delle persone private della libertà personale.
2. La legge disciplina i criteri e i requisiti di nomina del Garante regionale, le condizioni per l’esercizio delle funzioni, assicurandone l’autonomia e le funzionalità.
3. L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale.

TITOLO III - Disposizioni finali

Art. 64 - Differenza di genere.
1. L’uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.
Art. 65 - Entrata in vigore.
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.




SOMMARIO