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Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 3 (BUR n. 9/2019)
Istituzione del nuovo Comune denominato 'Valbrenta' mediante fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta della Provincia di Vicenza
Sommario
“Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 3 (BUR n. 9/2019) - Testo vigente”
ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO “VALBRENTA” MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CISMON DEL GRAPPA, VALSTAGNA, SAN NAZARIO E CAMPOLONGO SUL BRENTA DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Art. 1 - Istituzione.
1. È istituito, nella Provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato “Valbrenta” mediante fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta della Provincia di Vicenza.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede presso Palazzo Guarnieri a Carpenè di San Nazario (VI).
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alle comunità di origine private della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede presso Palazzo Guarnieri a Carpenè di San Nazario (VI).
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alle comunità di origine private della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.
Art. 2 - Disposizioni finali e transitorie.
1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Valbrenta” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della
legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Vicenza sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 3 (BUR n. 9/2019) - Testo storico”
ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO “VALBRENTA” MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CISMON DEL GRAPPA, VALSTAGNA, SAN NAZARIO E CAMPOLONGO SUL BRENTA DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Art. 1 - Istituzione.
1. È istituito, nella Provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato “Valbrenta” mediante fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta della Provincia di Vicenza.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede presso Palazzo Guarnieri a Carpenè di San Nazario (VI).
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alle comunità di origine private della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede presso Palazzo Guarnieri a Carpenè di San Nazario (VI).
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alle comunità di origine private della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.
Art. 2 - Disposizioni finali e transitorie.
1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Valbrenta” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della
legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Vicenza sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO