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Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 1 (BUR n. 9/2019)

Istituzione del nuovo Comune denominato 'Borgo Valbelluna' mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana della Provincia di Belluno

Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 1 (BUR n. 9/2019)

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO “BORGO VALBELLUNA” MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MEL, LENTIAI E TRICHIANA DELLA PROVINCIA DI BELLUNO


Art. 1 - Istituzione.
1. È istituito, nella Provincia di Belluno, il nuovo Comune denominato “Borgo Valbelluna” mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Mel.
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alle comunità di origine private della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.
Art. 2 - Risultati della consultazione.
1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:
COMUNE
Elettori aventi
diritto al voto
Votanti
Voti validamente
espressi
Voti
favorevoli
Voti
contrari
Mel
6.404
2.503
2.490
1.901
589
Lentiai
3.994
1.212
1.210
794
416
Trichiana
4.635
1.843
1.825
1.089
736
totale
15.033
5.558
5.525
3.784
1.741
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.
1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Borgo Valbelluna” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Belluno sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO
Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 1 (BUR n. 9/2019) – Testo storico

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO “BORGO VALBELLUNA” MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MEL, LENTIAI E TRICHIANA DELLA PROVINCIA DI BELLUNO


Art. 1 - Istituzione.
1. È istituito, nella Provincia di Belluno, il nuovo Comune denominato “Borgo Valbelluna” mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Mel.
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alle comunità di origine private della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.
Art. 2 - Risultati della consultazione.
1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:
COMUNE
Elettori aventi
diritto al voto
Votanti
Voti validamente
espressi
Voti
favorevoli
Voti
contrari
Mel
6.404
2.503
2.490
1.901
589
Lentiai
3.994
1.212
1.210
794
416
Trichiana
4.635
1.843
1.825
1.089
736
totale
15.033
5.558
5.525
3.784
1.741
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.
1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Borgo Valbelluna” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Belluno sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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