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Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 (BUR n. 45/2017)

Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche

Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 (BUR n. 45/2017)

RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ENOGASTRONOMICHE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.
1. La Regione riconosce e promuove l’associazionismo enogastronomico quale strumento di ( 1) valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio veneto.
2. La Regione favorisce le iniziative volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio.
Art. 2 - Requisiti delle associazioni.
1. La Regione riconosce, ai sensi della presente legge, ( 2) le associazioni enogastronomiche quali confraternite, accademie, magisteri a condizione che:
a) non abbiano scopo ( 3) di lucro;
b) operino da almeno due anni nel territorio veneto;
c) siano iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modificazioni; ( 4)
d) prevedano, nel proprio statuto, la principale finalità di valorizzazione di uno o più prodotti del Veneto con indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle “indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012” o dei prodotti e piatti della gastronomia inseriti nell’”Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali” del Veneto, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449” anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche e l’organizzazione di degustazioni guidate, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche riferite a tali prodotti, attraverso l’organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali; ( 5)
e) riportino, nella denominazione dell’associazione, i riferimenti al nome di uno o più prodotti di cui alla lettera d); qualora tale nome sia riferito ad un prodotto o vino a denominazione DOP o IGP, l’uso del nome deve essere autorizzato dal Consorzio di tutela o dell’ente di riferimento. ( 6)
1 bis. Le associazioni riconosciute e iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 3 sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione ai sensi dell’articolo 5. ( 7)
Art. 3 ­ Registro regionale delle associazioni.
1. Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il registro regionale delle associazioni enogastronomiche aventi i requisiti di cui all’articolo 2, operanti nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul proprio sito internet l’elenco aggiornato delle associazioni registrate.
Art. 4 ­ Modalità di iscrizione nel registro regionale. (8)
1. La domanda di iscrizione nel registro regionale è presentata dal legale rappresentante dell’associazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell’associazione;
c) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e su quella in programma;
c bis) copia dei bilanci degli ultimi due anni. ( 9)
2. La Giunta regionale provvede all’accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all’articolo 6.
3. Le associazioni entro e non oltre il 30 giugno ( 10) di ogni anno trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e su quella in programma, una autocertificazione del legale rappresentante che attesti il permanere dei requisiti previsti per l’iscrizione nel registro regionale di cui all’articolo 3 ( 11) e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.
4. La perdita dei requisiti di cui all’articolo 2 previsti per l’iscrizione o la cessazione dell’attività, o il mancato invio della documentazione di cui al comma 3, comportano la cancellazione dal registro regionale di cui all’articolo 3. ( 12)
5. Le singole associazioni, iscritte al registro regionale di cui all’articolo 3, possono associarsi a livello regionale per la promozione e valorizzazione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del territorio regionale. ( 13)
Art. 5 ­ Interventi per la promozione dell’associazionismo enogastronomico.
1. La Giunta regionale favorisce le iniziative ( 14) delle associazioni enogastronomiche attraverso:
a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e attrezzature regionali;
b) servizi e attività di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d’intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del territorio regionale. ( 15)
Art. 6 ­ Disposizioni di attuazione.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità per la tenuta del registro regionale e i criteri per beneficiare degli interventi previsti dall’articolo 5.
Art. 7 ­ Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente quella della Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” afferente all’articolo 19, comma 2, lettera e) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 del bilancio di previsione 2017-2019.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.




Note

( 1) Comma modificato da comma 1 art. 3 della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 che ha soppresso le parole “tutela e”.
( 2) Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 4 della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 che ha sostituito le parole “Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell’articolo 5,” con le seguenti “La Regione riconosce, ai sensi della presente legge”.
( 3) Lettera modificata da lett. b) comma 1 art. 4 della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 che ha sostituito la parola “fine” con la seguente “scopo”.
( 4) Lettera sostituita da lett. c) comma 1 art. 4 della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 .
( 5) Lettera sostituita da lett. d) comma 1 art. 4 della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 .
( 6) Lettera sostituita da lett. e) comma 1 art. 4 della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 .
( 7) Comma aggiunto da comma 2 art. 4 della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 .
( 8) Per le associazioni già iscritte alla data di entrata in vigore della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 nel registro regionale di cui all’art. 3 della presente legge, si veda la norma transitoria di cui all’art. 7 della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 .
( 9) Lettera aggiunta da lett. a) comma 1 art. 5 della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 .
( 10) Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 5 della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 che ha sostituito le parole “31 marzo” con le seguenti “30 giugno”.
( 11) Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 5 della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 che ha inserito dopo le parole “permanere dei requisiti previsti per l’iscrizione nel registro regionale” le seguenti “di cui all’articolo 3”.
( 12) Comma sostituito da lett. c) comma 1 art. 5 della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 .
( 13) Comma sostituito da lett. d) comma 1 art. 5 della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 .
( 14) Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 6 della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 che ha soppresso le parole “degli enti locali e”.
( 15) Lettera sostituita da lett. b) comma 1 art. 6 della legge regionale 05 novembre 2024, n. 27 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12 (BUR n. 45/2017) – Testo storico

RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ENOGASTRONOMICHE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.
1. La Regione riconosce e promuove l’associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio veneto.
2. La Regione favorisce le iniziative volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio.
Art. 2 - Requisiti delle associazioni.
1. Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell’articolo 5, le associazioni enogastronomiche quali confraternite, accademie, magisteri a condizione che:
a) non abbiano fine di lucro;
b) operino da almeno due anni nel territorio veneto;
c) rispettino i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”;
d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali enogastronomiche attraverso l’organizzazione di iniziative sociali, storiche e culturali;
e) abbiano ottenuto l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 3.
Art. 3 ­ Registro regionale delle associazioni.
1. Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il registro regionale delle associazioni enogastronomiche aventi i requisiti di cui all’articolo 2, operanti nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul proprio sito internet l’elenco aggiornato delle associazioni registrate.
Art. 4 ­ Modalità di iscrizione nel registro regionale.
1. La domanda di iscrizione nel registro regionale è presentata dal legale rappresentante dell’associazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell’associazione;
c) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e su quella in programma.
2. La Giunta regionale provvede all’accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all’articolo 6.
3. Le associazioni entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e su quella in programma, una autocertificazione del legale rappresentante che attesti il permanere dei requisiti previsti per l’iscrizione nel registro regionale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.
4. La perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione o la cessazione dell’attività comporta la cancellazione dal registro regionale.
5. Le singole associazioni possono costituire confederazioni di carattere regionale.
Art. 5 ­ Interventi per la promozione dell’associazionismo enogastronomico.
1. La Giunta regionale favorisce le iniziative degli enti locali e delle associazioni enogastronomiche attraverso:
a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e attrezzature regionali;
b) servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d’intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio.
Art. 6 ­ Disposizioni di attuazione.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità per la tenuta del registro regionale e i criteri per beneficiare degli interventi previsti dall’articolo 5.
Art. 7 ­ Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente quella della Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” afferente all’articolo 19, comma 2, lettera e) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 del bilancio di previsione 2017-2019.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.




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