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Legge regionale 25 maggio 2021, n. 16 (BUR n. 70/2021)

Modifiche della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto”

Legge regionale 25 maggio 2021, n. 16 (BUR n. 70/2021) (Novellazione) MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2018, N. 10 “NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE VENETO”
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 maggio 2021, n. 16 (BUR n. 70/2021) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2018, n. 10 “NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE VENETO”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto”.
1. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 è così sostituita: “Art. 2 - Promozione e funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 le parole: “delle Associazioni dei volontari” sono sostituite dalle seguenti: “delle associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari”.
3. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 dopo le parole: “di cui al comma 1,” sono inserite le seguenti: “ed ai comuni sul cui territorio ricadono le sedi dei distaccamenti; la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate”.
Art. 2 - Invarianza della spesa.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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