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Legge regionale 25 ottobre 2021, n. 31 (BUR n. 142/2021)

Modifiche della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza” per istituire un elenco dei comandanti e dei responsabili di polizia locale

Legge regionale 25 ottobre 2021, n. 31 (BUR n. 142/2021) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2020, n. 24 “NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA” PER ISTITUIRE UN ELENCO DEI COMANDANTI E DEI RESPONSABILI DI POLIZIA LOCALE



Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 .




SOMMARIO
Legge regionale 25 ottobre 2021, n. 31 (BUR n. 142/2021) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2020, n. 24 “NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA” PER ISTITUIRE UN ELENCO DEI COMANDANTI E DEI RESPONSABILI DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 - Inserimento dell’articolo 10 bis alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza”.
1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 è inserito il seguente:
“Art. 10 bis - Elenco dei comandanti e dei responsabili di polizia locale.
1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale un elenco, suddiviso in sezioni e comprensivo dei curricula degli iscritti, dei comandanti e dei responsabili di polizia locale. È facoltà degli enti locali servirsi dell’elenco per l’individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle rispettive attività di polizia locale del Veneto. La gestione dell’elenco, la raccolta e la conservazione dei dati personali avviene nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale in materia di gestione e protezione dei dati personali. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, le sezioni e le modalità d’iscrizione e di tenuta dell’elenco.”.
2. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, le sezioni e le modalità d’iscrizione e di tenuta dell’elenco di cui al comma 1 del presente articolo, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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