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Legge regionale 19 novembre 2021, n. 33 (BUR n. 156/2021)

Ratifica dell’Intesa interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l’attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica e modifica della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 “Costituzione dell’organismo interregionale per la gestione del Fiume Po” e dell’annesso accordo costitutivo

Legge regionale 19 novembre 2021, n. 33 (BUR n. 156/2021) (Novellazione)

RATIFICA DELL’INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE CONCERNENTE L’ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AD AIPO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ CICLISTICA E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2002, n. 4 “COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO INTERREGIONALE PER LA GESTIONE DEL FIUME PO” E DELL’ANNESSO ACCORDO COSTITUTIVO

Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge, in conformità all’ articolo 33, comma 3, lettera h), dello Statuto del Veneto, ratifica l’Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l’attribuzione di funzioni all’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica. Sulla base di tale Intesa sono integrate le funzioni amministrative già esercitate da AIPO, in attuazione della legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 “Costituzione dell’organismo interregionale per la gestione del fiume Po” e delle leggi regionali istitutive vigenti presso le altre Regioni costituenti l’Agenzia, nonché dell’Accordo costitutivo approvato con le stesse.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 “Costituzione dell’organismo interregionale per la gestione del fiume Po”.
1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 , è aggiunto il seguente:
omissis ( 1)
Art. 3 - Modifica dell’Allegato alla legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 “Costituzione dell’organismo interregionale per la gestione del fiume Po”.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 4 dell’Allegato alla legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 , è aggiunto il seguente:
omissis ( 2)
Art. 4 - Efficacia.
l. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 decorre dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi di modifica delle leggi istitutive dell’Agenzia, emanate dalle Regioni interessate.
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 6 - Entrata in vigore.
l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.





Note

( 1) Testo riportato dopo il comma 1 dell’art. 1 legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 .
( 2) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 4 dell’Allegato della legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 .


SOMMARIO
Legge regionale 19 novembre 2021, n. 33 (BUR n. 156/2021) (Novellazione) – Testo storico

RATIFICA DELL’INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE CONCERNENTE L’ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AD AIPO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ CICLISTICA E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2002, n. 4 “COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO INTERREGIONALE PER LA GESTIONE DEL FIUME PO” E DELL’ANNESSO ACCORDO COSTITUTIVO

Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge, in conformità all’articolo 33, comma 3, lettera h), dello Statuto del Veneto, ratifica l’Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l’attribuzione di funzioni all’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica. Sulla base di tale Intesa sono integrate le funzioni amministrative già esercitate da AIPO, in attuazione della legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 “Costituzione dell’organismo interregionale per la gestione del fiume Po” e delle leggi regionali istitutive vigenti presso le altre Regioni costituenti l’Agenzia, nonché dell’Accordo costitutivo approvato con le stesse.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 “Costituzione dell’organismo interregionale per la gestione del fiume Po”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 , è aggiunto il seguente:
“1 bis. L’Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante, relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche demaniali di competenza di AIPO e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate.”.
Art. 3 - Modifica dell’Allegato alla legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 “Costituzione dell’organismo interregionale per la gestione del fiume Po”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 dell’Allegato alla legge regionale 1 marzo 2002, n. 4 , è aggiunto il seguente:
“2 bis. L’Agenzia può svolgere i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, previa stipula di accordi con le Regioni interessate che definiscono, tra l’altro, l’ammontare delle relative risorse assegnate allo scopo.”.
Art. 4 - Efficacia.
l. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 decorre dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi di modifica delle leggi istitutive dell’Agenzia, emanate dalle Regioni interessate.
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 6 - Entrata in vigore.
l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.





SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 13/10/2021

PDL n. 101

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 11/11/2021

Parere della commissione espresso a: Unanimità

Relatore in aula: Laura CESTARI

Approvato dal consiglio in data: 16/11/2021

Deliberazione Legislativa n. 33 del 19/11/2021