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Legge regionale 15 febbraio 2022, n. 4 (BUR n. 23/2022)

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”

Legge regionale 15 febbraio 2022, n. 4 (BUR n. 23/2022) (Novellazione)

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2014, n. 37 “ISTITUZIONE DELL’AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO”


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 .




SOMMARIO
Legge regionale 15 febbraio 2022, n. 4 (BUR n. 23/2022) – Testo storico

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2014, n. 37 “ISTITUZIONE DELL’AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 , come modificata dal comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, dopo le parole: “agricolo, agroalimentare, forestale” è inserita la seguente: “, zootecnico”.
2. Alla lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 , aggiunta dal comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 , le parole: “dei prodotti agroalimentari” sono soppresse.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




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