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Legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 (BUR n. 47/2022)

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”

Legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 (BUR n. 47/2022) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, n. 21 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21




SOMMARIO
Legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 (BUR n. 47/2022) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2018, n. 21 “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE”

Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
1. All’articolo 3 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica è soppressa la parola: “annuale”;
b) nel comma 1 l’espressione: “Con cadenza annuale e” è soppressa;
c) nei commi 1 e 2 la parola: “annuale” è sostituita con la parola: “triennale”.
2. Agli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 , la parola: “annuale” è sostituita con la parola: “triennale”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”.
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 , è aggiunta la seguente:
“a bis) due consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale su indicazione della competente commissione consiliare, di cui uno espressione della minoranza consiliare;”.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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